Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12059 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “querela di falso”
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dall'Avv. Giuseppe Puorto, presso il cui studio, sito in Napoli (NA), alla via della
Stadera, n.140, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Rosita Leone e avv. Elena Caruso, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2;
CONVENUTA
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione apposta al contratto volto all'emissione della carta prepagata Post Revolution n. 533317114518207, risultando la firma apposta su tale contratto falsa. Allegava, in particolare, l'attore che:
1) in data 13.4.2021, attivava presso l'ufficio postale di Casoria alla via D. Colasanto la carta prepagata Post Revolution n. 5333171133274056; 2) nel novembre 2023, in seguito ad avviso della Procura di Viterbo, veniva a conoscenza dell'esistenza di un'altra carta prepagata delle Poste con il numero n. 533317114518207, che risultava esser stata attivata presso l'agenzia di via Iannelli n. 596; 3) in data Controparte_1
06.4.2024, era stato notificato dalla Procura di Rieti avviso di garanzia ex art. 415 bis per un'ulteriore presunta truffa, per l'uso improprio della carta prepagata illecita n.
533317114518207; 4) dopo aver acquisito gli atti della Procura di Rieti, constatata la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di rilascio della carta prepagata n-
533317114518207, sporgeva denuncia e chiedeva l'annullamento del contratto;
5)
l'attore non ha mai sottoscritto il contratto di rilascio della Post Revolution n.
533317114518207. Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) in via principale, di accertare e dichiarare la falsità delle firme esistenti sul contratto di rilascio della Post Revolution
n. 533317114518207; 2) di dichiarare responsabile la convenuta per Controparte_1
tutti i danni arrecati all'attore e di condannare, altresì, la convenuta, direttamente per comportamento negligente per culpa in vigilando, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva la convenuta , che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione passiva, atteso che la
2 predetta società aveva ceduto tutti i rapporti attivi e passivi di a CP_2 CP_3
poi denominata unica legittimata passiva nel presente giudizio.
[...] Controparte_4
Rilevava, inoltre, che al momento del deposito del ricorso, risultava già effettuata e iscritta nel registro delle imprese la cessione del ramo d'azienda alla società CP_2
e che l'istante avrebbe dovuto agire nei confronti della stessa.
Ancora, in via preliminare, eccepiva la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità della querela di falso atteso che l'oggetto della stessa non è atto pubblico. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la querela di falso improcedibile, inammissibile o infondata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 24.01.2025, rilevata la cessione del ramo di azienda di Controparte_1
nei confronti della società le parti costituite chiedevano
[...] Controparte_4
entrambe dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva. A seguito della discussione orale, il Giudice assegnava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
Invero, come evidenziato da parte convenuta, cedeva, con effetto Controparte_1
dal 2 ottobre 2018, il ramo d'azienda relativo ai pagamenti a poi Controparte_3
rinominata trasferendo, tutti i rapporti attivi e passivi a Controparte_4 Controparte_4
come da atto di cessione in atti.
Dunque, tenuto conto di quanto esposto, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda azionata per carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
Alla luce dell'intervenuto accordo anche in merito alle spese di lite, le stesse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 23.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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