TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15917/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice relatore dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15917/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20.11.1971 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata VERUCCI CINZIA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata ASPROMONTE RITA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 21.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia, , il 11.12.2007 a Termoli Persona_1 (CB) ed è residente in [...]; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 21.02.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 2.04.2025, il quale non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a POGGIO IMPERIALE (FG) il 20/11/1971, e (FG) Controparte_1 il 11.02.1968, celebrato a POGGIO IMPERIALE il 29.12.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di POGGIO IMPERIALE al n. 13 parte 2 serie A anno 2005; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I coniugi continueranno a vivere separatamente. La IG.ra unitamente alla Pt_1 figlia rimarrà a vivere nella casa familiare sita a Bologna, Via Antonio Per_1 Fontanesi 5, alla stessa assegnata in sede di separazione e alla quale continuerà ad essere assegnata, e di sua esclusiva proprietà, a seguito del trasferimento alla stessa della quota di proprietà del IG. avvenuto in data 21 marzo 2024; CP_1
- la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica con la madre. Per l'effetto di ciò, entrambi i genitori si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione ed attuazione di un programma concordato per l'educazione, l'istruzione, la formazione e la gestione della minore, ed ogni decisione importante o di interesse dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle eIGenze, dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno invece separatamente la potestà genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore (collocata presso l'abitazione CP_1 materna) – previo accordo con la stessa e tenuto conto della volontà della ragazza - secondo le seguenti modalità di visita: a) due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna;
b) un pomeriggio a settimana (il martedì) dalle 18.00 alle 22.00, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna;
c) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20,00; d) durante le vacanze natalizie: sette giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali: tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane – anche non consecutive - nei periodi da concordarsi tra le parti entro la data del 30 aprile di ogni anno;
- il IGnor verserà quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo CP_1 di euro 300,00= mensili (importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna) da versarsi, per dodici mesi l'anno e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario presso il conto corrente della IG.ra ; Pt_1
- in relazione alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, quest'ultime vengano suddivise al 50% in capo a ciascuno dei coniugi e che faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 09 agosto 2017: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione presso istituti pubblici e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per la figlia e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- Le parti concordano che fa eccezione rispetto a tutto quanto indicato al punto precedente, la frequenza di presso l'attuale scuola privata (Liceo Scientifico Per_1 Manzoni) e/o in futuro eventuali spese scolastiche universitarie presso istituti privati i cui costi sono e continueranno ad essere sostenuti integralmente ed esclusivamente dalla sola IG.ra ; Pt_1
- l'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito al Per_1 50% da ciascun genitore;
- Le parti concordano circa la necessità che la figlia intraprenda un percorso psicologico e, dunque, sin d'ora prestano il proprio consenso a tale percorso di sostegno presso un professionista dalla stessa scelto. Il costo relativo a tale sostegno psicologico verrà suddiviso al 50% da ciascun genitore;
- Le parti si prestano il reciproco consenso per l'espatrio e rinnovo passaporti e documenti d'identità propri e della minore;
- Le parti dichiarano che nulla è più dovuto dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali;
- Le spese di causa sono compensate tra le parti.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Poggio Imperiale di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice relatore dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15917/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20.11.1971 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata VERUCCI CINZIA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata ASPROMONTE RITA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 21.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia, , il 11.12.2007 a Termoli Persona_1 (CB) ed è residente in [...]; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 21.02.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 2.04.2025, il quale non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a POGGIO IMPERIALE (FG) il 20/11/1971, e (FG) Controparte_1 il 11.02.1968, celebrato a POGGIO IMPERIALE il 29.12.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di POGGIO IMPERIALE al n. 13 parte 2 serie A anno 2005; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I coniugi continueranno a vivere separatamente. La IG.ra unitamente alla Pt_1 figlia rimarrà a vivere nella casa familiare sita a Bologna, Via Antonio Per_1 Fontanesi 5, alla stessa assegnata in sede di separazione e alla quale continuerà ad essere assegnata, e di sua esclusiva proprietà, a seguito del trasferimento alla stessa della quota di proprietà del IG. avvenuto in data 21 marzo 2024; CP_1
- la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica con la madre. Per l'effetto di ciò, entrambi i genitori si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione ed attuazione di un programma concordato per l'educazione, l'istruzione, la formazione e la gestione della minore, ed ogni decisione importante o di interesse dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle eIGenze, dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno invece separatamente la potestà genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore (collocata presso l'abitazione CP_1 materna) – previo accordo con la stessa e tenuto conto della volontà della ragazza - secondo le seguenti modalità di visita: a) due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna;
b) un pomeriggio a settimana (il martedì) dalle 18.00 alle 22.00, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna;
c) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20,00; d) durante le vacanze natalizie: sette giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali: tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane – anche non consecutive - nei periodi da concordarsi tra le parti entro la data del 30 aprile di ogni anno;
- il IGnor verserà quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo CP_1 di euro 300,00= mensili (importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna) da versarsi, per dodici mesi l'anno e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario presso il conto corrente della IG.ra ; Pt_1
- in relazione alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, quest'ultime vengano suddivise al 50% in capo a ciascuno dei coniugi e che faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 09 agosto 2017: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione presso istituti pubblici e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per la figlia e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- Le parti concordano che fa eccezione rispetto a tutto quanto indicato al punto precedente, la frequenza di presso l'attuale scuola privata (Liceo Scientifico Per_1 Manzoni) e/o in futuro eventuali spese scolastiche universitarie presso istituti privati i cui costi sono e continueranno ad essere sostenuti integralmente ed esclusivamente dalla sola IG.ra ; Pt_1
- l'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito al Per_1 50% da ciascun genitore;
- Le parti concordano circa la necessità che la figlia intraprenda un percorso psicologico e, dunque, sin d'ora prestano il proprio consenso a tale percorso di sostegno presso un professionista dalla stessa scelto. Il costo relativo a tale sostegno psicologico verrà suddiviso al 50% da ciascun genitore;
- Le parti si prestano il reciproco consenso per l'espatrio e rinnovo passaporti e documenti d'identità propri e della minore;
- Le parti dichiarano che nulla è più dovuto dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali;
- Le spese di causa sono compensate tra le parti.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Poggio Imperiale di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO