Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. 11304/24 r.g.
promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti FRANCO EMANUELE e COSIMA LUCCARELLI
- Ricorrente - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ANDRIULLI, FRANCESCO CERTOMA'
e BATTIATO RITA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei spettanti. CP_1
Asseriva infatti di aver presentato domanda di accesso all'indennità de quo in data 27.4.2024, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per giusta
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto, nelle more del giudizio, CP_1
a liquidare la prestazione Naspi, unitamente agli arretrati spettanti. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, con note scritte depositate, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistenza nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla allegata documentazione, risulta che L' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla liquidazione di quanto spettante al ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, atteso che l'accertamento del diritto del ricorrente
è avvenuto solo dopo la reiezione del ricorso amministrativo e la notifica del presente ricorso introduttivo;
con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 400,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv.ti
Emanuele Franco e Cosima Luccarelli, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 22 maggio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)