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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 423/2021 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) e ,(c.f. , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Daniele Baldelli ed elettivamente domiciliati in Porto Sant'Elpidio, via Monte Bianco 6 presso e nello studio del difensore
APPELLANTI contro
(CF e , (CF ) rappresentati e Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
difesi dagli avvocati Luca Froldi e Giuseppe Lupi ed elettivamente domiciliati in Macerata Via
Morbiducci 21 presso e nello studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e convenivano in Controparte_1 CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo i sigg. e per sentir dichiarare gli Parte_1 Parte_2
attori legittimi proprietari di un frustolo descritto in narrativa e la “ la cessazione di qualsiasi condotta che possa turbare il godimento pieno ed esclusivo della proprietà dei coniugi - In ogni Parte_3
caso, condannare I sig.ri e al risarcimento dei danni, Parte_1 Parte_2
per l'importo pari alla somma complessiva di euro 20,000 o in quella stabilita secondo equità dal giudice. Con vittoria di spese”.
Si costituivano i convenuti chiedendo “ Respingere tutte le domande proposte dagli attori perché prive di fondamento in fatto e diritto ed, accertato e dichiarato che i convenuti sono gli unici proprietari dell'intera corte interna facente parte del fabbricato censito al catasto fabbricati del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 59 particella 164, per averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, condannare gli attori a ripristinare lo stato dei luoghi con la trasformazione della porta nell'originaria finestra. Con vittoria di spese”.
Escussi i testi, il Tribunale di Fermo assunta la causa in decisione la rimetteva in istruttoria disponendo TU. All' esito, richiamato il consulente a chiarimenti, con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 65/2021 pubblicata in data 08/02/2021 così decideva: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che il confine fra proprietà – e la proprietà Controparte_1 CP_2 Pt_1
e , nell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, Strada Fontanelle n.20 è quello
[...] Parte_2
indicato al foglio di mappa n.59, particella 156 sub.2 e 3 che rappresenta una unità di civile abitazione
( sub/3, cat.A/4, consistenza 4,5 vani, T,1 e 2 con annesso garage al piano terra (sub/2, cat.C/2 consistenza 12mq) cui è catastalmente graffato un frustolo di terreno – privo di identificativo catastale autonomo - che si estende per tutto il lato Nord dell'edificio, da Est ad Ovest, è a forma trapezoidale e misura catastalmente circa 7.90 x 1.45 = 11,46 mq. 2) Respinge la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori e la domanda di usucapione dei convenuti in quanto non provate.” Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite e TU.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2
riforma “ respingere tutte le domande proposte dagli appellati perché prive di fondamento in fatto e diritto ed accertato e dichiarato che gli appellanti sono gli unici proprietari dell'intera corte interna facente parte del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 59 particella 164, per averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, condannare gli appellati a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero trasformare la porta nell'originaria finestra e liberare l'intera area da cose e persone, oltre al rimborso agli appellanti delle spese del primo grado di giudizio già pagate nella misura di € 9.189,78, dell'imposta di registrazione della sentenza impugnata già pagata nella misura di € 200,00 e dei compensi del TU già pagati nella misura di € 317,20, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizi”. Si costituivano gli appellati chiedendo sentir dichiarare inammissibile e comunque rigettare l' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellanti con il primo motivo eccepiscono “Violazione dell' art 112 cpc per vizio di ultrapetizione
“ lamentando che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l'azione proposta dagli attori come regolamento di confini mentre l'azione dagli stessi proposta doveva intendersi come un'azione di rivendica con “conseguente onere della prova rigorosa della proprietà.”
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Ad avviso del Collegio non può sussistere alcuna violazione ex art. 112 cpc da parte del Tribunale in quanto spetta al giudice di merito qualificare la domanda come azione di regolamento di confini ovvero azione di revindica, sulla base del contenuto sostanziale degli atti, al di là delle forme letterali in esso contenute (Cass.26159/14). E nel caso in esame spetta oggi al Collegio verificare se la fattispecie di causa sia stata qualificata in maniera corretta.
Ciò posto si osserva quanto segue.
Nel caso di specie risulta dagli atti che entrambe le parti in causa hanno chiesto accertarsi il diritto di proprietà su di un frustolo di terreno asseritamente facente parte delle particelle di rispettiva proprietà: i sigg. e hanno invocato il possesso da sempre del frustolo di Parte_1 Parte_2
terreno per cui è causa assumendo di averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, mentre i sigg. e a sostegno Controparte_1 CP_2
del loro diritto di proprietà hanno prodotto, tra l'altro, un atto di compravendita del 27/04/2005 redatto dal dott. Notaio di Sant'Elpidio a Mare e un atto di successione mortis causa Persona_1
del 10/05/1995.
Come affermato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità si ha azione di regolamento di confini, quando non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa della proprietà dei fondi confinanti e l'attore in questo caso è sollevato dall'onere di provare un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione
(Cass.15013/00), ovvero è sollevato dalla cd. probatio diabolica (Cass. 5131/09).
Si ha invece azione di revindica, quando la domanda è volta ad ottenere il rilascio di una porzione di bene immobile, sulla base del diritto di proprietà vantato dall'attore e sul presupposto che il convenuto, in assenza di valido titolo giustificativo, si sia appropriato del bene dell'attore (Cass.
10066/18).
In sostanza, la differenza tra azione di regolamento di confini e azione di rivendica, consiste nel fatto che in quest'ultima, l'attore assume che la superficie del fondo da lui posseduta, è inferiore a quella indicata dal titolo e denuncia lo sconfinamento del vicino, il quale a sua volta contesta quanto affermato dall'attore, invocando però a sua volta il proprio titolo di acquisto.
Ed il conflitto in questo caso non e' tra fondi, ma tra titoli, e di conseguenza l'azione andava qualificata come azione di revindica, in quanto non è incontestato lo sconfinamento da parte dei convenuti, né è incontestato quanto affermato dagli attori sul loro diritto derivante dal titolo con ogni conseguenza di legge in ordine all' onere della prova.
Ora, fermo restando che l'onere probatorio a carico dell'attore è quello dell'azione di rivendica (Cass.
28349/11), gli appellanti, invocano “ carenza di legittimazione attiva da parte degli appellati in particolare anche rilevando che gli identificativi catastali riportati sono diversi da quelli che individuano la corte (foglio 59 particella 156 a fronte della particella 164), “la cui porzione non viene nemmeno minimamente menzionata nella descrizione delle unità immobiliari oggetto di trasferimento”. In sostanza, a loro avviso, l'atto notarile prodotto non dimostra, neanche presuntivamente, che gli attori sono proprietari del frustolo di terreno conteso
Sul punto osserva il Collegio che il TU , richiamato ad integrazione della perizia al fine di una ricostruzione storica ultraventennale dei vari atti di acquisto delle aree di proprietà delle parti e confinanti con il frustolo oggetto di causa , basandosi sull' esame dei documenti in atti, ha così risposto:
“1.1) Immobile identificato al foglio di mappa n.59, particella 156 sub.2 e 3 del comune di Sant'Elpidio
a Mare intestati ai signori e per 1/2 ciascuno di piena proprietà a Controparte_1 CP_2
seguito di:
- Atto di compravendita rep.n.3634 del 27/04/2005 redatto dal dott.Notaio di Persona_1
Sant'Elpidio a Mare (agli atti su fascicolo parte ricorrente).
- Atto di compravendita rep.n.24953 raccolta n.1996 del 08/06/1991 redatto dal dott. Persona_2
di Porto Sant'Elpidio (allegato)
- Atto di compravendita rep.n. 194803/109498 del 03/05/1978 redatto dal dott. di Persona_3
Porto Sant'Elpidio (allegato) 1.2) Immobili identificati al foglio di mappa n.59, particella 164 sub/5 e sub/14 del comune di
Sant'Elpidio a Mare. Il sub/5 è la corte che risulta bene comune non cesibile ai subalterni 6-7-8-14. Il sub/14 è intestato ai signori e per 11/27 ciascuno di piena proprietà e per Parte_2 Parte_1
Co 25/270 ciascuno di piena proprietà in regime di separazione dei beni per la si e in Parte_2
regime di comunione dei beni per il sig. si , il tutto a seguito di: - Successione in morte del Parte_1
decuius sig del 10/05/1985 con la quale andavano in prorietà ai 3 figli del decuius sig.ri Persona_4
, e in forza della rinuncia all'eredità della coniuge sig.ra Parte_1 Parte_2 Controparte_4
(agli atti su fascicolo parte resistente). - Atto di compravendita del 27/11/2003 Persona_5
Trascrizione in atti dal 17/12/2003 Repertorio n.: 50148 redatto dal dott. di Roma Persona_6
in cui gli attuali intestatari acquistavano i diritti di proprietà per 25/270 ciascuno (atto allegato al fascicolo di parte convenuta) dalla sig.ra che aveva acquisito la proprietà di 5/27 a Persona_7
seguito della successione del fratello sig. (agli atti su fascicolo parte resistente)”. Persona_8
Risulta quindi pacifico che entrambe le parti hanno prodotto documentazione atta a dimostrare la provenienza ab origine dei loro diritti di proprietà e resta a questo punto da accertare la proprietà del frustolo oggetto di causa.
Nell' elaborato principale il TU ha evidenziato che sia nella mappa catastale che in quella di impianto il frustolo di terreno è graffato alla particella 156 di proprietà (pagine 1 e 2 Parte_4
Allegato C, Documentazione catastale) evidenziando tuttavia che nelle schede planimetriche associate ai subalterni (pagine 4 e 5 Allegato C, Documentazione catastale) sempre di proprietà tale corte non è riportata. Ma ha rilevato altresì che il frustolo di terreno non è Parte_4
ricompreso altrettanto nell'elaborato planimetrico della proprietà dei sig.ri (pagina 9 Allegato Pt_1
C, Documentazione catastale).
Di conseguenza afferma il consulente, ed il Collegio condivide, che “Analizzando dunque gli atti allegati ai fascicoli di parte e la documentazione catastale reperita, il sottoscritto ritiene che allo stato attuale il frustolo di terreno oggetto del quesito rientri catastalmente all'interno della particella n.156 attualmente intestata ai sig.ri e . Infine, il predetto frustolo di terreno Controparte_1 CP_2
non è, alla data odierna, materialmente delimitato rispetto alla restante corte della particella 164
(vedi foto - allegato B).”.
E nelle risposte al ctp di parte convenuta precisa ulteriormente “ …. non soccorrendo sul punto il catasto Urbano deve farsi riferimento al catasto Terreni e posto dunque che l'estratto di mappa catastale riporta il frustolo di terreno graffato alla particella 156 come lo stesso CTP concorda in premessa, vi è da ribadire (in quanto già riportato nella perizia e non rilevato dallo stesso CTP) che la particella 156 ha una estensione catastale congruente alla superficie della casa più la superficie del frustolo oggetto della presente causa e quindi congruente con la rappresentazione planimetrica del catasto Terreni. Dunque la risposta al quesito posto non può che essere quella riportata in perizia.”
La conclusione è stata: “allo stato attuale il frustolo di terreno oggetto del quesito rientri catastalmente all'interno della particella n.156 attualmente intestata ai sig.ri e Controparte_1 [...]
.”( cfr pg. 6 TU) CP_2
E l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. allegati alla relazione peritale in particolare visure, fotografie ed altro) per cui non si ravvisano validi motivi per discostarsene.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano “ violazione dell'art. 111 co. 6 Cost. in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. ed all'art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c. per vizio di carenza di motivazione “ contestando il respingimento della domanda subordinata dei convenuti di intervenuta usucapione
“poiché non provata” affermando che i testi escussi hanno invece provato il contrario
Anche questo motivo non è fondato.
Preliminarmente deve essere respinta l' eccezione di carenza di motivazione della gravata pronuncia che, seppur in maniera sintetica, permette implicitamente di ricostruire il percorso argomentativo, di comprendere la fattispecie concreta, e l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato ( cfr ex multis Cass Sez. 6 Ordinanza
n. 17403 del 03/07/2018). E comunque, a tutto voler concedere, i convenuti non hanno provato uno dei requisiti fondamentali per ottenere una pronuncia di usucapione: il possesso esercitato in modo continuativo, ininterrotto, pacifico.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta un' istruttoria approfondita nel corso della quale non sono emersi elementi a sostegno della domanda: i testi escussi ( cfr verbale 30.01.2017 ) hanno provato solo la coltivazione del fondo, ma la più recente giurisprudenza ritiene che la mera coltivazione «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del
05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018, Rv.649349): indizi non rinvenibili nel caso di specie. E a tal fine sono inidonei, come nel caso in esame, atti che si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
In definitiva nel presente giudizio ne consegue la carenza dei presupposti per la configurabilità della dedotta usucapione.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Quanto alla doglianza relativa alla condanna alle spese legali del primo grado è pacifico che le spese, ivi comprese quelle relative al TU, dovevano essere poste a carico della parte soccombente.
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata nei limiti suindicati.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
contro e ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1 CP_2
Fermo resa ex art 281 sexies nr. 65/2021 pubblicata in data 08/02/2021 così provvede:
- rigetta l' appello;
- dichiara che è il frustolo di terreno oggetto di causa è di proprietà dei sigg. e Controparte_1 [...]
; CP_2
- conferma per il resto l' impugnata pronuncia;
- condanna e in solido a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.473,00 oltre CP_2
rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 423/2021 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) e ,(c.f. , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Daniele Baldelli ed elettivamente domiciliati in Porto Sant'Elpidio, via Monte Bianco 6 presso e nello studio del difensore
APPELLANTI contro
(CF e , (CF ) rappresentati e Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
difesi dagli avvocati Luca Froldi e Giuseppe Lupi ed elettivamente domiciliati in Macerata Via
Morbiducci 21 presso e nello studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e convenivano in Controparte_1 CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo i sigg. e per sentir dichiarare gli Parte_1 Parte_2
attori legittimi proprietari di un frustolo descritto in narrativa e la “ la cessazione di qualsiasi condotta che possa turbare il godimento pieno ed esclusivo della proprietà dei coniugi - In ogni Parte_3
caso, condannare I sig.ri e al risarcimento dei danni, Parte_1 Parte_2
per l'importo pari alla somma complessiva di euro 20,000 o in quella stabilita secondo equità dal giudice. Con vittoria di spese”.
Si costituivano i convenuti chiedendo “ Respingere tutte le domande proposte dagli attori perché prive di fondamento in fatto e diritto ed, accertato e dichiarato che i convenuti sono gli unici proprietari dell'intera corte interna facente parte del fabbricato censito al catasto fabbricati del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 59 particella 164, per averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, condannare gli attori a ripristinare lo stato dei luoghi con la trasformazione della porta nell'originaria finestra. Con vittoria di spese”.
Escussi i testi, il Tribunale di Fermo assunta la causa in decisione la rimetteva in istruttoria disponendo TU. All' esito, richiamato il consulente a chiarimenti, con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 65/2021 pubblicata in data 08/02/2021 così decideva: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che il confine fra proprietà – e la proprietà Controparte_1 CP_2 Pt_1
e , nell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, Strada Fontanelle n.20 è quello
[...] Parte_2
indicato al foglio di mappa n.59, particella 156 sub.2 e 3 che rappresenta una unità di civile abitazione
( sub/3, cat.A/4, consistenza 4,5 vani, T,1 e 2 con annesso garage al piano terra (sub/2, cat.C/2 consistenza 12mq) cui è catastalmente graffato un frustolo di terreno – privo di identificativo catastale autonomo - che si estende per tutto il lato Nord dell'edificio, da Est ad Ovest, è a forma trapezoidale e misura catastalmente circa 7.90 x 1.45 = 11,46 mq. 2) Respinge la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori e la domanda di usucapione dei convenuti in quanto non provate.” Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite e TU.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2
riforma “ respingere tutte le domande proposte dagli appellati perché prive di fondamento in fatto e diritto ed accertato e dichiarato che gli appellanti sono gli unici proprietari dell'intera corte interna facente parte del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 59 particella 164, per averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, condannare gli appellati a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero trasformare la porta nell'originaria finestra e liberare l'intera area da cose e persone, oltre al rimborso agli appellanti delle spese del primo grado di giudizio già pagate nella misura di € 9.189,78, dell'imposta di registrazione della sentenza impugnata già pagata nella misura di € 200,00 e dei compensi del TU già pagati nella misura di € 317,20, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizi”. Si costituivano gli appellati chiedendo sentir dichiarare inammissibile e comunque rigettare l' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellanti con il primo motivo eccepiscono “Violazione dell' art 112 cpc per vizio di ultrapetizione
“ lamentando che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l'azione proposta dagli attori come regolamento di confini mentre l'azione dagli stessi proposta doveva intendersi come un'azione di rivendica con “conseguente onere della prova rigorosa della proprietà.”
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Ad avviso del Collegio non può sussistere alcuna violazione ex art. 112 cpc da parte del Tribunale in quanto spetta al giudice di merito qualificare la domanda come azione di regolamento di confini ovvero azione di revindica, sulla base del contenuto sostanziale degli atti, al di là delle forme letterali in esso contenute (Cass.26159/14). E nel caso in esame spetta oggi al Collegio verificare se la fattispecie di causa sia stata qualificata in maniera corretta.
Ciò posto si osserva quanto segue.
Nel caso di specie risulta dagli atti che entrambe le parti in causa hanno chiesto accertarsi il diritto di proprietà su di un frustolo di terreno asseritamente facente parte delle particelle di rispettiva proprietà: i sigg. e hanno invocato il possesso da sempre del frustolo di Parte_1 Parte_2
terreno per cui è causa assumendo di averla acquistata a titolo derivativo o in mero subordine a titolo originario per usucapione ultraventennale, mentre i sigg. e a sostegno Controparte_1 CP_2
del loro diritto di proprietà hanno prodotto, tra l'altro, un atto di compravendita del 27/04/2005 redatto dal dott. Notaio di Sant'Elpidio a Mare e un atto di successione mortis causa Persona_1
del 10/05/1995.
Come affermato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità si ha azione di regolamento di confini, quando non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa della proprietà dei fondi confinanti e l'attore in questo caso è sollevato dall'onere di provare un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione
(Cass.15013/00), ovvero è sollevato dalla cd. probatio diabolica (Cass. 5131/09).
Si ha invece azione di revindica, quando la domanda è volta ad ottenere il rilascio di una porzione di bene immobile, sulla base del diritto di proprietà vantato dall'attore e sul presupposto che il convenuto, in assenza di valido titolo giustificativo, si sia appropriato del bene dell'attore (Cass.
10066/18).
In sostanza, la differenza tra azione di regolamento di confini e azione di rivendica, consiste nel fatto che in quest'ultima, l'attore assume che la superficie del fondo da lui posseduta, è inferiore a quella indicata dal titolo e denuncia lo sconfinamento del vicino, il quale a sua volta contesta quanto affermato dall'attore, invocando però a sua volta il proprio titolo di acquisto.
Ed il conflitto in questo caso non e' tra fondi, ma tra titoli, e di conseguenza l'azione andava qualificata come azione di revindica, in quanto non è incontestato lo sconfinamento da parte dei convenuti, né è incontestato quanto affermato dagli attori sul loro diritto derivante dal titolo con ogni conseguenza di legge in ordine all' onere della prova.
Ora, fermo restando che l'onere probatorio a carico dell'attore è quello dell'azione di rivendica (Cass.
28349/11), gli appellanti, invocano “ carenza di legittimazione attiva da parte degli appellati in particolare anche rilevando che gli identificativi catastali riportati sono diversi da quelli che individuano la corte (foglio 59 particella 156 a fronte della particella 164), “la cui porzione non viene nemmeno minimamente menzionata nella descrizione delle unità immobiliari oggetto di trasferimento”. In sostanza, a loro avviso, l'atto notarile prodotto non dimostra, neanche presuntivamente, che gli attori sono proprietari del frustolo di terreno conteso
Sul punto osserva il Collegio che il TU , richiamato ad integrazione della perizia al fine di una ricostruzione storica ultraventennale dei vari atti di acquisto delle aree di proprietà delle parti e confinanti con il frustolo oggetto di causa , basandosi sull' esame dei documenti in atti, ha così risposto:
“1.1) Immobile identificato al foglio di mappa n.59, particella 156 sub.2 e 3 del comune di Sant'Elpidio
a Mare intestati ai signori e per 1/2 ciascuno di piena proprietà a Controparte_1 CP_2
seguito di:
- Atto di compravendita rep.n.3634 del 27/04/2005 redatto dal dott.Notaio di Persona_1
Sant'Elpidio a Mare (agli atti su fascicolo parte ricorrente).
- Atto di compravendita rep.n.24953 raccolta n.1996 del 08/06/1991 redatto dal dott. Persona_2
di Porto Sant'Elpidio (allegato)
- Atto di compravendita rep.n. 194803/109498 del 03/05/1978 redatto dal dott. di Persona_3
Porto Sant'Elpidio (allegato) 1.2) Immobili identificati al foglio di mappa n.59, particella 164 sub/5 e sub/14 del comune di
Sant'Elpidio a Mare. Il sub/5 è la corte che risulta bene comune non cesibile ai subalterni 6-7-8-14. Il sub/14 è intestato ai signori e per 11/27 ciascuno di piena proprietà e per Parte_2 Parte_1
Co 25/270 ciascuno di piena proprietà in regime di separazione dei beni per la si e in Parte_2
regime di comunione dei beni per il sig. si , il tutto a seguito di: - Successione in morte del Parte_1
decuius sig del 10/05/1985 con la quale andavano in prorietà ai 3 figli del decuius sig.ri Persona_4
, e in forza della rinuncia all'eredità della coniuge sig.ra Parte_1 Parte_2 Controparte_4
(agli atti su fascicolo parte resistente). - Atto di compravendita del 27/11/2003 Persona_5
Trascrizione in atti dal 17/12/2003 Repertorio n.: 50148 redatto dal dott. di Roma Persona_6
in cui gli attuali intestatari acquistavano i diritti di proprietà per 25/270 ciascuno (atto allegato al fascicolo di parte convenuta) dalla sig.ra che aveva acquisito la proprietà di 5/27 a Persona_7
seguito della successione del fratello sig. (agli atti su fascicolo parte resistente)”. Persona_8
Risulta quindi pacifico che entrambe le parti hanno prodotto documentazione atta a dimostrare la provenienza ab origine dei loro diritti di proprietà e resta a questo punto da accertare la proprietà del frustolo oggetto di causa.
Nell' elaborato principale il TU ha evidenziato che sia nella mappa catastale che in quella di impianto il frustolo di terreno è graffato alla particella 156 di proprietà (pagine 1 e 2 Parte_4
Allegato C, Documentazione catastale) evidenziando tuttavia che nelle schede planimetriche associate ai subalterni (pagine 4 e 5 Allegato C, Documentazione catastale) sempre di proprietà tale corte non è riportata. Ma ha rilevato altresì che il frustolo di terreno non è Parte_4
ricompreso altrettanto nell'elaborato planimetrico della proprietà dei sig.ri (pagina 9 Allegato Pt_1
C, Documentazione catastale).
Di conseguenza afferma il consulente, ed il Collegio condivide, che “Analizzando dunque gli atti allegati ai fascicoli di parte e la documentazione catastale reperita, il sottoscritto ritiene che allo stato attuale il frustolo di terreno oggetto del quesito rientri catastalmente all'interno della particella n.156 attualmente intestata ai sig.ri e . Infine, il predetto frustolo di terreno Controparte_1 CP_2
non è, alla data odierna, materialmente delimitato rispetto alla restante corte della particella 164
(vedi foto - allegato B).”.
E nelle risposte al ctp di parte convenuta precisa ulteriormente “ …. non soccorrendo sul punto il catasto Urbano deve farsi riferimento al catasto Terreni e posto dunque che l'estratto di mappa catastale riporta il frustolo di terreno graffato alla particella 156 come lo stesso CTP concorda in premessa, vi è da ribadire (in quanto già riportato nella perizia e non rilevato dallo stesso CTP) che la particella 156 ha una estensione catastale congruente alla superficie della casa più la superficie del frustolo oggetto della presente causa e quindi congruente con la rappresentazione planimetrica del catasto Terreni. Dunque la risposta al quesito posto non può che essere quella riportata in perizia.”
La conclusione è stata: “allo stato attuale il frustolo di terreno oggetto del quesito rientri catastalmente all'interno della particella n.156 attualmente intestata ai sig.ri e Controparte_1 [...]
.”( cfr pg. 6 TU) CP_2
E l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. allegati alla relazione peritale in particolare visure, fotografie ed altro) per cui non si ravvisano validi motivi per discostarsene.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano “ violazione dell'art. 111 co. 6 Cost. in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. ed all'art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c. per vizio di carenza di motivazione “ contestando il respingimento della domanda subordinata dei convenuti di intervenuta usucapione
“poiché non provata” affermando che i testi escussi hanno invece provato il contrario
Anche questo motivo non è fondato.
Preliminarmente deve essere respinta l' eccezione di carenza di motivazione della gravata pronuncia che, seppur in maniera sintetica, permette implicitamente di ricostruire il percorso argomentativo, di comprendere la fattispecie concreta, e l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato ( cfr ex multis Cass Sez. 6 Ordinanza
n. 17403 del 03/07/2018). E comunque, a tutto voler concedere, i convenuti non hanno provato uno dei requisiti fondamentali per ottenere una pronuncia di usucapione: il possesso esercitato in modo continuativo, ininterrotto, pacifico.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta un' istruttoria approfondita nel corso della quale non sono emersi elementi a sostegno della domanda: i testi escussi ( cfr verbale 30.01.2017 ) hanno provato solo la coltivazione del fondo, ma la più recente giurisprudenza ritiene che la mera coltivazione «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del
05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018, Rv.649349): indizi non rinvenibili nel caso di specie. E a tal fine sono inidonei, come nel caso in esame, atti che si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
In definitiva nel presente giudizio ne consegue la carenza dei presupposti per la configurabilità della dedotta usucapione.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Quanto alla doglianza relativa alla condanna alle spese legali del primo grado è pacifico che le spese, ivi comprese quelle relative al TU, dovevano essere poste a carico della parte soccombente.
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata nei limiti suindicati.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
contro e ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1 CP_2
Fermo resa ex art 281 sexies nr. 65/2021 pubblicata in data 08/02/2021 così provvede:
- rigetta l' appello;
- dichiara che è il frustolo di terreno oggetto di causa è di proprietà dei sigg. e Controparte_1 [...]
; CP_2
- conferma per il resto l' impugnata pronuncia;
- condanna e in solido a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.473,00 oltre CP_2
rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico