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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IN TR, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 519/2024R.G. vertente
fra
( ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Angela Mellino;
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati SUSANNA MAZZAFERRI C.F._2
E ( (tel n. 071/508267) , rappresentato e difeso Email_1
dagli avvocati Susanna Mazzaferri C.F._2
( t) (tel n. 071/508267) e Di Noia Vito Email_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto Ordinanza ingiunzione n. OI-001537811, con la quale l' di CP_1
Potenza ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 3.961,50 come sanzione amministrativa, per una presunta violazione accertata con verbale di accertamento prot. n°
6400.28/11/2018.0225893 del 28/11/2018, MANCATO VERSAMENTO DELLE
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (art. 2, comma 1 bis, decreto legge 463 del 1983 convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.
85). Il verbale di accertamento riguarderebbe un presunto omesso versamento delle ritenute CP_ previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, per l'anno 2016. L' infatti, avrebbe proceduto all'accertamento di tale omissione ed ha poi proceduto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione al ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società
Gioielli s.r.l. in liquidazione, MATRICOLA AZIENDA n. 06838060637.
Ha altresì dedotto che nell'anno 2016 non ha ricoperto alcun incarico all'interno della società, ed infatti ha cessato la carica di amministratore unico della società Gioielli s.r.l. in data 24 gennaio 2007. Tanto premesso in fatto ha chiesto al Tribunale di: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001537811, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme illegittimamente richieste;
b) nel merito si chiede dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnato per i motivi suesposti nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente, non sussistendo la legittimazione attiva dello stesso;
c) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per mancata motivazione in merito ai criteri di determinazione della misura della sanzione o, in ulteriore subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima;
d) condannare l' al risarcimento, in favore dell'istante, dei CP_1 danni patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, in conseguenza della “temeraria “ e “ vessatoria iscrizione a ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Vinte le spese e le competenze di lite, con distrazione in favore dei sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva la CP_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Preso atto della richiesta dei procuratori delle parti di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Dalla documentazione allegata emerge che il Sig. non era rappresentante Parte_1 legale della società per i periodi interessati dall'Ordinanza-Ingiunzione e ciò consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe
3 improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
Pertanto, va condannato l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 22.2.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 15 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
IN TR
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