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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
(c.f. E (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Aloisio Nicola ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio dell'avv. Piraino Pasquale Francesco sito in Amantea (CS), alla Via
Dogana 58/A, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
ATTORI
E
AVV. (c.f. ) E AVV. BIONDO Controparte_1 C.F._3
ERNESTO (c.f. , quest'ultimo difeso da sé medesimo ed il primo C.F._4
rappresentato e difeso dallo stesso avv. Biondo Ernesto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari n. 8, giusta procura speciale posta a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per riassunzione ex art. 50 c.p.c. i signori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Paola, gli avvocati e Biondo Controparte_1
Ernesto, deducendo che: a far data dal 2001, gli attori avevano conferito ai predetti avvocati mandato difensivo nell'ambito di numerosi procedimenti di natura civile e penale, svoltisi in gran parte dinnanzi al Tribunale di Paola;
nel corso degli anni, il rapporto fiduciario tra i medesimi attori e l'avv. , era stato caratterizzato da un andamento piuttosto sereno e lineare, provvedendo i CP_1
signori ed a corrispondere regolarmente a favore del professionista ed a richiesta Pt_1 Pt_2 dello stesso, gli importi maturati a titolo di spese e compensi professionali per l'attività svolta;
tra i procedimenti sopra menzionati erano ricomprese le procedure esecutive nn. 332/88 e 277/89 R.G. patrocinate dai convenuti, relative ad alcune posizioni debitorie dei fratelli e relative Pt_1
consorti, attualmente in stato di quiescenza, a seguito dell'esperimento di due giudizi di opposizione all'esecuzione e di un giudizio di divisione;
le suddette procedure esecutive avevano ad oggetto tutti i beni immobili in proprietà indivisa dei sig.ri e delle relative consorti, per debito Pt_1
complessivo di circa €1.548,800,17; allo scopo di reperire l'immediata disponibilità di denaro contante necessario ad estinguere le sopra menzionate posizioni debitorie, il e la si Pt_1 Pt_2 determinavano, su espresso suggerimento e sollecitazione dell'avv. e dell'avv. Biondo, a CP_1
“svendere” parte dei loro beni;
a tal fine, gli attori conferivano all'avv. , con atto Controparte_1
a rogito del notaio del 13.12.2005 rep. n. 104.562, procura speciale a vendere la quota di Per_1
loro spettanza di un terreno edificatorio sito in Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari 1.66.70; l'intento originario degli attori era quello di alienare il summenzionato terreno esclusivamente all'importo finale di €370.000,00, di cui 1/6 avrebbe dovuto essere versato alla AT del Fallimento di;
solo il sig. manifestava Parte_3 CP_2 al procuratore speciale, avv. , l'interesse alla compravendita pretendendo, Controparte_1
tuttavia, che al suddetto prezzo di vendita, i fratelli e le rispettive consorti cedessero sia i 5/6 Pt_1 del terreno sia i 2/3 di un magazzino sito in Via Margherita di Amantea, con l'intento di acquisire le rimanenti quote (1/6 del terreno ed 1/3 del magazzino) della AT RE di Pt_3
, per arrivare al totale complessivo di €370.000,00; in un primo momento, gli attori non
[...]
intesero accettare la proposta del ritenendola iniqua e sproporzionata, ragion per cui con atto CP_2
del 18.01.2006 Rep. n. 104.935, revocano la procura speciale predisposta a favore dell'avv.
; tuttavia, in seguito, a causa del grave stato di bisogno in cui versavano, i coniugi CP_1 [...]
si vedevano costretti ad accettare le condizioni dettate dal sig. , Per_2 CP_2
acconsentendo, alla cessione dei 2/3 del magazzino, unitamente ai 5/6 del terreno summenzionato, per l'irrisorio prezzo di €295.000,00; la suddetta determinazione degli gli attori era sollecitata dai professionisti convenuti, i quali, appena ricevuta notizia della revoca della procura speciale, si recavano personalmente presso il domicilio dei rappresentando loro come la vendita fosse Pt_1
assolutamente necessaria per saldare le proprie posizioni debitorie;
pertanto, gli attori, con atto a rogito rep. n. 17020 dell'01.03.2006, per quanto riguarda il terreno, e rep. n. 16962 del 22.02.2006, per quanto riguarda il magazzino, conferivano nuovamente procura speciale all'avv. CP_1
, il quale, in data 02.03.2006, stipulava con il sig. , il relativo preliminare di
[...] CP_2 compravendita;
in sede di stipula del preliminare, il sig. versava il complessivo importo di CP_2
€160.000,00, di cui €110.714,76 venivano versati direttamente alla Banca CH di SI CP_3
(€90.000,00) e all'IMI San Paolo (€20.714,76), creditori dei fratelli nell'ambito delle proc. Pt_1 es. n. 322/88 e 277/89 ed €49.285,24 venivano versati nelle mani dell'avv. , quale CP_1
procuratore speciale;
con atto a rogito del notaio del 13.05.2007, Rep. n. 55108, i fratelli Per_3
e , con le rispettive consorti, per il tramite del loro procuratore Parte_1 Parte_4
speciale, avv. , alienavano il magazzino di Via Margherita alla sig.ra Controparte_1 [...] per l'importo di €165.450,00 ed il terreno di località Marinella-Oliva alla Per_4 [...] di per l'importo di €129.550,00; in sede di stipula dell'atto pubblico, Controparte_4 CP_2 il versava al procuratore speciale il saldo della vendita, pari ad €129.550,00 (nelle more tra il CP_2 preliminare ed il rogito notarile, il aveva provveduto a versare ulteriori €5.450,00 a favore del CP_2
sig. , creditore di ); i detti beni immobili venivano, dunque, Persona_5 Parte_1
venduti ad un prezzo nettamente inferiore al loro reale valore, come stimato dai vari consulenti tecnici;
pertanto, i coniugi ritenendosi insoddisfatti dell'operato dell'avv. , Controparte_5 CP_1
con missiva del 4.6.2007, provvedevano a revocare al detto professionista ogni mandato difensivo e di rappresentanza al medesimo conferito, richiedendogli, contestualmente, la consegna della quota parte di loro pertinenza relativa alla vendita dei beni indivisi sopra menzionati;
con missiva dell'11.06.2007, l'avv. comunicava di poter procedere alla consegna di quanto spettante ai CP_1
coniugi solo all'esito di un rendiconto complessivo dell'attività svolta dai medesimi professionisti, indicando in 30 giorni il tempo necessario per la predisposizione del rendiconto;
con missiva del
28.06.2007, i coniugi attori richiedevano nuovamente la consegna della quota loro spettante del corrispettivo della compravendita;
con nota del 09.07.2007, l'avv. trasmetteva agli attori il CP_1
rendiconto delle vendite eseguite a seguito del conferimento delle procure speciali indicando in
€19.048,00 la somma spettante alla sig.ra ed in €22.775,00 la somma Parte_2
spettante al sig. , da tali somme, andavano detratti, a titolo di acconto, gli importi Parte_1 dovuti dai coniugi all'avv. per l'attività professionale dallo stesso svolta nel loro Pt_1 CP_1 interesse nella proc. es. 332/88, nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. 1537/07 RGAC Trib.
Paola, nonché nell'ambito della causa promossa contro il ed il conseguente Controparte_6
giudizio in appello;
la quota definitiva di spettanza della sig.ra veniva pertanto indicata in Pt_2
€2.312,00, mentre quella del in €29.876,00; con missiva del 10.10.2007, gli attori, attraverso Pt_1
il nuovo procuratore, lamentavano l' illegittimità e scorrettezza dell'operato posto in essere dall'avv. e provvedevano a richiedere nuovamente la consegna della quota parte delle CP_1 somme loro spettanti a seguito della vendita degli immobili, avvenuta mesi prima;
l'avv. , CP_1
pur dichiarandosi disponibile a corrispondere loro tali somme, invitava nuovamente i coniugi a voler provvedere al pagamento immediato dei crediti professionali dal medesimo maturati, proponendone la definizione mediante decurtazione della quota parte spettante agli stessi, in virtù delle predette vendite;
con missiva del 05.11.2007, l'avv. Biondo Ernesto comunicava al sig.
[...]
la rinuncia a tutti i mandati difensivi;
a fronte del mancato pagamento degli importi Parte_1 richiesti a titolo di competenze legali per l'attività professionale svolta, l'avv. richiedeva CP_1
ed otteneva dal Tribunale di Paola ingiunzione di pagamento sia nei confronti della sig.ra Pt_2
(d.i. n. 8/2008) che nei confronti del sig. (d.i. nn. 188/07 e 9/08), decreti ingiuntivi Pt_1
puntualmente opposti dagli odierni attori;
nelle more dei giudizi di opposizione le parti definivano in via transattiva i reciproci rapporti di dare ed avere, con scrittura privata del 06.10.2008, nella quale interveniva, altresì, l'avv. Biondo Ernesto;
nel detto atto di transazione le parti rideterminavano nell'importo di €43.400,00 la somma che l'avv. doveva restituire al sig. CP_1
a tacitazione di ogni sua spettanza inerente le vendite effettuate mentre l'avv. Parte_1
dichiarava di non aver più nulla a pretendere dai coniugi per tutte le attività CP_1 Controparte_5 difensive e procuratorie svolte nell'interesse degli stessi, con il reciproco impegno ad abbandonare i giudizi pendenti a seguito delle opposizioni ai predetti decreti ingiuntivi e, da ultimo, l'avv. Biondo si impegnava a rinunciare a qualsiasi pretesa inerente i diritti e gli onorari maturati nei confronti degli attori;
con missive del 20.11.2011 e del 07.09.2014, gli attori diffidavano i professionisti convenuti a voler provvedere al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del loro operato professionale, ma nessun riscontro perveniva dagli odierni convenuti, ne scaturiva il giudizio n. RG
1495/2015, instaurato dagli attori innanzi al Tribunale di Lamezia Terme che, ordinanza del
22.11.2018 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Paola, assegnando alle parti termine di tre mesi dalla data di comunicazione della medesima ordinanza per la riassunzione del giudizio dinnanzi a Codesto Tribunale.
Gli attori, pertanto, riassumevano il giudizio dinanzi il Tribunale di Paola e domandavano: accertarsi e dichiararsi le gravi negligenze ed i gravi inadempimenti posti in essere dagli avv.ti e Biondo nello svolgimento del mandato difensivo loro conferito dagli attori nell'ambito CP_1
della proc. es. n. 322/88 Trib. Paola, cui è stata riunita la proc. es. n. 277/89; accertarsi e dichiararsi i gravi inadempimenti, le gravi violazioni di legge, le ripetute violazioni dei principi di buona fede e lealtà, posti in essere dall'avv. nell'adempimento della propria attività di procuratore CP_1
speciale degli attori culminata con la stipula dell'atto pubblico di compravendita del 13.05.2007; condannarsi gli avv.ti e Biondo Ernesto, ciascuno secondo il rispettivo grado di Controparte_1 responsabilità, al pagamento della somma complessiva di €250.000,00, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio gli avv.ti e Biondo Ernesto, i quali domandavano: in accoglimento della Controparte_1
eccezione di avvenuta transazione tra le parti, dichiararsi inammissibile la domanda proposta dagli attori o, in subordine, rigettarla;
rigettarsi la domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto;
condannarsi le parti attrici al pagamento del risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che il sig. è obbligato al pagamento di Parte_1
€25.550,85, oltre accessori e rimborso spese generali, interessi e rivalutazione, per compenso professionale in favore dell'avv. Biondo Ernesto;
accertarsi e dichiararsi che Parte_2
è obbligata al pagamento della stessa somma suindicata, oltre accessori, rimborso spese generali per compenso professionale in favore dell'avv. Biondo Ernesto;
condannarsi i signori Parte_1
e al pagamento, in favore dell'avv. Biondo Ernesto, delle competenze Parte_2
professionali dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna delle parti avverse al pagamento delle spese e competenze di lite.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, istruita la causa attraverso la produzione documentale delle parti, all'udienza del 10.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata ed in quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, non meritevole di plauso è la domanda di accertamento della responsabilità professionale per gravi negligenze asseritamente perpetrate dagli avv. e Biondo, CP_1 nell'ambito del mandato difensivo conferito dagli attori nelle procedure esecutive n.322/88, cui è stata riunita la proc. es. n. 277/89.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c. Tale fattispecie contrattuale ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo e determina il sorgere a carico del professionista di un'obbligazione di mezzi, atteso che quest'ultimo, assumendo l'incarico per lo svolgimento di una determinata attività, si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente (ma non a conseguirlo), agendo con la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige. La diligenza, in sostanza, costituisce il canone di valutazione dell'inadempimento del professionista. Trattandosi, infatti, di obbligazioni di mezzi, l'inadempimento di quest'ultimo non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato favorevole auspicato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo, appunto, al dovere di diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La diligenza necessaria affinché
l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera intellettuale possa ritenersi correttamente adempiuta non è, però, quella del “buon padre di famiglia” prevista, in via generale, dall'art. 1176, comma 1,
c.c., ma quella rafforzata di cui al secondo comma di tale norma, ossia la diligenza media del professionista. Secondo la consolidata giurisprudenza, devia dal precetto di cui all'art. 1176 c. 2 c.c. il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis, Cass.
13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015).
È, pertanto, richiesto al professionista di agire con la necessaria perizia e con l'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021 n. 4655 e Cass. civ. sez. III sent. del 5.08.2013 n. 18612). La diligenza adoperata dal professionista, inoltre, deve essere tanto maggiore quanto più specialistica è la prestazione che è tenuto ad eseguire, sebbene, laddove il caso concreto sia obiettivamente connotato da problematiche tecniche di specifica complessità, lo stesso, ai sensi dell'artt. 2236 c.c., risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento, poi, alla responsabilità professionale dell'avvocato, in sede giurisprudenziale è stato chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente proseguita. Più in particolare,
l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente ex artt. 1176 e 2236 c.c. nel caso di incuria e ignoranza di determinate disposizioni di leggi o nell'ipotesi di errore nella risoluzione di questioni non opinabili e, comunque, in tutti i casi in cui abbia compromesso il buon esito del giudizio con la sua negligenza e/o imperizia. Qualora l'incarico conferito all'avvocato involga, invece, la risoluzione di questioni caratterizzate da un contrasto giurisprudenziale o l'interpretazione di norme dubbie, lo stesso è tenuto ad agire con la diligenza e la perizia adeguate al caso concreto e ad adottare soluzioni che assicurino una maggior tutela al cliente, risultando, però, responsabile, in virtù del disposto di cui all'art. 2236 c.c., solo in caso di dolo o colpa grave. Considerato, poi, che la responsabilità del professionista (avvocato) è di tipo contrattuale, va rilevato, in ordine all'onere della prova, che il cliente che agisce in giudizio lamentando di aver subito un danno a causa dell'inadempimento del proprio avvocato, oltre a dover dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, dovrà allegare l'inadempimento dello stesso e fornire la prova in termini probabilistici (secondo il criterio del “più probabile che non”) che se quest'ultimo avesse agito con la dovuta e necessaria diligenza, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., avrebbe conseguito il risultato utile atteso o, comunque, un vantaggio. La responsabilità del professionista presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta contestata ed il pregiudizio che il cliente assume di aver sofferto. Ne consegue che, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso è incorso in relazione ai sopraindicati criteri di diligenza, per poter affermare la sua responsabilità è, comunque, necessario verificare, altresì, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta denunciata. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità dell'avvocato non costituisce conseguenza diretta del suo non corretto adempimento, ma richiede un quid pluris, consistente nella dimostrazione che, se fosse stato posto in essere il comportamento dovuto, in luogo della condotta negligente tenuta (omissiva o commissiva), l'evento dannoso, secondo i suddetti criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021
n. 4655 e Cass. civ. sez. VI ord. del 16.05.2017 n. 12038). Invero, con specifico riguardo alle condotte omissive, il giudice, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno, riconoscendo la responsabilità dell'avvocato. In particolare, nelle ipotesi in cui sia stata contestata un'omissione, il criterio del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra il comportamento omissivo e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento che di fatto non si è verificato
(a causa dell'omissione), lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sugli effetti che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Tuttavia, occorre distinguere i casi in cui la condotta omissiva del professionista abbia cagionato un danno da quelli in cui la stessa non abbia permesso di conseguire un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile dell'avvocato, ma, nella prima ipotesi, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nel secondo caso, invece, il danno è rappresentato dal mancato conseguimento di un risultato utile, talché lo stesso deve costituire l'oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta del proprio avvocato (che, invece, è stata omessa) non si è verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 21.01.2020 n. 1169 e Cass. civ. sez. III sent. del 24.10.2017 n. 25112).
Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, va precisato che, una volta assolto l'onere probatorio da parte del cliente, dovrà essere il professionista a provare di aver agito correttamente.
Posto quanto sopra, gli attori hanno denunciato dei non meglio precisati gravi inadempimenti, posti in essere dai professionisti convenuti, nell'assolvimento del mandato difensivo conferito nelle sopracitate procedure esecutive azionate innanzi al Tribunale di Paola. L'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro probatorio, atteso che dall'esame del compendio probatorio in atti, non sono ravvisabili le denunciate gravi inadempienze.
Innanzitutto, è provato il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa, essendo pacifico, oltre che provato, anche documentalmente, il conferimento dell'incarico oggetto dell'opera professionale svolta dai professionisti convenuti, in favore degli attori.
Infatti, dalla produzione documentale delle parti, oltre che dal contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, è possibile desumere in maniera inequivocabile che detto rapporto contrattuale di patrocinio sia stato validamente instaurato e, in particolare, nelle procedure esecutive nn. 332/88 e 277/89 R.G. innanzi al Tribunale di Paola.
In punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale, da quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile, non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr: Cass., sent. 25112 del 2017), che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
Nel caso di specie, con riferimento alle procedure esecutive rubricate con il nn. 332/88 e 277/89
R.G., riunite, svolte innanzi al Tribunale di Paola, al fine di apprezzare le censure mosse dagli attori all'operato dei difensori, e l'incidenza delle stesse sull'esito del giudizio è opportuno riassumere sinteticamente l'oggetto dello stesso.
Le dette procedure esecutive di cui sopra avevano ad oggetto il pignoramento da parte dei creditori procedenti di tutti i beni immobili in proprietà indivisa tra i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, e per una debitoria
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6 complessiva di circa € 1.548.800,17. Per ammissione dei medesimi attori, allo scopo di reperire l'immediata disponibilità di denaro contante necessario ad estinguere le sopra menzionate posizioni debitorie, e, dunque, per evitare la vendita all'asta dei detti beni ,peraltro già disposta dal G.E., si conveniva di mettere in vendita la quota di spettanza degli attori di un terreno edificatorio sito in
Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari 1.66.70.
Ora, dall'esame della documentazione prodotta dalla parte convenuta, relativa alla predetta procedura esecutiva, non è dato riscontrarsi alcuna responsabilità dei professionisti ex artt. 1176 e
2236 c.c., dovuta a negligenza e/o imperizia che abbiano in qualche modo compromesso il buon esito del giudizio né, tali presunti inadempimenti, sono stati specificatamente allegati e provati dagli attori.
Invero, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non solo è necessario allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente (cfr. Cass.
10526/2015).
In altri termini, è fondamentale dimostrare che, l'avvocato non ha tenuto il comportamento dovuto, abbia cioè depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, che abbiano impedito all'assistito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016).
Ut supra ricordato, la giurisprudenza ritiene negligente il professionista che tenga una condotta diversa da quella che avrebbe osservato l'homo eiusdem generis et condicionis. Il professionista medio richiamato dall'art. 1176 c. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della condotta dell'avvocato che deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia, dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non risulta provata alcuna condotta negligente imputabile agli avvocati e Biondo che abbia compromesso, in termini probabilistici, il CP_1
buon esito del giudizio di esecuzione a carico degli attori, di conseguenza, l'assunto attoreo risulta infondato ed in quanto tale deve essere rigettato. Gli attori hanno lamentato altresì gravi violazioni di legge, nonché ripetute violazioni dei principi di buona fede e lealtà, posti in essere dall'avv. nell'adempimento della propria attività di CP_1
procuratore speciale dei medesimi, culminata con la stipula dell'atto pubblico di compravendita del
13.05.2007, che avrebbe determinato una “svendita” degli immobili ceduti all'acquirente, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 250.000,00.
Ora è pacifico che gli attori conferivano all'avv. , con atto a rogito del notaio Controparte_1 del 13.12.2005 rep. n. 104.562, procura speciale a vendere la quota di loro spettanza di un Per_1
terreno edificatorio sito in Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari
1.66.70.
Va qui preliminarmente rilevato che il thema decidendum del presente giudizio involge l'analisi del rapporto di mandato intercorso tra gli attori ed il loro procuratore speciale, avv. , ed invero, CP_1
con l'azione proposta, costoro hanno lamentato gravi inadempimenti nonché la violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede, con riguardo al contratto di compravendita concluso dal loro mandatario con il terzo acquirente, oggetto anche di un giudizio di rescissione conclusosi con rigetto della domanda degli attori.
Anche tale doglianza risulta infondata ed in quanto tale non meritevole di plauso.
È evidente, infatti, che nella procura rilasciata a mezzo atto a rogito del notaio del Per_1
13.12.2005 rep. n. 104.562 e versata in atti, gli attori ebbero a nominare e costituire, quale loro procuratore speciale, l'avv. perché vendesse “a chicchessia, anche a se medesimo ai sensi CP_1 dell'art. 1395 cc” il terreno sito in Amantea, identificato al Catasto di quel Comune, al Foglio 31,
p.lla 14/b e 285 e Foglio 30, particella n. 271 e 272, conferendo all'uopo tutti i poteri, incluso quello di “determinare il prezzo e le condizioni di tali operazioni” e per cui di talché tra le parti in questione intercorse un rapporto di mandato senza rappresentanza agendo il procuratore in nome e per conto dei mandanti.
Non rileva, pertanto, in questa sede, l'allegazione da parte degli attori che i medesimi sarebbero stati indotti a “svendere” il predetto bene all'acquirente, , a condizioni ad essi sfavorevoli, CP_2
a maggior ragione se si considera che, una volta resi edotti dal mandatario della proposta dell'acquirente, gli stessi in un primo momento la rifiutarono con conseguente revoca della predetta procura speciale all'avv. , salvo poi, accettarla e conferire nuovamente procura al CP_1 medesimo avvocato per rappresentarli nell'operazione di compravendita.
Pertanto, a prescindere dalla circostanza che la deduzione in esame sia del tutto smentita dalla lettera della procura in questione che ha, conferito expressis verbis a tale procuratore l'incarico di vendere a “chicchessia … e di determinare il prezzo e le condizioni” dell'operazione, senza dunque specificare il quantum della vendita a cui il mandatario si sarebbe dovuto attenere, non è revocabile in dubbio che i medesimi attori, già dalle prime trattative per addivenire alla vendita, fossero ben consci delle condizioni proposte dal terzo acquirente, e, ciononostante, CP_2 dopo un primo rifiuto si determinarono ad accettarle, spinti dall'esigenza di sanare parte della propria esposizione debitoria, cedendo alla in persona del l.r.p.t. le quote Controparte_4 indivise dei beni sopra descritti, al prezzo di € 295.000,000.
Inoltre, non può sottacersi, per quanto interessa in questa sede che, i medesimi attori, hanno intentato innanzi a Codesto Tribunale il giudizio contro il terzo acquirente, Controparte_4
, iscritto al n. 633/2008 R.G. al fine di ottenere la rescissione del contratto del 13.5.2007, per Notar
, rep. n. 55108, racc. n. 18118, con il quale gli attori avevano venduto, unitamente agli altri Per_3
comproprietari, , , a mezzo del loro procuratore Parte_6 Parte_5 Parte_4
speciale, avv. , alla i 5/6 del citato terreno edificatorio, sito nel CP_1 Controparte_4
Comune di Amante, loc. Marinella -Oliva, della superfice complessiva di ettari 1.66.70. e del magazzino sito in Amantea, catastalmente identificato al Foglio di mappa n.6, p.lla 227, sub 1, lamentando una lesione ultra dimidium, limitatamente alla quota di loro spettanza.
Invero, il suddetto giudizio, si concludeva con la sentenza n. 150/2015, resa dal Tribunale di Paola, in data 30.1.2015 e depositata il 9.02.2015 versata in atti dai convenuti, dalla quale si evince che il prezzo complessivo della vendita era stato pari ad € 300.000,00, e che rigettava la domanda attorea attesa la mancanza del requisito di una lesione ultra dimidium secondo i requisiti di legge.
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali, non sussiste la prova né della lesione subita dagli attori a seguito della stipula del citato contratto di compravendita, né tantomeno, dell'asserita mala gestio da parte dell'avv. che li avrebbe indotti a vendere i già menzionati immobili ad un CP_1
prezzo nettamente inferiore al loro valore reale.
E neppure rileva, per le medesime ragioni, la deduzione attorea circa la mancata corresponsione, da parte dell'avv. del corrispettivo della vendita, atteso che, le parti, in data 06.10.2008 CP_1
stipulavano atto di transazione al fine di definire i reciproci rapporti di dare e avere sia con riferimento alla attività procuratoria che svolta l'avv. e sia a quella difensiva svolta da CP_1 quest'ultimo unitamente all'avv. Biondo con riferimento ai procedimenti esecutivi 332/88 e 277/89 riuniti.
Con riferimento alla suddetta transazione, stipulata dalle parti in data 06.10.2008, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avv. Biondo.
Giova rammentare che la transazione, regolata agli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva;
una volta stipulato,
è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. Civ N. 1946/2003) ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. Civ. N. 11330/1997).
Sul punto, occorre rilevare che la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti” (cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690).
Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell'accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell'ambito del nuovo regolamento d'interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l'effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell'accordo transattivo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Applicando i suesposti principi al caso in esame, dall'analisi degli atti prodotti risulta che in data
06.10.2008, le parti stipulavano atto di transazione con il quale gli avvocati e Biondo CP_1 dichiaravano di non aver nulla a pretendere dai coniugi per l'attività dai medesimi svolta Pt_1
quali procuratore speciale (il solo avv. ) e difensori (entrambi) degli attori;
- l'avv. Biondo CP_1
rinunciava a qualsiasi pretesa inerente i diritti e gli onorari maturati nei confronti degli attori;
- i coniugi – dichiaravano di non avere nulla a che pretendere dall'avv. in Pt_1 Pt_2 CP_1
relazione alla vendita dei beni immobili per la quale era stata rilasciata procura speciale.
Pertanto, alla luce dell'accordo transattivo del 06.10.2008 i rapporti di debito- credito sussistenti tra le parti contendenti, relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività professionali nonché alla corresponsione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili, venivano definiti con reciproche concessioni e rinunce.
In ragione di tanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta. Come noto, la condanna risarcitoria prevista dall'anzidetta norma presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato); sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, asseritamente, patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi
(cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del 1.12.1995). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an e del quantum del pregiudizio subito, nonché dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr., al riguardo, Cass. civ. sez. II n. 3388 del 15.02.2007; Cass. civ. n. 13395/2007; Cass. n. 9080/2013). Orbene, nel caso di specie, alcuna congrua prova è stata offerta dai convenuti in ordine all'effettiva sussistenza dei sopraindicati presupposti. Le anzidette domande risarcitorie vanno, quindi, disattese;
né, in ogni caso, si può procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni, del tutto, indefiniti ed indimostrati.
La complessità delle questioni trattate unitamente alla reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 286/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avv. Ernesto Biondo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, lì 31.3.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
(c.f. E (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Aloisio Nicola ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio dell'avv. Piraino Pasquale Francesco sito in Amantea (CS), alla Via
Dogana 58/A, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
ATTORI
E
AVV. (c.f. ) E AVV. BIONDO Controparte_1 C.F._3
ERNESTO (c.f. , quest'ultimo difeso da sé medesimo ed il primo C.F._4
rappresentato e difeso dallo stesso avv. Biondo Ernesto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari n. 8, giusta procura speciale posta a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per riassunzione ex art. 50 c.p.c. i signori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Paola, gli avvocati e Biondo Controparte_1
Ernesto, deducendo che: a far data dal 2001, gli attori avevano conferito ai predetti avvocati mandato difensivo nell'ambito di numerosi procedimenti di natura civile e penale, svoltisi in gran parte dinnanzi al Tribunale di Paola;
nel corso degli anni, il rapporto fiduciario tra i medesimi attori e l'avv. , era stato caratterizzato da un andamento piuttosto sereno e lineare, provvedendo i CP_1
signori ed a corrispondere regolarmente a favore del professionista ed a richiesta Pt_1 Pt_2 dello stesso, gli importi maturati a titolo di spese e compensi professionali per l'attività svolta;
tra i procedimenti sopra menzionati erano ricomprese le procedure esecutive nn. 332/88 e 277/89 R.G. patrocinate dai convenuti, relative ad alcune posizioni debitorie dei fratelli e relative Pt_1
consorti, attualmente in stato di quiescenza, a seguito dell'esperimento di due giudizi di opposizione all'esecuzione e di un giudizio di divisione;
le suddette procedure esecutive avevano ad oggetto tutti i beni immobili in proprietà indivisa dei sig.ri e delle relative consorti, per debito Pt_1
complessivo di circa €1.548,800,17; allo scopo di reperire l'immediata disponibilità di denaro contante necessario ad estinguere le sopra menzionate posizioni debitorie, il e la si Pt_1 Pt_2 determinavano, su espresso suggerimento e sollecitazione dell'avv. e dell'avv. Biondo, a CP_1
“svendere” parte dei loro beni;
a tal fine, gli attori conferivano all'avv. , con atto Controparte_1
a rogito del notaio del 13.12.2005 rep. n. 104.562, procura speciale a vendere la quota di Per_1
loro spettanza di un terreno edificatorio sito in Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari 1.66.70; l'intento originario degli attori era quello di alienare il summenzionato terreno esclusivamente all'importo finale di €370.000,00, di cui 1/6 avrebbe dovuto essere versato alla AT del Fallimento di;
solo il sig. manifestava Parte_3 CP_2 al procuratore speciale, avv. , l'interesse alla compravendita pretendendo, Controparte_1
tuttavia, che al suddetto prezzo di vendita, i fratelli e le rispettive consorti cedessero sia i 5/6 Pt_1 del terreno sia i 2/3 di un magazzino sito in Via Margherita di Amantea, con l'intento di acquisire le rimanenti quote (1/6 del terreno ed 1/3 del magazzino) della AT RE di Pt_3
, per arrivare al totale complessivo di €370.000,00; in un primo momento, gli attori non
[...]
intesero accettare la proposta del ritenendola iniqua e sproporzionata, ragion per cui con atto CP_2
del 18.01.2006 Rep. n. 104.935, revocano la procura speciale predisposta a favore dell'avv.
; tuttavia, in seguito, a causa del grave stato di bisogno in cui versavano, i coniugi CP_1 [...]
si vedevano costretti ad accettare le condizioni dettate dal sig. , Per_2 CP_2
acconsentendo, alla cessione dei 2/3 del magazzino, unitamente ai 5/6 del terreno summenzionato, per l'irrisorio prezzo di €295.000,00; la suddetta determinazione degli gli attori era sollecitata dai professionisti convenuti, i quali, appena ricevuta notizia della revoca della procura speciale, si recavano personalmente presso il domicilio dei rappresentando loro come la vendita fosse Pt_1
assolutamente necessaria per saldare le proprie posizioni debitorie;
pertanto, gli attori, con atto a rogito rep. n. 17020 dell'01.03.2006, per quanto riguarda il terreno, e rep. n. 16962 del 22.02.2006, per quanto riguarda il magazzino, conferivano nuovamente procura speciale all'avv. CP_1
, il quale, in data 02.03.2006, stipulava con il sig. , il relativo preliminare di
[...] CP_2 compravendita;
in sede di stipula del preliminare, il sig. versava il complessivo importo di CP_2
€160.000,00, di cui €110.714,76 venivano versati direttamente alla Banca CH di SI CP_3
(€90.000,00) e all'IMI San Paolo (€20.714,76), creditori dei fratelli nell'ambito delle proc. Pt_1 es. n. 322/88 e 277/89 ed €49.285,24 venivano versati nelle mani dell'avv. , quale CP_1
procuratore speciale;
con atto a rogito del notaio del 13.05.2007, Rep. n. 55108, i fratelli Per_3
e , con le rispettive consorti, per il tramite del loro procuratore Parte_1 Parte_4
speciale, avv. , alienavano il magazzino di Via Margherita alla sig.ra Controparte_1 [...] per l'importo di €165.450,00 ed il terreno di località Marinella-Oliva alla Per_4 [...] di per l'importo di €129.550,00; in sede di stipula dell'atto pubblico, Controparte_4 CP_2 il versava al procuratore speciale il saldo della vendita, pari ad €129.550,00 (nelle more tra il CP_2 preliminare ed il rogito notarile, il aveva provveduto a versare ulteriori €5.450,00 a favore del CP_2
sig. , creditore di ); i detti beni immobili venivano, dunque, Persona_5 Parte_1
venduti ad un prezzo nettamente inferiore al loro reale valore, come stimato dai vari consulenti tecnici;
pertanto, i coniugi ritenendosi insoddisfatti dell'operato dell'avv. , Controparte_5 CP_1
con missiva del 4.6.2007, provvedevano a revocare al detto professionista ogni mandato difensivo e di rappresentanza al medesimo conferito, richiedendogli, contestualmente, la consegna della quota parte di loro pertinenza relativa alla vendita dei beni indivisi sopra menzionati;
con missiva dell'11.06.2007, l'avv. comunicava di poter procedere alla consegna di quanto spettante ai CP_1
coniugi solo all'esito di un rendiconto complessivo dell'attività svolta dai medesimi professionisti, indicando in 30 giorni il tempo necessario per la predisposizione del rendiconto;
con missiva del
28.06.2007, i coniugi attori richiedevano nuovamente la consegna della quota loro spettante del corrispettivo della compravendita;
con nota del 09.07.2007, l'avv. trasmetteva agli attori il CP_1
rendiconto delle vendite eseguite a seguito del conferimento delle procure speciali indicando in
€19.048,00 la somma spettante alla sig.ra ed in €22.775,00 la somma Parte_2
spettante al sig. , da tali somme, andavano detratti, a titolo di acconto, gli importi Parte_1 dovuti dai coniugi all'avv. per l'attività professionale dallo stesso svolta nel loro Pt_1 CP_1 interesse nella proc. es. 332/88, nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. 1537/07 RGAC Trib.
Paola, nonché nell'ambito della causa promossa contro il ed il conseguente Controparte_6
giudizio in appello;
la quota definitiva di spettanza della sig.ra veniva pertanto indicata in Pt_2
€2.312,00, mentre quella del in €29.876,00; con missiva del 10.10.2007, gli attori, attraverso Pt_1
il nuovo procuratore, lamentavano l' illegittimità e scorrettezza dell'operato posto in essere dall'avv. e provvedevano a richiedere nuovamente la consegna della quota parte delle CP_1 somme loro spettanti a seguito della vendita degli immobili, avvenuta mesi prima;
l'avv. , CP_1
pur dichiarandosi disponibile a corrispondere loro tali somme, invitava nuovamente i coniugi a voler provvedere al pagamento immediato dei crediti professionali dal medesimo maturati, proponendone la definizione mediante decurtazione della quota parte spettante agli stessi, in virtù delle predette vendite;
con missiva del 05.11.2007, l'avv. Biondo Ernesto comunicava al sig.
[...]
la rinuncia a tutti i mandati difensivi;
a fronte del mancato pagamento degli importi Parte_1 richiesti a titolo di competenze legali per l'attività professionale svolta, l'avv. richiedeva CP_1
ed otteneva dal Tribunale di Paola ingiunzione di pagamento sia nei confronti della sig.ra Pt_2
(d.i. n. 8/2008) che nei confronti del sig. (d.i. nn. 188/07 e 9/08), decreti ingiuntivi Pt_1
puntualmente opposti dagli odierni attori;
nelle more dei giudizi di opposizione le parti definivano in via transattiva i reciproci rapporti di dare ed avere, con scrittura privata del 06.10.2008, nella quale interveniva, altresì, l'avv. Biondo Ernesto;
nel detto atto di transazione le parti rideterminavano nell'importo di €43.400,00 la somma che l'avv. doveva restituire al sig. CP_1
a tacitazione di ogni sua spettanza inerente le vendite effettuate mentre l'avv. Parte_1
dichiarava di non aver più nulla a pretendere dai coniugi per tutte le attività CP_1 Controparte_5 difensive e procuratorie svolte nell'interesse degli stessi, con il reciproco impegno ad abbandonare i giudizi pendenti a seguito delle opposizioni ai predetti decreti ingiuntivi e, da ultimo, l'avv. Biondo si impegnava a rinunciare a qualsiasi pretesa inerente i diritti e gli onorari maturati nei confronti degli attori;
con missive del 20.11.2011 e del 07.09.2014, gli attori diffidavano i professionisti convenuti a voler provvedere al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del loro operato professionale, ma nessun riscontro perveniva dagli odierni convenuti, ne scaturiva il giudizio n. RG
1495/2015, instaurato dagli attori innanzi al Tribunale di Lamezia Terme che, ordinanza del
22.11.2018 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Paola, assegnando alle parti termine di tre mesi dalla data di comunicazione della medesima ordinanza per la riassunzione del giudizio dinnanzi a Codesto Tribunale.
Gli attori, pertanto, riassumevano il giudizio dinanzi il Tribunale di Paola e domandavano: accertarsi e dichiararsi le gravi negligenze ed i gravi inadempimenti posti in essere dagli avv.ti e Biondo nello svolgimento del mandato difensivo loro conferito dagli attori nell'ambito CP_1
della proc. es. n. 322/88 Trib. Paola, cui è stata riunita la proc. es. n. 277/89; accertarsi e dichiararsi i gravi inadempimenti, le gravi violazioni di legge, le ripetute violazioni dei principi di buona fede e lealtà, posti in essere dall'avv. nell'adempimento della propria attività di procuratore CP_1
speciale degli attori culminata con la stipula dell'atto pubblico di compravendita del 13.05.2007; condannarsi gli avv.ti e Biondo Ernesto, ciascuno secondo il rispettivo grado di Controparte_1 responsabilità, al pagamento della somma complessiva di €250.000,00, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio gli avv.ti e Biondo Ernesto, i quali domandavano: in accoglimento della Controparte_1
eccezione di avvenuta transazione tra le parti, dichiararsi inammissibile la domanda proposta dagli attori o, in subordine, rigettarla;
rigettarsi la domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto;
condannarsi le parti attrici al pagamento del risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che il sig. è obbligato al pagamento di Parte_1
€25.550,85, oltre accessori e rimborso spese generali, interessi e rivalutazione, per compenso professionale in favore dell'avv. Biondo Ernesto;
accertarsi e dichiararsi che Parte_2
è obbligata al pagamento della stessa somma suindicata, oltre accessori, rimborso spese generali per compenso professionale in favore dell'avv. Biondo Ernesto;
condannarsi i signori Parte_1
e al pagamento, in favore dell'avv. Biondo Ernesto, delle competenze Parte_2
professionali dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna delle parti avverse al pagamento delle spese e competenze di lite.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, istruita la causa attraverso la produzione documentale delle parti, all'udienza del 10.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata ed in quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, non meritevole di plauso è la domanda di accertamento della responsabilità professionale per gravi negligenze asseritamente perpetrate dagli avv. e Biondo, CP_1 nell'ambito del mandato difensivo conferito dagli attori nelle procedure esecutive n.322/88, cui è stata riunita la proc. es. n. 277/89.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c. Tale fattispecie contrattuale ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo e determina il sorgere a carico del professionista di un'obbligazione di mezzi, atteso che quest'ultimo, assumendo l'incarico per lo svolgimento di una determinata attività, si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente (ma non a conseguirlo), agendo con la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige. La diligenza, in sostanza, costituisce il canone di valutazione dell'inadempimento del professionista. Trattandosi, infatti, di obbligazioni di mezzi, l'inadempimento di quest'ultimo non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato favorevole auspicato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo, appunto, al dovere di diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La diligenza necessaria affinché
l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera intellettuale possa ritenersi correttamente adempiuta non è, però, quella del “buon padre di famiglia” prevista, in via generale, dall'art. 1176, comma 1,
c.c., ma quella rafforzata di cui al secondo comma di tale norma, ossia la diligenza media del professionista. Secondo la consolidata giurisprudenza, devia dal precetto di cui all'art. 1176 c. 2 c.c. il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis, Cass.
13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015).
È, pertanto, richiesto al professionista di agire con la necessaria perizia e con l'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021 n. 4655 e Cass. civ. sez. III sent. del 5.08.2013 n. 18612). La diligenza adoperata dal professionista, inoltre, deve essere tanto maggiore quanto più specialistica è la prestazione che è tenuto ad eseguire, sebbene, laddove il caso concreto sia obiettivamente connotato da problematiche tecniche di specifica complessità, lo stesso, ai sensi dell'artt. 2236 c.c., risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento, poi, alla responsabilità professionale dell'avvocato, in sede giurisprudenziale è stato chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente proseguita. Più in particolare,
l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente ex artt. 1176 e 2236 c.c. nel caso di incuria e ignoranza di determinate disposizioni di leggi o nell'ipotesi di errore nella risoluzione di questioni non opinabili e, comunque, in tutti i casi in cui abbia compromesso il buon esito del giudizio con la sua negligenza e/o imperizia. Qualora l'incarico conferito all'avvocato involga, invece, la risoluzione di questioni caratterizzate da un contrasto giurisprudenziale o l'interpretazione di norme dubbie, lo stesso è tenuto ad agire con la diligenza e la perizia adeguate al caso concreto e ad adottare soluzioni che assicurino una maggior tutela al cliente, risultando, però, responsabile, in virtù del disposto di cui all'art. 2236 c.c., solo in caso di dolo o colpa grave. Considerato, poi, che la responsabilità del professionista (avvocato) è di tipo contrattuale, va rilevato, in ordine all'onere della prova, che il cliente che agisce in giudizio lamentando di aver subito un danno a causa dell'inadempimento del proprio avvocato, oltre a dover dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, dovrà allegare l'inadempimento dello stesso e fornire la prova in termini probabilistici (secondo il criterio del “più probabile che non”) che se quest'ultimo avesse agito con la dovuta e necessaria diligenza, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., avrebbe conseguito il risultato utile atteso o, comunque, un vantaggio. La responsabilità del professionista presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta contestata ed il pregiudizio che il cliente assume di aver sofferto. Ne consegue che, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso è incorso in relazione ai sopraindicati criteri di diligenza, per poter affermare la sua responsabilità è, comunque, necessario verificare, altresì, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta denunciata. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità dell'avvocato non costituisce conseguenza diretta del suo non corretto adempimento, ma richiede un quid pluris, consistente nella dimostrazione che, se fosse stato posto in essere il comportamento dovuto, in luogo della condotta negligente tenuta (omissiva o commissiva), l'evento dannoso, secondo i suddetti criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021
n. 4655 e Cass. civ. sez. VI ord. del 16.05.2017 n. 12038). Invero, con specifico riguardo alle condotte omissive, il giudice, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno, riconoscendo la responsabilità dell'avvocato. In particolare, nelle ipotesi in cui sia stata contestata un'omissione, il criterio del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra il comportamento omissivo e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento che di fatto non si è verificato
(a causa dell'omissione), lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sugli effetti che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Tuttavia, occorre distinguere i casi in cui la condotta omissiva del professionista abbia cagionato un danno da quelli in cui la stessa non abbia permesso di conseguire un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile dell'avvocato, ma, nella prima ipotesi, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nel secondo caso, invece, il danno è rappresentato dal mancato conseguimento di un risultato utile, talché lo stesso deve costituire l'oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta del proprio avvocato (che, invece, è stata omessa) non si è verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 21.01.2020 n. 1169 e Cass. civ. sez. III sent. del 24.10.2017 n. 25112).
Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, va precisato che, una volta assolto l'onere probatorio da parte del cliente, dovrà essere il professionista a provare di aver agito correttamente.
Posto quanto sopra, gli attori hanno denunciato dei non meglio precisati gravi inadempimenti, posti in essere dai professionisti convenuti, nell'assolvimento del mandato difensivo conferito nelle sopracitate procedure esecutive azionate innanzi al Tribunale di Paola. L'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro probatorio, atteso che dall'esame del compendio probatorio in atti, non sono ravvisabili le denunciate gravi inadempienze.
Innanzitutto, è provato il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa, essendo pacifico, oltre che provato, anche documentalmente, il conferimento dell'incarico oggetto dell'opera professionale svolta dai professionisti convenuti, in favore degli attori.
Infatti, dalla produzione documentale delle parti, oltre che dal contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, è possibile desumere in maniera inequivocabile che detto rapporto contrattuale di patrocinio sia stato validamente instaurato e, in particolare, nelle procedure esecutive nn. 332/88 e 277/89 R.G. innanzi al Tribunale di Paola.
In punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale, da quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile, non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr: Cass., sent. 25112 del 2017), che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
Nel caso di specie, con riferimento alle procedure esecutive rubricate con il nn. 332/88 e 277/89
R.G., riunite, svolte innanzi al Tribunale di Paola, al fine di apprezzare le censure mosse dagli attori all'operato dei difensori, e l'incidenza delle stesse sull'esito del giudizio è opportuno riassumere sinteticamente l'oggetto dello stesso.
Le dette procedure esecutive di cui sopra avevano ad oggetto il pignoramento da parte dei creditori procedenti di tutti i beni immobili in proprietà indivisa tra i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, e per una debitoria
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6 complessiva di circa € 1.548.800,17. Per ammissione dei medesimi attori, allo scopo di reperire l'immediata disponibilità di denaro contante necessario ad estinguere le sopra menzionate posizioni debitorie, e, dunque, per evitare la vendita all'asta dei detti beni ,peraltro già disposta dal G.E., si conveniva di mettere in vendita la quota di spettanza degli attori di un terreno edificatorio sito in
Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari 1.66.70.
Ora, dall'esame della documentazione prodotta dalla parte convenuta, relativa alla predetta procedura esecutiva, non è dato riscontrarsi alcuna responsabilità dei professionisti ex artt. 1176 e
2236 c.c., dovuta a negligenza e/o imperizia che abbiano in qualche modo compromesso il buon esito del giudizio né, tali presunti inadempimenti, sono stati specificatamente allegati e provati dagli attori.
Invero, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non solo è necessario allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente (cfr. Cass.
10526/2015).
In altri termini, è fondamentale dimostrare che, l'avvocato non ha tenuto il comportamento dovuto, abbia cioè depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, che abbiano impedito all'assistito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016).
Ut supra ricordato, la giurisprudenza ritiene negligente il professionista che tenga una condotta diversa da quella che avrebbe osservato l'homo eiusdem generis et condicionis. Il professionista medio richiamato dall'art. 1176 c. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della condotta dell'avvocato che deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia, dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non risulta provata alcuna condotta negligente imputabile agli avvocati e Biondo che abbia compromesso, in termini probabilistici, il CP_1
buon esito del giudizio di esecuzione a carico degli attori, di conseguenza, l'assunto attoreo risulta infondato ed in quanto tale deve essere rigettato. Gli attori hanno lamentato altresì gravi violazioni di legge, nonché ripetute violazioni dei principi di buona fede e lealtà, posti in essere dall'avv. nell'adempimento della propria attività di CP_1
procuratore speciale dei medesimi, culminata con la stipula dell'atto pubblico di compravendita del
13.05.2007, che avrebbe determinato una “svendita” degli immobili ceduti all'acquirente, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 250.000,00.
Ora è pacifico che gli attori conferivano all'avv. , con atto a rogito del notaio Controparte_1 del 13.12.2005 rep. n. 104.562, procura speciale a vendere la quota di loro spettanza di un Per_1
terreno edificatorio sito in Loc. Marinella-Oliva di Amantea della superficie complessiva di ettari
1.66.70.
Va qui preliminarmente rilevato che il thema decidendum del presente giudizio involge l'analisi del rapporto di mandato intercorso tra gli attori ed il loro procuratore speciale, avv. , ed invero, CP_1
con l'azione proposta, costoro hanno lamentato gravi inadempimenti nonché la violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede, con riguardo al contratto di compravendita concluso dal loro mandatario con il terzo acquirente, oggetto anche di un giudizio di rescissione conclusosi con rigetto della domanda degli attori.
Anche tale doglianza risulta infondata ed in quanto tale non meritevole di plauso.
È evidente, infatti, che nella procura rilasciata a mezzo atto a rogito del notaio del Per_1
13.12.2005 rep. n. 104.562 e versata in atti, gli attori ebbero a nominare e costituire, quale loro procuratore speciale, l'avv. perché vendesse “a chicchessia, anche a se medesimo ai sensi CP_1 dell'art. 1395 cc” il terreno sito in Amantea, identificato al Catasto di quel Comune, al Foglio 31,
p.lla 14/b e 285 e Foglio 30, particella n. 271 e 272, conferendo all'uopo tutti i poteri, incluso quello di “determinare il prezzo e le condizioni di tali operazioni” e per cui di talché tra le parti in questione intercorse un rapporto di mandato senza rappresentanza agendo il procuratore in nome e per conto dei mandanti.
Non rileva, pertanto, in questa sede, l'allegazione da parte degli attori che i medesimi sarebbero stati indotti a “svendere” il predetto bene all'acquirente, , a condizioni ad essi sfavorevoli, CP_2
a maggior ragione se si considera che, una volta resi edotti dal mandatario della proposta dell'acquirente, gli stessi in un primo momento la rifiutarono con conseguente revoca della predetta procura speciale all'avv. , salvo poi, accettarla e conferire nuovamente procura al CP_1 medesimo avvocato per rappresentarli nell'operazione di compravendita.
Pertanto, a prescindere dalla circostanza che la deduzione in esame sia del tutto smentita dalla lettera della procura in questione che ha, conferito expressis verbis a tale procuratore l'incarico di vendere a “chicchessia … e di determinare il prezzo e le condizioni” dell'operazione, senza dunque specificare il quantum della vendita a cui il mandatario si sarebbe dovuto attenere, non è revocabile in dubbio che i medesimi attori, già dalle prime trattative per addivenire alla vendita, fossero ben consci delle condizioni proposte dal terzo acquirente, e, ciononostante, CP_2 dopo un primo rifiuto si determinarono ad accettarle, spinti dall'esigenza di sanare parte della propria esposizione debitoria, cedendo alla in persona del l.r.p.t. le quote Controparte_4 indivise dei beni sopra descritti, al prezzo di € 295.000,000.
Inoltre, non può sottacersi, per quanto interessa in questa sede che, i medesimi attori, hanno intentato innanzi a Codesto Tribunale il giudizio contro il terzo acquirente, Controparte_4
, iscritto al n. 633/2008 R.G. al fine di ottenere la rescissione del contratto del 13.5.2007, per Notar
, rep. n. 55108, racc. n. 18118, con il quale gli attori avevano venduto, unitamente agli altri Per_3
comproprietari, , , a mezzo del loro procuratore Parte_6 Parte_5 Parte_4
speciale, avv. , alla i 5/6 del citato terreno edificatorio, sito nel CP_1 Controparte_4
Comune di Amante, loc. Marinella -Oliva, della superfice complessiva di ettari 1.66.70. e del magazzino sito in Amantea, catastalmente identificato al Foglio di mappa n.6, p.lla 227, sub 1, lamentando una lesione ultra dimidium, limitatamente alla quota di loro spettanza.
Invero, il suddetto giudizio, si concludeva con la sentenza n. 150/2015, resa dal Tribunale di Paola, in data 30.1.2015 e depositata il 9.02.2015 versata in atti dai convenuti, dalla quale si evince che il prezzo complessivo della vendita era stato pari ad € 300.000,00, e che rigettava la domanda attorea attesa la mancanza del requisito di una lesione ultra dimidium secondo i requisiti di legge.
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali, non sussiste la prova né della lesione subita dagli attori a seguito della stipula del citato contratto di compravendita, né tantomeno, dell'asserita mala gestio da parte dell'avv. che li avrebbe indotti a vendere i già menzionati immobili ad un CP_1
prezzo nettamente inferiore al loro valore reale.
E neppure rileva, per le medesime ragioni, la deduzione attorea circa la mancata corresponsione, da parte dell'avv. del corrispettivo della vendita, atteso che, le parti, in data 06.10.2008 CP_1
stipulavano atto di transazione al fine di definire i reciproci rapporti di dare e avere sia con riferimento alla attività procuratoria che svolta l'avv. e sia a quella difensiva svolta da CP_1 quest'ultimo unitamente all'avv. Biondo con riferimento ai procedimenti esecutivi 332/88 e 277/89 riuniti.
Con riferimento alla suddetta transazione, stipulata dalle parti in data 06.10.2008, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avv. Biondo.
Giova rammentare che la transazione, regolata agli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva;
una volta stipulato,
è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. Civ N. 1946/2003) ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. Civ. N. 11330/1997).
Sul punto, occorre rilevare che la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti” (cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690).
Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell'accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell'ambito del nuovo regolamento d'interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l'effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell'accordo transattivo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Applicando i suesposti principi al caso in esame, dall'analisi degli atti prodotti risulta che in data
06.10.2008, le parti stipulavano atto di transazione con il quale gli avvocati e Biondo CP_1 dichiaravano di non aver nulla a pretendere dai coniugi per l'attività dai medesimi svolta Pt_1
quali procuratore speciale (il solo avv. ) e difensori (entrambi) degli attori;
- l'avv. Biondo CP_1
rinunciava a qualsiasi pretesa inerente i diritti e gli onorari maturati nei confronti degli attori;
- i coniugi – dichiaravano di non avere nulla a che pretendere dall'avv. in Pt_1 Pt_2 CP_1
relazione alla vendita dei beni immobili per la quale era stata rilasciata procura speciale.
Pertanto, alla luce dell'accordo transattivo del 06.10.2008 i rapporti di debito- credito sussistenti tra le parti contendenti, relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività professionali nonché alla corresponsione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili, venivano definiti con reciproche concessioni e rinunce.
In ragione di tanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta. Come noto, la condanna risarcitoria prevista dall'anzidetta norma presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato); sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, asseritamente, patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi
(cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del 1.12.1995). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an e del quantum del pregiudizio subito, nonché dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr., al riguardo, Cass. civ. sez. II n. 3388 del 15.02.2007; Cass. civ. n. 13395/2007; Cass. n. 9080/2013). Orbene, nel caso di specie, alcuna congrua prova è stata offerta dai convenuti in ordine all'effettiva sussistenza dei sopraindicati presupposti. Le anzidette domande risarcitorie vanno, quindi, disattese;
né, in ogni caso, si può procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni, del tutto, indefiniti ed indimostrati.
La complessità delle questioni trattate unitamente alla reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 286/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avv. Ernesto Biondo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, lì 31.3.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli