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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2397 /2024 R.G.
All'udienza del 20/02/2025 alle ore 09.33, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. ROMEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Sinatra si riporta al ricorso e ribadisce che la condotta della ricorrente integra un mero errore materiale, tempestivamente corretto non appena la ricorrente è venuta a conoscenza della discrasia. Chiede pertanto che la fattispecie venga inquadrata secondo quanto disposto dalla stessa circolare CP_
con conseguenziale revoca della massima sanzione applicata. L'Avv. Romeo si riporta alla memoria e rileva l'infondatezza del ricorso, anche alla luce della pronuncia da ultimo resa dal Tribunale di Trapani n. 178/2025. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.18, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397 /2024 R.G.
OGGETTO: revoca assegno inclusione vertente tra nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data 24/02/1962, codice Parte_1
fiscale rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale annullare il provvedimento con il quale l' ha comunicato la “Revoca della domanda Assegno di inclusione ADI – 2024 568320 per assenza visita 2018 rif CP_1 Persona_2
CF ” comunicato/notificato via mail il 18 ottobre 2024; - condannare
[...] C.F._2
CP_ Parte l' al pagamento in favore della sig.ra dell decorrere dal mese di agosto Parte_1 Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il provvedimento notificatole il 18 ottobre 2024 con il quale le è stato revocato l'“Assegno di Inclusione Rif. Domanda ADI 2024- 568320”. CP_1
Sostiene e deduce di possedere tutti i requisiti prescritti dalle legge per ottenere il suddetto beneficio rilevando inoltre che l'errore materiale contenuto nella domanda presentata in data 12 gennaio 2024 e relativo alla presenza nel nucleo familiare di un soggetto affetto da disabilità grave non avrebbe alcuna refluenza sulle legittimità dell'erogata prestazione.
Infatti, nonostante cambi l'indicatore della scala di equivalenza di cui all'art.
2.2.2 della Circolare 105/2023 utile alla determinazione della soglia di accesso al beneficio, la avrebbe comunque diritto Parte_1
Parte all'
Infine eccepisce l'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione del Messaggio 684 del 14 febbraio 2024.
Per tali motivi chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con ripristino della prestazione.
L' contestati tutti gli assunti avversari, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8 del d.l. 48/2023 “, CP_1
quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****** L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “ Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
È pacifico tra le parti che la domanda di DSU del 12 gennaio 2024 presentava l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di un componente con disabilità grave laddove, invece, all'interno del nucleo familiare non è presente alcun soggetto con tale disabilità, poiché già alla data del 31.08.2017, il coniuge della ricorrente era stato riconosciuto invalido al 67% (invalidità peraltro poi revocata per mancata presentazione a visita).
In ogni caso, per come esplicitamente indicato nella legenda della domanda, una invalidità dal 67% al
99%, considerata l'età del soggetto, sarebbe rientrata tra le disabilità medie e non gravi.
Orbene, nonostante tale dichiarazione abbia inciso soltanto sul quantum liquidato e per una minima percentuale, non può non rilevarsi che la stessa integra una dichiarazione mendace, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto legge. Né la suddetta fattispecie può rientrare tra le ipotesi individuate dal messaggio indicato da parte CP_1
ricorrente, disciplinante ipotesi in cui la domanda viene posta in stato di “evidenza” e di “sospensione”: nel caso specifico, infatti, la prestazione è stata erogata e, solo a seguito dei controlli eseguiti dall' è CP_1
emersa la falsità di quanto autodichiarato.
Tanto porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2397 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 (luglio 2024 ultimo mese percepito) così come spettante per legge, oltre interessi;
vinte le spese.
Sezione Lavoro
2397 /2024 R.G.
All'udienza del 20/02/2025 alle ore 09.33, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. ROMEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Sinatra si riporta al ricorso e ribadisce che la condotta della ricorrente integra un mero errore materiale, tempestivamente corretto non appena la ricorrente è venuta a conoscenza della discrasia. Chiede pertanto che la fattispecie venga inquadrata secondo quanto disposto dalla stessa circolare CP_
con conseguenziale revoca della massima sanzione applicata. L'Avv. Romeo si riporta alla memoria e rileva l'infondatezza del ricorso, anche alla luce della pronuncia da ultimo resa dal Tribunale di Trapani n. 178/2025. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.18, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397 /2024 R.G.
OGGETTO: revoca assegno inclusione vertente tra nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data 24/02/1962, codice Parte_1
fiscale rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale annullare il provvedimento con il quale l' ha comunicato la “Revoca della domanda Assegno di inclusione ADI – 2024 568320 per assenza visita 2018 rif CP_1 Persona_2
CF ” comunicato/notificato via mail il 18 ottobre 2024; - condannare
[...] C.F._2
CP_ Parte l' al pagamento in favore della sig.ra dell decorrere dal mese di agosto Parte_1 Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il provvedimento notificatole il 18 ottobre 2024 con il quale le è stato revocato l'“Assegno di Inclusione Rif. Domanda ADI 2024- 568320”. CP_1
Sostiene e deduce di possedere tutti i requisiti prescritti dalle legge per ottenere il suddetto beneficio rilevando inoltre che l'errore materiale contenuto nella domanda presentata in data 12 gennaio 2024 e relativo alla presenza nel nucleo familiare di un soggetto affetto da disabilità grave non avrebbe alcuna refluenza sulle legittimità dell'erogata prestazione.
Infatti, nonostante cambi l'indicatore della scala di equivalenza di cui all'art.
2.2.2 della Circolare 105/2023 utile alla determinazione della soglia di accesso al beneficio, la avrebbe comunque diritto Parte_1
Parte all'
Infine eccepisce l'illegittimità del provvedimento di revoca per violazione del Messaggio 684 del 14 febbraio 2024.
Per tali motivi chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con ripristino della prestazione.
L' contestati tutti gli assunti avversari, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8 del d.l. 48/2023 “, CP_1
quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****** L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “ Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
È pacifico tra le parti che la domanda di DSU del 12 gennaio 2024 presentava l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di un componente con disabilità grave laddove, invece, all'interno del nucleo familiare non è presente alcun soggetto con tale disabilità, poiché già alla data del 31.08.2017, il coniuge della ricorrente era stato riconosciuto invalido al 67% (invalidità peraltro poi revocata per mancata presentazione a visita).
In ogni caso, per come esplicitamente indicato nella legenda della domanda, una invalidità dal 67% al
99%, considerata l'età del soggetto, sarebbe rientrata tra le disabilità medie e non gravi.
Orbene, nonostante tale dichiarazione abbia inciso soltanto sul quantum liquidato e per una minima percentuale, non può non rilevarsi che la stessa integra una dichiarazione mendace, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto legge. Né la suddetta fattispecie può rientrare tra le ipotesi individuate dal messaggio indicato da parte CP_1
ricorrente, disciplinante ipotesi in cui la domanda viene posta in stato di “evidenza” e di “sospensione”: nel caso specifico, infatti, la prestazione è stata erogata e, solo a seguito dei controlli eseguiti dall' è CP_1
emersa la falsità di quanto autodichiarato.
Tanto porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2397 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 (luglio 2024 ultimo mese percepito) così come spettante per legge, oltre interessi;
vinte le spese.