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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4505/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. FEDERICA MARINI avente ad oggetto la separazione consensuale contenente accordi traslativi della proprietà di beni immobili;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/09/2015 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 11, Parte 1, anno 2015;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (il 17/11/2012), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
Oggetto: separazione consensuale - dato atto all'udienza del 06.11.2025 sono comparsi i coniugi, i quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente il trasferimento immobiliare di cui al ricorso, insistendo nell' accoglimento delle conclusioni ivi contenute;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_1
26/09/2015 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TARCENTO al N. 11, Parte 1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1. dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre veda e tenga con sé il figlio a weekend alterni dal venerdì alle 17.30 fino al lunedì mattina, con impegno ad accompagnarlo a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale con OT (di regola dal giovedì alle 17.30 al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola);
3. prende atto che al termine del periodo scolastico, il sig. Pt_1 provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione materna oppure Per_1 presso eventuale centro estivo;
4. per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, dispone che Per_1 trascorra con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno della Vigilia e del Natale, del Capodanno e del primo gennaio, nonché della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo); i genitori alterneranno altresì fra loro, di anno in anno, le altre festività infrannuali e gli eventuali
“ponti”;
5. in ogni caso, dispone che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé nelle giornate di competenza dell'altro, qualora il figlio ne faccia Per_1 richiesta, previo accordo e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dello stesso e ogni qualvolta l'altro genitore risulti temporaneamente impossibilitato ad occuparsene per ragioni di lavoro o di salute;
6. prende atto che durante la stagione estiva il sig. si impegna a Pt_1 concedere in uso gratuito alla sig.ra l'immobile di Lignano Parte_1
AD di cui è nudo proprietario, nei weekend e nelle due settimane di vacanze in cui ella terrà con sé il figlio;
Per_1
7. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, dispone che il sig. ersi alla moglie la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese con accredito sul conto corrente della sig.ra
; Parte_1
8. le spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportivo ricreativa di , secondo quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Per_1
Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso il Tribunale di Udine il 28.8.2015, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
9. dà atto che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
10. dà atto all'udienza del 06.11.2025 sono comparsi i coniugi, i quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente l'accordo relativo ai trasferimenti immobiliari, che di seguito si riporta, finalizzato a giungere ad una complessiva sistemazione solutorio compensativa della crisi familiare, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
“Preliminarmente, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza relativa a procedimento congiunto per separazione personale dei coniugi e che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice e/o il Cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo intervenuto nella redazione del verbale di udienza e/o destinati al controllo dei documenti depositati dalla parti, non assumono alcuna funzione, assimilabile a quella notarile, di interpretazione della volontà delle parti, di consiglio o di traduzione nella forma dell'atto pubblico, ma si limitano a prendere atto delle dichiarazioni delle parti in riferimento ai trasferimenti immobiliari, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle stesse ed in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica, all'effetto traslativo conseguente all'accordo e senza interferire sui poteri del Conservatore nella trascrizione del provvedimento.
Le parti si assumono la responsabilità, unitamente al tecnico abilitato del quale si saranno eventualmente avvalse, della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento.
Le parti e i legali delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità
Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
***
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale, le parti, nel richiamarsi integralmente al contenuto del ricorso ed alla documentazione ivi allegata, convengono e dichiarano quanto segue:
“1. Il sig. (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1975 e residente a [...], int.
2, cede e trasferisce senza corrispettivo alla sig.ra Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il C.F._2
20.01.1976 e residente a [...], int.
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà del seguente compendio immobiliare:
• appartamento al piano terra con corte scoperta antistante in uso esclusivo e cantina al piano scantinato sito a Tarcento (UD) in Via del
Crocefisso n. 15, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, sub. 3, piano S1-T, cat. A/2, cl. 2, vani 6, R.C. euro 464,81. Utilità comuni: F. 26, mapp. 3594, sub. 16; F. 26, mapp. 3594, sub. 18; F. 26, mapp. 3594, sub. 20;
• autorimessa al piano scantinato di pertinenza durevole e funzionale dell'appartamento sopra descritto, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, sub. 10, piano S1, cat.
C/6, cl. 4, mq. 16, R.C. euro 54,54. Utilità comuni: F. 26, mapp. 3594, sub. 18.
Alle unità immobiliari sopra descritte è inerente la quota di comproprietà delle parti e servizi comuni condominiali nella proporzione di 122/1000
(centoventidue millesimi) per l'appartamento sub. 3 e 21,50/1000
(ventuno virgola cinquanta millesimi) per l'autorimessa sub. 10; all'appartamento sub. 3 è inoltre inerente il diritto di uso esclusivo della porzione di area antistante l'appartamento stesso, censita al F. 26, mapp.
3594, sub. 20.
Le unità immobiliari oggetto del presente accordo fanno parte del fabbricato denominato “ ”, sito a Tarcento (UD) in Controparte_1
Via del Crocefisso n. 5, edificato sull'area censita nel Catasto Terreni del
Comune di Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, ente urbano di are 8,62
(are otto e centiare sessantadue), giusta variazione Tipo mappale presentata il 20 aprile 1993 n. 42099.1/1993 con la quale le originarie particelle F. 26 n.ri 481 e 3378 sono state soppresse e unite alla particella
F. 26 n. 3594: l'intero fabbricato confina da un primo lato con Via del
Crocefisso, da un secondo lato con la particella F. 26 n. 484, da un terzo lato con la particella F. 26 n. 3746 e da un quarto e ultimo lato con la particella F. 26 n. 4320.
Un tanto, come da atto di compravendita stipulato tra i sig.ri Persona_2
, e in data 22.05.2013, rep.
[...] Parte_1 Parte_1
n. 84892 e racc. n. 36323 Notaio Avv. Bruno Panella di Udine, registrato a Udine il 23 maggio 2013 al n. 5971 Atti Pubblici e ivi trascritto in data
23.05.2013, ai n.ri 11514 R.G. e n. 8774 R.P..
2. Gli immobili oggetto del presente trasferimento sono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze ed eventuali servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previste nell'atto di provenienza. La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità, e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
3. Il fabbricato di cui fanno parte le unità in oggetto è stato costruito in forza e in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del
Comune di Tarcento (UD) in data 22 gennaio 1992, n. 335/C790 e successiva variante di data 5 maggio 1993 n. 91/93 (inizio lavori 24 febbraio 1992 – fine lavori 8 giugno 1993).
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010
e successive modifiche e integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che lo stato di fatto delle realità immobiliari oggetto del presente trasferimento è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto.
5. La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. n.
52/1985, come introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni, dichiara altresì la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
6. La parte cedente dichiara l'esistenza dell'abitabilità del fabbricato (rif. pratica dd. 20.09.1993 n. 335/C/91 – 91/93).
7. In relazione agli impianti, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte cedente dichiara che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo onere a carico della parte cedente ad espletare, a propria cura e spesa, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
8. Il cessionario da atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile
(attestato di prestazione energetica codice identificativo 3011600004525 dd. 06.03.2025). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
9. La parte alienante dichiara e garantisce che quanto è oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed inscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente i medesimi beni.
10. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 D.P.R. n. 445/2000 le parti, nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. n. 248/2006 dichiarano e danno atto che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
11. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrere possa, rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
12. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di separazione personale dei coniugi.
13. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2463 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità a riguardo.
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza. 14. Le parti dichiarano di non essersi avvalse di un mediatore per il trasferimento immobiliare.
Le parti insistono nel ricorso.”
11. Dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza, rinunciando, pertanto, a proporre impugnazione.
12. Spese di lite compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.11, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 18/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4505/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. FEDERICA MARINI avente ad oggetto la separazione consensuale contenente accordi traslativi della proprietà di beni immobili;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/09/2015 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 11, Parte 1, anno 2015;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (il 17/11/2012), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
Oggetto: separazione consensuale - dato atto all'udienza del 06.11.2025 sono comparsi i coniugi, i quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente il trasferimento immobiliare di cui al ricorso, insistendo nell' accoglimento delle conclusioni ivi contenute;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_1
26/09/2015 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TARCENTO al N. 11, Parte 1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1. dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre veda e tenga con sé il figlio a weekend alterni dal venerdì alle 17.30 fino al lunedì mattina, con impegno ad accompagnarlo a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale con OT (di regola dal giovedì alle 17.30 al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola);
3. prende atto che al termine del periodo scolastico, il sig. Pt_1 provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione materna oppure Per_1 presso eventuale centro estivo;
4. per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, dispone che Per_1 trascorra con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno della Vigilia e del Natale, del Capodanno e del primo gennaio, nonché della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo); i genitori alterneranno altresì fra loro, di anno in anno, le altre festività infrannuali e gli eventuali
“ponti”;
5. in ogni caso, dispone che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé nelle giornate di competenza dell'altro, qualora il figlio ne faccia Per_1 richiesta, previo accordo e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dello stesso e ogni qualvolta l'altro genitore risulti temporaneamente impossibilitato ad occuparsene per ragioni di lavoro o di salute;
6. prende atto che durante la stagione estiva il sig. si impegna a Pt_1 concedere in uso gratuito alla sig.ra l'immobile di Lignano Parte_1
AD di cui è nudo proprietario, nei weekend e nelle due settimane di vacanze in cui ella terrà con sé il figlio;
Per_1
7. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, dispone che il sig. ersi alla moglie la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese con accredito sul conto corrente della sig.ra
; Parte_1
8. le spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportivo ricreativa di , secondo quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Per_1
Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso il Tribunale di Udine il 28.8.2015, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
9. dà atto che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
10. dà atto all'udienza del 06.11.2025 sono comparsi i coniugi, i quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente l'accordo relativo ai trasferimenti immobiliari, che di seguito si riporta, finalizzato a giungere ad una complessiva sistemazione solutorio compensativa della crisi familiare, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
“Preliminarmente, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza relativa a procedimento congiunto per separazione personale dei coniugi e che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice e/o il Cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo intervenuto nella redazione del verbale di udienza e/o destinati al controllo dei documenti depositati dalla parti, non assumono alcuna funzione, assimilabile a quella notarile, di interpretazione della volontà delle parti, di consiglio o di traduzione nella forma dell'atto pubblico, ma si limitano a prendere atto delle dichiarazioni delle parti in riferimento ai trasferimenti immobiliari, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle stesse ed in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica, all'effetto traslativo conseguente all'accordo e senza interferire sui poteri del Conservatore nella trascrizione del provvedimento.
Le parti si assumono la responsabilità, unitamente al tecnico abilitato del quale si saranno eventualmente avvalse, della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento.
Le parti e i legali delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità
Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
***
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale, le parti, nel richiamarsi integralmente al contenuto del ricorso ed alla documentazione ivi allegata, convengono e dichiarano quanto segue:
“1. Il sig. (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1975 e residente a [...], int.
2, cede e trasferisce senza corrispettivo alla sig.ra Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il C.F._2
20.01.1976 e residente a [...], int.
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà del seguente compendio immobiliare:
• appartamento al piano terra con corte scoperta antistante in uso esclusivo e cantina al piano scantinato sito a Tarcento (UD) in Via del
Crocefisso n. 15, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, sub. 3, piano S1-T, cat. A/2, cl. 2, vani 6, R.C. euro 464,81. Utilità comuni: F. 26, mapp. 3594, sub. 16; F. 26, mapp. 3594, sub. 18; F. 26, mapp. 3594, sub. 20;
• autorimessa al piano scantinato di pertinenza durevole e funzionale dell'appartamento sopra descritto, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, sub. 10, piano S1, cat.
C/6, cl. 4, mq. 16, R.C. euro 54,54. Utilità comuni: F. 26, mapp. 3594, sub. 18.
Alle unità immobiliari sopra descritte è inerente la quota di comproprietà delle parti e servizi comuni condominiali nella proporzione di 122/1000
(centoventidue millesimi) per l'appartamento sub. 3 e 21,50/1000
(ventuno virgola cinquanta millesimi) per l'autorimessa sub. 10; all'appartamento sub. 3 è inoltre inerente il diritto di uso esclusivo della porzione di area antistante l'appartamento stesso, censita al F. 26, mapp.
3594, sub. 20.
Le unità immobiliari oggetto del presente accordo fanno parte del fabbricato denominato “ ”, sito a Tarcento (UD) in Controparte_1
Via del Crocefisso n. 5, edificato sull'area censita nel Catasto Terreni del
Comune di Tarcento (UD), F. 26, mapp. 3594, ente urbano di are 8,62
(are otto e centiare sessantadue), giusta variazione Tipo mappale presentata il 20 aprile 1993 n. 42099.1/1993 con la quale le originarie particelle F. 26 n.ri 481 e 3378 sono state soppresse e unite alla particella
F. 26 n. 3594: l'intero fabbricato confina da un primo lato con Via del
Crocefisso, da un secondo lato con la particella F. 26 n. 484, da un terzo lato con la particella F. 26 n. 3746 e da un quarto e ultimo lato con la particella F. 26 n. 4320.
Un tanto, come da atto di compravendita stipulato tra i sig.ri Persona_2
, e in data 22.05.2013, rep.
[...] Parte_1 Parte_1
n. 84892 e racc. n. 36323 Notaio Avv. Bruno Panella di Udine, registrato a Udine il 23 maggio 2013 al n. 5971 Atti Pubblici e ivi trascritto in data
23.05.2013, ai n.ri 11514 R.G. e n. 8774 R.P..
2. Gli immobili oggetto del presente trasferimento sono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze ed eventuali servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previste nell'atto di provenienza. La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità, e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
3. Il fabbricato di cui fanno parte le unità in oggetto è stato costruito in forza e in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del
Comune di Tarcento (UD) in data 22 gennaio 1992, n. 335/C790 e successiva variante di data 5 maggio 1993 n. 91/93 (inizio lavori 24 febbraio 1992 – fine lavori 8 giugno 1993).
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010
e successive modifiche e integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che lo stato di fatto delle realità immobiliari oggetto del presente trasferimento è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto.
5. La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. n.
52/1985, come introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni, dichiara altresì la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
6. La parte cedente dichiara l'esistenza dell'abitabilità del fabbricato (rif. pratica dd. 20.09.1993 n. 335/C/91 – 91/93).
7. In relazione agli impianti, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte cedente dichiara che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo onere a carico della parte cedente ad espletare, a propria cura e spesa, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
8. Il cessionario da atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile
(attestato di prestazione energetica codice identificativo 3011600004525 dd. 06.03.2025). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
9. La parte alienante dichiara e garantisce che quanto è oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed inscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente i medesimi beni.
10. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 D.P.R. n. 445/2000 le parti, nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. n. 248/2006 dichiarano e danno atto che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
11. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrere possa, rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
12. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di separazione personale dei coniugi.
13. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2463 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità a riguardo.
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza. 14. Le parti dichiarano di non essersi avvalse di un mediatore per il trasferimento immobiliare.
Le parti insistono nel ricorso.”
11. Dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza, rinunciando, pertanto, a proporre impugnazione.
12. Spese di lite compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.11, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 18/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini