Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8010/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI ex lege
RICORRENTE
contro
: rappresentato e difeso dall'avv VERNA SAVERIO giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.6.2024, l' deduceva Parte_2 che erroneamente era stata conferita a la posizione organizzativa Controparte_1 in qualità di sostituto del direttore in caso di assenza o impedimento;
ciò in quanto l'incarico era stato assegnato senza che lo stesso rivestisse i caratteri di continuità
e costanza.
Concludeva chiedendo che la fosse condannata alla restituzione della CP_1 somma di €20.000,00 pari a quanto percepito per lo svolgimento di tale posizione organizzativa dal 2010 al 2017.
Si costituiva la che confutava in fatto e diritto quanto affermato dal CP_1 ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
L'ente ricorrente rivendica il diritto alla restituzione della retribuzione percepita quale titolare di posizione organizzativa nel periodo 2010 – 2017 dalla CP_1
Ciò sull'assunto che la posizione organizzativa non poteva esserle conferita in quanto, sebbene avesse comportato lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, si era in presenza di compiti del tutto eventuali, poiché limitati a periodi di assenza o impedimento del direttore e dunque privi dei requisiti di costanza e continuità così come richiesti dall'art. 16 del ccnl del 2007 per come interpretato dall'Aran con atto del 4.11.2013.
Tanto premesso, in via generale deve ricordarsi che l'istituto della posizione organizzativa attiene al conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti.
Per quanto riguarda il ccnl in esame, l'art. 16 prevedeva che tali posizioni potevano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria "C".
Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto, è connotato da una specifica indennità.
Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Inoltre, per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali, il conferimento dell'incarico presuppone che le amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche. Deriva da tale disciplina che il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (cfr. art. 2 comma 2 dlgs.
n.165/01) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4 dlgs n.165/01); in particolare l'attività della Amministrazione - nell'applicazione della disposizione contrattuale – si configura non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto. A tale situazione di fatto, corrisponde l'aspirazione del dipendente al conferimento di posizione organizzativa da qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, che postula la positiva valutazione dell'amministrazione.
La conseguenza di una non corretta valutazione comparativa delle posizioni dei concorrenti, può comportare soltanto la ripetizione della procedura ovvero il risarcimento del danno da perdita di chance in favore del dipendente non correttamente valutato. E difatti non sussiste un diritto del dipendente pubblico ad essere preposto ad una posizione organizzativa, anche nel caso in cui lo stesso l'abbia già ricoperta in virtù di un precedente incarico, ma solamente il diritto a che i dirigenti conferiscano l'incarico secondo proprie valutazioni, nelle forme e con i limiti previsti dal contratto collettivo, nel rispetto sia dei criteri generali determinati in precedenza dall'ente, sia dei principi generali di buona fede e correttezza.
Fatta tale sintetica ricostruzione dell'istituto e applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, deve ribadirsi che la resistente ha ottenuto la posizione organizzativa quale sostituto del direttore in caso di assenza o impedimento di costui e che tale incarico ha svolto ininterrottamente per otto anni.
Sostiene l'amministrazione che la posizione non poteva essere attribuita in quanto priva ab origine dei caratteri della continuità e costanza e richiama a fondamento di tale tesi l'orientamento applicativo dell' del 4.11.2013 che al riguardo ha CP_2 così stabilito: “l'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa, pur rientrando nelle funzioni di appartenenza del funzionario, per definizione, richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e complessità, che non possono non avere una significativa incidenza, anche e soprattutto dal punto di vista dell'orario di lavoro, sull'impegno costante e continuativo che viene richiesto al soggetto interessato”.
Ritiene lo scrivente che tale atto giunga a conclusioni in merito ai presupposti di conferimento dell'incarico non richieste dall'articolo 16 del ccnl vigente al'epoca dei fatti per cui è ricorso, a mente del quale nell'ambito dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.
Più nello specifico il terzo comma dell'articolo, stabiliva che le posizioni organizzative potevano riguardare settori che richiedevano l'esercizio di – funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
attività – ivi comprese quelle informatiche- con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni;
attività di staff
e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
Ne deriva che l'articolo non richiedeva il requisito della continuità e costanza per lo svolgimento del compito di cui alla posizione attribuita.
Si tratta di un'interpretazione estensiva della norma non condivisa dallo scrivente in quanto non espressamente richiesta dalla norma stessa quale requisito per l'attribuzione della posizione organizzativa. Ma vi è di più. L'incarico era relativo alla sostituzione del direttore dell'ente in caso di assenza e/o impedimento di costui: è pertanto evidente che nel concetto di impedimento vi rientri la lontananza dall'ufficio anche quotidiana che impediva lo svolgimento di atti al direttore e che potevano essere compiuti dal titolare di posizione organizzativa con continuità.
E' dunque evidente che lo svolgimento estemporaneo dei compiti propri del direttore da parte della resistente può ritenersi nei casi di assenza ma non già in caso di impedimento, concetto che rimanda a difficoltà nello svolgimento del compito anche per brevi allontanamenti dall'ufficio e non solo per assenza.
A riprova di quanto detto, va rilevato che la documentazione in atti prodotta dalla resistente induce a ritenere che la ha sostituito con costanza il CP_1
Direttore nello svolgimento delle attività amministrative. L'amministrazione, di contro, non ha fornito la prova che l'incarico fosse svolto in modo saltuario sebbene fosse a ciò onerata.
Anche la ripetizione di indebito in via amministrativa è sottoposta, infatti, alla regola dell'onere della prova. Segnatamente, la predetta regola trova applicazione anche in relazione ai recuperi di somme erogate dall'amministrazione ad un dipendente nel quadro di un rapporto di pubblico impiego, sicchè spetta all'amministrazione dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero e non è il dipendente a dover dimostrare l'infondatezza del recupero e l'esattezza delle retribuzioni o delle indennità o dei rimborsi già percepiti (cfr. Tar Lazio n. 7347/23; CdS n. 2560/03).
Come detto l'amministrazione ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in merito all'asserito carattere discontinuo e saltuario, ove in ipotesi effettivamente richiesti dalla norma contrattuale, dell'attività di sostituzione del direttore da parte della ricorrente;
dunque va ritenuto che la posizione organizzativa è stata legittimante attribuita alla . CP_1
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daENTE
[...]
, nei confronti , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.700,00 per compensi con distrazione.
Bari,31/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi