Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 25482/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25482/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_ IO. MA. (P.I.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Enea Zanfagna n. 26, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morra che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Luigi Caldieri n. 127, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Orlando che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ME. GIO. MA. riportandosi ai propri scritti difensivi, ha Parte_2
concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. Vinte le spese.
La , riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_3
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 6843/2022 (N.R.G. 21292/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.09.2022, con cui era stato ingiunto di pagare alla ricorrente, Controparte_1
, la somma di € 41.160,67, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
[...]
L'importo era dovuto a titolo di compensi per lavori ed interventi edilizi commissionati dalla ditta opponente, in regime di subappalto.
1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex L. n. 162/14. Nel merito, deduceva di aver stipulato con la ditta tre Controparte_1
distinti contratti di subappalto aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia dei fabbricati siti in RI (NA) alla via Paolo Borsellino n. 3 ed in UM NO (NA) al “Parco Pacilio” e alla via Maiello n. 20. Per tali lavori, iniziati tra aprile e maggio del 2021, la si era obbligata Controparte_1
a fornire la manodopera dei suoi operai ed avrebbe dovuto provvedere, altresì, allo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
La ditta opponente rappresentava che per tutto l'anno 2021aveva corrisposto alla a Controparte_1 mezzo bonifici bancari, la somma complessiva di € 97.200,00 a saldo delle fatture emesse fino al mese di dicembre del 2021.
In ragione del rapporto contrattuale in essere, in data 23.12.21, la Controparte_1
aveva emesso, per la realizzazione dei lavori a farsi nel corso dell'anno 2022, fattura in acconto di €
100.000,00.
Tuttavia, a partire dall'aprile del 2022, alcuni operai della stessa venivano assunti dalla Controparte_1
A fronte del grave inadempimento contrattuale della ditta consistito Parte_3 Controparte_1 nell'abbandono totale dei cantieri, la stessa aveva effettuato bonifici per l'importo Parte_3 complessivo di € 58.839,33, somma corrispondente alle sole opere effettivamente realizzate. La ditta opponente evidenziava che, con PEC del 25.07.22, aveva comunicato alla che il Controparte_1
rapporto intrapreso tra le parti, in virtù dell'art. 12 dei contratti di subappalto, era da considerarsi terminato e che i relativi contratti di subappalto erano da ritenersi risolti di diritto. In ragione di ciò, la reclamava nota di credito per la somma di € 41.160,67, in considerazione del fatto Parte_3
che una parte consistente delle lavorazioni pattuite, e che rientravano nella fattura in acconto, non erano state terminate sia per mancanza di personale sia per l'abbandono totale dei cantieri. La stessa era stata, infatti, costretta ad effettuare le lavorazioni lasciate incompiute. A saldo delle Parte_3
opere effettivamente eseguite, la ditta opponente aveva provveduto, in data 01.07.22, ad effettuare un ultimo bonifico a saldo per la somma di € 15.000.
Pertanto, chiedeva al Giudice adito di revocare e/o annullare il D.I. opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
nel merito, ed in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta, per la prestazione effettivamente eseguita, in relazione a quanto esposto e dedotto in atti. Con vittoria di spese.
L costituitasi con comparsa, assumeva che il ricorso ed il decreto ingiuntivo erano Controparte_1 fondati su prova scritta. In via preliminare, chiedeva il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto la L. n. 162/14 prevede che la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione e nel successivo giudizio di opposizione. Nel merito,
2 evidenziava che l'azione di risoluzione contrattuale sarebbe assolutamente ingiustificata. La temporanea chiusura dei cantieri, con relativa sospensione dei lavori, era infatti dovuta alla mancata riscossione di crediti da parte della ditta “madre”. Deduceva che il pagamento da parte della della somma di € 58.893,33, a fronte di una fattura per un importo complessivo di € Parte_3
100.000,00, sarebbe del tutto arbitrario in considerazione del fatto che la ditta opponente non aveva individuato i criteri per la determinazione della somma corrisposta, non avendo, altresì, depositato i computi metrici da cui si potevano ricavare i prezzi convenuti per le varie lavorazioni da effettuare.
Precisava che i cantieri in cui dovevano effettuarsi lavori edilizi non erano solo tre, come indicati da parte opponente, ma agli stessi si aggiungeva quello sito in UM NO (Na) alla via XXIV
Maggio n. 43. In merito alla risoluzione di diritto dei contratti, rilevava che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 1456 c.c. non erano stati rispettati, in quanto la risoluzione di diritto dei contratti andava comunicata alla parte inadempiente, comunicazione che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata. La ditta opposta non sarebbe, quindi, venuta a conoscenza della volontà della di voler Parte_3
risolvere i contratti.
Pertanto, chiedeva al Giudice adito: in via preliminare, concedersi l'esecuzione provvisoria del D.I.; nel merito, rigettare l'opposizione formulata da controparte e confermare il D.I. opposto. Vinte le spese.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 30.03.2023, svoltasi in modalità telematica, il
Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26.06.2023, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, con ordinanza, ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria. Espletata l'attività istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 19.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei termini di seguito precisati.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte opponente, va rigettata. Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, infatti, non costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L. n. 132/14 (conv. in L. n. 162/2014), condizione di procedibilità della domanda nei “procedimenti per ingiunzione, compresa l'opposizione”.
Ciò posto, occorre analizzare le prospettazioni giuridiche avanzate dalle parti in giudizio, con particolare riguardo al petitum ed alla causa petendi.
3 La ditta con il presente giudizio di opposizione, in considerazione della Parte_3 clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 dei contratti di subappalto stipulati tra le parti
(doc.in atti) chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione di diritto dei predetti contratti per il grave inadempimento in cui è incorsa la ditta opposta, evidenziando che la ha Controparte_1
abbandonato i cantieri presso cui si svolgevano gli interventi edilizi e non ha, di conseguenza, provveduto a completare le opere pattuite.
Alla luce della documentazione allegata agli atti di causa ed all'istruttoria espletata nel corso del giudizio, tali contestazioni risultano fondate.
Invero, per esperire vittoriosamente la domanda di accertamento della risoluzione contrattuale di diritto, prospettata dalla parte opponente, è necessario che vengano rispettate le condizioni di cui all'art.1456 c.c. La predetta disposizione stabilisce che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Stando alla formulazione letterale della disposizione codicistica, la risoluzione del contratto si verifica ipso iure allorquando una delle prestazione dedotte in contratto, che le parti ritengono fondamentali per la corretta esecuzione del rapporto negoziale, non venga adempiuta dall'altra parte. In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la clausola risolutiva espressa ha lo scopo di realizzare la rapida risoluzione del rapporto contrattuale, mediante la fissazione di una condizione essenziale nell'interesse della parte che pretende l'adempimento. Lo strumento delineato dal legislatore si sostanzia in un vero e proprio diritto potestativo di fonte convenzionale, attraverso il quale si esplica un diritto riconducibile all'autotutela civilistica, volto ad evitare che un contraente rimanga contrattualmente legato ad una parte inadempiente in attesa di una pronuncia giudiziale di risoluzione.
Tuttavia, l'istituto non può essere esercitato ad nutum ma postula la sussistenza di specifici presupposti di operatività. Ai fini della produzione dell'effetto risolutivo, è necessaria una manifestazione univoca di volontà dell'intimante, che dovrà essere portata a conoscenza del destinatario, trattandosi di atto recettizio, e concernente la volontà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola. E' necessario, poi, che l'obbligazione sia indicata in modo preciso e non generico, proprio perché la volontà delle parti si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. Se, tuttavia, dovessero insorgere contrasti tra le parti circa uno degli elementi costitutivi della fattispecie, tale accertamento viene demandato alla cognizione dell'autorità giudiziaria, che decide con una sentenza accertativa.
4 Orbene, al fine di analizzare i presupposti di operatività della disposizione in esame, occorre evidenziare che l'art.12 dei contratti di subappalto, stipulati tra le parti, ha un contenuto determinato e preciso, elencando, in maniera chiara e comprensibile le ipotesi in cui il contratto si intenderà risolto “di diritto (ex art. 1456 c.c.)”. Tra i casi di risoluzione di diritto, il predetto art. 12 indica l'abbandono dei lavori da parte della ditta appaltatrice oltre ad altre ipotesi di inadempimenti dovuti a dolo o colpa grave della ditta stessa.
In applicazione della norma codicistica in esame, occorre soffermarsi sulla prima delle condizioni di cui all'art. 1456 c.c., ossia sulla manifestazione univoca di volontà dell'intimante di volersi avvalere della clausola risolutiva. Si tratta di atto recettizio, che deve essere necessariamente portato a conoscenza del destinatario affinché essa esplichi i suoi effetti giuridici.
Sul punto, la ditta opposta deduce di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della in quanto la PEC inviata in data 25.07.2022 (cfr. documenti di parte opponente) risulta Parte_3 non essere stata consegnata all'indirizzo ivi indicato, poiché la PEC è stata “rifiutata dal sistema”. La giurisprudenza di legittimità ha, sulla questione, chiarito che “nel caso in cui non venga generata la ricevuta di consegna (RAC), la notifica con PEC è inesistente (quindi non sanabile)” ( cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 15298 del 17 luglio 2020).
Tuttavia, è necessario rilevare che con successiva raccomandata inoltrata in data 05.09.22 via
PEC dal legale della ditta opponente all'indirizzo PEC dell'Avv. D'Orlando Angelo, dopo che la ditta aveva eletto domicilio presso lo studio del predetto legale, la ha Controparte_1 Parte_3
manifestato inequivocabilmente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di ritenere risolti di diritto i contratti di subappalto stipulati tra le parti. Dunque, la condizione prevista dall'art. 1456 c.c. risulta rispettata.
Nel merito, in considerazione dei contrasti tra le parti circa la sussistenza del grave
CP_ inadempimento della opposta, si impone al Giudice una valutazione dei risultati dell'espletata istruttoria.
All'udienza del 12.10.2023, il teste escusso, , di professione geometra, Testimone_1
padre di ha confermato la circostanza che la Parte_2 Parte_3
subappaltava alla lavorazioni da eseguirsi presso 4 fabbricati di cui uno sito in Controparte_1
RI e tre in UM NO. Egli ha dichiarato che :“per tali lavori sono stati utilizzati maestranze di tale impresa e fino al dicembre 2021 tutto è stato regolare per i pagamenti, da parte di in favore di ”. Successivamente a tale periodo, il teste Parte_3 Parte_4 ha riferito che nei primi mesi dell'anno 2022 : “Le lavorazioni sono proseguite per qualche mese in maniera saltuaria e con pochi dipendenti sul cantiere” e che “La ha fornito la propria Controparte_1 opera fino all'aprile /maggio2022” per cui “…le lavorazioni sono continuate sotto la cura di
5 e sono ancora in corso per taluni casi, ad Arco Pacilio e a Via XXVV maggio” Parte_2
Il teste ha, altresì, affermato il passaggio da a “di tre operai i quali Controparte_1 Parte_3 affermavano di non essere stati pagati, non avendo ricevuto nemmeno la cassa edile….”.
Tali circostanze sono state confermate all'udienza del 23.11.2023, dal teste sig. Tes_2
dipendente della dal 9 marzo 2022 con mansioni di operaio, il quale ha
[...] Parte_3 riferito che nell'anno 2022 “gli operai dell' lavoravano in maniera discontinua e Controparte_1 saltuaria sui cantieri”, rappresentando, altresì, che operai della tali “ Controparte_1 Persona_1
e furono assunti dalla motivi per cui i detti operai si
[...] Persona_2 Parte_5
licenziarono dalla ditta e passarono alle dipendenze della ditta di Controparte_1 Parte_2
è dovuto al fatto che non venivano più retribuiti dalla ditta per la quale lavoravano precedentemente”. Il teste ha, poi, affermato che le opere incompiute da parte dell'impresa subappaltatrice furono definitivamente completate dagli operai della che “ la ditta di Parte_3
provvedeva ad effettuare i pagamenti degli operai alla fine dell'anno 2022..”. Parte_2
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi di parte opponente appaiono senza dubbio concordanti e prive di contraddizioni avendo i testimoni riferito che nel corso dell'anno 2021 tutte le
CP_ lavorazioni effettuate dalla sono state regolarmente remunerate dalla opponente;
Controparte_1
che agli inizi del 2022, i lavori della ditta opposta sono proseguiti in modo discontinuo, con l'abbandono progressivo dal cantiere degli operai i quali non venivano più retribuiti dall CP_1
nonostante i pagamenti le fossero stati corrisposti dalla ditta opponente proporzionalmente alle
[...]
opere realizzate;
che, pertanto, la ha assunto alcuni degli operai lasciati senza impiego Parte_3
dalla società opposta ed ha completato i lavori subappaltati.
Appare, invece, meno convincente la dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 12.10.23 da marito di , dipendente della con mansioni di Testimone_3 Controparte_1 Controparte_1
capo-cantiere, il quale ha giustificato l'abbandono dei lavori con il fatto che la ditta opponente non riceveva i fondi dalla "ditta madre" (Aurora Immobiliare) e quindi non poteva pagare i propri operai.
Tale dichiarazione contrasta con il fatto che la a assunto gli stessi operai della Parte_3 CP_1
e li ha pagati per completare i lavori. Se la causa dell'abbondono degli operai dal cantiere fosse
[...] stata la mancanza di fondi da parte della “ditta madre”, non si comprende il motivo per cui la vesse assunto direttamente gli operai della ditta opposta e li avesse pagati. Parte_3
A nulla, poi, rileva la testimonianza del sig. , lavoratore dipendente della Testimone_4 fino alla fine dell'anno 2021, con mansioni di operaio, il quale escusso all' udienza Controparte_1
del 23.11.2023, non ha potuto riferire alcunchè in merito all'abbandono dei cantieri da parte degli operai della non essendo nell'anno 2022 più dipendente della predetta azienda. Controparte_1
6 Ciò posto, le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente consentono in ragione del loro carattere circostanziato e preciso di affermare l'inadempimento contrattuale della ditta Controparte_1
che ha disatteso gli impegni assunti, abbandonando i cantieri e non completando le opere subappaltate. In base alla clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 12 di ciascun contratto di subappalto, tale comportamento implica un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cc che determina la risoluzione di diritto dei contratti stipulati dalle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento della proposta opposizione. Va, dunque, revocato il D.I. n. 6843/2022 (N.R.G. 21292/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2022.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte opposta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Salvatore Morra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) accoglie la proposta opposizione e per l'effetto, revoca il D.I. n. 6843/2022 (N.R.G.
21292/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2022;
2) accertato l'inadempimento della , dichiara risolti, ex art. Controparte_1
1456 cc, i contratti di subappalto stipulati tra le parti;
3) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 7.902,00
[...]
( di cui €. 286,00 per esborsi) oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Salvatore Morra dichiaratosi antistatario.
Napoli,08.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.
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