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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/05/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 825/2019 promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Zeni (c.f. ) del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
presso lo studio della stessa in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5,
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ha convenuto in giudizio chiedendo: che Parte_1 CP_1
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che la figlia minore fosse affidata Per_1
congiuntamente ai genitori con collocamento presso la casa materna;
che il resistente fosse condannato a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli e Per_2
fino alla maggiore età e autosufficienza economica, un assegno mensile di euro 500,00 Per_1
complessivi; che le spese straordinarie fossero assunte nella misura del 50% da ciascun
1 genitore;
che fosse disposto che gli assegni familiari e i sussidi possano essere richiesti direttamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali siano poste a carico dei genitori al 50%.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio canonico in Sassari il giorno 08.10.2000 con atto trascritto presso il Comune di Sassari anno
2000 atto 413 parte 2 Serie A;
che dall'unione sono nati due figli, nato a [...] Persona_3
il 22.06.2003 e nata a [...] il [...]; che i coniugi vivono separati già Persona_4 dal 2017; che l'immobile ove risiede gratuitamente la ricorrente con i figli minori è in comproprietà tra la stessa e le sorelle e essendo Persona_5 Persona_6 pervenuto alle medesime per eredità; che dall'aprile del 2020 il figlio presta attività Per_2
lavorativa a tempo indeterminato;
che il figlio maggiorenne, pur essendo divenuto titolare di un reddito, non è inserito in un diverso nucleo familiare e pertanto, non avendo interrotto il legame e la dipendenza morale e familiare con la famiglia d'origine, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva del 6.7.2023 è stata dichiarata dall'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Per ciò che concerne la domanda di affido della figlia minore in considerazione Per_1
del fatto che il preminente interesse del minore è costituito dal diritto alla bigenitorialità e tenuto conto che la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso con collocamento presso di sé della figlia, essa deve essere accolta, poiché in armonia con la tutela del suddetto diritto di cui il minore è portatore.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di il Collegio ritiene di Per_1
confermare le statuizioni date in fase di udienza presidenziale, non essendo intervenuti fatti idonei a giustificarne una revisione, con la conseguenza che deve disporsi il pagamento di un assegno di mantenimento mensile a carico del di euro 250,00, oltre al pagamento delle CP_1
spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di , figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per mantenere l'assegno in suo favore. , infatti, così come riferito dalla madre, è impiegato con contratto Per_2
di lavoro a tempo indeterminato e negli ultimi due anni ha percepito un reddito annuo di circa euro 17.000,00. Tale reddito rende il figlio in grado di mantenersi autonomamente e quindi economicamente indipendente, con la conseguenza che manca il presupposto per la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Nessuna rilevanza ha il fatto che ancora Per_2
2 conviva con la madre. L'indipendenza economica raggiunta, infatti, esclude che la Pt_1
debba occuparsi economicamente del figlio, il quale, viceversa, potrà contribuire alle spese derivanti dalla convivenza.
Per tali ragioni l'assegno di mantenimento previsto in favore di deve essere Per_2
revocato.
Quanto alla domanda della ricorrente di attribuzione degli assegni familiari e dei sussidi, considerato che la figlia minore è collocata presso la casa materna e che ad oggi di rado essa frequenta il padre, si ritiene equo disporre che tali assegni e sussidi vengano percepiti integralmente dalla , mentre le detrazioni fiscali sono a beneficio di entrambi i genitori Pt_1
nella misura del 50% ciascuno.
Le spese, data la natura della causa e la non opposizione di parte resistente, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_4
presso la casa materna sita in Arzachena, Via Fiume n. 1, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia minore in qualsiasi momento, previo avviso telefonico alla madre e, in ogni caso, un pomeriggio o un giorno intero infrasettimanale o festivo,
e ogni quindici giorni un weekend o due giorni infrasettimanali con pernottamento presso il padre, compatibilmente agli impegni lavorativi del medesimo, con obbligo di presa in consegna e riconsegna presso l'abitazione della madre. Le festività natalizie e pasquali verranno condivise alternativamente da ciascun genitore in misura paritaria, alternando i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Anche le vacanze estive della figlia minore verranno condivise in misura paritaria tra i genitori;
2) Dispone che parte resistente versi in favore di parte ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 250,00 al mese, con decorrenza dalla Per_1
data della domanda, entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario della ricorrente;
l'importo è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio poiché Persona_3
economicamente indipendente;
4) Le spese straordinarie, così come individuate dalle linee guida del CNF, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori per importi unitariamente superiori ad euro
3 100,00. Per le spese straordinarie superiori alla somma unitaria di euro 100,00, il genitore - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax, pec,) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, con obbligo di versamento entro 10 giorni successivi all'esibizione della documentazione comprovante l'esborso;
5) dispone che gli assegni familiari e i sussidi siano richiesti e percepiti direttamente da parte ricorrente, mentre delle detrazioni fiscali possono usufruirne entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Ugo Iannini Dott.ssa Cecilia Marino
4
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 825/2019 promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Zeni (c.f. ) del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
presso lo studio della stessa in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5,
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ha convenuto in giudizio chiedendo: che Parte_1 CP_1
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che la figlia minore fosse affidata Per_1
congiuntamente ai genitori con collocamento presso la casa materna;
che il resistente fosse condannato a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli e Per_2
fino alla maggiore età e autosufficienza economica, un assegno mensile di euro 500,00 Per_1
complessivi; che le spese straordinarie fossero assunte nella misura del 50% da ciascun
1 genitore;
che fosse disposto che gli assegni familiari e i sussidi possano essere richiesti direttamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali siano poste a carico dei genitori al 50%.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio canonico in Sassari il giorno 08.10.2000 con atto trascritto presso il Comune di Sassari anno
2000 atto 413 parte 2 Serie A;
che dall'unione sono nati due figli, nato a [...] Persona_3
il 22.06.2003 e nata a [...] il [...]; che i coniugi vivono separati già Persona_4 dal 2017; che l'immobile ove risiede gratuitamente la ricorrente con i figli minori è in comproprietà tra la stessa e le sorelle e essendo Persona_5 Persona_6 pervenuto alle medesime per eredità; che dall'aprile del 2020 il figlio presta attività Per_2
lavorativa a tempo indeterminato;
che il figlio maggiorenne, pur essendo divenuto titolare di un reddito, non è inserito in un diverso nucleo familiare e pertanto, non avendo interrotto il legame e la dipendenza morale e familiare con la famiglia d'origine, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva del 6.7.2023 è stata dichiarata dall'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Per ciò che concerne la domanda di affido della figlia minore in considerazione Per_1
del fatto che il preminente interesse del minore è costituito dal diritto alla bigenitorialità e tenuto conto che la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso con collocamento presso di sé della figlia, essa deve essere accolta, poiché in armonia con la tutela del suddetto diritto di cui il minore è portatore.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di il Collegio ritiene di Per_1
confermare le statuizioni date in fase di udienza presidenziale, non essendo intervenuti fatti idonei a giustificarne una revisione, con la conseguenza che deve disporsi il pagamento di un assegno di mantenimento mensile a carico del di euro 250,00, oltre al pagamento delle CP_1
spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di , figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per mantenere l'assegno in suo favore. , infatti, così come riferito dalla madre, è impiegato con contratto Per_2
di lavoro a tempo indeterminato e negli ultimi due anni ha percepito un reddito annuo di circa euro 17.000,00. Tale reddito rende il figlio in grado di mantenersi autonomamente e quindi economicamente indipendente, con la conseguenza che manca il presupposto per la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Nessuna rilevanza ha il fatto che ancora Per_2
2 conviva con la madre. L'indipendenza economica raggiunta, infatti, esclude che la Pt_1
debba occuparsi economicamente del figlio, il quale, viceversa, potrà contribuire alle spese derivanti dalla convivenza.
Per tali ragioni l'assegno di mantenimento previsto in favore di deve essere Per_2
revocato.
Quanto alla domanda della ricorrente di attribuzione degli assegni familiari e dei sussidi, considerato che la figlia minore è collocata presso la casa materna e che ad oggi di rado essa frequenta il padre, si ritiene equo disporre che tali assegni e sussidi vengano percepiti integralmente dalla , mentre le detrazioni fiscali sono a beneficio di entrambi i genitori Pt_1
nella misura del 50% ciascuno.
Le spese, data la natura della causa e la non opposizione di parte resistente, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_4
presso la casa materna sita in Arzachena, Via Fiume n. 1, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia minore in qualsiasi momento, previo avviso telefonico alla madre e, in ogni caso, un pomeriggio o un giorno intero infrasettimanale o festivo,
e ogni quindici giorni un weekend o due giorni infrasettimanali con pernottamento presso il padre, compatibilmente agli impegni lavorativi del medesimo, con obbligo di presa in consegna e riconsegna presso l'abitazione della madre. Le festività natalizie e pasquali verranno condivise alternativamente da ciascun genitore in misura paritaria, alternando i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Anche le vacanze estive della figlia minore verranno condivise in misura paritaria tra i genitori;
2) Dispone che parte resistente versi in favore di parte ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 250,00 al mese, con decorrenza dalla Per_1
data della domanda, entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario della ricorrente;
l'importo è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio poiché Persona_3
economicamente indipendente;
4) Le spese straordinarie, così come individuate dalle linee guida del CNF, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori per importi unitariamente superiori ad euro
3 100,00. Per le spese straordinarie superiori alla somma unitaria di euro 100,00, il genitore - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax, pec,) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, con obbligo di versamento entro 10 giorni successivi all'esibizione della documentazione comprovante l'esborso;
5) dispone che gli assegni familiari e i sussidi siano richiesti e percepiti direttamente da parte ricorrente, mentre delle detrazioni fiscali possono usufruirne entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Ugo Iannini Dott.ssa Cecilia Marino
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