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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 808/2020 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli avv. Massimo Sidoti e Gabriele Orlando, elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 97, presso lo studio dell'avv. Sidoti (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(già con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma ), a mezzo del procuratore speciale P.IVA_1
(c.f., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Parte_2
Partita IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Ida Sigismondi e P.IVA_2
Daniele Nicoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
1 Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6 (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 25 marzo ed il 15 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1231/2020 Parte_1
Reg. Sent., del 17 febbraio 2020, pubblicata il 31 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 7480/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1829/18, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16/21 marzo 2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di €11.863,75, a fronte di una fattura del Controparte_1
13 maggio 2016, relativa alla somministrazione di energia elettrica sfuggita alla registrazione a causa della manomissione del contatore.
2 Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando il al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice - ritenute inammissibili le domande e le allegazioni formulate per la prima volta dall'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. - rileva che il verbale di conciliazione intervenuto all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. tra l'utente ed avente Controparte_3 natura di scrittura privata non autenticata, non è opponibile a Controparte_1
ciò perché trattasi di due soggetti giuridici differenti, l'uno
[...] incaricato della distribuzione, ivi comprese le attività connesse di gestione e controllo dei dispositivi di misura collocati presso l'utente, l'altro della vendita dell'energia elettrica.
Soggiunge che il verbale di verifica redatto dal personale di Parte_3 ha la rilevanza dell'atto formato da un incaricato di pubblico servizio e che, per quanto riguarda il quantum, in difetto di tempestivi e circostanziati rilievi non connessi all'accordo conciliativo, può accedersi alla ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, effettuata dal distributore riguardo al periodo 19 luglio 2013 – 16 settembre 2015.
*****
Proponendo impugnazione, richiama i noti principi Parte_1 secondo cui, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale, con i correlati oneri probatori, e la fattura commerciale non ha alcun valore probatorio, così come l'estratto delle scritture contabili nei confronti di una controparte non imprenditrice.
Contesta l'attribuzione al verbale di conciliazione sottoscritto in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. della natura di “scrittura privata non autenticata”, trattandosi invece di atto pubblico con efficacia fidefacente proveniente dall'ausiliario del giudice, e deduce che il credito vantato dall'impresa che vende l'energia elettrica deve sempre coincidere con quanto accertato dalla impresa di distribuzione e, dunque, nel caso di specie, con quanto infine emerso dalla conciliazione.
3 Censura la qualificazione del verbale di intervento dei tecnici di
[...]
, in quanto a suo dire operata ex ufficio dal giudicante in Parte_3 violazione dell'art. 112 c.p.c. e, comunque, errata.
Denuncia il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta riguardo all'entità dei maggiori consumi, richiamando invece le risultanze della c.t.u. e della consulenza tecnica di parte.
Reitera la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Conclude chiedendo di “riformare la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1829/2018 e rideterminando il corrispettivo dovuto all'appellata per i soli maggiori consumi rideterminati in base all'accordo conciliativo raggiunto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 10717/2017 R.G. del Tribunale di Palermo”.
*****
L'appello è fondato.
Ritiene la Corte che la conciliazione intervenuta all'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, ove anche non suscettibile di essere opposta a nel presente giudizio, in quanto intervenuta Controparte_1 tra il ed una controparte dotata di soggettività giuridica differente, CP_4 quale e – distribuzione s.p.a. (succeduta ad , rivesta Parte_3 comunque indubbio rilievo ai fini della individuazione dei prelievi di energia indebitamente eseguiti dall'utente mediante manomissione del contatore.
A tal fine occorre, però, disattendere la tesi difensiva di Controparte_1
secondo cui ogni questione inerente alla quantificazione della
[...] energia sottratta al conteggio risulterebbe preclusa, avendo il limitato CP_4 le ragioni fondanti la opposizione al decreto ingiuntivo alla mancata considerazione dell'effetto preclusivo che sarebbe stato spiegato dalla conciliazione, intervenuta prima del ricorso alla procedura monitoria.
In proposito, si osserva, sotto un primo profilo, che, pur in presenza di una opposizione articolata nei termini suddetti, emerge con chiarezza la sostanziale volontà dell'utente di circoscrivere, nei rapporti con la società venditrice, l'entità del prelievo abusivo al quantitativo di kw su cui, mediante l'assistenza del c.t.u.,
4 si era in precedenza raggiunto un accordo con la società incaricata della distribuzione.
In ogni caso, le ulteriori difese svolte dall'opponente in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., depositata il 31 ottobre 2018 - ove si evidenziava come unico soggetto deputato alla verifica dei consumi fosse la società incaricata della distribuzione, le cui determinazioni sul punto erano vincolanti per il soggetto venditore, e si contestava il ricalcolo operato dai tecnici di Parte_3 perchè non rispondente ai consumi effettivi - hanno semplicemente ripreso, o al più ampliato, i temi di indagine già introdotti con l'opposizione e non risultano, dunque, inammissibili.
Non risulta, infatti, invocato, a fondamento dell'opposizione, alcun fatto nuovo ed eccentrico, essendosi limitato l'opponente a sviluppare la censura riguardo all'entità del prelievo abusivo contestatogli, già contenuta nell'atto introduttivo mediante la richiesta di applicazione dell'accordo conciliativo, identici rimanendo la sottesa vicenda sostanziale ed il bene della vita oggetto della contesa.
Tali considerazioni trovano, d'altro canto, conforto nell'atteggiamento di favore espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardo al progressivo ampliamento della cognizione del giudice e, dunque, del thema decidendum a domande/eccezioni che rientrino comunque nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, rapportate ai medesimi interessi in campo (da ultimo, cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 26727/2024).
Chiarito quanto sopra, è incontestato ed, anzi, riconosciuto espressamente da entrambe le parti che la fatturazione operata dal venditore nei confronti dell'utente venga effettuata sulla scorta delle rilevazioni eseguite dalla società incaricata, invece, della distribuzione del prodotto, addetta alla gestione della rete ed alla rilevazione dei consumi (come previsto dalla delibera della Agenzia per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione per il periodo di erogazione 2012 – 2015, n. 199/11, art.
4.5 dell'all. B).
Nella fattispecie, accertata e non contestata la manomissione del contatore relativo all'utenza del per il periodo 07/2013 – 09/2015, la Pt_1 ricostruzione dei consumi non registrati da parte dei tecnici della Enel
5 Distribuzione s.p.a. è avvenuta “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile”.
Simile criterio, in virtù del quale si ipotizza un prelievo costante e rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice – sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
Ad ogni modo, la stessa quale e – energia, a seguito Parte_3 dell'instaurazione del giudizio per consulenza tecnica preventiva da parte del ha inteso pervenire ad una conciliazione con l'utente, in virtù della Pt_1 quale si è riconosciuto un prelievo irregolare di 2.425 kwh per il 2012, di 1.348 kwh per il 2013, di 1.987 kwh per il 2014 e di 1677 kwh per il 2015, per un totale di 7.437 kwh.
Le parti hanno, altresì, convenuto di adottare, riguardo a tali consumi, la “tariffa monoraria”.
Simile accordo, al di là della sua natura giuridica, va considerato, nel caso specifico, alla stregua di una nuova misurazione da parte di e – distribuzione, destinata a sostituire quella precedente.
Esso, in ogni caso, offre un parametro sicuramente più attendibile rispetto a quello in precedenza utilizzato, fondandosi sulla proposta elaborata da un soggetto terzo, quale il c.t.u., all'esito dello studio della pratica.
Ritiene la Corte superfluo appesantire l'istruttoria disponendo c.t.u. al fine di liquidare la somma corrispondente ai consumi in questione, offrendo la conciliazione tutti gli elementi, con riferimento alla “tariffa monoraria”, per pervenirvi agevolmente in sede di attuazione della sentenza.
Per quanto detto, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al pagamento, in Parte_1 favore di della somma corrispondente al Controparte_1 consumo di un quantitativo di energia elettrica, nel periodo 07/2013 – 09/2015,
6 pari a complessivi 7437 kwh (2.425 kwh per il 2012, 1.348 kwh per il 2013, 1.987 kwh per il 2014 e 1677 kwh per il 2015), da calcolarsi applicando la tariffa monoraria vigente all'epoca.
In difetto di soccombenza in capo alla società opposta, non risulta neppure in astratto configurabile una condizione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sicchè va rigettata la relativa domanda proposta dall'appellante.
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che, in sede di impugnazione, ha rinunciato a chiedere il totale rigetto della Parte_1 domanda proposta da (come invece in via Controparte_1 principale in primo grado), sicchè l'oggetto del contendere è rimasto circoscritto all'importo superiore a quello di cui all'accordo sottoscritto con e – energia.
Ne deriva che, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, così proposto, ricorrono le condizioni - ferma la statuizione sulle spese di primo grado - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio (ostando ad una condanna a carico della società opposta il principio secondo cui la parte comunque vincitrice all'esito di una valutazione che tenga presente l'esito complessivo della lite in base ad un criterio unitario e globale non può essere condannata, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, potendo tali oneri, ove non siano stati interamente posti a carico del convenuto, essere, totalmente o parzialmente, compensati tra le parti;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23769/2024).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1231/2020 Reg. Sent., Parte_1 del 17 febbraio 2020, pubblicata il 31 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 7480/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1829/18, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16/21 marzo 2018 nei confronti di;
Parte_1
7 - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma corrispondente al consumo di un
[...] quantitativo di energia elettrica, nel periodo 07/2013 – 09/2015, pari a complessivi 7437 kwh (2.425 kwh per il 2012, 1.348 kwh per il 2013, 1.987 kwh per il 2014 e 1677 kwh per il 2015), da calcolarsi applicando la tariffa monoraria vigente all'epoca, oltre interessi al tasso legale dal 16 novembre 2017 al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 808/2020 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli avv. Massimo Sidoti e Gabriele Orlando, elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 97, presso lo studio dell'avv. Sidoti (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(già con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma ), a mezzo del procuratore speciale P.IVA_1
(c.f., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Parte_2
Partita IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Ida Sigismondi e P.IVA_2
Daniele Nicoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
1 Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6 (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 25 marzo ed il 15 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1231/2020 Parte_1
Reg. Sent., del 17 febbraio 2020, pubblicata il 31 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 7480/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1829/18, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16/21 marzo 2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di €11.863,75, a fronte di una fattura del Controparte_1
13 maggio 2016, relativa alla somministrazione di energia elettrica sfuggita alla registrazione a causa della manomissione del contatore.
2 Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando il al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice - ritenute inammissibili le domande e le allegazioni formulate per la prima volta dall'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. - rileva che il verbale di conciliazione intervenuto all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. tra l'utente ed avente Controparte_3 natura di scrittura privata non autenticata, non è opponibile a Controparte_1
ciò perché trattasi di due soggetti giuridici differenti, l'uno
[...] incaricato della distribuzione, ivi comprese le attività connesse di gestione e controllo dei dispositivi di misura collocati presso l'utente, l'altro della vendita dell'energia elettrica.
Soggiunge che il verbale di verifica redatto dal personale di Parte_3 ha la rilevanza dell'atto formato da un incaricato di pubblico servizio e che, per quanto riguarda il quantum, in difetto di tempestivi e circostanziati rilievi non connessi all'accordo conciliativo, può accedersi alla ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, effettuata dal distributore riguardo al periodo 19 luglio 2013 – 16 settembre 2015.
*****
Proponendo impugnazione, richiama i noti principi Parte_1 secondo cui, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale, con i correlati oneri probatori, e la fattura commerciale non ha alcun valore probatorio, così come l'estratto delle scritture contabili nei confronti di una controparte non imprenditrice.
Contesta l'attribuzione al verbale di conciliazione sottoscritto in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. della natura di “scrittura privata non autenticata”, trattandosi invece di atto pubblico con efficacia fidefacente proveniente dall'ausiliario del giudice, e deduce che il credito vantato dall'impresa che vende l'energia elettrica deve sempre coincidere con quanto accertato dalla impresa di distribuzione e, dunque, nel caso di specie, con quanto infine emerso dalla conciliazione.
3 Censura la qualificazione del verbale di intervento dei tecnici di
[...]
, in quanto a suo dire operata ex ufficio dal giudicante in Parte_3 violazione dell'art. 112 c.p.c. e, comunque, errata.
Denuncia il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta riguardo all'entità dei maggiori consumi, richiamando invece le risultanze della c.t.u. e della consulenza tecnica di parte.
Reitera la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Conclude chiedendo di “riformare la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1829/2018 e rideterminando il corrispettivo dovuto all'appellata per i soli maggiori consumi rideterminati in base all'accordo conciliativo raggiunto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 10717/2017 R.G. del Tribunale di Palermo”.
*****
L'appello è fondato.
Ritiene la Corte che la conciliazione intervenuta all'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, ove anche non suscettibile di essere opposta a nel presente giudizio, in quanto intervenuta Controparte_1 tra il ed una controparte dotata di soggettività giuridica differente, CP_4 quale e – distribuzione s.p.a. (succeduta ad , rivesta Parte_3 comunque indubbio rilievo ai fini della individuazione dei prelievi di energia indebitamente eseguiti dall'utente mediante manomissione del contatore.
A tal fine occorre, però, disattendere la tesi difensiva di Controparte_1
secondo cui ogni questione inerente alla quantificazione della
[...] energia sottratta al conteggio risulterebbe preclusa, avendo il limitato CP_4 le ragioni fondanti la opposizione al decreto ingiuntivo alla mancata considerazione dell'effetto preclusivo che sarebbe stato spiegato dalla conciliazione, intervenuta prima del ricorso alla procedura monitoria.
In proposito, si osserva, sotto un primo profilo, che, pur in presenza di una opposizione articolata nei termini suddetti, emerge con chiarezza la sostanziale volontà dell'utente di circoscrivere, nei rapporti con la società venditrice, l'entità del prelievo abusivo al quantitativo di kw su cui, mediante l'assistenza del c.t.u.,
4 si era in precedenza raggiunto un accordo con la società incaricata della distribuzione.
In ogni caso, le ulteriori difese svolte dall'opponente in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., depositata il 31 ottobre 2018 - ove si evidenziava come unico soggetto deputato alla verifica dei consumi fosse la società incaricata della distribuzione, le cui determinazioni sul punto erano vincolanti per il soggetto venditore, e si contestava il ricalcolo operato dai tecnici di Parte_3 perchè non rispondente ai consumi effettivi - hanno semplicemente ripreso, o al più ampliato, i temi di indagine già introdotti con l'opposizione e non risultano, dunque, inammissibili.
Non risulta, infatti, invocato, a fondamento dell'opposizione, alcun fatto nuovo ed eccentrico, essendosi limitato l'opponente a sviluppare la censura riguardo all'entità del prelievo abusivo contestatogli, già contenuta nell'atto introduttivo mediante la richiesta di applicazione dell'accordo conciliativo, identici rimanendo la sottesa vicenda sostanziale ed il bene della vita oggetto della contesa.
Tali considerazioni trovano, d'altro canto, conforto nell'atteggiamento di favore espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardo al progressivo ampliamento della cognizione del giudice e, dunque, del thema decidendum a domande/eccezioni che rientrino comunque nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, rapportate ai medesimi interessi in campo (da ultimo, cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 26727/2024).
Chiarito quanto sopra, è incontestato ed, anzi, riconosciuto espressamente da entrambe le parti che la fatturazione operata dal venditore nei confronti dell'utente venga effettuata sulla scorta delle rilevazioni eseguite dalla società incaricata, invece, della distribuzione del prodotto, addetta alla gestione della rete ed alla rilevazione dei consumi (come previsto dalla delibera della Agenzia per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione per il periodo di erogazione 2012 – 2015, n. 199/11, art.
4.5 dell'all. B).
Nella fattispecie, accertata e non contestata la manomissione del contatore relativo all'utenza del per il periodo 07/2013 – 09/2015, la Pt_1 ricostruzione dei consumi non registrati da parte dei tecnici della Enel
5 Distribuzione s.p.a. è avvenuta “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile”.
Simile criterio, in virtù del quale si ipotizza un prelievo costante e rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice – sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
Ad ogni modo, la stessa quale e – energia, a seguito Parte_3 dell'instaurazione del giudizio per consulenza tecnica preventiva da parte del ha inteso pervenire ad una conciliazione con l'utente, in virtù della Pt_1 quale si è riconosciuto un prelievo irregolare di 2.425 kwh per il 2012, di 1.348 kwh per il 2013, di 1.987 kwh per il 2014 e di 1677 kwh per il 2015, per un totale di 7.437 kwh.
Le parti hanno, altresì, convenuto di adottare, riguardo a tali consumi, la “tariffa monoraria”.
Simile accordo, al di là della sua natura giuridica, va considerato, nel caso specifico, alla stregua di una nuova misurazione da parte di e – distribuzione, destinata a sostituire quella precedente.
Esso, in ogni caso, offre un parametro sicuramente più attendibile rispetto a quello in precedenza utilizzato, fondandosi sulla proposta elaborata da un soggetto terzo, quale il c.t.u., all'esito dello studio della pratica.
Ritiene la Corte superfluo appesantire l'istruttoria disponendo c.t.u. al fine di liquidare la somma corrispondente ai consumi in questione, offrendo la conciliazione tutti gli elementi, con riferimento alla “tariffa monoraria”, per pervenirvi agevolmente in sede di attuazione della sentenza.
Per quanto detto, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al pagamento, in Parte_1 favore di della somma corrispondente al Controparte_1 consumo di un quantitativo di energia elettrica, nel periodo 07/2013 – 09/2015,
6 pari a complessivi 7437 kwh (2.425 kwh per il 2012, 1.348 kwh per il 2013, 1.987 kwh per il 2014 e 1677 kwh per il 2015), da calcolarsi applicando la tariffa monoraria vigente all'epoca.
In difetto di soccombenza in capo alla società opposta, non risulta neppure in astratto configurabile una condizione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sicchè va rigettata la relativa domanda proposta dall'appellante.
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che, in sede di impugnazione, ha rinunciato a chiedere il totale rigetto della Parte_1 domanda proposta da (come invece in via Controparte_1 principale in primo grado), sicchè l'oggetto del contendere è rimasto circoscritto all'importo superiore a quello di cui all'accordo sottoscritto con e – energia.
Ne deriva che, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, così proposto, ricorrono le condizioni - ferma la statuizione sulle spese di primo grado - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio (ostando ad una condanna a carico della società opposta il principio secondo cui la parte comunque vincitrice all'esito di una valutazione che tenga presente l'esito complessivo della lite in base ad un criterio unitario e globale non può essere condannata, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, potendo tali oneri, ove non siano stati interamente posti a carico del convenuto, essere, totalmente o parzialmente, compensati tra le parti;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23769/2024).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1231/2020 Reg. Sent., Parte_1 del 17 febbraio 2020, pubblicata il 31 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 7480/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1829/18, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16/21 marzo 2018 nei confronti di;
Parte_1
7 - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma corrispondente al consumo di un
[...] quantitativo di energia elettrica, nel periodo 07/2013 – 09/2015, pari a complessivi 7437 kwh (2.425 kwh per il 2012, 1.348 kwh per il 2013, 1.987 kwh per il 2014 e 1677 kwh per il 2015), da calcolarsi applicando la tariffa monoraria vigente all'epoca, oltre interessi al tasso legale dal 16 novembre 2017 al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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