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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7403/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Paolo Scaparone e Cinzia Picco ed elettivamente domiciliata in Torino, Via San
Francesco d'assisi, 14, presso gli stessi difensori
Attrice opponente contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Marco Orlando, Andrea Ruffini e Antonietta Favale, elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori in Roma, Via Sistina nr. 48
Convenuta opposta
OGGETTO: contratto di prestazione servizi
Conclusioni delle parti
Parti attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Sezione I, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito: - accertare l'insussistenza del credito della CP_1
pagina 1 di 13 oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1581/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 2.3.2022, mandando assolta la da qualsivoglia pretesa avanzata Parte_1
dalla ovvero, in via subordinata, riducendo la condanna Controparte_1
di pagamento a quanto dovuto e provato;
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. formulata in via riconvenzionale dalla
[...]
- condannare la a restituire Controparte_1 Controparte_1
all l'importo di € 128.329,18 versato dall in esecuzione del decreto Pt_2 Pt_2
ingiuntivo opposto ovvero della minor somma risultante dalla differenza tra l'importo versato e quanto ritenuto dovuto in esito al presente giudizio. In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre 15% ex art. 14 Tariffa Forense, CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, nel merito, - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n. 1581/2022 del 2.3.2022; in via riconvenzionale, - nella denegata ipotesi in cui dovesse escludersi l'esistenza e/o la validità di un rapporto contrattuale con l
[...]
, condannare quest'ultima a tenere indenne Parte_1 [...]
della perdita subita per effetto dell'esecuzione del servizio di Controparte_1
gestione del centro vaccinale sito in Orbassano dal 1.7.2021 al 15.9.2021, corrispondendo alla stessa l'ulteriore importo di € 114.418,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 11/04/2022, la deduceva: Pt_2
pagina 2 di 13 - che il Tribunale di Torino concedeva, in favore della decreto Pt_2
ingiuntivo nr. 3709/2022 per la somma di euro 114.418,00, oltre interessi e spese, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- che le somme richieste dalla ricorrente riguardavano il pagamento di alcune fatture rimaste insolute, avente ad oggetto la gestione del centro vaccinale Drive
Through di Orbassano (TO);
- che, in via preliminare, doveva essere sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, atteso che essa era stata concessa in difetto dei presupposti di cui all'art. 642 cod. proc. civ.: il documento 10 del fascicolo monitorio non poteva essere considerato un riconoscimento di debito ma consisteva nella mera richiesta di comunicazione dei crediti che il fornitore assumeva di avere nei confronti dell'Ente e non avevano alcun valore ricognitivo del debito;
- che, nel merito, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato e/o, comunque dichiarato inefficace atteso che la aveva già provveduto al Pt_2
pagamento di quanto dovuto;
- che, invero, a fondamento della propria opposizione l rilevava: Pt_2
-- che pur essendo stata regolarmente aggiudicata a la gestione di Controparte_1
un centro vaccinale sito in Orbassano, nessuna comunicazione tra le parti era mai seguita all'aggiudicazione e la non aveva mai chiesto di stipulare un Controparte_1
contratto, né si era sciolta dal vincolo derivante dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. D.lgs. n. 50/2016 per non avere l'Amministrazione disposto la stipulazione del contratto nei termini, conseguentemente “la non poteva Controparte_1
agire in via monitoria sulla base di un contratto nullo o, comunque, inesistente” (v. pag.
8 dell'atto di opposizione);
-- che in ogni caso il servizio affidato a a differenza di quello Controparte_1
aggiudicato ad altri operatori per altri centri vaccinali, sarebbe “stato aggiudicato non a corpo bensì a misura, ossia la remunerazione prevista era commisurata alle ore di effettiva esecuzione del servizio” (v. pag. 8 dell'atto di opposizione). Tale circostanza pagina 3 di 13 veniva dimostrata dal fatto “il personale della a Controparte_1
differenza di quello della , poteva lasciare il centro vaccinale – Parte_3
e così effettivamente faceva – una volta terminate le vaccinazioni da effettuare” (v. pag.
12 dell'atto di opposizione). Di qui, dunque, sarebbe derivata l'infondatezza della pretesa della in quanto quest'ultima avrebbe fatturato all Controparte_1 [...]
un monte ore pari a quello massimo complessivo previsto dal Parte_4
provvedimento di affidamento del servizio, non corrispondente alle ore di servizio effettivo;
-- che anche a voler ritenere che la remunerazione per la gestione del centro vaccinale fosse a corpo, ossia per l'intero orario giornaliero 8:00/20:00, la CP_1
sarebbe stata comunque inadempiente, non avendo prestato il servizio per
[...]
l'intero orario per cui pretendeva il pagamento, in quanto, poiché non era previsto un
“accesso diretto” di soggetti non previamente prenotati, effettuata l'ultima vaccinazione oggetto di prenotazione, il personale medico infermieristico e amministrativo aveva concluso la propria attività e quindi lasciava il centro vaccinale, con la conseguenza che non vi permaneva fino al termine dell'orario massimo possibile.
2) La con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta del 15/09/2022, chiedeva, in via preliminare, il rigetto della istanza di sospensiva e, nel merito, la conferma dell'ingiunzione opposta;
in via subordinata insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
114.418,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese. A tale scopo la convenuta rilevava:
- che il documento 10 del fascicolo monitorio era da considerare un espresso Parte riconoscimento di debito dell' inoltrato a a seguito dell'ennesimo Controparte_1
sollecito di pagamento: in data 2.2.2022, infatti, l'Ufficio Risorse finanziarie dell'opponente – e non un soggetto terzo incaricato di procedere a revisione contabile - ammetteva espressamente che il loro estratto conto indicava un saldo ammontante ad €
pagina 4 di 13 114.418,00 (Iva compresa) a loro debito, così confermando ancora una volta la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna opposta;
- che, inoltre, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dagli scambi di corrispondeva che attestavano il rispetto della forma scritta prevista per la contrattazione pubblica, nonché dagli allegati che dimostravano come il servizio appaltato a CP_1
avesse contemplato anche l'accesso diretto dei pazienti, emergeva nitidamente
[...]
l'infondatezza dell'opposizione proposta;
- che, più precisamente, vi era il requisito della forma scritta prevista per la contrattazione pubblica, in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lg. 50/2016, in caso di procedura negoziata – ovvero proprio l'ipotesi che ricorre in questa sede – il contratto con la Pubblica Amministrazione poteva essere stipulato anche “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata …”;
- che, infatti, tra le parti in causa, per la gestione del centro in Orbassano, era intercorso un reciproco scambio di pec (v. doc. 10 – nota prot. 54666/2021 del 9.6.21 e doc. 11 – pec di riscontro di ) a mezzo del quale stazione appaltante e Controparte_1
aggiudicatario avevano definito compiutamente i termini contrattuali che regolavano il rapporto, nel pieno rispetto, quindi, di quanto prescritto dall'art. 32 del D.lg. 50/2016;
- che, nel merito, in tutti i documenti relativi alla procedura negoziata in oggetto si era sempre richiesta la disponibilità ad erogare il servizio dodici ore al giorno, per sette giorni su sette: l'avviso di manifestazione di interesse (v. doc. 3 – avviso manifestazione di interesse); le condizioni di fornitura (v. doc. 5 – procedura negoziata in urgenza) in cui si specificava che il servizio andava svolto dalle ore 8:00 alle ore
20:00; la proposta economica inviata da (v. doc. 6 – proposta Controparte_1
economica ; le pec con cui si è formalizzato per iscritto l'intesa Controparte_1
negoziale raggiunta;
il documento predisposto dall il 10.6.2022, in cui si Pt_2
riepilogava la distribuzione dei centri vaccinali tra i vari operatori nonché le ore di servizio ed il corrispettivo complessivo dovuto, calcolato per l'appunto considerando pagina 5 di 13 una prestazione giornaliera di dodici ore (doc. 12 – riepilogo sedi vaccinali); la stessa deliberazione n. 449 del 25.6.21, nelle cui premesse si precisava che “stante
l'approssimarsi del periodo estivo, alla luce del consistente incremento di vaccini richiesto, veniva richiesta l'esternalizzazione delle tre linee vaccinali del Drive Through di Orbassano con il seguente personale: 3 medici, 3 infermieri, 3 amministrativi per 12 ore su sette giorni settimanali (orario 8.00-20.00) per il periodo dal 01/07/2021 al
15/09/2021” (v. doc. 15 – deliberazione n. 449 del 25.6.21);
- che il centro di vaccinazione sito in Orbassano e gestito da , non Controparte_1
operava esclusivamente su prenotazione, atteso che i vaccini previa prenotazione rappresentavano la principale modalità di gestione del servizio ma non l'unica, essendo previsto anche l'accesso diretto;
- che, invero, sulla base dei protocolli adottati dall e delle istruzioni Pt_2
fornite dalla Direzione Medica di distretto, determinate categorie di soggetti (minori, anziani, personale scolastico) potevano accedere anche senza prenotazione al centro di
Orbassano;
- che, inoltre al fine di evitare possibili sprechi – legati al fatto che l'apertura di un flacone di vaccino consentiva di inoculare dieci dosi ma in uno stretto lesso di tempo, dovendosi altrimenti buttare il medicinale – accanto alla lista dei prenotati se ne predisponeva quotidianamente un'altra, composta da eventuali accompagnatori e da quanti si presentavano senza prenotazione. Si trattava dei c.d. pazienti jolly, che come da protocollo dell' lasciavano il proprio recapito e venivano successivamente Pt_2
chiamati non appena terminate le vaccinazioni prenotate: fatti documentalmente provati dalla chat del personale amministrativo impiegato per il servizio di cui si discute, in cui in più punti si comunicavano le istruzioni pervenute dall circa le categorie di Pt_2
pazienti alle quali consentire l'accesso diretto (doc. 24 – chat WhatsApp Orbassano); il foglio riepilogativo delle prenotazioni effettuate per il giorno 2.7.2021 (doc. 25 – foglio prenotazioni 2.7.2021) e quello dei pazienti jolly prenotatosi in aggiunta per il medesimo giorno (doc. 26 – pazienti jolly 2.7.2021);
pagina 6 di 13 - che, infine, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di opposizione, le liste di prenotati venivano fornite giorno per giorno e non con congruo anticipo ed era pertanto impossibile per anche volendo, pianificare un impiego del proprio Controparte_1
personale per un numero di ore minore rispetto a quello convenuto: da un lato infatti non si aveva contezza in anticipo del numero di dosi che si sarebbero dovute somministrare in base alle prenotazioni, effettuate tramite un portale gestito direttamente dall' Pt_2
dall'atro lato non era possibile pronosticare, giorno per giorno, quanti pazienti
[...]
jolly e/o con diritto all'accesso diretto si sarebbero presentati;
- che per tali assorbenti ragioni, tutto il personale destinato alle tre linee vaccinali del centro di Orbassano rimaneva a disposizione per le dodici ore al giorno convenute, in assenza di diverse disposizioni da parte dell ed, in effetti i fogli firma Pt_2
redatti dal personale certificano che dalle ore 8:00 alle 20:00 di ogni giorno era sempre presente il numero di operatori concordato con l'Amministrazione (doc. 27 – fogli firma personale luglio 2021; doc. 28 – fogli firma personale agosto 2021; doc. 29 – fogli firma personale settembre 2021;
- che, in ogni caso, anche non volendo ritenere valido il rapporto contrattuale,
l'opponente era comunque tenuto ad indennizzare la società opposta ex art. 2041 c.c., Parte essendo evidente il beneficio ottenuto dall' per le prestazioni effettuate da CP_1
.
[...]
3) All'udienza del 05/10/2022 l'opponente insisteva nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; l'opposta chiedeva la reiezione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e, in subordine, i termini ex art. 183. Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione, venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.
All'udienza del 17.11.2023 venivano escussi i testi sui capi di prova ammessi con ordinanza del 02.10.2023 e alla successiva udienza del 13.01.2024, dato atto della rinuncia dell'opponente all'escussione dei testi residui, veniva fissata udienza di
pagina 7 di 13 precisazione delle conclusioni al 22.05.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
4) L'opposizione non è fondata e va respinta
5) La validità dell'accordo contrattuale tra le parti
Va in via preliminare rigettata la doglianza attorea in ordine alla nullità del contratto di gestione del centro vaccinale per assenza del requisito della forma scritta.
Come dedotto dall'opposta, infatti, nel caso in esame sussiste il requisito di forma richiesto. L'art. 32, comma 14, del D.lg. 50/2016, infatti, specifica che in caso di procedura negoziata (che è proprio l'ipotesi che ricorre in questa sede – v. doc. 5 Parte comparsa di costituzione, proveniente dalla stessa , il contratto con la Pubblica
Amministrazione può essere stipulato anche “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ” e proprio per la gestione del centro in Orbassano, risulta provato un reciproco scambio di pec (v. doc. 10 e doc. 11 comparsa di costituzione) con Parte le quali l' da un lato, e , dall'altro, hanno concluso l'accordo. Controparte_1
Parte Dalla stessa inoltre, proviene lo schema riepilogativo delle condizioni economiche della fornitura del servizio e la ripartizione dei centri vaccinali tra i vari operatori, tra i quali, risulta, appunto, la (v. doc. 12 comparsa di Controparte_1
costituzione).
6) Nel merito: le condizioni dell'accordo
L sostiene di non aver mai richiesto alla una presenza Pt_2 Controparte_1
ininterrotta presso il centro vaccinale di Orbassano dalle 8 alle 20 e che, pertanto, la Parte stessa ha diritto solo al pagamento (già effettuato dall delle ore di effettivo pagina 8 di 13 servizio in cui il centro vaccinale è stato attivo. Secondo l'opponente, infatti, la fascia giornaliera 8:00/20:00 era soltanto l'orario massimo di somministrazione dei vaccini e non quello sulla cui base calcolare il corrispettivo dovuto. Ciò in forza del tenore letterale della deliberazione nr. 449/2021, ove, per altro centro vaccinale (Fenice-
Altavista) veniva espressamente richiesta l'unità sempre presente, mentre per il Medical
Service, la delibera non conteneva tale locuzione.
La doglianza non è condivisibile.
La deliberazione in oggetto, infatti, risulta così formulata: “- Controparte_1
- N.3 linee vaccinali per il Drive Through di Orbassano (To), operativo
[...]
dalle 8,00 alle 20,00 per sette giorni su sette, per un numero minimo di vaccini di
300/die (passibili di ulteriori incrementi) a far tempo dal 1/7/2021 e sino al 15/9/2021, salvo ulteriori proroghe. Ciascuna linea deve avere: 1 medico, 1 infermiere, 1 amministrativo per un totale, quindi, di 3 medici, 3 infermieri, 3 amministrativi” (v. doc.
4 atto di citazione in opposizione): dal tenore letterale si evince che la Controparte_1
doveva garantire un numero minimo di vaccini e doveva rimanere operativo dalle 8 alle
20. Vi era, in altri termini, una condizione in ordine al numero minimo di vaccini da effettuare nell'arco temporale 8/20 e una volta soddisfatta tale condizione prima delle
20, non vi era alcuna preclusione alla somministrazione di ulteriori vaccini fino alla chiusura, attesa l'operatività della prevista sino, appunto, alle 20. Controparte_1
Dovendo, pertanto, garantire l'operatività in quella fascia oraria, l'odierna opposta ha documentalmente provato che il personale della è rimasto Controparte_1
disponibile presso il centro di Orbassano per garantire le 3 linee vaccinali con 3 medici,
3 infermieri e 3 amministrativi per 12 ore - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 - sette giorni settimanali per l'intero periodo dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (v. docc. 20, 21
e 22 comparsa di costituzione: si tratta dei contratti sottoscritti dalla Controparte_1
con il personale;
v. docc. 27, 28 e 29 della comparsa: fogli firma redatti dal personale che certificano la loro presenza dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno;
v. docc.
pagina 9 di 13 30, 31 e 32: schede riepilogative dei turni di tutti gli operatori impiegati, riportanti le squadre vaccinali operative giorno per giorno e le relative fasce orarie di copertura;
v. docc. da 33 a 41 della memoria ex art. 183 nr. 2: fatture e cedolini stipendiali degli infermieri, medici e personale amministrativo impiegato;
v. docc. da 42 a 50: disposizioni di pagamento effettuate dalla per ciascun lavoratore. Controparte_1
Trattasi tutta di documentazione con valenza probatoria, non avendo parte Parte opponente contestato specificamente la validità della stessa. L' infatti, non ha mai sollevato questione di veridicità e/o corrispondenza alla realtà dei turni effettuati dal personale e/o dei fogli firma redatti, pertanto, risulta provato che nei mesi in questione e nel centro vaccinale in oggetto vi era personale dalle 8 alle 20.
6.1) L'asserito inadempimento della Controparte_1
Parte Né può essere accolta l'eccezione di inadempimento formulata dall sul presupposto che l'opposta non ha prestato il servizio per l'intero orario 8/20. Ciò, sia in forza della documentazione sopra citata (in particolare, v. fogli firma redatti dal personale che ne certificano la presenza dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno – docc. 27, 28 e 29 cit.), sia in forza dell'esito delle prove orali. Parte Più precisamente, l deduce che il centro vaccinale di Orbassano chiudeva prima delle 20 ma non fornisce una prova contraria rispetto alla prova documentale delle turnazioni degli infermieri e i testi escussi sul punto sono risultati oltremodo generici: “i volontari della protezione civile chiudevano, che io ricordi l'orario indicativamente pattuito era quello dalle 8 alle 20 poi sarà stato variabile in base all'ultimo paziente della lista che si presentava” e in alcuni casi poco attendibili:. “Personalmente non lavoravo al drive” (il teste ha confermato l'orario 8/20 ma non indica di preciso se e quando il centro avesse chiuso prima, anche perché dichiara di non aver ivi lavorato - v. verbale udienza del 17.11.2023, teste , pagg. 3 e 4). Testimone_1
Così anche il teste ha dichiarato di non occuparsi della consegna, Testimone_2
da parte del personale , del materiale di servizio alla chiusura, né che Controparte_1
pagina 10 di 13 mai era stata presente a tale momento, non fornendo, dunque, indicazioni in ordine all'orario di chiusura del drive (v. verbale udienza 17.11.2023, pag. 6). Addirittura, il teste ha dichiarato che l'orario di chiusura poteva essere prolungato (v. Testimone_3
pag. 6 verbale udienza 17.11.23).
Quanto inoltre alla questione dell'accesso diretto che avrebbe legittimato l'operatività del centro vaccinale sino alle 20, così come per i pazienti jolly, le doglianze dell'opponente vanno respinte. Parte Vero è che vi è una nota dell del 07.08.2021 in cui lo stesso Ente precisava che l'accesso diretto per le categorie “deboli” (minori, ultrasessantenni e personale scolastico) sarebbe stato garantito sino alle ore 16 (v. doc. 12 memoria di replica attorea) ma vero è, altresì, che tale nota non solo non risulta indirizzata alla ma, Controparte_1
nel merito, non escludeva che dopo le ore 16, qualora fossero rimaste ancora dosi di vaccino, le stesse potevano essere somministrate ad altri utenti in accesso diretto e/o ai pazienti jolly (in altri termini, entro le ore 16 e per le categorie deboli la somministrazione andava garantita in libero accesso;
dopo tale orario in base alle disponibilità delle dosi e per tutti gli altri).
E ciò risulta documentalmente provato dalla chat del personale amministrativo, che parte opponente non specificamente contesta in ordine alla veridicità e corrispondenza alla realtà delle conversazioni (v. doc. 24 comparsa di costituzione) e dal foglio riepilogativo delle prenotazioni effettuate per il 2 luglio 2021 e quello dei pazienti c.d. jolly in aggiunta per il medesimo giorno (v. doc. 25 e 26).
Né i testi provano che il centro chiudesse prima delle 20: il teste Tes_4
ammette di non essersi mai recata al centro di Orbassano (v. verbale 17.11.2023
[...]
pag. 1) e il teste , benché abbia confermato l'orario ultimo delle 16 per Testimone_1
l'accesso diretto, non ha dichiarato che dopo tale ora il drive chiudesse.
In particolare:
pagina 11 di 13 -dalla documentazione indicata sopra, al punto 6), risulta la presenza del personale medico e infermieristico per tutta la durata dell'operatività del centro vaccinale (ore 8-
20);
-i testi , e hanno ammesso di non essere stati mai presenti a Tes_4 Tes_1 Tes_2
controllare gli orari di chiusura;
-e le dichiarazioni del teste (coordinatore della protezione civile), che conferma il Tes_3
doc. 19 di parte opponente (elenco di orari sulle chiusure de centri, comunicati dal personale della protezione civile), non appaiono idonee a contrastare le risultanze della documentazione dell'opposta, considerato:
.che le dichiarazioni del sono generiche: riferisce di dati non frutto di sua Tes_3
conoscenza diretta, ma emergenti da non meglio specificati messaggi ricevuti dal personale della protezione civile;
conferma il doc. 19 in manera generica, senza nulla argomentare sui singoli orari, né fornire indicazioni precise;
.che il suddetto doc. 19 è contraddetto dalla documentazione prodotta dall'opposta (in particolare i fogli firma redatti dal personale, che certificano la loro presenza dalle ore
8:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno;
v. docc. 30, 31 e 32: le schede riepilogative dei turni di tutti gli operatori impiegati, riportanti le squadre vaccinali operative giorno per giorno e le relative fasce orarie di copertura;
v. docc. da 33 a 41 della memoria ex art. 183 nr. 2); si veda per esempio per il giorno 18/7/2021, doc. 55 dell'opposta (si vedano in generale i docc. da 52 a 55 della terza memoria istruttoria di parte opposta, ammissibili in quanto forniti a prova contraria rispetto alle deduzioni dell'opponente in ordine alla chiusura anticipata del drive);
.che detta documentazione prodotta dall'opposta trova piena conferma probatoria nel fatto che gli stessi testi attorei ( , e hanno dichiarato che si Tes_4 Tes_1 Tes_2
trattava di modulistica compilata giornalmente con precisione da tutti i centri vaccinali.
Per tutti questi motivi la pretesa creditoria della così come Controparte_1
originariamente dedotta nel decreto ingiuntivo nr. 1581/2022, va confermata e il rigetto pagina 12 di 13 della presente opposizione assorbe la domanda riconvenzionale subordinata ex art. 2041
c.c. della stessa opposta.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Respinge la presente opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 1581/2022 emesso il 02.03.2022 dal Tribunale di Torino;
- Condanna l' a corrispondere in favore della Parte_1
le spese del presente giudizio, che liquida in euro Controparte_1
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 14/01/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione della funzionaria UPP
pagina 13 di 13