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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3804/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804/2024 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
PACHINO, VIA ROSOLINO PILO N. 95, presso lo studio dell'avv. BURGARETTA
ORNELLA CARMEN, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato in [...] l'[...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (atti trasmessi in data 10.12.2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24.4.2025;
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale con addebito al marito sposato a CP_1
PACHINO il 28/04/2023 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
PACHINO anno 2023, n. 6, Parte I), e dalla cui unione è nato il figlio il Persona_1
22/08/2022.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa, o, in subordine, di disporre l'affidamento esclusivo;
in via ulteriormente gradata, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni di fondamentale importanza nell'interesse del figlio (scuola, salute e burocrazia amministrativa), attesa l'assoluta assenza del padre, resosi irreperibile. Chiedeva, poi, di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti. Infine, quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
In particolare, a sostegno delle domande deduceva che il , durante la vita CP_1
matrimoniale, le aveva imposto la convivenza con i suoi connazionali (il fratello e un amico), pretendendo che la moglie si occupasse da sola della casa e di provvedere ai bisogni del figlio di cui lui si disinteressava anche economicamente. Rilevava Per_1 inoltre che l'uomo, a fronte del rifiuto della odierna ricorrente di accettare passivamente le condizioni di vita da lui imposte, si comportava aggressivamente, percuotendola anche davanti ai figli ( e altri minori avuti da diversa relazione) e costringendola, così, da Per_1
ultimo, ad allontanarsi dalla casa familiare.
La ricorrente aggiungeva inoltre che, dopo la separazione di fatto, il padre ha continuato a non occuparsi del figlio, trascurando i doveri di accudimento materiale e morale e di contribuzione economica, facendo da ultimo perdere le proprie tracce.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza, tenutasi in data 24.4.2025, compariva la sola ricorrente, mentre il resistente, benché regolarmente citato non si costituiva, né compariva personalmente. Il
Giudice, quindi, ne dichiarava la contumacia;
quindi procedeva all'interrogatorio libero di
. Parte_1
All'esito, il difensore della parte costituita rinunciava alle richieste istruttorie e concludeva insistendo nelle richieste di affidamento esclusivo di alla madre, di Persona_1
regolamentazione degli incontri padre – figlio, come indicato in ricorso, nella richiesta di mantenimento, seppure (differentemente dalla domanda iniziale) nella misura minima;
mentre rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Inoltre, si dà atto della rinuncia della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba accogliersi la domanda di affidamento di in via super esclusiva alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
pagina 3 di 8 Sul punto, deve rilevarsi in diritto che la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016).
In particolare, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n.
21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit.,
Cass. n. 27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016).
Ebbene, nel caso di specie l'affidamento super- esclusivo di alla madre si giustifica Per_1 in considerazione dell'allegato totale disinteresse manifestato dal padre nella gestione delle questioni quotidiane e di maggiore interesse (scuola, salute) che riguardano il minore e della espressa difficoltà dell'odierna ricorrente di rintracciarlo ogniqualvolta sia necessario il suo consenso nelle decisioni riguardanti il figlio.
pagina 4 di 8 Ed invero, posto che non vi è ragione per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente, in ogni caso, in assenza di elementi di valutazione diversi da quelli acquisiti in giudizio e del disinteresse anche processuale del , appare rispondente all'interesse del CP_1 minore disporre l'affidamento monogenitoriale.
Tale scelta appare dunque necessitata dai comportamenti paterni di assenza o comunque grave discontinuità alla partecipazione della vita del minore, sintomatici di gravi lacune nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
con la finalità di consentire alla madre di adottare, con la giusta celerità, senza attendere di volta in volta i tempi per rintracciare l'altro genitore (peraltro solo tramite connazionali), le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ambito scolastico, sanitario e burocratico.
Ed invero, rispetto a può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, Parte_1
una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo e del fatto di essersi occupata da sola del bambino sin dalla nascita del medesimo.
L'adozione del regime di affidamento super esclusivo d'altro canto non significa estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio che dovrà essere salvaguardato nel caso in cui il padre manifesti la volontà di recuperare la relazione con
Per_1
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e il figlio, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto della tenera età del bambino che ha compiuto 2 anni il 22.8.2024, dell'assenza di una relazione stabile padre-figlio (cfr. verbalizzazioni d'udienza del
24.4.2025 “Non so dove abiti il padre, ogni tanto vede ma molto di rado;
quando il Per_1
bimbo mi chiede di lui io cerco di rintracciarlo tramite dei suoi connazionali, lo vede per un'ora e poi lo rimanda indietro”), appare conforme all'interesse del minore e idoneo a garantire il suo diritto ad un'effettiva bigenitorialità, prevedere che il sig. CP_1
potrà incontrare il figlio due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
pagina 5 di 8 Le statuizioni economiche.
Con riferimento al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene equo e proporzionato alla capacità economica dei genitori determinare, la misura del contributo paterno in € 150,0 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per Per_1 [...]
ha rappresentato, infatti, di percepire l'Assegno di Inclusione di euro 408,00 Pt_1
euro, la Naspi di euro 570,00 e l'Assegno Unico dei bambini pari a 900,00/950,00 euro. La medesima ha, inoltre, dichiarato che dal mese di giugno del corrente anno lavorerà ad ore presso una friggitoria sita a Marzamemi, mentre il resistente, stando a quanto dalla stessa dichiarato, non ha mai lavorato.
Tale misura, del resto, è quella che per prassi di questo Tribunale è posta a carico del genitore onerato nelle situazioni di comprovata difficoltà economica.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà sostenerne il pagamento nella misura 50%, spese che andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, quindi dalla mensilità di dicembre 2024, essendo il ricorso stato depositato in data 6.11.2024, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Le spese di giustizia.
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a pagare le spese di lite in favore della ricorrente e da corrispondersi all'Erario, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal d.m
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e pagina 6 di 8 decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a PACHINO il Parte_1 CP_1
28/04/2023 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
PACHINO anno 2023, n. 6, Parte I).
2. Affida in via super - esclusiva il figlio minore nato il Persona_1
22.8.2022, alla madre collocandolo presso la stessa, anche Parte_1
ai fini della residenza anagrafica.
3. Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1
dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020.
6. Condanna a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, CP_1 liquidate nella somma di €. 2.906,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 7. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
8. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 14.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804/2024 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
PACHINO, VIA ROSOLINO PILO N. 95, presso lo studio dell'avv. BURGARETTA
ORNELLA CARMEN, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato in [...] l'[...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (atti trasmessi in data 10.12.2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24.4.2025;
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale con addebito al marito sposato a CP_1
PACHINO il 28/04/2023 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
PACHINO anno 2023, n. 6, Parte I), e dalla cui unione è nato il figlio il Persona_1
22/08/2022.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa, o, in subordine, di disporre l'affidamento esclusivo;
in via ulteriormente gradata, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni di fondamentale importanza nell'interesse del figlio (scuola, salute e burocrazia amministrativa), attesa l'assoluta assenza del padre, resosi irreperibile. Chiedeva, poi, di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti. Infine, quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
In particolare, a sostegno delle domande deduceva che il , durante la vita CP_1
matrimoniale, le aveva imposto la convivenza con i suoi connazionali (il fratello e un amico), pretendendo che la moglie si occupasse da sola della casa e di provvedere ai bisogni del figlio di cui lui si disinteressava anche economicamente. Rilevava Per_1 inoltre che l'uomo, a fronte del rifiuto della odierna ricorrente di accettare passivamente le condizioni di vita da lui imposte, si comportava aggressivamente, percuotendola anche davanti ai figli ( e altri minori avuti da diversa relazione) e costringendola, così, da Per_1
ultimo, ad allontanarsi dalla casa familiare.
La ricorrente aggiungeva inoltre che, dopo la separazione di fatto, il padre ha continuato a non occuparsi del figlio, trascurando i doveri di accudimento materiale e morale e di contribuzione economica, facendo da ultimo perdere le proprie tracce.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza, tenutasi in data 24.4.2025, compariva la sola ricorrente, mentre il resistente, benché regolarmente citato non si costituiva, né compariva personalmente. Il
Giudice, quindi, ne dichiarava la contumacia;
quindi procedeva all'interrogatorio libero di
. Parte_1
All'esito, il difensore della parte costituita rinunciava alle richieste istruttorie e concludeva insistendo nelle richieste di affidamento esclusivo di alla madre, di Persona_1
regolamentazione degli incontri padre – figlio, come indicato in ricorso, nella richiesta di mantenimento, seppure (differentemente dalla domanda iniziale) nella misura minima;
mentre rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Inoltre, si dà atto della rinuncia della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba accogliersi la domanda di affidamento di in via super esclusiva alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
pagina 3 di 8 Sul punto, deve rilevarsi in diritto che la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016).
In particolare, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n.
21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit.,
Cass. n. 27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016).
Ebbene, nel caso di specie l'affidamento super- esclusivo di alla madre si giustifica Per_1 in considerazione dell'allegato totale disinteresse manifestato dal padre nella gestione delle questioni quotidiane e di maggiore interesse (scuola, salute) che riguardano il minore e della espressa difficoltà dell'odierna ricorrente di rintracciarlo ogniqualvolta sia necessario il suo consenso nelle decisioni riguardanti il figlio.
pagina 4 di 8 Ed invero, posto che non vi è ragione per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente, in ogni caso, in assenza di elementi di valutazione diversi da quelli acquisiti in giudizio e del disinteresse anche processuale del , appare rispondente all'interesse del CP_1 minore disporre l'affidamento monogenitoriale.
Tale scelta appare dunque necessitata dai comportamenti paterni di assenza o comunque grave discontinuità alla partecipazione della vita del minore, sintomatici di gravi lacune nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
con la finalità di consentire alla madre di adottare, con la giusta celerità, senza attendere di volta in volta i tempi per rintracciare l'altro genitore (peraltro solo tramite connazionali), le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ambito scolastico, sanitario e burocratico.
Ed invero, rispetto a può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, Parte_1
una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo e del fatto di essersi occupata da sola del bambino sin dalla nascita del medesimo.
L'adozione del regime di affidamento super esclusivo d'altro canto non significa estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio che dovrà essere salvaguardato nel caso in cui il padre manifesti la volontà di recuperare la relazione con
Per_1
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e il figlio, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto della tenera età del bambino che ha compiuto 2 anni il 22.8.2024, dell'assenza di una relazione stabile padre-figlio (cfr. verbalizzazioni d'udienza del
24.4.2025 “Non so dove abiti il padre, ogni tanto vede ma molto di rado;
quando il Per_1
bimbo mi chiede di lui io cerco di rintracciarlo tramite dei suoi connazionali, lo vede per un'ora e poi lo rimanda indietro”), appare conforme all'interesse del minore e idoneo a garantire il suo diritto ad un'effettiva bigenitorialità, prevedere che il sig. CP_1
potrà incontrare il figlio due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
pagina 5 di 8 Le statuizioni economiche.
Con riferimento al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene equo e proporzionato alla capacità economica dei genitori determinare, la misura del contributo paterno in € 150,0 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per Per_1 [...]
ha rappresentato, infatti, di percepire l'Assegno di Inclusione di euro 408,00 Pt_1
euro, la Naspi di euro 570,00 e l'Assegno Unico dei bambini pari a 900,00/950,00 euro. La medesima ha, inoltre, dichiarato che dal mese di giugno del corrente anno lavorerà ad ore presso una friggitoria sita a Marzamemi, mentre il resistente, stando a quanto dalla stessa dichiarato, non ha mai lavorato.
Tale misura, del resto, è quella che per prassi di questo Tribunale è posta a carico del genitore onerato nelle situazioni di comprovata difficoltà economica.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà sostenerne il pagamento nella misura 50%, spese che andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, quindi dalla mensilità di dicembre 2024, essendo il ricorso stato depositato in data 6.11.2024, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Le spese di giustizia.
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a pagare le spese di lite in favore della ricorrente e da corrispondersi all'Erario, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal d.m
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e pagina 6 di 8 decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a PACHINO il Parte_1 CP_1
28/04/2023 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
PACHINO anno 2023, n. 6, Parte I).
2. Affida in via super - esclusiva il figlio minore nato il Persona_1
22.8.2022, alla madre collocandolo presso la stessa, anche Parte_1
ai fini della residenza anagrafica.
3. Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1
dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020.
6. Condanna a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, CP_1 liquidate nella somma di €. 2.906,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 7. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
8. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 14.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8