CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326/2024 R.G., avente ad oggetto: somministrazione,
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, in corso Vittorio Emanuele, n. 280, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sala (c.f. ). C.F._2
- Appellante -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania, in via Giacomo
Leopardi, n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri (c.f.
. C.F._3
- Appellata - In esito all'udienza di discussione orale del 10.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 222/2024, pubblicata il 30.1.2024 (e resa nel procedimento n.
1808/2021 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito da in sede di Parte_1 opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 25.1.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1 somma di euro 14.485,98, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica) rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta.
Con atto di citazione notificato il 29.2.2024, proponeva appello Parte_1 avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa sentenza,
l'accoglimento dell'opposizione e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di risposta depositata il 7.10.2024, si Controparte_1
costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione della somma dovuta dalla controparte nella misura accertata in corso di causa.
All'udienza del 10.12.2024, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., atteso che l'appellante, oltre che indicare le parti specificamente censurate della sentenza di primo grado, ha formulato, a sostegno delle relative censure, argomentazioni a proprio favore unitamente alle richieste statuizioni alternative e/o modificative.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione fondando la sua decisione su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti e delle ragioni di diritto. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, poiché dalla sentenza impugnata non emergerebbe in maniera chiara il ragionamento logico - giuridico posto dal decidente a sostegno del suo convincimento.
Entrambi i motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logico - giuridica, sono infondati.
Va invero osservato che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il credito azionato da è stato adeguatamente provato sia Controparte_1 nell'an, sia nel quantum.
In materia di somministrazione di energia elettrica e, segnatamente, nel caso di manomissione del contatore e/o di consumo abusivo di energia, la Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 13605 del 26 febbraio 2019, ha fissato alcuni principi di diritto in punto di onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi, distinguendo tre “situazioni-tipo”:
a) si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzandosi quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia. In tal caso, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata:
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo;
il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi e si è verificato "invito domino", ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese a impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. b) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. In questo caso l'utente è incolpevole, in quanto l'alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione, così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente, registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto, l'utente, che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, e deve altresì provare l'attività illecita del terzo e di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
c) l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dell'utente.
In tal caso, si tratta di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, comunque, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici, o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato, etc., dell'utente.
Tanto premesso, dalla ricostruzione dei fatti di causa è emerso che a seguito di un sopralluogo, eseguito in data 18.3.2019, presso il punto di prelievo ubicato a Floridia, in via S. Pellico, n. 64, contraddistinto dal n. POD IT001E979342357 e intestato a
, tecnici della E-Distribuzione S.p.A. rilevavano la necessità di Parte_1 effettuare un'indagine più approfondita dello stato e del funzionamento del misuratore di energia avente n. matr. 00523293, e, pertanto, lo rimuovevano per repertarlo in busta sigillata n. BST 0168218.
In data 5.9.2019 un tecnico della E-Distribuzione, effettuata la verifica in laboratorio sul misuratore de quo, riscontrava “CONTATORE ELETTRONICO MANOMESSO SULLA
VITE IMQ E SU I TENONI POSTERIORI DI TRATTENUTA CALOTTA. ALL'INTERNO SI
RISCONTRANO LE MANOMISSIONI: DEL CIRCUITO AMPEROMETRICO SULLA SONDA DI
COMPARAZIONE TALE DA ALTERARE LA REGISTRAZIONE DI ENERGIA E POTENZA ------
--------------ALLA VERIFICA STRUMENTALE SI RILEVA UN ERRORE PARI AL (MENO) -
86,86% ----------------", giusta verbale n. 1077/19 prodotto in atti.
Pertanto, nella specie risulta integrata l'ipotesi di manomissione del contatore. Infatti, tale circostanza emerge chiaramente dal verbale redatto dal tecnico della E-
Distribuzione S.p.A., la cui attività, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, con la conseguenza che viene attribuita pubblica fede a quanto da esso accertato (v. sul punto Cass. n. 7075/2020).
A ciò si aggiunga che la non ha mai contestato quanto emerso in sede di Parte_1 verifica, nonostante sia stata edotta dell'accertamento eseguito in laboratorio giusta comunicazione del 16.10.2019 che il distributore ha trasmesso a Controparte_1
e ha indirizzato, per conoscenza, anche alla (che non ne
[...] Parte_1
ha negato la ricezione).
Tanto meno la ha dedotto, in sede di opposizione, né che le alterazioni Parte_1 rilevate sul misuratore di energia fossero da attribuire ad attività illecite di altri soggetti, né di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Da ciò consegue che la circostanza della manomissione del misuratore di energia elettrica è da ritenersi provata.
Raggiunta la prova dell'an debeatur e passando all'esame del profilo relativo al quantum, la ricostruzione dei consumi presuntivi, operata dalla società di distribuzione e fatta propria da è corretta. Controparte_1
Quanto al criterio temporale, va osservato che il distributore locale, non avendo conoscenza della data in cui è stata effettivamente posta in opera la manomissione, ha correttamente eseguito il ricalcolo dei consumi presuntivi risalendo al quinquennio antecedente alla data di accertamento della manomissione (così tenendo conto del termine quinquennale -applicabile in caso di manomissione- di prescrizione del credito conseguente al consumo elettrico) e ancorando la data finale di esigibilità dello stesso credito al giorno antecedente all'asportazione del contatore da parte dei suoi tecnici.
Quanto al criterio di calcolo, si è proceduto alla ricostruzione dei consumi presuntivi sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica, operando in maniera conforme a quanto statuito dall'ordinanza n. 13605/2019 della Cassazione relativamente al caso -qui configurabile- di cui alla superiore lettera c). In particolare, la quantificazione dell'energia ricostruita è data dalla differenza tra l'energia complessivamente prelevata (pari a 64.025,218 kWh) e l'energia complessivamente misurata (pari a 8.412,919 kWh).
Alla stregua delle superiori considerazioni, quindi, il primo giudice ha correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio di tanto più che Controparte_1 la si è limitata, nel corso del giudizio di opposizione, a generiche Parte_1 contestazioni, prive di idonei supporti deduttivi e probatori.
L'eccezione di prescrizione del credito, disattesa in primo grado, non può essere riesaminata nella presente sede processuale di appello, essendo stata riformulata soltanto nelle conclusioni.
Invero, parte appellante, nel rassegnare appunto le conclusioni nell'atto introduttivo dell'appello, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla (già ”, Controparte_1 Controparte_2 senza formulare un'adeguata e specifica critica argomentata della statuizione (di rigetto dell'eccezione di prescrizione) adottata sul punto dal primo giudice, così non soddisfacendo i requisiti minimi di ammissibilità della censura prescritti dal testo novellato dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis.
In definitiva, il proposto appello è infondato e va conseguentemente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. il d.m. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e le allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta (ad eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo per la mancanza di una specifica attività istruttoria in appello).
In conformità all'orientamento del giudice di legittimità (Cass., sez. un., 20/02/2020,
n. 4315), nonostante la sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(giusta deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 6.2.2024), va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore pari al contributo unificato (c.d. doppio contributo).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 326/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata
[...] il 30.1.2024 (nel procedimento iscritto al n. 1808/2021 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida
[...] complessivamente in euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 19.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326/2024 R.G., avente ad oggetto: somministrazione,
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, in corso Vittorio Emanuele, n. 280, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sala (c.f. ). C.F._2
- Appellante -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania, in via Giacomo
Leopardi, n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri (c.f.
. C.F._3
- Appellata - In esito all'udienza di discussione orale del 10.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 222/2024, pubblicata il 30.1.2024 (e resa nel procedimento n.
1808/2021 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito da in sede di Parte_1 opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 25.1.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1 somma di euro 14.485,98, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica) rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta.
Con atto di citazione notificato il 29.2.2024, proponeva appello Parte_1 avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa sentenza,
l'accoglimento dell'opposizione e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di risposta depositata il 7.10.2024, si Controparte_1
costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione della somma dovuta dalla controparte nella misura accertata in corso di causa.
All'udienza del 10.12.2024, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., atteso che l'appellante, oltre che indicare le parti specificamente censurate della sentenza di primo grado, ha formulato, a sostegno delle relative censure, argomentazioni a proprio favore unitamente alle richieste statuizioni alternative e/o modificative.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione fondando la sua decisione su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti e delle ragioni di diritto. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, poiché dalla sentenza impugnata non emergerebbe in maniera chiara il ragionamento logico - giuridico posto dal decidente a sostegno del suo convincimento.
Entrambi i motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logico - giuridica, sono infondati.
Va invero osservato che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il credito azionato da è stato adeguatamente provato sia Controparte_1 nell'an, sia nel quantum.
In materia di somministrazione di energia elettrica e, segnatamente, nel caso di manomissione del contatore e/o di consumo abusivo di energia, la Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 13605 del 26 febbraio 2019, ha fissato alcuni principi di diritto in punto di onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi, distinguendo tre “situazioni-tipo”:
a) si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzandosi quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia. In tal caso, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata:
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo;
il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi e si è verificato "invito domino", ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese a impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. b) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. In questo caso l'utente è incolpevole, in quanto l'alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione, così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente, registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto, l'utente, che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, e deve altresì provare l'attività illecita del terzo e di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
c) l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dell'utente.
In tal caso, si tratta di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, comunque, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici, o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato, etc., dell'utente.
Tanto premesso, dalla ricostruzione dei fatti di causa è emerso che a seguito di un sopralluogo, eseguito in data 18.3.2019, presso il punto di prelievo ubicato a Floridia, in via S. Pellico, n. 64, contraddistinto dal n. POD IT001E979342357 e intestato a
, tecnici della E-Distribuzione S.p.A. rilevavano la necessità di Parte_1 effettuare un'indagine più approfondita dello stato e del funzionamento del misuratore di energia avente n. matr. 00523293, e, pertanto, lo rimuovevano per repertarlo in busta sigillata n. BST 0168218.
In data 5.9.2019 un tecnico della E-Distribuzione, effettuata la verifica in laboratorio sul misuratore de quo, riscontrava “CONTATORE ELETTRONICO MANOMESSO SULLA
VITE IMQ E SU I TENONI POSTERIORI DI TRATTENUTA CALOTTA. ALL'INTERNO SI
RISCONTRANO LE MANOMISSIONI: DEL CIRCUITO AMPEROMETRICO SULLA SONDA DI
COMPARAZIONE TALE DA ALTERARE LA REGISTRAZIONE DI ENERGIA E POTENZA ------
--------------ALLA VERIFICA STRUMENTALE SI RILEVA UN ERRORE PARI AL (MENO) -
86,86% ----------------", giusta verbale n. 1077/19 prodotto in atti.
Pertanto, nella specie risulta integrata l'ipotesi di manomissione del contatore. Infatti, tale circostanza emerge chiaramente dal verbale redatto dal tecnico della E-
Distribuzione S.p.A., la cui attività, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, con la conseguenza che viene attribuita pubblica fede a quanto da esso accertato (v. sul punto Cass. n. 7075/2020).
A ciò si aggiunga che la non ha mai contestato quanto emerso in sede di Parte_1 verifica, nonostante sia stata edotta dell'accertamento eseguito in laboratorio giusta comunicazione del 16.10.2019 che il distributore ha trasmesso a Controparte_1
e ha indirizzato, per conoscenza, anche alla (che non ne
[...] Parte_1
ha negato la ricezione).
Tanto meno la ha dedotto, in sede di opposizione, né che le alterazioni Parte_1 rilevate sul misuratore di energia fossero da attribuire ad attività illecite di altri soggetti, né di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Da ciò consegue che la circostanza della manomissione del misuratore di energia elettrica è da ritenersi provata.
Raggiunta la prova dell'an debeatur e passando all'esame del profilo relativo al quantum, la ricostruzione dei consumi presuntivi, operata dalla società di distribuzione e fatta propria da è corretta. Controparte_1
Quanto al criterio temporale, va osservato che il distributore locale, non avendo conoscenza della data in cui è stata effettivamente posta in opera la manomissione, ha correttamente eseguito il ricalcolo dei consumi presuntivi risalendo al quinquennio antecedente alla data di accertamento della manomissione (così tenendo conto del termine quinquennale -applicabile in caso di manomissione- di prescrizione del credito conseguente al consumo elettrico) e ancorando la data finale di esigibilità dello stesso credito al giorno antecedente all'asportazione del contatore da parte dei suoi tecnici.
Quanto al criterio di calcolo, si è proceduto alla ricostruzione dei consumi presuntivi sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica, operando in maniera conforme a quanto statuito dall'ordinanza n. 13605/2019 della Cassazione relativamente al caso -qui configurabile- di cui alla superiore lettera c). In particolare, la quantificazione dell'energia ricostruita è data dalla differenza tra l'energia complessivamente prelevata (pari a 64.025,218 kWh) e l'energia complessivamente misurata (pari a 8.412,919 kWh).
Alla stregua delle superiori considerazioni, quindi, il primo giudice ha correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio di tanto più che Controparte_1 la si è limitata, nel corso del giudizio di opposizione, a generiche Parte_1 contestazioni, prive di idonei supporti deduttivi e probatori.
L'eccezione di prescrizione del credito, disattesa in primo grado, non può essere riesaminata nella presente sede processuale di appello, essendo stata riformulata soltanto nelle conclusioni.
Invero, parte appellante, nel rassegnare appunto le conclusioni nell'atto introduttivo dell'appello, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla (già ”, Controparte_1 Controparte_2 senza formulare un'adeguata e specifica critica argomentata della statuizione (di rigetto dell'eccezione di prescrizione) adottata sul punto dal primo giudice, così non soddisfacendo i requisiti minimi di ammissibilità della censura prescritti dal testo novellato dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis.
In definitiva, il proposto appello è infondato e va conseguentemente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. il d.m. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e le allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta (ad eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo per la mancanza di una specifica attività istruttoria in appello).
In conformità all'orientamento del giudice di legittimità (Cass., sez. un., 20/02/2020,
n. 4315), nonostante la sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(giusta deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 6.2.2024), va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore pari al contributo unificato (c.d. doppio contributo).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 326/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata
[...] il 30.1.2024 (nel procedimento iscritto al n. 1808/2021 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida
[...] complessivamente in euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 19.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro