Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 248/2023 promossa da:
,nato a [...], il [...], c.f. C.F. 1 Parte 1
residente in [...], via Nazionale, elettivamente domiciliato a Bianco presso lo studio dell'avv. Carmelo Macrì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
e nata a [...] il [...], ivi residente, via Nazionale Pardesca, 87; CP 1
,
2- nata a [...] il [...], ivi residente, via Zoparto, 8; 3-Controparte_2 nato il [...] a [...], ivi residente, via Galluppi, 13; 4- Controparte_3
,nata a [...] il [...], ivi residente, via Garibaldi, 25; Controparte_4
Controparte_5 nato a [...] il [...], ivi residente, contrada Crocefisso;
6-
,
Controparte_6 nato a [...] il [...], residente in [...], via Contrada
,
Reale;
7- nata a [...] il [...], residente in [...]
,
Cristoforo Colombo 16; 8- Controparte_8 nato a [...] il [...], ivi residente,
CP 9via Cristoforo Colombo, 207; 9-
, nato a [...], il [...], residente in [...];
,nato a [...], il Controparte_10
11/11/1954, ivi residente, via Napoli, 42; 11-
, nato a [...], il CP 11
15/05/1940, ivi residente, via Napoli, 42;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attore precisa con note ex art. 127 ter cpc come da atto introduttivo e successivi verbali di causa.
Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta, il sig.
proponeva domanda per il riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente ai terreni siti in Bianco, costituenti unica unità e contraddistinti al NCT al foglio 25, particella 62, Qualità Vigneto, Classe 2, Superficie ha
00 are 14 ca 40, R.D. €. 14,87, R.A. €. 6,69; 2) foglio 23, particella 37, Qualità Seminativo,
Classe 3, Superficie ha 00 are 36 ca 00, R.D. €. 8,37, R.A. €. 5,58; 3) al foglio 23, particella
93, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie ha 00, are 32, ca 00, R.D. €. 7,44 R.A. €. 4,96
e 4) al foglio 24, particella 233, Qualità Agrumeto, Classe 1, Superficie ha 00, are 22, ca
95, R.D. €. 117,93 R.A. €. 20,74. Affermava di aver posseduto detti terreni da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
Il bene per cui è causa risulta formalmente intestato agli odierni convenuti di cui non risultano però i dati anagrafici come da documentazione catastale ed anagrafica prodotta in giudizio.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
Autorizzata ed effettuata la notifica per pubblici proclami, il giudice, dichiarava la contumacia dei convenuti e ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta dall'attore, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni che la parte attrice precisava con note scritte ex art. 127 ter cpc per la data del 3.01.2025.
Nel merito, si osserva che l'attore, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i terreni sopra indicati. e Testimone 2 haLa prova testimoniale espletata con i testi Testimone 1
confermato che il sig. Pt 1 nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, ha coltivato i detti terreni, li ha recintati custodendovi anche del bestiame. Entrambi i testi hanno dato prova di conoscere i terreni, la loro ubicazione e conformazione.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi -da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999
n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile "ad usucapionem", occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento - la prova del quale incombeva sulla parte idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus convenuta
-
possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10;
n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine "a quo" in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che Parte 1 è proprietario esclusivo degli immobili indicati in citazione per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Pt 1
disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte 1 proprietario per intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a Bianco:
1) terreni unica unità e contraddistinti al NCT al foglio 25, particella 62, Qualità
Vigneto, Classe 2, Superficie ha 00 are 14 ca 40, R.D. €. 14,87, R.A. €. 6,69; 2) foglio 23, particella 37, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie ha 00 are 36 ca 00, R.D. €. 8,37,
R.A. €. 5,58; 3) al foglio 23, particella 93, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie ha 00, are 32, ca 00, R.D. €. 7,44 R.A. €. 4,96 e 4) al foglio 24, particella 233, Qualità Agrumeto,
Classe 1, Superficie ha 00, are 22, ca 95, R.D. €. 117,93 R.A. €. 20,74.
Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
-b) compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 30 marzo 2025.
IL GOP
Dott.ssa Antonella Lupis