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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
US De UL - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
US GU IN - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1655 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mungiello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Milena Curto.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8516/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.9.2022, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.7.2025 dalla difesa di e il 18.7.2025 dalla difesa della Parte_1
(nella detta qualità). Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 28.3.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 11 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
8516/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.9.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 Controparte_2
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla
[...] condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 128.324,81, o in altra somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Via Botteghelle, a Napoli, quartiere
Ponticelli, il 6.7.2010.
L'attrice aveva dedotto, per quanto rileva in questa sede, che:
Il 6 luglio 2010, alle ore 00:30 circa, mentre si trovava, in qualità di trasportata, sul motociclo Piaggio Beverly tg.
CM84592, condotto da suo padre ) e proveniente da via Botteghelle in Napoli (mantenendo la Parte_2 destra con direzione di marcia via Madonnelle), era rimasta coinvolta in un sinistro stradale provocato da CP_ un'autovettura, forse una , che, provenendo dal senso opposto di marcia (con direzione di marcia verso via P.
Di Napoli – Via Argine), giunta all'altezza di una strada posta sulla sua sinistra, si era immessa improvvisamente nella corsia opposta, svoltando a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, andando così ad impattare con la parte anteriore destra il motociclo Piaggio;
per effetto dell'urto ella (l'attrice, si intende), sebbene avesse indossato regolarmente il casco, era caduta al suolo ed era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania di Ponticelli, riportando, a seguito del sinistro, postumi invalidanti permanenti nella misura del 20%, con periodi di inabilità temporanea totale (per venti giorni) e parziale (al 50% per venti giorni e al
25% per quaranta giorni), con riduzione della capacità lavorativa specifica;
il danno complessivo era stato quantificato in euro 128.324,81, di cui euro 85.200,00 per danno biologico (invalidità permanente), euro 4.820,00 per invalidità temporanea (totale e parziale) ed euro 26.793,33 per danno morale;
il conducente del veicolo antagonista, dopo essersi inizialmente recato presso la struttura sanitaria, si era dileguato senza rendere note le proprie generalità, mentre si adoperava con i sanitari di turno affinchè le prestassero (a sua figlia, Parte_2 ossia all'attrice, si intende) le prime cure del caso.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
In particolare, la convenuta aveva sostenuto che tra le medesime parti si fosse già svolto un precedente giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto il medesimo sinistro del 6 luglio 2010, conclusosi con sentenza di improcedibilità, e che in quel procedimento fosse stato escusso il teste , che aveva reso Testimone_1
pagina 2 di 11 una versione dei fatti discordante rispetto a quella prospettata nell'atto introduttivo dinanzi al Giudice di Pace, affermando che l'autovettura Ford provenisse dalla corsia opposta e che il presunto investitore avesse accompagnato la danneggiata presso il Pronto Soccorso, allontanandosi poi senza rendere note le proprie generalità e aveva dunque osservato che la ricostruzione della dinamica del sinistro, nel nuovo giudizio, risultasse modificata in base alla suddetta testimonianza.
La compagnia assicuratrice aveva, inoltre, evidenziato che il CTU medico-legale nominato nel corso del precedente giudizio non avesse potuto espletare l'incarico per l'ingiustificata assenza dell'attrice, e che la valutazione del danno biologico fosse stata eccessivamente elevata.
All'esito dell'istruttoria espletata (in particolare all'esito dell'escussione del teste ), il Tribunale Testimone_2 di Napoli, con la sentenza n. 8516/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l'attrice attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta (liquidate in euro
7.795,00 per compenso ed euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa, nelle misure di legge).
Il primo giudice ha motivato tale decisione ritenendo, in primo luogo, che, nella fattispecie, non potesse trovare applicazione il meccanismo risarcitorio previsto dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendosi verificata una colpevole omessa identificazione del veicolo investitore (che non si era dileguato nell'immediatezza dei fatti), reputando sussistente, a tal proposito, l'assoluta mancanza di diligenza da parte di
, padre dell'attrice e titolare della relativa posizione di garanzia (essendo minorenne, la Parte_2 danneggiata, all'epoca del fatto), il quale avrebbe avuto il tempo e la possibilità – secondo il Tribunale di Napoli- di identificare il conducente del veicolo e di scambiare con lo stesso le generalità o, quantomeno, di appuntarsi o fotografare il numero di targa del veicolo.
Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato ulteriori profili critici in ordine alla ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, rilevando che il giudizio era stato introdotto modificando la descrizione del fatto storico rispetto a quanto era stato rappresentato nel precedente procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace, nel corso del quale il teste escusso aveva dichiarato che era stato proprio il conducente del veicolo rimasto ignoto ad accompagnare l'attrice al Pronto Soccorso, circostanza inspiegabilmente tralasciata nella nuova narrazione dei fatti.
E ha, altresì, rilevato come i certificati del pronto soccorso non avessero riportato alcun riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione del sinistro e che la quantificazione del danno biologico fosse stata operata dalla parte attrice in misura difforme e significativamente aumentata rispetto a quanto era stato precedentemente prospettato nella precedente causa introdotta dinanzi al Giudice di pace di Napoli.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 8516/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
pagina 3 di 11 In primo luogo ha criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha reputato sussistente una condotta negligente in capo , suo (dell'attrice/appellante, si intende) padre (essendo ella, all'epoca del Parte_2 sinistro, minorenne), per non avere provveduto all'identificazione del conducente del veicolo investitore.
Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare lo stato di necessità in cui versava il padre, determinato dal pericolo imminente per la vita della figlia (operata dopo sole tre ore dall'evento lesivo), che aveva reso imprescindibile l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso.
Tale situazione, qualificabile come forza maggiore, avrebbe dovuto escludere, ad avviso di , Parte_1 ogni profilo di colpa del proprio genitore e, per l'effetto, non precludere l'accesso al meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.
L'appellante ha inoltre contestato l'interpretazione operata dal Tribunale di Napoli in merito alla testimonianza resa da nel precedente giudizio, ritenuta indicativa dell'avvenuto accompagnamento della minore Testimone_1 presso la struttura ospedaliera da parte del conducente rimasto ignoto.
Secondo , in particolare, il teste avrebbe riferito esclusivamente di un'offerta in tal senso. Parte_1
L'appellante ha altresì censurato la mancata valorizzazione dei referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa
Betania, dai quali risultava un politrauma da incidente stradale, sostenendo che non emergessero dubbi circa l'avvenuta causazione del sinistro da parte di soggetti rimasti ignoti, circostanza idonea a fondare l'operatività del
Fondo di Garanzia.
Ha lamentato, ancora, che il Tribunale non avesse considerato come il precedente giudizio si fosse concluso con declaratoria di improcedibilità e che nel nuovo atto di citazione fosse stato modificato il solo profilo attinente al quantum, in ragione dell'aggravamento delle sue (della danneggiata/attrice, si intende) condizioni di salute.
ha lamentato anche l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Napoli, in ordine alla Parte_1 richiesta di escutere il teste di riferimento (tale , indicato dal come ulteriore persona Testimone_3 Tes_2 presente sul luogo dell'incidente, e l'omessa motivazione in relazione al diniego della consulenza medico-legale.
L'appellante si è, infine, doluta della statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il giudice di prime cure, pur avendo affermato, in motivazione, che esse dovessero essere liquidate in applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria, del tenore delle difese e della modesta complessità delle questioni trattate, le avesse tuttavia quantificate, in dispositivo, in ben euro 7.795,00, di cui euro 50,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto riformare la sentenza numero 8516-2022 r.g.22561\2018 emessa dal Tribunale di Napoli nona sezione civile nella persona del giudice dott.ssa
UR RT il 13.09.2022 depositata il 29.09.2022 - non notificata- e , previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto contumace nella causazione dell'incidente de quo, condannare la , nella spiegata qualità, al pagamento integrale di tutti i Controparte_2 danni subiti dalla sig.ra alla sua persona in occasione dell'incidente per cui è causa , danni quantificati nel giudizio di primo grado in Parte_1 euro 128324,81 di cui euro 85200 per il danno biologico al 20% , euro 2410,00 per venti giorni di itt ( calcolati ad euro 120,50 al giorno ) , euro 1205 per
pagina 4 di 11 venti giorni di itp al 50% , euro 1205 per quaranta giorni di itp al 25% , euro 26793,33 per il danno morale ( calcolato nella misura di 1/3 del danno biologico puro e itt ) oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge oppure al pagamento di quella diversa somma che la ill.ma Corte adita vorrà determinare anche mediante ctu che sin da ora si richiede che accerti il danno biologico la itt e la itp oltre il danno morale danno emergente lucro cessante oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
b) condannare i suddetti appellati al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio. c) in caso di rigetto di entrambe le richieste si chiede al giudice adito di volere compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio vista la complessità della dinamica dell'incidente oppure, in subordine, ridurre le spese di lite di primo grado al tenore delle difese di controparte.”.
Iscritta la causa al n. 1655/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.8.2023, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_2 vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 23.10.2023 del Consigliere istruttore nominato, ritenuto che le richieste istruttorie formulate dall'appellante non fossero ammissibili e rilevanti (fatta salva, in sede di decisione, ogni diversa valutazione del
Collegio, ex art. 356 c.p.c.), è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 21.1.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 21.12.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa
è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 28.10.2025 (il 24.10.2025 dalla difesa di e il 27.10.2025 dalla difesa della , nella qualità di Impresa Parte_1 Controparte_2 designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella
Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del
28.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
In particolare la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, sia pure con motivazione da integrare e parzialmente rettificare in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di pagina 5 di 11 confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Va in primo luogo ribadito, quanto al primo motivo di gravame, che il Tribunale ha innanzitutto escluso la risarcibilità del danno a carico dell'impresa designata, ritenendo che la mancata identificazione del veicolo antagonista fosse ascrivibile a condotta negligente della vittima o, meglio, del soggetto titolare (il padre della minorenne danneggiata) della corrispondente posizione di garanzia.
Tale conclusione, tuttavia, risulta viziata dall'omessa valutazione dello stato di grave turbamento in cui versava
, padre dell'allora minore , la quale – come risulta dalla documentazione Parte_2 Parte_1 sanitaria acquisita (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) – si trovava in condizioni cliniche critiche, priva di risposta agli stimoli e necessitante di trasferimento urgente presso una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata.
Le suddette circostanze, invero, per la loro oggettiva gravità, non avrebbero potuto – ad avviso della Corte- lasciare indifferente il genitore, presumibilmente e ragionevolmente, per tale ragione, in stato di confusione e alterazione emotiva da compromettere la lucidità necessaria per procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in conformità all'art. 1, comma 4, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio del
30 dicembre 1983, recepito nell'art. 10, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche qualora l'identificazione del medesimo sia risultata oggettivamente impossibile per circostanze non imputabili a negligenza della vittima e da valutarsi caso per caso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/12/2019, n. 33444; Sez. III,
13/01/2015, n. 274).
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Ad avviso della Corte, tuttavia, le altre critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata sono infondate, avendo il Tribunale di Napoli ritenuto, correttamente (con un'ulteriore ratio decidendi e sebbene la motivazione, sul punto, vada integrata e parzialmente rettificata in questa sede, si ribadisce), che, sulla base dell'istruttoria espletata, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
pagina 6 di 11 In altri termini, la ravvisata fondatezza del primo motivo di appello non può, comunque, scalfire la correttezza della valutazione del primo giudice (valutazione oggetto, sia pure sotto diversi profili, degli ulteriori motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite) concernente l'insufficienza della prova (che avrebbe dovuto fornire la danneggiata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, con riferimento alla riconducibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato.
In particolare, la deposizione resa – quanto alla dinamica del sinistro- dal teste (il 16.3.2022; Testimone_2 cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) non risulta stata suffragata da alcun ulteriore elemento.
A tal proposito la Corte rileva, innanzitutto, che dalla detta deposizione non emerge alcun riferimento preciso circa la presenza di sui luoghi del sinistro, ossia relativamente al testimone precedentemente Testimone_1 escusso nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace.
Né si evince, a-fortiori, dalla testimonianza di , quanto dedotto dall'appellante circa il fatto Testimone_2 che, secondo quanto dichiarato da , il conducente della Ford si fosse semplicemente offerto di Testimone_1 accompagnare la ragazza al vicino ospedale Villa Betania.
A ciò si aggiunge che non risulta, agli atti, neanche la documentazione fotografica del luogo del sinistro e del motociclo condotto da che, secondo la ricostruzione della dinamica fornita in citazione, avrebbe Parte_2 impattato contro la parte anteriore destra del veicolo rimasto non identificato.
Inoltre, ad avvalorare l'insufficienza del quadro probatorio, vi è che nessuno dei testimoni escussi (sia nel primo giudizio dinanzi al Giudice di pace, che nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede), risulta essere stato indicato nella denuncia-querela (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) presentata (da ) presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Napoli-Ponticelli Parte_2
(il 2.10.2010, ossia circa tre mesi dopo il verificarsi del sinistro), essendosi il querelante, in quella sede, soltanto riservato di indicare successivamente le persone che avrebbero assistito all'incidente.
Contribuisce, inoltre, a rendere incerto il quadro probatorio circa l'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, circa la riconducibilità dello stesso ad un comportamento colposo del conducente di un veicolo non identificato, la circostanza che, come rilevato dal primo giudice, dai certificati di Pronto soccorso (esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), non vi alcuna menzione, effettivamente, della responsabilità di terzi nella causazione dell'incidente stradale (non essendo barrata la relativa casella), né tantomeno dell'omissione di soccorso.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi è, ancora - come rilevato pure dal Tribunale di Napoli - la difforme quantificazione del danno biologico operata nei due giudizi instaurati sul medesimo fatto storico.
pagina 7 di 11 Nella controversia promossa dinanzi al Giudice di Pace, infatti, il pregiudizio era stato stimato in una misura pari a 6 - 7 punti percentuali, mentre nel successivo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli tale valutazione risulta elevata sino a 20 punti percentuali, in assenza di idonei elementi istruttori atti a dimostrare un effettivo aggravamento clinico direttamente riconducibile al sinistro per cui è causa.
Non è superfluo precisare, del resto:
a) che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468);
b) che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
c) che, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
pagina 8 di 11 Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
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Non merita accoglimento neanche l'ulteriore motivo di gravame con cui l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Napoli, in ordine alla richiesta di escutere il teste di riferimento (tale
[...]
, indicato dal come ulteriore persona presente sul luogo dell'incidente, e l'omessa motivazione Tes_3 Tes_2 in relazione al diniego della consulenza medico-legale.
Ed infatti, alla luce delle suddette gravi lacune probatorie sulla effettiva dinamica del sinistro, correttamente il primo giudice non ha esercitato la facoltà (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/01/2024, n. 1124;
Sez. I, Ord., 21/06/2022, n. 19960; Sez. VI - 3, Ord., 11/02/2020, n. 3144; Sez. lavoro, 04/05/2009, n. 10239), prevista dall'art. 257, co.1, c.p.c., di escutere quale persona presumibilmente a conoscenza dei Testimone_3 fatti, e non ha disposto la ctu medico – legale sollecitata dalla parte attrice.
In ordine a tale ultimo profilo va detto, invero, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., pagina 9 di 11 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
c) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n. 21818; Sez. VI - 1,
Ord., 13/01/2020, n. 326);
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Risulta infondato anche l'ultimo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Napoli.
L'appellante, infatti, nel criticare la liquidazione (pari ad euro 7.795,00, di cui euro 50,00 per esborsi, oltre accessori come per legge) effettuata dal giudice di prime cure (ritenendola eccessiva), non ha, erroneamente, considerato che, tenuto conto del valore della causa (ossia “…della somma di € 128.324,81… ovvero quella diversa somma che la Ill.ma Corte adita vorrà determinare”, secondo la domanda dell'attrice; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805) - e, quindi, dello scaglione di riferimento (da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00)- l'importo liquidato nella sentenza impugnata è stato notevolmente inferiore ai parametri medi (pari, complessivamente, ad euro 13.430,00) stabiliti (per tutte le fasi, essendo stata espletata anche quella istruttoria), per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), dal D.M. n.55/2014 (nella formulazione vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, ossia nella formulazione precedente alle modifiche operate dal operate dal D.M. n. 147/2022).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina delle istanze istruttorie formulate dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva pagina 10 di 11 nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa
(ossia, si ribadisce “…della somma di € 128.324,81… ovvero quella diversa somma che la Ill.ma Corte adita vorrà determinare”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.
20805 cit.).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1655/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8516/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 29.9.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 6.11.2025.
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere est.
US GU IN
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
US De UL - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
US GU IN - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1655 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mungiello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Milena Curto.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8516/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.9.2022, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.7.2025 dalla difesa di e il 18.7.2025 dalla difesa della Parte_1
(nella detta qualità). Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 28.3.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 11 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
8516/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.9.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 Controparte_2
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla
[...] condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 128.324,81, o in altra somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Via Botteghelle, a Napoli, quartiere
Ponticelli, il 6.7.2010.
L'attrice aveva dedotto, per quanto rileva in questa sede, che:
Il 6 luglio 2010, alle ore 00:30 circa, mentre si trovava, in qualità di trasportata, sul motociclo Piaggio Beverly tg.
CM84592, condotto da suo padre ) e proveniente da via Botteghelle in Napoli (mantenendo la Parte_2 destra con direzione di marcia via Madonnelle), era rimasta coinvolta in un sinistro stradale provocato da CP_ un'autovettura, forse una , che, provenendo dal senso opposto di marcia (con direzione di marcia verso via P.
Di Napoli – Via Argine), giunta all'altezza di una strada posta sulla sua sinistra, si era immessa improvvisamente nella corsia opposta, svoltando a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, andando così ad impattare con la parte anteriore destra il motociclo Piaggio;
per effetto dell'urto ella (l'attrice, si intende), sebbene avesse indossato regolarmente il casco, era caduta al suolo ed era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania di Ponticelli, riportando, a seguito del sinistro, postumi invalidanti permanenti nella misura del 20%, con periodi di inabilità temporanea totale (per venti giorni) e parziale (al 50% per venti giorni e al
25% per quaranta giorni), con riduzione della capacità lavorativa specifica;
il danno complessivo era stato quantificato in euro 128.324,81, di cui euro 85.200,00 per danno biologico (invalidità permanente), euro 4.820,00 per invalidità temporanea (totale e parziale) ed euro 26.793,33 per danno morale;
il conducente del veicolo antagonista, dopo essersi inizialmente recato presso la struttura sanitaria, si era dileguato senza rendere note le proprie generalità, mentre si adoperava con i sanitari di turno affinchè le prestassero (a sua figlia, Parte_2 ossia all'attrice, si intende) le prime cure del caso.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
In particolare, la convenuta aveva sostenuto che tra le medesime parti si fosse già svolto un precedente giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto il medesimo sinistro del 6 luglio 2010, conclusosi con sentenza di improcedibilità, e che in quel procedimento fosse stato escusso il teste , che aveva reso Testimone_1
pagina 2 di 11 una versione dei fatti discordante rispetto a quella prospettata nell'atto introduttivo dinanzi al Giudice di Pace, affermando che l'autovettura Ford provenisse dalla corsia opposta e che il presunto investitore avesse accompagnato la danneggiata presso il Pronto Soccorso, allontanandosi poi senza rendere note le proprie generalità e aveva dunque osservato che la ricostruzione della dinamica del sinistro, nel nuovo giudizio, risultasse modificata in base alla suddetta testimonianza.
La compagnia assicuratrice aveva, inoltre, evidenziato che il CTU medico-legale nominato nel corso del precedente giudizio non avesse potuto espletare l'incarico per l'ingiustificata assenza dell'attrice, e che la valutazione del danno biologico fosse stata eccessivamente elevata.
All'esito dell'istruttoria espletata (in particolare all'esito dell'escussione del teste ), il Tribunale Testimone_2 di Napoli, con la sentenza n. 8516/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l'attrice attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta (liquidate in euro
7.795,00 per compenso ed euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa, nelle misure di legge).
Il primo giudice ha motivato tale decisione ritenendo, in primo luogo, che, nella fattispecie, non potesse trovare applicazione il meccanismo risarcitorio previsto dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendosi verificata una colpevole omessa identificazione del veicolo investitore (che non si era dileguato nell'immediatezza dei fatti), reputando sussistente, a tal proposito, l'assoluta mancanza di diligenza da parte di
, padre dell'attrice e titolare della relativa posizione di garanzia (essendo minorenne, la Parte_2 danneggiata, all'epoca del fatto), il quale avrebbe avuto il tempo e la possibilità – secondo il Tribunale di Napoli- di identificare il conducente del veicolo e di scambiare con lo stesso le generalità o, quantomeno, di appuntarsi o fotografare il numero di targa del veicolo.
Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato ulteriori profili critici in ordine alla ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, rilevando che il giudizio era stato introdotto modificando la descrizione del fatto storico rispetto a quanto era stato rappresentato nel precedente procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace, nel corso del quale il teste escusso aveva dichiarato che era stato proprio il conducente del veicolo rimasto ignoto ad accompagnare l'attrice al Pronto Soccorso, circostanza inspiegabilmente tralasciata nella nuova narrazione dei fatti.
E ha, altresì, rilevato come i certificati del pronto soccorso non avessero riportato alcun riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione del sinistro e che la quantificazione del danno biologico fosse stata operata dalla parte attrice in misura difforme e significativamente aumentata rispetto a quanto era stato precedentemente prospettato nella precedente causa introdotta dinanzi al Giudice di pace di Napoli.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 8516/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
pagina 3 di 11 In primo luogo ha criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha reputato sussistente una condotta negligente in capo , suo (dell'attrice/appellante, si intende) padre (essendo ella, all'epoca del Parte_2 sinistro, minorenne), per non avere provveduto all'identificazione del conducente del veicolo investitore.
Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare lo stato di necessità in cui versava il padre, determinato dal pericolo imminente per la vita della figlia (operata dopo sole tre ore dall'evento lesivo), che aveva reso imprescindibile l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso.
Tale situazione, qualificabile come forza maggiore, avrebbe dovuto escludere, ad avviso di , Parte_1 ogni profilo di colpa del proprio genitore e, per l'effetto, non precludere l'accesso al meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.
L'appellante ha inoltre contestato l'interpretazione operata dal Tribunale di Napoli in merito alla testimonianza resa da nel precedente giudizio, ritenuta indicativa dell'avvenuto accompagnamento della minore Testimone_1 presso la struttura ospedaliera da parte del conducente rimasto ignoto.
Secondo , in particolare, il teste avrebbe riferito esclusivamente di un'offerta in tal senso. Parte_1
L'appellante ha altresì censurato la mancata valorizzazione dei referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa
Betania, dai quali risultava un politrauma da incidente stradale, sostenendo che non emergessero dubbi circa l'avvenuta causazione del sinistro da parte di soggetti rimasti ignoti, circostanza idonea a fondare l'operatività del
Fondo di Garanzia.
Ha lamentato, ancora, che il Tribunale non avesse considerato come il precedente giudizio si fosse concluso con declaratoria di improcedibilità e che nel nuovo atto di citazione fosse stato modificato il solo profilo attinente al quantum, in ragione dell'aggravamento delle sue (della danneggiata/attrice, si intende) condizioni di salute.
ha lamentato anche l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Napoli, in ordine alla Parte_1 richiesta di escutere il teste di riferimento (tale , indicato dal come ulteriore persona Testimone_3 Tes_2 presente sul luogo dell'incidente, e l'omessa motivazione in relazione al diniego della consulenza medico-legale.
L'appellante si è, infine, doluta della statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il giudice di prime cure, pur avendo affermato, in motivazione, che esse dovessero essere liquidate in applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria, del tenore delle difese e della modesta complessità delle questioni trattate, le avesse tuttavia quantificate, in dispositivo, in ben euro 7.795,00, di cui euro 50,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto riformare la sentenza numero 8516-2022 r.g.22561\2018 emessa dal Tribunale di Napoli nona sezione civile nella persona del giudice dott.ssa
UR RT il 13.09.2022 depositata il 29.09.2022 - non notificata- e , previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto contumace nella causazione dell'incidente de quo, condannare la , nella spiegata qualità, al pagamento integrale di tutti i Controparte_2 danni subiti dalla sig.ra alla sua persona in occasione dell'incidente per cui è causa , danni quantificati nel giudizio di primo grado in Parte_1 euro 128324,81 di cui euro 85200 per il danno biologico al 20% , euro 2410,00 per venti giorni di itt ( calcolati ad euro 120,50 al giorno ) , euro 1205 per
pagina 4 di 11 venti giorni di itp al 50% , euro 1205 per quaranta giorni di itp al 25% , euro 26793,33 per il danno morale ( calcolato nella misura di 1/3 del danno biologico puro e itt ) oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge oppure al pagamento di quella diversa somma che la ill.ma Corte adita vorrà determinare anche mediante ctu che sin da ora si richiede che accerti il danno biologico la itt e la itp oltre il danno morale danno emergente lucro cessante oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
b) condannare i suddetti appellati al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio. c) in caso di rigetto di entrambe le richieste si chiede al giudice adito di volere compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio vista la complessità della dinamica dell'incidente oppure, in subordine, ridurre le spese di lite di primo grado al tenore delle difese di controparte.”.
Iscritta la causa al n. 1655/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.8.2023, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_2 vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 23.10.2023 del Consigliere istruttore nominato, ritenuto che le richieste istruttorie formulate dall'appellante non fossero ammissibili e rilevanti (fatta salva, in sede di decisione, ogni diversa valutazione del
Collegio, ex art. 356 c.p.c.), è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 21.1.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 21.12.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa
è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 28.10.2025 (il 24.10.2025 dalla difesa di e il 27.10.2025 dalla difesa della , nella qualità di Impresa Parte_1 Controparte_2 designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella
Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del
28.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
In particolare la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, sia pure con motivazione da integrare e parzialmente rettificare in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di pagina 5 di 11 confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
****
Va in primo luogo ribadito, quanto al primo motivo di gravame, che il Tribunale ha innanzitutto escluso la risarcibilità del danno a carico dell'impresa designata, ritenendo che la mancata identificazione del veicolo antagonista fosse ascrivibile a condotta negligente della vittima o, meglio, del soggetto titolare (il padre della minorenne danneggiata) della corrispondente posizione di garanzia.
Tale conclusione, tuttavia, risulta viziata dall'omessa valutazione dello stato di grave turbamento in cui versava
, padre dell'allora minore , la quale – come risulta dalla documentazione Parte_2 Parte_1 sanitaria acquisita (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) – si trovava in condizioni cliniche critiche, priva di risposta agli stimoli e necessitante di trasferimento urgente presso una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata.
Le suddette circostanze, invero, per la loro oggettiva gravità, non avrebbero potuto – ad avviso della Corte- lasciare indifferente il genitore, presumibilmente e ragionevolmente, per tale ragione, in stato di confusione e alterazione emotiva da compromettere la lucidità necessaria per procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in conformità all'art. 1, comma 4, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio del
30 dicembre 1983, recepito nell'art. 10, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche qualora l'identificazione del medesimo sia risultata oggettivamente impossibile per circostanze non imputabili a negligenza della vittima e da valutarsi caso per caso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/12/2019, n. 33444; Sez. III,
13/01/2015, n. 274).
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Ad avviso della Corte, tuttavia, le altre critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata sono infondate, avendo il Tribunale di Napoli ritenuto, correttamente (con un'ulteriore ratio decidendi e sebbene la motivazione, sul punto, vada integrata e parzialmente rettificata in questa sede, si ribadisce), che, sulla base dell'istruttoria espletata, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
pagina 6 di 11 In altri termini, la ravvisata fondatezza del primo motivo di appello non può, comunque, scalfire la correttezza della valutazione del primo giudice (valutazione oggetto, sia pure sotto diversi profili, degli ulteriori motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite) concernente l'insufficienza della prova (che avrebbe dovuto fornire la danneggiata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, con riferimento alla riconducibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato.
In particolare, la deposizione resa – quanto alla dinamica del sinistro- dal teste (il 16.3.2022; Testimone_2 cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) non risulta stata suffragata da alcun ulteriore elemento.
A tal proposito la Corte rileva, innanzitutto, che dalla detta deposizione non emerge alcun riferimento preciso circa la presenza di sui luoghi del sinistro, ossia relativamente al testimone precedentemente Testimone_1 escusso nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace.
Né si evince, a-fortiori, dalla testimonianza di , quanto dedotto dall'appellante circa il fatto Testimone_2 che, secondo quanto dichiarato da , il conducente della Ford si fosse semplicemente offerto di Testimone_1 accompagnare la ragazza al vicino ospedale Villa Betania.
A ciò si aggiunge che non risulta, agli atti, neanche la documentazione fotografica del luogo del sinistro e del motociclo condotto da che, secondo la ricostruzione della dinamica fornita in citazione, avrebbe Parte_2 impattato contro la parte anteriore destra del veicolo rimasto non identificato.
Inoltre, ad avvalorare l'insufficienza del quadro probatorio, vi è che nessuno dei testimoni escussi (sia nel primo giudizio dinanzi al Giudice di pace, che nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede), risulta essere stato indicato nella denuncia-querela (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) presentata (da ) presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Napoli-Ponticelli Parte_2
(il 2.10.2010, ossia circa tre mesi dopo il verificarsi del sinistro), essendosi il querelante, in quella sede, soltanto riservato di indicare successivamente le persone che avrebbero assistito all'incidente.
Contribuisce, inoltre, a rendere incerto il quadro probatorio circa l'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, circa la riconducibilità dello stesso ad un comportamento colposo del conducente di un veicolo non identificato, la circostanza che, come rilevato dal primo giudice, dai certificati di Pronto soccorso (esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), non vi alcuna menzione, effettivamente, della responsabilità di terzi nella causazione dell'incidente stradale (non essendo barrata la relativa casella), né tantomeno dell'omissione di soccorso.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi è, ancora - come rilevato pure dal Tribunale di Napoli - la difforme quantificazione del danno biologico operata nei due giudizi instaurati sul medesimo fatto storico.
pagina 7 di 11 Nella controversia promossa dinanzi al Giudice di Pace, infatti, il pregiudizio era stato stimato in una misura pari a 6 - 7 punti percentuali, mentre nel successivo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli tale valutazione risulta elevata sino a 20 punti percentuali, in assenza di idonei elementi istruttori atti a dimostrare un effettivo aggravamento clinico direttamente riconducibile al sinistro per cui è causa.
Non è superfluo precisare, del resto:
a) che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468);
b) che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
c) che, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
pagina 8 di 11 Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
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Non merita accoglimento neanche l'ulteriore motivo di gravame con cui l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Napoli, in ordine alla richiesta di escutere il teste di riferimento (tale
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, indicato dal come ulteriore persona presente sul luogo dell'incidente, e l'omessa motivazione Tes_3 Tes_2 in relazione al diniego della consulenza medico-legale.
Ed infatti, alla luce delle suddette gravi lacune probatorie sulla effettiva dinamica del sinistro, correttamente il primo giudice non ha esercitato la facoltà (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/01/2024, n. 1124;
Sez. I, Ord., 21/06/2022, n. 19960; Sez. VI - 3, Ord., 11/02/2020, n. 3144; Sez. lavoro, 04/05/2009, n. 10239), prevista dall'art. 257, co.1, c.p.c., di escutere quale persona presumibilmente a conoscenza dei Testimone_3 fatti, e non ha disposto la ctu medico – legale sollecitata dalla parte attrice.
In ordine a tale ultimo profilo va detto, invero, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., pagina 9 di 11 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
c) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n. 21818; Sez. VI - 1,
Ord., 13/01/2020, n. 326);
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Risulta infondato anche l'ultimo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Napoli.
L'appellante, infatti, nel criticare la liquidazione (pari ad euro 7.795,00, di cui euro 50,00 per esborsi, oltre accessori come per legge) effettuata dal giudice di prime cure (ritenendola eccessiva), non ha, erroneamente, considerato che, tenuto conto del valore della causa (ossia “…della somma di € 128.324,81… ovvero quella diversa somma che la Ill.ma Corte adita vorrà determinare”, secondo la domanda dell'attrice; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805) - e, quindi, dello scaglione di riferimento (da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00)- l'importo liquidato nella sentenza impugnata è stato notevolmente inferiore ai parametri medi (pari, complessivamente, ad euro 13.430,00) stabiliti (per tutte le fasi, essendo stata espletata anche quella istruttoria), per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), dal D.M. n.55/2014 (nella formulazione vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, ossia nella formulazione precedente alle modifiche operate dal operate dal D.M. n. 147/2022).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina delle istanze istruttorie formulate dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva pagina 10 di 11 nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa
(ossia, si ribadisce “…della somma di € 128.324,81… ovvero quella diversa somma che la Ill.ma Corte adita vorrà determinare”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.
20805 cit.).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1655/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8516/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 29.9.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 6.11.2025.
Il Presidente
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Il Consigliere est.
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