Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 12/06/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Santoro, Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
a) del verbale datato 3 febbraio 20245 numero 5 della Sottocommissione numero 2 per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari anno 2024-2025, recante la valutazione dell’elaborato del ricorrente contraddistinto dal numero 154;
b) della comunicazione numero 3, caricata il 12 aprile 2025 nella pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta numero 154 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024-2025, fatta propria dalla Corte di Appello di IA;
c) dell’elenco e di ogni altro atto relativo all’indicazione dei candidati ammessi alla prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato anno 2024-2025, pubblicato dalla Corte di Appello di IA, nella parte in cui non vi è l’ammissione dell’odierno ricorrente;
d) nonché di ogni altro atto, conosciuto e non, precedente, presupposto, conseguente e/o connesso, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la determinazione di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguente all’attribuzione di 15 punti alla prova scritta (atto giudiziario in diritto civile). Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1)Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento ed imparzialità - Violazione dell’articolo 41 della Carta di Nizza - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3 della legge 241/1990, anche con riferimento alla violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti e disparità di trattamento - Sviamento e Difetto di potere - Difetto di motivazione - Motivazione perplessa ed insufficiente.
Il ricorrente - previa ampia premessa in ordine al ritenuto mutato assetto normativo e fattuale della sessione di esami 2024 “ che la rendono di certo difforme rispetto alle sessioni per cui la giurisprudenza amministrativa si è già espressa in tema di onere motivazionale ” - sostiene che la sola indicazione del voto numerico rappresenti una chiara violazione dell’onere motivazionale e che una volta “ accertato il cambiamento del substrato fattuale, non può non essere riconsiderata anche la portata applicativa dell’articolo 46 della legge n. 247/2012 ”.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto altro profilo - Violazione e/o falsa applicazione del criteri di correzione della prova scritta approvati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato 2024 di cui al verbale numero 2 del 5 dicembre 2024 - Violazione, sotto altro profilo dell’articolo 3 della legge 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, carenza di presupposti - Irragionevolezza - Illogicità - Ingiustizia manifesta. Parte ricorrente ritiene che il proprio elaborato risponda a pieno a tutti criteri di valutazione, come confermato dal parere pro veritate reso da un docente di diritto
3) In via subordinata: questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49 della legge n. 247/2012 e dell’articolo 4 quater del Decreto Legge n. 51/2023, convertito con Legge n. 87/2023, e modificato dal Decreto Legge n. 215/2023, convertito con Legge n. 18/2024, e dal Decreto Legge n. 202/2024, convertito con Legge n. 15/2025, per violazione degli articoli 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione, con riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto ai motivi di ricorso evidenziando le lacune dell’elaborato del ricorrente.
3. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60, c.p.a., previo avviso alle parti.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio richiama l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che afferma che, in mancanza di espressa disposizione normativa, il voto numerico è sufficiente ad esternare la motivazione e che i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa - o comunque dalla competente commissione istituita presso il Ministero della giustizia - predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511; Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11574; 23 dicembre 2022, n. 11292; Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1722; C.G.A. 5 dicembre 2023, n. 864; 29 settembre 2023, n. 628; TAR Lombardia - Milano, sez. III, 29 aprile 2025, n. 1479; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 20 giugno 2024, n. 2859; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 23 ottobre 2023, n. 15582; T.A.R. Sicilia - IA, Sez. V,1 luglio 2024, n. 2365; sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 197).
4.1 E’ stato, inoltre, costantemente affermato che in applicazione dei richiamati principi, il voto espresso dalla commissione, correlato ai predeterminati criteri di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e costituisce adeguata motivazione della valutazione dell’elaborato (tra le tante: Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5622; Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409; TAR Lazio- Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10902; 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Marche, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 466 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 3 maggio 2023, n. 691 cit.; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 51; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 24 giugno 2024, n. 2027; IA, Sez. V, 31 maggio 2024, n. 2047). Del resto, così come in altre espressioni di giudizio connesse alla valutazione di elaborati, la gradazione del voto numerico tra un valore minimo e un valore massimo con prefissazione della soglia di “sufficienza”, costituisce l’esternazione dell’attività discrezionale di giudizio spettante alla commissione d’esame e rende manifesta, in modo omogeneo e sintetico, la motivazione non solo del giudizio di sufficienza o di insufficienza, ma anche della misura dell’apprezzamento complessivo dell’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato (e ciò a prescindere dal numero dei partecipanti alla selezione o dal numero delle prove scritte da sostenere) dato che la correzione degli elaborati non ha funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione valutativa e selettiva.
4.2 Va, infine, aggiunto che con specifico riferimento agli esami di Avvocato e anche successivamente all’emersione dell’isolato orientamento espresso dal T.A.R. Milano nelle sentenze richiamate dal ricorrente (tutte, sub iudice , in appello), la giurisprudenza maggioritaria ha confermato e ribadito la sufficienza del voto numerico a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (con specifico riferimento al citato orientamento del T.A.R. Milano v. Cons. Stato, sez. III, ordinanze n. 2965/2024, 3302/2024, 4239/2024, 4240/2020 tutte rese sulle ordinanze cautelari adottate dal T.A.R. Milano; v. anche: ord. 16 maggio 2025, n. 1797 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1304/2025, ord. 16 maggio 2025, n. 1791 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1401/2025, ord. 16 maggio 2025, n. 1786 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1400/2025; cfr. anche T.A.R. Lazio - Roma, 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Sicilia - IA, sez. I, 24 aprile 2025, n. 1332; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 11 marzo 2025, n. 505; con specifico riferimento alla sessione di esami 2024 v. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 27 maggio 2025, n. 10180; ord. n. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - IA, sez. V, 23 maggio 2025, n. 1650; T.A.R. Abruzzo- L’Aquila, sez. I, ord. 130 del 29 maggio 2025; TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, ordd. n. 269, 264, 263, 262, 261 e 260 del 29 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, ord. n. 270 del 22 maggio 2025; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, ord. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, ord. n. 226 del 5 giugno 2025; Napoli, sez. VIII, ord. n. 1008 del 9 maggio 2025; T.A.R. Sardegna, sez. II, ord. n. 92 del 9 maggio 2025).
4.3 Il richiamato granitico approdo esegetico, confermato peraltro da tutte le ordinanze cautelari sopra richiamate, non sembra possa essere ragionevolmente essere messo in discussione da meri dati oggettivi esterni all’attività valutativa (quali il ridotto numero di partecipanti e lo svolgimento di una sola prova scritta) poiché, come anticipato sub 4.1, l’idoneità del voto numerico a manifestare l’apprezzamento complessivo dell’elaborato rimane tale a prescindere dal numero delle prove o dal numero dei candidati anche perché argomentando diversamente si verificherebbe “ il curioso fenomeno della conformazione della portata precettiva di un testo normativo in considerazione di una variabile esterna alla trama normativa vigente, sicché dovrebbe sostenersi che – ove mai il numero degli aspiranti avvocati tornasse a crescere – dovrebbe nuovamente mutare l’interpretazione della legge, nel senso di ritenere legittima l’espressione solo numerica della valutazione delle prove scritte ” (in termini T.A.R. Catanzaro, ord. 260/2025 cit.).
4.4 Quanto alla ritenuta “riconsiderazione” della portata dell’art. 46, comma 5° della legge n. 247/2012, che porrebbe in capo alla commissione uno specifico onere motivazionale con riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, va osservato che il successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione per un notevole arco temporale, che ricomprende la sessione di esami 2024. Pertanto, al procedimento di abilitazione per cui è causa, la normativa applicabile è senz’altro, ratione temporis , quella di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui “ Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti” , di fatto escludendo l’applicazione dell’art. 46 della medesima legge (cfr. in termini: T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, ord. 6 giugno 2025, n. 1242; T.A.R. Sardegna ord. 92/2025 cit.).
4.5 Non è, infine, configurabile alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente poiché, come già anticipato sub 4.1, la gradazione del voto numerico tra un valore minimo e un valore massimo con prefissazione della soglia di “sufficienza”, rende manifesta, in modo omogeneo e sintetico, la motivazione del giudizio di sufficienza o di insufficienza, così come in altre espressioni di giudizio connesse alla valutazione di elaborati, tenuto anche conto della funzione prettamente valutativa (e non didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi) della correzione degli elaborati (cfr. in termini T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 4 giugno 2025 n. 10771 e 27 maggio 2025 n. 10178 su analoga questione riguardante il concorso per magistrati ordinari).
4.6 Il primo e il terzo motivo di ricorso sono, pertanto, infondati.
5. Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene - anche in questo caso in conformità a giurisprudenza consolidata - che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici integrano esercizio di discrezionalità tecnica, che non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nel caso in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile dalla semplice lettura degli atti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2087).
Nel caso di specie, le deduzioni svolte in atti dal ricorrente non sono idonee a far emergere manifesti profili di eccesso di potere, in quanto si limitano a sostenere che la prova scritta di diritto civile avrebbe dovuto essere giudicata positivamente, poiché in tali termini apprezzata da un parere pro veritate versato in atti.
Tali argomentazioni finiscono per chiedere a questo Giudice di rivalutare la prova e, quindi, di sovrapporre inammissibilmente il proprio giudizio a quello della Commissione, fermo restando che il contenuto del parere pro veritate non può essere contrapposto all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi sicché, a men che non ricorra l'ipotesi dell’errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame (tra le tante: Cons. Stato, sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4185; Sez. IV, 9 aprile 2024, n. 3235; 4 aprile 2024, n. 3070; 7 giugno 2021, n. 4331; Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319; 24 maggio 2021, n. 4018; C.G.A. 19 novembre 2018, n. 767 e parere n. 52/2024; TAR Lazio - Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10771; 27 gennaio 2025, n. 1583;T.A.R. Sicilia - IA, sez. V, 1 luglio 2024, n. 2364; sez. IV 2 dicembre 2022, n. 3158).
6. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.