Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da
Impresa Edile TNT Trieste S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pesce e Filippo Capomacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentaa e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del Provvedimento di cessazione della partita iva ai sensi dell’art. 35, comma 15- bis . 1 del d. p. r. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 7- quater del d.lgs. n. 471/1997 GE.AGEDP-TS.REGISTRO UFFICIALE 0018091.05-03-2025.U;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 4 maggio 2025 e depositato il successivo 3 giugno 2025, la IMPRESA EDILE TNT TIRESTE SRLS s.r.l.s. ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui l’Agenza delle Entrate – Direzione provinciale di Trieste ha disposto la cessazione della partita IVA di cui è titolare e la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 35, comma 15- bis .1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023, irrogandole, contestualmente, la sanzione amministrativa di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 11, comma 7- quater , del d.lgs. n. 471/1997.
1.1. A sostegno della domanda azionata ha dedotto:
1) “Violazione di legge. Art. 7 legge n. 241/1990. Artt. 35 comma 15-bis.1 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”;
2) “Violazione dell’art. 7-quinquies della legge 27.7.2000, n. 212. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Sulla inutilizzabilità delle prove indicate nella motivazione del provvedimento impugnato per vizi dell’attività istruttoria”;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 commi 15-bis e 15-bis 1. e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti”;
4) “Violazione di legge. Art. 35 commi 15-bis e 15-bis1. e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e assenza dei presupposti di legge”.
1.2. Lamenta, in estrema sintesi che:
- l’Ufficio ha omesso di instaurare il preventivo e necessario contraddittorio;
- il provvedimento impugnato si basa su elementi solo ipotizzati, ma non ritualmente accertati dall’Ufficio stesso proprio in ragione del vizio procedimentale dianzi evidenziato;
- non vi è evidenza dell’effettiva attività d’indagine e/o istruttoria che sarebbe stata svolta in occasione dell’accesso presso il luogo di esercizio dell’attività della società, né da chi sarebbe stata espletata e in base a quale foglio di servizio o autorizzazione, con la conseguenza che la stessa risulta inutilizzabile a giustificazione del provvedimento emesso;
- non sussistono i paventati elementi di rischio, idonei a giustificare un provvedimento di cessazione della partita IVA in capo all'odierna ricorrente.
2. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trieste si è costituita in resistenza al ricorso con memoria di stile con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste.
3. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza camerale del 18 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare.
3.1. E’ stato, indi, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
4. Il Collegio – come già nel precedente di questo T.A.R. n. 206 in data 12 maggio 2025, dal quale ritiene di poter mutuare considerazioni e ragioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a., dato che vengono in rilievo identiche questioni di diritto, anche in punto giurisdizione– reputa che il ricorso sia fondato.
4.1. Il provvedimento gravato, palesemente emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti cui all’art. 35, comma 15- bis. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [tale risulta espressamente qualificato dall’Agenzia stessa nell’oggetto/intestazione (“PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 15-BIS.1 DEL D.P.R. N. 633/1972…”), nel dispositivo e nella parte motiva, ove, tra l’altro, mutuando la formulazione che ricorre nella norma di cui ha inteso fare specificamente applicazione, riconduce la sua adozione all’esito dei controlli esperiti “per l’analisi del rischio”, normati con atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, richiamato nel provvedimento stesso, che basta anche di per sé ad appalesare, in maniera pacifica ed inequivoca, sulla scorta di quale norma il provvedimento stesso è stato emesso] risulta, invero, inficiato dalla mancata previa instaurazione del contraddittorio con la società ricorrente, imposta dalla norma stessa.
4.2. Il comma 15- bis .1, che qui specificamente rileva, introdotto dal comma 148 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), stabilisce infatti, a chiare lettere, che “Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA”.
4.3. L’atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate su indicato, recante specificamente “Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)”, stabilisce, inoltre, in maniera altrettanto chiaramente intellegibile, sub par. 3 (Modalità operative), che: “3.1 I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio individuati al punto 2.1 o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.
3.2 L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate anche in applicazione dei criteri di cui al punto 2.
3.3 La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.
3.4 Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
3.5 Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività: - riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta; - riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa; - riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio. (…)”.
4.4. Orbene, nel caso di specie, nonostante la chiara formulazione della norma di legge attributiva dello specifico potere esercitato e delle indicazioni operative dettate sulla sua scorta, non v’è, però, evidenza nel provvedimento stesso, né lo è stata data nella presente sede giurisdizionale dall’Agenzia intimata, che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato invitato a comparire di persona presso l’Ufficio procedente “per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati”.
4.4.1. Non consta, in sostanza, che sia stato espletato, nel doveroso preliminare contraddittorio endo-procedimentale, ogni opportuno accertamento circa l’effettiva sussistenza degli indici di rischio individuati.
4.5. Il che basta per inficiare la legittimità del provvedimento emesso (in termini TAR Salerno n. 470/2025 cit.).
5. Sicché, in accoglimento delle censure articolate dalla società ricorrente nel primo motivo d’impugnazione ed assorbite tutte le ulteriori dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento gravato, impregiudicata ogni successiva attività provvedimentale che l’Agenzia riterrà di porre in essere, che dovrà, però, conformarsi al presente dictum .
7. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti, atteso che – come rappresentato nel corso dell’odierna udienza camerale dall’Avvocato distrettuale dello Stato – parrebbe che, a seguito della proposizione del ricorso, l’Agenzia intimata si sia determinata nel senso di annullare, in autotutela, il provvedimento emesso. Tale circostanza, non documentata e solo genericamente riferita, pur non consentendo, allo stato degli atti e/o delle dichiarazioni a verbale, un esito diverso del giudizio, appare, comunque, apprezzabile nei sensi poc’anzi riferiti ai fini della statuizione sulle spese di lite.
7.1. L’Agenzia delle Entrate intimata sarà, però, tenuta a rimborsare alla società ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI LI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Dà atto che l’Agenzia delle Entrate intimata sarà tenuta a rimborsare alla società ricorrente il contributo unificato nella misura complessivamente versata, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO