Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 2 gennaio 2026
Decreto collegiale 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 27 agosto 2024, con il quale il prefetto di Vibo Valentia comunicava al ricorrente il respingimento della richiesta di riesame e revoca del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-, del 13 novembre 2015, con cui si vietava allo stesso la detenzione di armi e munizioni;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa AL LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe indicate, -OMISSIS- – premesso di aver richiesto il riesame del provvedimento con cui, sin dal 13 novembre 2015, la Prefettura di Vibo Valentia aveva disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, respinto sulla base delle informazioni fatte pervenire dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, essendo lo stesso stato imputato del reato di detenzione illegale di munizionamento, omessa denuncia di armi e munizioni ed omessa custodia di armi e munizioni, ex art. 697 comma 1 c. p., art. 2 l. n. 895/67, art. 20 bis l. n. 110/75 con processo conclusosi con decreto di archiviazione per estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione – ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso il 27 agosto 2024 per i seguenti motivi:
1) INSUSSISTENZA DELLE RAGIONI LEGITTIMANTI L’ADOZIONE DELL’ATTO ABLATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 43 TULPS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 39 TULPS, posto che il fatto che aveva determinato il provvedimento di divieto di detenzione, avvenuto nel 2015, era consistito nella detenzione di munizioni non dichiarate e 26 cartucce che, sebbene dichiarate, erano custodite in un cassetto, con conseguente insussistenza, all’attualità, di un giudizio negativo sulla “ buona condotta ” cui ha riguardo il combinato disposto degli artt. 11, 39 e 43 TULSP tenuto conto peraltro che, come risulta dalla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri posta alla base dell’atto di riesame, dopo il decreto di archiviazione “ non è incorso in alcuna vicenda penale; non sono emersi elementi di informazioni controindicanti nei suoi confronti ”;
2) CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE, non avendo il provvedimento impugnato evidenziato la sussistenza di alcuna circostanza che denoti la possibilità di abuso dell’arma.
Con memoria del 21 novembre 2024 si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto della domanda cautelare e di quella di merito.
Con ordinanza dell’11 dicembre 2024 è stata respinta la domanda cautelare per assenza di periculum in mora .
All’udienza del 21 ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, con specifico riguardo al vizio di difetto di motivazione e relativa carente istruttoria.
Va evidenziato che il provvedimento impugnato si colloca, temporalmente, a poco meno di un decennio dall’avvenimento dei fatti per i quali il ricorrente è stato deferito all’Autorità e, successivamente, sottoposto a procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione per intervenuta estinzione a seguito del maturarsi del periodo prescrizionale.
In proposito va rilevato che la natura cautelare e la finalità preventivo-anticipatoria del provvedimento di diniego o revoca del porto d'armi richiedono all'Amministrazione di effettuare una valutazione prognostica sulla personalità del soggetto, dando adeguatamente conto, nella motivazione del provvedimento finale, di tutte le circostanze dalle quali abbia tratto elementi di segno sfavorevole all'accoglimento delle istanze del privato. Dal provvedimento dovranno pertanto emergere con chiarezza le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita, ha condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l'uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne (Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2020, n. 2543). Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica e fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi.
Legittimamente adottato il primo provvedimento restrittivo, infatti, “ l'amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; il destinatario del divieto, dunque, è titolare dell'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall'adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020 ” ( ex multis , T.A.R. Umbria, 27 ottobre 2023, n. 584).
In altri termini, il decorso del tempo e le positive sopravvenienze (o, a contrario, il lungo tempo e la mancanza di sopravvenienze negative) incidono sull'onere motivazionale dell'Amministrazione, che deve essere particolarmente pregnante. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui, dopo un primo provvedimento negativo, l’amministrazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, tenuto conto del decorso di un lasso di tempo notevole dai fatti precedentemente valorizzati, senza sopravvenienze negative. A fronte di tale stato di cose, quindi, il provvedimento che si limiti a dare atto che l’estinzione del reato non elide la materialità del fatto, non risulta adeguatamente motivato rispetto ai presupposti del giudizio di inaffidabilità.
Se infatti è vero che l'archiviazione per prescrizione non equivale ad un accertamento di infondatezza dei fatti oggetto di imputazione, è altrettanto vero che quei medesimi fatti - anche se ritenuti dall'Amministrazione particolarmente gravi - non sono - soprattutto se non corroborati da altri elementi o valutazioni sulla personalità del ricorrente- idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità sull'uso delle armi, atteso il lungo tempo trascorso dai medesimi.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Resta salva la facoltà dell'Autorità amministrativa di riesercitare il potere nel rispetto delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate.
Le spese di lite, tenuto conto dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e dell’appartenenza dell’amministrazione resistente all’apparato Statale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LM | GE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.