Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1096 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
20 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1096/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Luigia Ombretta Florio;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà e D. Adornato, in virtù di procura in atti;
Resistente
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t; CP_2 P.IVA_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.03.2024 la ricorrente, di cui in epigrafe, ha lamentato l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39420230003202244000 (contributi Gestione Commercianti dal 01/2016 al 12/2016- importo € 4.265,67) e n. 39420230002265469000(contributi Gestione Commercianti dal
01/2021 al 12/2022- importo € 4.559,10), notificati in data 22.01.2024.
In particolare ha eccepito la prescrizione dei contributi richiesti principalmente per l'annualità dal
01/2016 al 12/2016, la prescrizione estintiva degli interessi, la mancanza di legittimazione a versare i contributi, la violazione degli artt. 7 e10, L. 212 del 2000 e dell'art. 3 L. 241 del 1990, nonchè
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo interessi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento degli avvisi di addebito opposti o in subordine la riduzione dell'importo. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda sensi del dell'art. 24 comma 5, d.lgs. 46/99 in quanto l'opposizione era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Ha chiesto l'estromissione dal giudizio della CP_2
Ha contestato le eccezioni proposte dal ricorrente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
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Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_2
CP_ atteso che il credito – secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.
615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto"per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr.
Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, in primo luogo va dato atto della tempestività dell'opposizione contrariamente a CP_ quanto indicato dall'
Sul punto occorre richiamare l'articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5, in cui è disposto: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Sono da considerarsi altresì inammissibili le eccezioni relative alle violazioni degli artt. 7 e 10, L.
212 del 2000, dell'art. 3 L. 241 del 1990 e all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi perché non proposti nei termini indicati ex lege.
L'azione, quanto ai dedotti vizi formali, deve infatti qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, circostanza che, nel caso di specie, non si è configurata essendo stato il ricorso iscritto a ruolo oltre il termine di 20 giorni dalla provata notifica degli avvisi di addebito.
In merito al difetto di legittimazione a versare i contributi per cessata/ceduta attività, alcun documento utile è stato fornito dal ricorrente a dimostrazione della cessazione o della cessione dell'attività commerciale al punto da caducare l'obbligo contributivo posto in capo alla ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, dalla sentenza penale n. 417/23 non emergono dati fattuali né documenti afferenti all'impresa in grado di certificare con certezza temporale l'intervento di un sequestro penale o la cessazione o cessione dell'attività commerciale. Sussiste, pertanto, una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa sia pure suscettibile di essere smentita da una prova contraria non fornita nel caso di specie. (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010 n.8651).
Infine, in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, formulata dall'opponente, va osservato quanto segue..
Com'è noto l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
In merito agli avvisi di addebito opposti va osservato, con riguardo all'avviso n.
39420230003202244000, come esso abbia ad oggetto contributi in eccedenza, il cui dies a quo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020) atteso che l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato; contrariamente alla dichiarazione dei redditi che è una mera dichiarazione di scienza, la quale non rappresenta il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Viene in rilievo pertanto l'art. 18, comma 4, d. lgs. 241/1997 che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (Cass. 17970/2022).
Alla luce di ciò non risultano prescritti i crediti indicati nell'avviso di addebito
39420230003202244000 - gestione commercianti dal 01/2016 al 12/2016- (scadenza del versamento dei contributi eccedenti il minimale fissato al 20.07.2017) anche in considerazione della comunicazione di debito 670020565828K4202205 notificata in data 13.06.2022, qualificabile quale atto interruttivo.
Non risultano altresì prescritti riportati nell'avviso di addebito n. 39420230002265469000- gestione commercianti dal 01/2021 al 12/2022- non essendo intercorso il termine di prescrizione richiesto alla data di notifica dell'avviso di addebito del 22.01.2024.
Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
CP_
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in €. 2.695,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo