Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
DI L I DALL'IMPOSTA B O DI A R S T S 020 88 /0 1 IS .74 TA G 1987 E RA R ESENTE I LT arzo D A O, m I 6 L N L G e O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Legg O B A (Art. 19 D 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: buona fede e sentenza dr. Corrado Carnevale Presidente ecclesiastica di nullità. dr. MA Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 18097/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere Cron.4384 dr. Giuseppe MA Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 23.11.2000 SEN TENZA sul ricorso iscritto al n. 18097 del Ruolo Generale CANCELLERIA degli affari civili dell'anno 1999 proposto DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GE- NOVA, in persona del sostituto dr. Mario Sossi. RICORRENTE
CONTRO
CURTI CA RI e DU SA, entrambi già CANCELLERIA elettivamente domiciliati in Genova alla Via Cianciul- lo 29/3b, presso l'avv. Nicola Bottegal, loro difenso- re domiciliatario dinanzi alla locale Corte d'appello. INTIMATI avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Richiesta copla studio CANCELLERIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2176 dal Sig. KROMOS. per diritti L. 3000 3000 per diritti L. #1 LEER 2001 11 14.02.01 2000 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - 2 UFFICIO COPIE 1 sez.civ. n. 27 del 3 giugno 6 luglio 1999. Sentita, Richiesta copi a studio - all'udienza del 23 novembre 2000, la relazione del Con- dal Sig. AGI per diritti L. 3000 s. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. BE Al-. 14-02-01 - IL CANCELLIERE berto Russo, che chiede di accogliere il ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 luglio 1999, la Corte d'appello di Genova rigettava il ricorso congiunto di ND GH ra e CA MA TI per la dichiarazione di ef- ficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Re- gionale Ligure del 28.11.1997, dichiarativa della nul- lità del loro matrimonio, per la volontà dell'uomo di non procreare mai manifestata alla TI, non conforme all'ordine pubblico interno, per il quale alcun effet- to può avere la riserva mentale. La Corte territoriale, discostandosi consapevolmente dall'indirizzo prevalente della Cassazione, escludeva che potesse accogliersi la domanda in quanto proposta anche da colei che aveva contratto il matrimonio in buona fede, per il principio di ordine pubblico d'ir- rilevanza, sempre e comunque, della riserva mentale. Secondo la stessa Corte sarebbe illogico, per la natu- ra inderogabile della tutela dell'affidamento, attri- buire al soggetto ingannato dalla dichiarazione appa- rente il potere di far rilevare la nullità del vincolo in caso di riserva mentale sull'esclusione dei bona 3 - matrimonii, creando così una invalidità del vincolo per mutuo consenso dei coniugi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Procu- ratore Generale presso la Corte di appello di Genova, per unico articolato motivo. La TI e il ER non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia la violazione da parte della Corte territoriale dei principi generali in materia di tutela della buona fede interpretati, per la loro as- solutezza e inderogabilità, contro la volontà del sog- getto in favore del quale essi dovrebbero operare. La domanda del coniuge inconsapevole, all'atto del ma- trimonio, della divergenza tra volontà e manifestazio- ne dell'altro in ordine alla procreazione dei figli, dimostra che egli vuole il riconoscimento nel nostro ordinamento della nullità che la situazione comporta per l'ordinamento da lui scelto per la celebrazione, anche se il suo pregresso affidamento nella validità gli consentirebbe di evitare gli effetti della deci- sione, perchè non può tutelarsi la buona fede coatti- vamente e contro la sua volontà.
2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del 4 matrimonio va dichiarata quando la richiede colui che ignorava la volontà non manifestata dell'altro coniuge di escludere uno dei bona matrimonii, perchè "il prin- cipio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, ancorchè inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di dispo- nibilità del soggetto ed è rivolto a difendere detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere ricono- sciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte"(tra molte, la Cass. S.U. 6 dicembre 1985 n. 6128, Cass. 19 maggio 1995 n. 5548 e, recentemente, Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863). Questa interpretazione deve mantenersi ferma, non es- sendo condivisibile la tesi della Corte territoriale, per la quale il principio dell'irrilevanza della ri- serva mentale, inderogabile per l'ordine pubblico in- terno, non va collegato con quello della tutela dell' affidamento. Infatti, nel nostro ordinamento, le dichiarazioni appa- renti, tra le quali vi è la riserva mentale, possono produrre o meno effetti, in rapporto all'affidamento che altri abbiano della loro realtà, ma ciò non si ve- rifica in genere contro la volontà di coloro il cui 5 affidamento è protetto. Il principio di ordine pubblico di "irrilevanza della riserva mentale", quale divergenza tra volontà e mani- festazione di una parte non comunicata all'altra par- te, trova il suo fondamento in quello dell'affidamento nella validità dell'accordo apparente e, quindi, non è conforme al nostro ordine pubblico la causa di nul- lità del matrimonio canonico costituita dalla riserva mentale sui c.d. bona matrimonii, potendosene ricono- scere il rilievo solo se la reale volontà era cono- sciuta dall'altro coniuge o con questo concordata nel- la simulazione (cosi, tra molte, di recente, Cass. 16 maggio 2000 n. 6308 e 29 aprile 1999 n. 4311). Peraltro, è la stessa buona fede del destinatario del- la dichiarazione affidabile che, tutelata a sua doman- da, impedisce l'efficacia della sentenza ecclesiasti- ca, quando egli si oppone alla stessa. La tutela dell'affidamento non vieta invece che colui che ha creduto nella validità del matrimonio al momen- to in cui lo contraeva, possa dare rilievo alla situa- zione di nullità del vincolo oggettiva secondo l'ordi- namento scelto anche da lui per il matrimonio. La disponibilità non attiene, quindi, allo scioglimen- to del matrimonio, che nell'ordinamento della celebra- zione è nullo, ma al principio di tutela dell'affida- · 6 - mento, che non può operare contro la volontà di colui a favore del quale essa è predisposta. Come è già stato affermato, "la protezione completa del diritto individuale di contrarre un matrimonio valido, secondo l'ordinamento scelto da entrambe le parti, non può non ricomprendere l'aspetto speculare, rispetto al- la tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede, e cioè il diritto a far valere la nullità del vincolo, trattandosi di profili entrambi riconducibili nell'ambito di protezione della dichiarazione affida- bile" (così la cit. 5548/95). Il ricorso deve quindi accogliersi e la sentenza impu- gnata deve essere cassata. Poichè dalla sentenza impugnata risulta che unico mo- tivo di non conformità all'ordine pubblico interno della sentenza ecclesiastica è nel caso la natura u- nilaterale della volontà di non avere figli e la igno- ranza di essa nel coniuge che ha domandato di dichia- rare efficace detta decisione, la causa può essere de- cisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non essendo neces- sari altri accertamenti di fatto. Deve quindi dichiararsi l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio di ND ER e CA MA TI. Nulla deve provvedersi sulle spese di questo giudizio, 7 - mancando un parte soccombente che abbia opposto resi- stenza al ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Genova nell'interesse della legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, dichiara efficace la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale ligure del 28 novembre 1997, confermata dal Tribunale Eccle- siastico Regionale di appello di Torino del 28 maggio 1998 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribuna- le della Segnatura Apostolica il 14 novembre 1998, che ha dichiarato la nullità del matrimonio di ND Du- ghera e CA MA TI. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2000. Il presidente Il Consigliere estensore lomad вашити IL CANCELLIERE CANCELLERIA FEB. 2001 Di Nuzzo ane IN I DEPOSITATA E D 14 O A ) T R 4 A Oggi, 7 . S T S IL CANCELLIERE n O S S I 7 P A 8 G M 9 T MA Di Nuzzo I 1 E ' Di Nuor L R o A z L r I R a A D T m D L , 6 A E O T e I L g N L g N E e O G l S P E O