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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Sesta Civile -
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O ex art. 3 l. n. 89/2001 nel procedimento iscritto al n. 84/25 V.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Borghetto Parte_1
Lodigiano (LO), Località Cascinetta, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Ferrucci n.21 presso lo studio dell'Avv. Stefania Cevrero che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
*****
Considerato che con ricorso depositato in data 5/3/2025 la ha Parte_1
chiesto la liquidazione dell'equa riparazione ai sensi della l. n. 89/01 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata del procedimento fallimentare a carico della Controparte_2
e del socio accomandatario in proprio apertosi con la
[...] Controparte_2
sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Ivrea del 21.5.2010 (doc. n.2), iniziato (ai fini del presente procedimento) con la dichiarazione di ammissione della ricorrente allo stato passivo (doc.
n.4) da parte del Tribunale di Ivrea in data 5.10.2010 e conclusosi (doc. n.1 e n.10) in data
11.9.2024 con decreto di chiusura, ex art. 118, n. 3), l.f., in cui la ricorrente è stata, appunto, ammessa al passivo per il credito chirografario di euro 30.817,24, senza distribuzione di alcuna somma a suo favore (doc. n.9); rilevato che il ricorso è stato depositato ritualmente il 5.3.2025, ex art.5, L. n.89/01, nel termine di sei mesi dal momento di definitività del decreto di chiusura dell' 11.9.24, intervenuto, ex art.119 e
26, 3°c., L. F., il 21.9.24, nei dieci giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese;
ritenuto che
dalla documentazione prodotta emerge che:
Pagina 1 - il procedimento fallimentare a carico della (già debitrice della Controparte_2 Controparte_2
ricorrente) si è aperto (per quanto interessa il presente procedimento) con la relativa ammissione al passivo del 5.10.2010 e si è concluso con il decreto di chiusura dell' 11.9.2024.
Si rileva a tale proposito che in tema di equa riparazione nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda (Cass.2018 n.21200;
Corte d'Appello di Napoli, sez. IX, 6.5.2020, in DeJure, Redazione Giuffrè, 2020) e, quindi, la data del 5.10.2010 e non quella precedente della domanda di ammissione. La Suprema Corte, infatti, ha recentemente ribadito che il limite di ragionevole durata della procedura fallimentare decorre per i creditori ammessi dall'approvazione dello stato passivo (Cass.2024 n.1286).
Il procedimento in questione, quindi, per i creditori ricorrenti e per quanto di loro interesse, si è protratto effettivamente per anni 13, mesi 11 e giorni 6, tenuto conto che, come già detto, la data iniziale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell'indennizzo ex lege
“Pinto”, «se si tratta di creditori, occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno di essi è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva, al passivo» (Cass. ord. n.
21200/18, in motivazione), è quella del 5.10.2010, di ammissione dei crediti suddetti allo stato passivo, e che la data finale è quella dell' 11.9.2024, del decreto di chiusura del fallimento;
dunque, per una durata superiore a quella stabilita dall'art. 2, co. 2-bis, l. cit..
La durata eccedente rispetto ai parametri normativi ex art.2, 2°c.bis, L. n.89/01 (che prevedono una durata di sei anni per la procedura concorsuale) è pari ad anni 7, mesi 7 e giorni 12 (giacchè non devono essere conteggiati i 114 giorni dal 9.3.20 al 30.6.20 di cui all'art.83, 10° c., D.L. n.18/20 convertito in L. n.27/20), per cui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, co. 1, l. cit. (la somma indennitaria è calcolata per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) , l'indennità spetta per complessivi anni 8.
In considerazione, infatti, ex art.2, 2°c., L. n.89/01, della pur effettiva complessità della procedura
(come risulta dalla documentazione agli atti da cui emerge la presenza di 189 creditori insinuati, di un ricorso alla commissione tributaria, di un ricorso in Cassazione, durato sei anni, avverso il decreto di reiezione di collocazione in prededuzione di credito insinuato al passivo), del suo oggetto, del comportamento delle parti, del curatore e del g.d. nel corso del procedimento, nonché di quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, la durata del procedimento deve comunque ritenersi irragionevole con riferimento all'eccedenza cronologica come sopra individuata;
ritenuto che
, in ossequio ai parametri normativi di cui all'art. 2-bis, co. 1, l. cit. – tenuto conto che non sono stati allegati specifici profili in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, tanto piu' che lo stesso, per le persone giuridiche o per le società di persone,
Pagina 2 corrisponde ai turbamenti psicologici (in alcun modo provati) che l'irragionevole durata del processo provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente (Cass.2020 n.7034) l'indennità va quantificata per ogni annualità in € 400,00 e, quindi, in € 3.200,00 (= € 400,00 x 8), senza alcun incremento ex art. 2 bis, 1°c., L. n.89/01 per gli anni successivi al terzo ed al settimo per i motivi appena illustrati;
considerato che
su tale importo spettano gli interessi legali (non ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., che non trova applicazione ex art. 1 d.lgs. n. 231/02) che decorrono dalla data di deposito del ricorso (Cass. n. 22974/17), intervenuto il 5.03.2025, fino al saldo;
considerato, infine, quanto alle spese del presente procedimento, che esse devono essere poste a carico del debitore, e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri indicati CP_1
dal d.m. n. 55/14 per i procedimenti monitori proprio perché la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella allegata n.8 rubricata “procedimenti monitori”, trattandosi, appunto, di procedimento monitorio seppur atipico rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, l'identica veste formale di decreto nonché l'iniziale assenza di contraddittorio (Cass.2020 n.16512); spese aumentate del 10% in forza del collegamento ipertestuale e da distrarsi su richiesta del difensore;
considerato, inoltre, che devono essere liquidati gli esposti richiesti e spese vive per complessivi euro 218,32;
P.Q.M.
Il consigliere designato, accerta che è stato violato il diritto della ricorrente a ottenere in un termine ragionevole il compimento del procedimento fallimentare apertosi con sentenza dichiarativa di fallimento del
Tribunale di Ivrea in data 21.5.2010 a carico della e della Controparte_3
socia accomandataria in proprio;
per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
corrispondere alla senza dilazione, a titolo di equa riparazione del Parte_1 danno la somma di € 3.200,00 oltre a interessi legali dal 5.3.2025 fino al saldo, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
ingiunge al di rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 738,62 (di cui € 520,30 per compenso ed € 218,32 per esposti e spese vive) oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge sulle somme imponibili, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente.
Pagina 3 Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente, nonché al Procuratore
Generale della Corte dei Conti ex art. 5 l. n. 89/01.
Così deciso in Torino, 24/03/2025.
Il Magistrato designato
dott. Francesco Eugenio Rizzi
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