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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 201-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 201-1/2025 promosso da
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA De LO;
ricorrente contro
C.F. , quale titolare dell'omonimia impresa individuale CP_1 C.F._1 agricola, P.IVA P.IVA_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con ricorso depositato il 1.10.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di e, in subordine, della liquidazione controllata. CP_1
Al riguardo, la ricorrente ha premesso di essere creditrice della somma di circa 10.000,00 euro nei confronti del resistente in forza di assegno bancario impagato e atto di precetto.
Ciò posto, la ricorrente ha rappresentato lo stato di insolvenza di il suo stato di CP_1 insolvenza e, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (o, in subordine, controllata).
1 Pur ritualmente instaurato il contraddittorio a mezzo notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza via pec, non si è costituito e nulla ha dedotto su quanto rappresentato e CP_1 domandato dalla ricorrente.
All'udienza del 15.12.2025, pertanto, ha insistito nelle domande già formulate e il Parte_1
Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
B) La domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può essere accolta.
Deve osservarsi, infatti, che, dalla visura camerale in atti, risulta essere imprenditore CP_1 agricolo (vedasi l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e l'oggetto sociale, recante “coltivazione di agrumi”). Né è stata fornita prova che, a prescindere dal dato formale appena detto, il resistente svolga invece attività agricola.
Come noto, l'imprenditore agricolo non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, riservata al solo imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di legge.
Ne discende il rigetto della domanda principale.
C) Deve invece essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del resistente.
Premesso, come detto, che lo stesso risulta essere imprenditore agricolo, pertanto astrattamente assoggettabile alla liquidazione controllata, sussistono i presupposti concreti per l'apertura della procedura in parola.
infatti, risulta in stato di insolvenza, come di desume dai seguenti indici: 1) incapacità CP_1 di pagare il debito nei confronti della ricorrente, pur esiguo e risalente nel tempo (il titolo, costituito da assegno bancario, infatti, reca la data del 31.8.2023); 2) esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a 59.061,30 euro (vedasi informativa Agenzia delle Entrate e Riscossione, in atti); 3) esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 5 allegato al ricorso).
In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di C.F. ; CP_1 C.F._1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatrice la dott.ssa Luca
Tronci;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 201-1/2025 promosso da
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA De LO;
ricorrente contro
C.F. , quale titolare dell'omonimia impresa individuale CP_1 C.F._1 agricola, P.IVA P.IVA_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con ricorso depositato il 1.10.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di e, in subordine, della liquidazione controllata. CP_1
Al riguardo, la ricorrente ha premesso di essere creditrice della somma di circa 10.000,00 euro nei confronti del resistente in forza di assegno bancario impagato e atto di precetto.
Ciò posto, la ricorrente ha rappresentato lo stato di insolvenza di il suo stato di CP_1 insolvenza e, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (o, in subordine, controllata).
1 Pur ritualmente instaurato il contraddittorio a mezzo notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza via pec, non si è costituito e nulla ha dedotto su quanto rappresentato e CP_1 domandato dalla ricorrente.
All'udienza del 15.12.2025, pertanto, ha insistito nelle domande già formulate e il Parte_1
Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
B) La domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può essere accolta.
Deve osservarsi, infatti, che, dalla visura camerale in atti, risulta essere imprenditore CP_1 agricolo (vedasi l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e l'oggetto sociale, recante “coltivazione di agrumi”). Né è stata fornita prova che, a prescindere dal dato formale appena detto, il resistente svolga invece attività agricola.
Come noto, l'imprenditore agricolo non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, riservata al solo imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di legge.
Ne discende il rigetto della domanda principale.
C) Deve invece essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del resistente.
Premesso, come detto, che lo stesso risulta essere imprenditore agricolo, pertanto astrattamente assoggettabile alla liquidazione controllata, sussistono i presupposti concreti per l'apertura della procedura in parola.
infatti, risulta in stato di insolvenza, come di desume dai seguenti indici: 1) incapacità CP_1 di pagare il debito nei confronti della ricorrente, pur esiguo e risalente nel tempo (il titolo, costituito da assegno bancario, infatti, reca la data del 31.8.2023); 2) esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a 59.061,30 euro (vedasi informativa Agenzia delle Entrate e Riscossione, in atti); 3) esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 5 allegato al ricorso).
In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di C.F. ; CP_1 C.F._1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatrice la dott.ssa Luca
Tronci;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
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