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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7295/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 01/04/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. DEL BENE SALVATORE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Biferno n. 49;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite dall'intestato Tribunale con la sentenza del 25/03/24 e che dal matrimonio erano nati tre figli nata l'[...]; , nata il [...]; , nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 Per_3 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto l' 08/11/2001 a Napoli alle condizioni indicate dal ricorso, in particolare ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, con l'importo mensile di € 700,00 ( € 350,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 01/04/2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento in favore dei figli e e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di espletare il Per_2 Per_3 tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) nulla per le spese di giudizio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 106, parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 07/04/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7295/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 01/04/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. DEL BENE SALVATORE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Biferno n. 49;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite dall'intestato Tribunale con la sentenza del 25/03/24 e che dal matrimonio erano nati tre figli nata l'[...]; , nata il [...]; , nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 Per_3 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto l' 08/11/2001 a Napoli alle condizioni indicate dal ricorso, in particolare ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, con l'importo mensile di € 700,00 ( € 350,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 01/04/2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento in favore dei figli e e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di espletare il Per_2 Per_3 tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) nulla per le spese di giudizio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 106, parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 07/04/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso