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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SE nato a [...]( ITALIA) il 05/09/1970 avverso il decreto del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, FABIO PICUTI, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9573 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 27/11/2024 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 13 giugno 2024, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di EP EO avverso il provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2023, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e della cauzione di euro 1.000,00. 2. Nell'interesse del proposto è stato proposto ricorso per cassazione, con atto a firma dell'Avv. Damiano Somma, affidato a un unico, articolato motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 1 e 4 del d. Igs. n. 159 del 2011, artt. 111 Cost. e 125 del codice di rito. Dopo aver rievocato precedenti di questa Corte relativi all'ambito cognitivo demandato alla Cassazione in tema di misure di prevenzione, la difesa osserva come l'impugnato provvedimento appaia a tal punto carente nella struttura motivazionale in punto di pericolosità sociale del proposto da esporsi fondatamente alla censura di violazione di legge per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente rievoca altresì il principio secondo cui il giudizio di pericolosità sociale, avendo natura prognostica e riguardando, quindi, la possibilità futura di commissione di reati, debba necessariamente ancorarsi non già a meri sospetti, bensì a specifici comportamenti, la cui reiterazione la misura di prevenzione tende a scongiurare. Nel valorizzare unicamente la continuità dei reati commessi dal ricorrente, e nel fondare su tale esclusivo profilo il giudizio di pericolosità sociale, la Corte d'appello, nell'impugnato decreto, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le censure difensive. Nell'atto di gravame, infatti, si era evidenziato come le violazioni da ritenersi nuove riguardassero un unico procedimento, per il quale il EO era stato condannato e aveva già espiato quasi interamente la pena (essendo egli detenuto dal maggio 2021). Anche la custodia cautela disposta con provvedimento del giudice di Forlì riguardava "fatti precedenti e contemporanei" rispetto a quelli per cui egli ha già riportato ed espiato pena. Quanto alla prescrizione di non far uso di apparecchiature telefoniche, viene messa in rilievo la contraddittorietà di tale imposizione rispetto alla previsione, oggetto del decreto applicativo della misura di prevenzione, di ricercare un'onesta attività lavorativa, prevista, del resto, dall'art. 8 del d. Igs. 159 del 2011. S'invoca, infine, la revoca dell'irrogata cauzione, data l'impossidenza del proposto, e si ricorda la completa omissione della valutazione in tema di incidenza di un lungo periodo detentivo sulla permanenza della pericolosità sociale. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Ritiene il Collegio che il ricorso, pur deducendo violazione di legge, si traduca, in sostanza, nella non consentita critica della motivazione del provvedimento impugnato. Invero, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106); nozione, quella di violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l'ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). Ebbene, nel caso in scrutinio, non si ravvisano carenze siffatte nell'ordito motivazionale. Le censure prospettate derivano, soprattutto, da un mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnato decreto. In particolare, l'asserito mancato riferimento, da parte della Corte d'appello, agli specifici comportamenti del proposto (che si desume dalle citazioni di precedenti giurisprudenziali, valorizzati dalla difesa, in tema di natura prognostica della valutazione del giudice della prevenzione: v. parte finale di p. 2 del ricorso) non trova corrispondenza nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui si è evidenziato come quest'ultimo, nel corso del tempo, pur essendo sottoposto a continui procedimenti penali, abbia compiuto una serie di reati (segnatamente, contro il patrimonio), sia tentati sia consumati, peraltro in zone del territorio nazionale assai distanti tra loro, senza soluzione di continuità (a partire dal 1989 fino alle più recenti condanne, rivelatrici dell'inserimento in contesti criminali organizzati dediti a delitti contro il patrimonio). Pertanto, non può certo rimproverarsi alla Corte d'appello la mancata considerazione del dettato legislativo, che richiede - nell'art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011 - l'indicazione di "elementi di fatto" sulla cui base fondare il giudizio di pericolosità sociale. 3 ri3 Né trova riscontro in motivazione l'eccezione difensiva relativa alla mancata attualizzazione di tale giudizio: quanto affermato dalla difesa (a proposito del fatto che le nuove violazioni riguarderebbero un unico procedimento per il quale il EO ha già riportato ed espiato pena) è circostanza smentita dalla Corte d'appello, la quale ha ricordato che, rispetto al quadro prospettato dal Tribunale di Bari col procedimento applicativo della misura di prevenzione in oggetto (in data 15 novembre 2023, dunque adottato soltanto un anno prima del decreto impugnato in questa sede), al ricorrente sono state inflitte, nel frattempo, altre condanne definitive. Pertanto, nel caso di specie, il giudizio di attualità della pericolosità del ricorrente (da ancorarsi, evidentemente, alla data del provvedimento di primo grado - nel caso di specie: 15 novembre 2023 - salvo il caso, qui non ricorrente, di un'anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio: v., ad es., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 - 01) è stato saldamente e logicamente correlato sia agli elementi fattuali che hanno condotto alla condanna del proposto per delitti - da ultimo, anche di carattere associativo - legati a reati contro il patrimonio sia alla non trascurabile circostanza dell'estensione territoriale (da Bari e provincia fino a Piacenza, Modena e Forlì) nella commissione dei reati, ciò che fornisce, peraltro, razionale fondamento alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora. Tanto chiarito, si osserva ancora che la Corte d'appello ha correttamente applicato al caso in scrutinio i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua dei quali «in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zingrillo, Rv. 280145 - 03). E, invero, il triplice requisito testé rievocato, è stato rispettato nel caso in esame, avendo i giudici della prevenzione evidenziato 1) il significativo arco temporale in cui i delitti risultano essere stati commessi 2) il carattere lucro-genetico degli stessi (reati contro il patrimonio) 3) il momento della commissione dei reati, ancorato a un tempo in cui il EO non svolgeva attività lavorativa (è del febbraio 2024 -ricorda la Corte d'appello- l'attestazione di svolgimento di lecita attività lavorativa). Vanno infine disattese le restanti censure (il divieto di uso di apparecchiature telefoniche e la cauzione di euro 1000), dal momento che la Corte ha fornito, in relazione a entrambi i temi, adeguate ragioni a supporto delle previsioni oggetto della misura applicata;
quanto all'uso del telefono cellulare, si è evidenziato che i reati precedenti sono stati agevolati dal possesso di apparecchi di comunicazione. Tale affermazione non è stata contrastata da eccezioni sufficientemente specifiche (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822: «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»), atteso che il ricorrente si è limitato, per un verso, ad affermare - con logica meramente oppositiva - che i reati precedenti non sono stati commessi a mezzo dell'uso del telefono, senza considerare che la Corte d'appello si è riferita a reati, la cui commissione è stata agevolata, non già perpetrata, grazie all'ausilio di mezzo telefonico. Per altro verso, la difesa si limita a segnalare la difficoltà, per il ricorrente, di svolgere le attuali mansioni lavorative senza l'uso del telefono, senza precisare né il tipo di lavoro svolto né le ragioni per cui il telefono si renderebbe necessario a tal fine. Per quel che concerne, infine, la richiesta di revoca della cauzione, data l'impossidenza del proposto, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art.
3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza. L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza»: fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'onore di allegazione può essere soddisfatto mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio: Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843 - 01 2. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, FABIO PICUTI, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9573 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 27/11/2024 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 13 giugno 2024, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di EP EO avverso il provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2023, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e della cauzione di euro 1.000,00. 2. Nell'interesse del proposto è stato proposto ricorso per cassazione, con atto a firma dell'Avv. Damiano Somma, affidato a un unico, articolato motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 1 e 4 del d. Igs. n. 159 del 2011, artt. 111 Cost. e 125 del codice di rito. Dopo aver rievocato precedenti di questa Corte relativi all'ambito cognitivo demandato alla Cassazione in tema di misure di prevenzione, la difesa osserva come l'impugnato provvedimento appaia a tal punto carente nella struttura motivazionale in punto di pericolosità sociale del proposto da esporsi fondatamente alla censura di violazione di legge per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente rievoca altresì il principio secondo cui il giudizio di pericolosità sociale, avendo natura prognostica e riguardando, quindi, la possibilità futura di commissione di reati, debba necessariamente ancorarsi non già a meri sospetti, bensì a specifici comportamenti, la cui reiterazione la misura di prevenzione tende a scongiurare. Nel valorizzare unicamente la continuità dei reati commessi dal ricorrente, e nel fondare su tale esclusivo profilo il giudizio di pericolosità sociale, la Corte d'appello, nell'impugnato decreto, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le censure difensive. Nell'atto di gravame, infatti, si era evidenziato come le violazioni da ritenersi nuove riguardassero un unico procedimento, per il quale il EO era stato condannato e aveva già espiato quasi interamente la pena (essendo egli detenuto dal maggio 2021). Anche la custodia cautela disposta con provvedimento del giudice di Forlì riguardava "fatti precedenti e contemporanei" rispetto a quelli per cui egli ha già riportato ed espiato pena. Quanto alla prescrizione di non far uso di apparecchiature telefoniche, viene messa in rilievo la contraddittorietà di tale imposizione rispetto alla previsione, oggetto del decreto applicativo della misura di prevenzione, di ricercare un'onesta attività lavorativa, prevista, del resto, dall'art. 8 del d. Igs. 159 del 2011. S'invoca, infine, la revoca dell'irrogata cauzione, data l'impossidenza del proposto, e si ricorda la completa omissione della valutazione in tema di incidenza di un lungo periodo detentivo sulla permanenza della pericolosità sociale. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Ritiene il Collegio che il ricorso, pur deducendo violazione di legge, si traduca, in sostanza, nella non consentita critica della motivazione del provvedimento impugnato. Invero, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106); nozione, quella di violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l'ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). Ebbene, nel caso in scrutinio, non si ravvisano carenze siffatte nell'ordito motivazionale. Le censure prospettate derivano, soprattutto, da un mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnato decreto. In particolare, l'asserito mancato riferimento, da parte della Corte d'appello, agli specifici comportamenti del proposto (che si desume dalle citazioni di precedenti giurisprudenziali, valorizzati dalla difesa, in tema di natura prognostica della valutazione del giudice della prevenzione: v. parte finale di p. 2 del ricorso) non trova corrispondenza nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui si è evidenziato come quest'ultimo, nel corso del tempo, pur essendo sottoposto a continui procedimenti penali, abbia compiuto una serie di reati (segnatamente, contro il patrimonio), sia tentati sia consumati, peraltro in zone del territorio nazionale assai distanti tra loro, senza soluzione di continuità (a partire dal 1989 fino alle più recenti condanne, rivelatrici dell'inserimento in contesti criminali organizzati dediti a delitti contro il patrimonio). Pertanto, non può certo rimproverarsi alla Corte d'appello la mancata considerazione del dettato legislativo, che richiede - nell'art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011 - l'indicazione di "elementi di fatto" sulla cui base fondare il giudizio di pericolosità sociale. 3 ri3 Né trova riscontro in motivazione l'eccezione difensiva relativa alla mancata attualizzazione di tale giudizio: quanto affermato dalla difesa (a proposito del fatto che le nuove violazioni riguarderebbero un unico procedimento per il quale il EO ha già riportato ed espiato pena) è circostanza smentita dalla Corte d'appello, la quale ha ricordato che, rispetto al quadro prospettato dal Tribunale di Bari col procedimento applicativo della misura di prevenzione in oggetto (in data 15 novembre 2023, dunque adottato soltanto un anno prima del decreto impugnato in questa sede), al ricorrente sono state inflitte, nel frattempo, altre condanne definitive. Pertanto, nel caso di specie, il giudizio di attualità della pericolosità del ricorrente (da ancorarsi, evidentemente, alla data del provvedimento di primo grado - nel caso di specie: 15 novembre 2023 - salvo il caso, qui non ricorrente, di un'anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio: v., ad es., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 - 01) è stato saldamente e logicamente correlato sia agli elementi fattuali che hanno condotto alla condanna del proposto per delitti - da ultimo, anche di carattere associativo - legati a reati contro il patrimonio sia alla non trascurabile circostanza dell'estensione territoriale (da Bari e provincia fino a Piacenza, Modena e Forlì) nella commissione dei reati, ciò che fornisce, peraltro, razionale fondamento alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora. Tanto chiarito, si osserva ancora che la Corte d'appello ha correttamente applicato al caso in scrutinio i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua dei quali «in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zingrillo, Rv. 280145 - 03). E, invero, il triplice requisito testé rievocato, è stato rispettato nel caso in esame, avendo i giudici della prevenzione evidenziato 1) il significativo arco temporale in cui i delitti risultano essere stati commessi 2) il carattere lucro-genetico degli stessi (reati contro il patrimonio) 3) il momento della commissione dei reati, ancorato a un tempo in cui il EO non svolgeva attività lavorativa (è del febbraio 2024 -ricorda la Corte d'appello- l'attestazione di svolgimento di lecita attività lavorativa). Vanno infine disattese le restanti censure (il divieto di uso di apparecchiature telefoniche e la cauzione di euro 1000), dal momento che la Corte ha fornito, in relazione a entrambi i temi, adeguate ragioni a supporto delle previsioni oggetto della misura applicata;
quanto all'uso del telefono cellulare, si è evidenziato che i reati precedenti sono stati agevolati dal possesso di apparecchi di comunicazione. Tale affermazione non è stata contrastata da eccezioni sufficientemente specifiche (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822: «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»), atteso che il ricorrente si è limitato, per un verso, ad affermare - con logica meramente oppositiva - che i reati precedenti non sono stati commessi a mezzo dell'uso del telefono, senza considerare che la Corte d'appello si è riferita a reati, la cui commissione è stata agevolata, non già perpetrata, grazie all'ausilio di mezzo telefonico. Per altro verso, la difesa si limita a segnalare la difficoltà, per il ricorrente, di svolgere le attuali mansioni lavorative senza l'uso del telefono, senza precisare né il tipo di lavoro svolto né le ragioni per cui il telefono si renderebbe necessario a tal fine. Per quel che concerne, infine, la richiesta di revoca della cauzione, data l'impossidenza del proposto, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art.
3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza. L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza»: fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'onore di allegazione può essere soddisfatto mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio: Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843 - 01 2. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il Consigliere estensore