Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 3.4.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2823/2022 R.G. e vertente fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovani Parte 1 (c.f. C.F. 1
Pezzolla ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Montemilone al Corso Mario Pagano n. 31,
giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
ין Controparte 1 in persona del Presidente pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale CP_2, Via
Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura;
- RESISTENTE -
Oggetto: 74% di invalidità - indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 5.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP 2 in data 27.5.2021 che
medica per cui, nominato il ctu nella fase atp, lo stesso concludeva per la sussistenza in capo al ricorrente di un complesso invalidante permanente che incide sulla capacità lavorativa in misura del
55%.
Avverso tale accertamento ricorreva il Parte 1 sulla base di critiche all'elaborato del ctu e di documentazione nuova attestante l'aggravamento delle condizioni generali di salute, chiedendo il riconoscimento a mezzo nuova ctu, dello stato invalidante in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, sin dalla data della domanda amministrativa o, in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali.
Con memoria, depositata 1'8.5.2023 1'CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti all'udienza del 25.7.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti/integrazioni il ctu dott. Per 1
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità superiore al 74%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici. Il ricorrente pertanto va riconosciuto affetto da "Cardiopatia ischemica cronica (classe II NYHA).
Obesita' di II° grado (BMI) 35,08. Diabete mellito ID. Ipertensione arteriosa. Angiosclerosi diffusa arti inferiori e superiori con ateromasia carotidea non stenosante. Cervicoartrosi con ipolordosi cervicale. Lomboartrosi. Verosimile lipoma cutaneo cervicale. Sospetti Disturbi Respiratori Sonno.
Ernia xifo-ombelicale. M. di Dupuytren bilaterale (piu' evidente a dx)…... Riteniamo pertanto che il signor per le patologie accertate a seguito di nuova documentazione depositata Parte 1
e visionata e sopra elencate abbia una capacita' di lavoro ridotta permanentemente in misura non inferiore al 74%. La percentuale invalidante accertata e' quantizzabile, valutata globalmente, nella misura del 74% (settanta quattro percento). L'epoca in cui detta percentuale sia stata raggiunta e' con comprensibile approssimazione quella del mese di maggio 2023.”.
3. Le spese di lite, in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito da data successiva alla domanda ma anche alla precedente visita peritale, vanno compensate per 4/5 riconoscendo al ricorrente la quota di 1/5 delle spese da imputare all' CP_1 in misura di euro 539,40 di cui al protocollo di regolamentazione delle spese adottato all'ufficio in data 3.11.2022 e le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente
CP 2.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte 1 invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura del 74% a decorrere dal maggio 2023, con ogni effetto conseguenziale;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
c) Condanna l'CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40, in favore del ricorrente, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla