Art. 1.
Le disposizioni di cui all' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 , e' della legge 11 dicembre 1952, n. 2988 , modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726 , hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370 , e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui all' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 , e' della legge 11 dicembre 1952, n. 2988 , modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726 , hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370 , e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.