Decreto cautelare 14 dicembre 2020
Sentenza breve 29 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/01/2021, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00129/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni dell’Avvocatura Civica di -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in -OMISSIS- piazza Brà n.1;
Ministero dell'Interno – Prefettura di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, n.63;
per l'annullamento
- della comunicazione dell'ufficio accoglienza del Comune di-OMISSIS-del 06/08/2020 inviata alla Prefettura di-OMISSIS-(atto non conosciuto, se non per essere stato citato nell'impugnato provvedi- mento prefettizio);
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di -OMISSIS- notificato in data 07/10/2020;
in ogni caso per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-e del Ministero dell'Interno- Prefettura di Verona;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di-OMISSIS-gli ha revocato le misure di accoglienza, in applicazione dell’art. 23, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sulla base della segnalazione del 6 agosto 2020 da parte dell’assistente sociale dell'ufficio accoglienza del Comune di-OMISSIS-che aveva evidenziato che il ricorrente : “a) «nonostante le continue sollecitazioni, i richiami, i colloqui organizzati nel tentativo di riportarlo a parte attiva del suo progetto di inclusione, non ha mai aderito a nessuna progettualità, utilizzando il progetto meramente per la funzione alberghiera»; b) non ha mai partecipato alle attività scolastiche e di formazione, rifiutando proposte lavorative oppure accettandole «per poi concluderle pochi giorni dopo senza impegnarsi in nessuna di esse»; c) in un'occasione «pare abbia organizzato con un suo amico, esterno al progetto, il furto della bicicletta di un altro giovane ospite di via -OMISSIS-», restituendola alla vittima una volta colto in flagranza”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto, in sostanza, la Prefettura non avrebbe adeguatamente approfondito le circostanze fattuali poste a base della revoca e si sarebbe basata solo sulla segnalazione dell’assistente sociale e sulle sue affermazioni, che sarebbero apodittiche e non suffragate da idonei elementi documentali e, per la parte relativa al presunto furto, sarebbero del tutto vaghe e generiche (lo stesso assistente sociale nella mail segnala che “pare” il ricorrente abbia organizzato il furto di una bicicletta, ma non è stato fornito alcun elemento a supporto di quello che resterebbe un “sentito dire”), non procedendo, invece, al dovuto approfondimento istruttorio; e in quanto la Prefettura non ha comunicato al ricorrente il dovuto avviso di avvio del procedimento di revoca, non consentendogli così di fornire il proprio apporto istruttorio in sede procedimentale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune di -OMISSIS- contrastando le avverse pretese.
Parte ricorrente, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato note di udienza insistendo nelle sue pretese.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza semplificata ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e art. 60 del c.p.a., sussitendone i relativi presupposti.
Il ricorso è fondato, secondo quanto segue.
Si ricorda, innanzitutto, che, come da giurisprudenza costante, la revoca delle misure di accoglienza è provvedimento di carattere chiaramente sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2018, n. 3297; id., 8 gennaio 2018, n. 80) per il quale è richiesto, in particolare, uno “sforzo motivazionale, frutto di un'attenta e ponderata istruttoria” da parte dell’Amministrazione, che deve esprimersi “valutando in modo approfondito tutti gli elementi che compongono il quadro istruttorio” (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 ottobre 2018, n. 2201). Inoltre, l’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, recepita con il D. Lgs. n. 142/2015, consente di adottare sanzioni e di ridurre o revocare le misure di accoglienza, purché nella doverosa osservanza dei principi di proporzionalità e di rispetto della dignità umana (cfr. Tar Milano, sent. n.1970 del 2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 novembre 2019, nella causa C-233/18).
Tanto premesso in relazione alla natura del provvedimento in questione, fondata è la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, giusta la ricordata natura sanzionatoria, postula, infatti, una valutazione in concreto della singola fattispecie, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte contestate, da effettuarsi, in assenza di situazioni di urgenza qualificata (non esplicitate nel provvedimento impugnato, che fa un rinvio del tutto generico all’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica), soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, in cui l’interessato abbia potuto fornire il proprio apporto istruttorio, considerate le gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali (Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5445; TAR Emilia Romagna, Parma, 9 dicembre 2019, n. 286; TAR Veneto, sez. III, 18 settembre 2019, n. 1009), né il provvedimento in questione può considerarsi un provvedimento vincolato considerato che riguarda la fattispecie di cui all’art.23, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 142 del 2015, “ per fatti che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, «possono dare luogo all’eventuale revoca» con l’adozione di un provvedimento rimesso al potere discrezionale della Prefettura ” (in tal senso, cfr. Cons. di Stato, sent. n.7588 del 2020).
Sotto tale profilo, pertanto, si deve riscontrare l’illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, in quanto lo stesso non è stato preceduto da alcuna interlocuzione procedimentale che consentisse al ricorrente di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione e di fornirle elementi atti a ponderare adeguatamente i fatti, così come in concreto si sono svolti, al fine di poter adeguatamente valutare le relative contromisure sul piano dell’accoglienza.
E fondate sono anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi limitata la Prefettura a richiamare, nel provvedimento in questione, la segnalazione dell’assistente sociale, senza approfondire e valutare adeguatamente il concreto quadro fattuale e le circostanze addotte a sostegno della proposta di revoca, considerato, inoltre, che, per quanto riguarda il presunto episodio di furto, è la segnalazione stessa ad essere espressa in forma vaga e dubitativa ( “pare abbia organizzato con un suo amico, esterno al progetto, il furto della bicicletta di un altro giovane ospite di via -OMISSIS-”).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione degli onorari e delle spese per il difensore del ricorrente, che è stato ammesso al gratuito patrocinio con decreto della apposita commissione n. 36 del 2020, si ritiene congrua, in relazione alla natura della controversia, all'impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata e tenuto conto che l'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, la determinazione in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) della somma spettante al difensore, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Liquida a favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.