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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 3-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII N.R.G. PU
3/2025 promosso da con sede in Castelfidardo (AN), Via Parte_1
Che Guevara n. 34/C, partita Iva e codice fiscale , R.E.A. n. AN-68065, con P.IVA_1
l'Avv. Fiorenzo PRINCIPI e Carla SCARPETTA nonché con l'ausilio del consulente Dott.
Marco TRAPANESE;
letto il ricorso depositato in data 13/01/2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
OSSERVA
Dalla documentazione allegata nonché dal contenuto del ricorso si evince la puntuale indicazione degli elementi del piano economico finanziario che consente l'esecuzione degli accordi.
Al ricorso risulta allegata la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano redatta dal professionista indipendente, ex art. 56, comma 3 CCII;
dalla stessa relazione si evince altresì l'idoneità degli accordi a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori estranei, come da relativa attestazione del medesimo professionista incaricato ex art. 57, comma 4, CCII.
La ricorrente ha prospettato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 60 CCII relativo ai c.d. accordi di ristrutturazione “agevolati” sul presupposto della rinuncia alla moratoria dei creditori estranei agli accordi, nonché del mancato ricorso alle misure protettive di cui
Pagina 1 all'art. 54 CCII, così potendo giovarsi della percentuale di adesione del ceto creditorio nella misura minima dimidiata del 30% in luogo del 60%.
A fronte di un debito complessivo pari ad euro € 5.320.983,00 aggiornato al 30.09.2024 le linee fondanti il piano industriale di risanamento proposto dalla ricorrente, prospettato nell'ottica di preservare la continuità diretta, sono costituite dalla rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sulla cessione di un asset immobiliare non funzionale alla prosecuzione dell'attività, sulla stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII con l'Amministrazione Finanziaria e con alcuni fornitori nonché, come accennato, sull'integrale pagamento a regolare scadenza dei debiti con i dipendenti, i fornitori ed i creditori estranei.
In particolare, la ricorrente prevede di disporre, nell'arco temporale dal 2024 – 2030, del complessivo importo di euro 3.242.333 da destinare alla soddisfazione dei creditori di cui:
• € 3.041.476 quali flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale nel periodo 1.10.2024 – 31.12.2030;
• € 160.000 quale presumibile valore di realizzo derivante dall'alienazione dell'immobile adibito a laboratorio ubicato in Castelfidardo (AN), via Martiri della
Libertà, il cui prezzo di stima è stato ritenuto congruo in sede di attestazione ex art. 57 comma 4 CCII del Dott. del 10/01/2025; Persona_1
• il realizzo, entro il mese di giugno 2025, del credito vantato verso la CP_1 derivante dalla cessione, intervenuta in data 20.12.2018, di un cespite immobiliare, pari ad € 198.480,00
L'attivo di cui sopra, così come determinato dalla ricorrente, verrà destinato al pagamento dei creditori societari ed al fabbisogno finanziario tenuto conto:
• della previsione di soddisfazione dei debiti tributari erariali attraverso il simultaneo ricorso ai seguenti strumenti:
✓ adesione alla definizione agevolata ex Legge 197/2022 («rottamazione quater») per i carichi iscritti a ruolo in relazione ai quali è stata iscritta ipoteca legale da parte di;
Controparte_2
✓ accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di R&S ex art. 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021;
✓ proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII sul debito erariale maturato sino al 31 dicembre 2023, assistita da concessione di ipoteca volontaria sul bene immobile di proprietà della Società a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte formalizzata in data 18.12.2024 e meglio dettagliata all'interno del paragrafo 1.
Pagina 2 • della formalizzazione in data 21-29.11.2024 con fornitori di beni e servizi di accordi di ristrutturazione dei debiti finalizzati alla dilazione e allo stralcio di posizioni debitori in essere, così come meglio dettagliato all'interno del paragrafo 1;
• della formalizzazione in data 19.7.2024 con i soci di Accordi di ristrutturazione volti allo stralcio del 95% delle posizioni debitorie in essere e pagamento del residuo 5% postergato all'avvenuta soddisfazione dei debiti erariali;
• di spese di procedura quantificate, sulla scorta dei mandati professionali che la
Ricorrente ha conferito ai professionisti di riferimento e al netto degli acconti già corrisposti, in Euro 90.719;
• di spese di garanzia ipotecaria quantificate in Euro 45.000, per la concessione della stessa a favore di sul bene immobile di Controparte_3 Controparte_2 proprietà della Ricorrente sito in Castelfidardo (AN), via Che Guevara n. 34/C per l'importo di Euro 1.300.000,00.
Con particolare riferimento alla percentuale di adesione dei creditori che hanno raggiunto accordi con la ricorrente, ribadita l'applicabilità della percentuale dimidiata del 30% stabilita dall'art. 60 CCII, va operato il positivo giudizio sul raggiungimento della soglia minima, tenuto conto che sono stati raggiunti accordi con i creditori che rappresentano il 56,01% dell'ammontare complessivo dei debiti.
Con riguardo alla convenienza dello strumento prescelto rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono condivisibili le conclusioni esposte dal ricorrente e confermate dall'attestatore indipendente il quale ha prospettato come gli accordi di ristrutturazione possano consentire una soddisfazione superiore dell'intero ceto creditorio rispetto alla prospettiva liquidatoria con particolare riguardo al creditore Erariale da ritenere nella specie prevalente che, solo a fronte dell'accordo raggiunto con la ricorrente potrà godere della garanzia ipotecaria cui non avrebbe accesso nell'alternativa liquidatoria.
Inoltre i dati prospettici del buisness plan allegato dal ricorrente e confermati dall'attestatore, seppure dilatati in un orizzonte temporale ampio, appaiono corroborati da sufficiente struttura logica e fattuale tale da poterli considerare attendibili.
Conclusivamente, preso atto del positivo vaglio operato dall'esperto nominato in punto di fattibilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ai suddetti accordi nei termini di cui al comma 3 dell'art. 57 CCII e preso atto altresì della mancanza di opposizione pervenute nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo al registro delle imprese e ritenuto che ricorrano i presupposti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione di cui al ricorso;
P.T.M. visti gli artt. 48, 56 e 57 CCII
Pagina 3 omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti allegati al ricorso proposto da
[...]
con sede in Castelfidardo (AN), Via Che Guevara n. 34/C, partita Iva e Parte_1 codice fiscale , R.E.A. n. AN-68065 ai sensi degli artt. 57, 60 e 48 CCII P.IVA_1
dispone la notifica e l'iscrizione nel registro delle imprese del presente provvedimento ai sensi dell'art. 45 CCII
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII N.R.G. PU
3/2025 promosso da con sede in Castelfidardo (AN), Via Parte_1
Che Guevara n. 34/C, partita Iva e codice fiscale , R.E.A. n. AN-68065, con P.IVA_1
l'Avv. Fiorenzo PRINCIPI e Carla SCARPETTA nonché con l'ausilio del consulente Dott.
Marco TRAPANESE;
letto il ricorso depositato in data 13/01/2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
OSSERVA
Dalla documentazione allegata nonché dal contenuto del ricorso si evince la puntuale indicazione degli elementi del piano economico finanziario che consente l'esecuzione degli accordi.
Al ricorso risulta allegata la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano redatta dal professionista indipendente, ex art. 56, comma 3 CCII;
dalla stessa relazione si evince altresì l'idoneità degli accordi a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori estranei, come da relativa attestazione del medesimo professionista incaricato ex art. 57, comma 4, CCII.
La ricorrente ha prospettato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 60 CCII relativo ai c.d. accordi di ristrutturazione “agevolati” sul presupposto della rinuncia alla moratoria dei creditori estranei agli accordi, nonché del mancato ricorso alle misure protettive di cui
Pagina 1 all'art. 54 CCII, così potendo giovarsi della percentuale di adesione del ceto creditorio nella misura minima dimidiata del 30% in luogo del 60%.
A fronte di un debito complessivo pari ad euro € 5.320.983,00 aggiornato al 30.09.2024 le linee fondanti il piano industriale di risanamento proposto dalla ricorrente, prospettato nell'ottica di preservare la continuità diretta, sono costituite dalla rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sulla cessione di un asset immobiliare non funzionale alla prosecuzione dell'attività, sulla stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII con l'Amministrazione Finanziaria e con alcuni fornitori nonché, come accennato, sull'integrale pagamento a regolare scadenza dei debiti con i dipendenti, i fornitori ed i creditori estranei.
In particolare, la ricorrente prevede di disporre, nell'arco temporale dal 2024 – 2030, del complessivo importo di euro 3.242.333 da destinare alla soddisfazione dei creditori di cui:
• € 3.041.476 quali flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale nel periodo 1.10.2024 – 31.12.2030;
• € 160.000 quale presumibile valore di realizzo derivante dall'alienazione dell'immobile adibito a laboratorio ubicato in Castelfidardo (AN), via Martiri della
Libertà, il cui prezzo di stima è stato ritenuto congruo in sede di attestazione ex art. 57 comma 4 CCII del Dott. del 10/01/2025; Persona_1
• il realizzo, entro il mese di giugno 2025, del credito vantato verso la CP_1 derivante dalla cessione, intervenuta in data 20.12.2018, di un cespite immobiliare, pari ad € 198.480,00
L'attivo di cui sopra, così come determinato dalla ricorrente, verrà destinato al pagamento dei creditori societari ed al fabbisogno finanziario tenuto conto:
• della previsione di soddisfazione dei debiti tributari erariali attraverso il simultaneo ricorso ai seguenti strumenti:
✓ adesione alla definizione agevolata ex Legge 197/2022 («rottamazione quater») per i carichi iscritti a ruolo in relazione ai quali è stata iscritta ipoteca legale da parte di;
Controparte_2
✓ accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di R&S ex art. 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021;
✓ proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII sul debito erariale maturato sino al 31 dicembre 2023, assistita da concessione di ipoteca volontaria sul bene immobile di proprietà della Società a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte formalizzata in data 18.12.2024 e meglio dettagliata all'interno del paragrafo 1.
Pagina 2 • della formalizzazione in data 21-29.11.2024 con fornitori di beni e servizi di accordi di ristrutturazione dei debiti finalizzati alla dilazione e allo stralcio di posizioni debitori in essere, così come meglio dettagliato all'interno del paragrafo 1;
• della formalizzazione in data 19.7.2024 con i soci di Accordi di ristrutturazione volti allo stralcio del 95% delle posizioni debitorie in essere e pagamento del residuo 5% postergato all'avvenuta soddisfazione dei debiti erariali;
• di spese di procedura quantificate, sulla scorta dei mandati professionali che la
Ricorrente ha conferito ai professionisti di riferimento e al netto degli acconti già corrisposti, in Euro 90.719;
• di spese di garanzia ipotecaria quantificate in Euro 45.000, per la concessione della stessa a favore di sul bene immobile di Controparte_3 Controparte_2 proprietà della Ricorrente sito in Castelfidardo (AN), via Che Guevara n. 34/C per l'importo di Euro 1.300.000,00.
Con particolare riferimento alla percentuale di adesione dei creditori che hanno raggiunto accordi con la ricorrente, ribadita l'applicabilità della percentuale dimidiata del 30% stabilita dall'art. 60 CCII, va operato il positivo giudizio sul raggiungimento della soglia minima, tenuto conto che sono stati raggiunti accordi con i creditori che rappresentano il 56,01% dell'ammontare complessivo dei debiti.
Con riguardo alla convenienza dello strumento prescelto rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono condivisibili le conclusioni esposte dal ricorrente e confermate dall'attestatore indipendente il quale ha prospettato come gli accordi di ristrutturazione possano consentire una soddisfazione superiore dell'intero ceto creditorio rispetto alla prospettiva liquidatoria con particolare riguardo al creditore Erariale da ritenere nella specie prevalente che, solo a fronte dell'accordo raggiunto con la ricorrente potrà godere della garanzia ipotecaria cui non avrebbe accesso nell'alternativa liquidatoria.
Inoltre i dati prospettici del buisness plan allegato dal ricorrente e confermati dall'attestatore, seppure dilatati in un orizzonte temporale ampio, appaiono corroborati da sufficiente struttura logica e fattuale tale da poterli considerare attendibili.
Conclusivamente, preso atto del positivo vaglio operato dall'esperto nominato in punto di fattibilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ai suddetti accordi nei termini di cui al comma 3 dell'art. 57 CCII e preso atto altresì della mancanza di opposizione pervenute nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo al registro delle imprese e ritenuto che ricorrano i presupposti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione di cui al ricorso;
P.T.M. visti gli artt. 48, 56 e 57 CCII
Pagina 3 omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti allegati al ricorso proposto da
[...]
con sede in Castelfidardo (AN), Via Che Guevara n. 34/C, partita Iva e Parte_1 codice fiscale , R.E.A. n. AN-68065 ai sensi degli artt. 57, 60 e 48 CCII P.IVA_1
dispone la notifica e l'iscrizione nel registro delle imprese del presente provvedimento ai sensi dell'art. 45 CCII
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
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