Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15810 del 2025, proposto da
IA IA RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Per l’esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma n. 19666/2023 reg.prov.coll. n. 06712/2022 reg.ric. pubblicata il 27/12/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha premesso quanto segue: con sentenza n. 19666 del 27 dicembre 2023 questo Tribunale, nell’accogliere il ricorso reg. ric. n. 6712/2022, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riesaminare la domanda della ricorrente, presentata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale sul sostegno conseguita in Romania; dopo la sentenza l’amministrazione è rimasta inerte, senza pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento in conformità ai criteri indicati nella motivazione della sentenza.
La ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza, provvedendo al rilascio del provvedimento, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio.
All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
2. Con la richiamata sentenza n. 19666/2023 questo Tribunale ha statuito che “ il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022) ”, in quanto il Ministero deve “esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”. Da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente obbligo per l’amministrazione di “ valutare la formazione svolta dall’interessata in Romania, verificandone l’idoneità ed imponendo, ove necessario, adeguate misure compensative ”, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Dalla documentazione in atti risulta che l’Amministrazione, a seguito della sentenza, passata in giudicato, è rimasta completamente inerte.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituito in giudizio, nulla ha controdedotto al riguardo.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con l’assegnazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito di un termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
3. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali, che si liquidano nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 90 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Compensa le spese con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | IN OF |
IL SEGRETARIO