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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14276 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 28639/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28639/2025 promossa da:
, n. il 01/07/1979 a ER ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. SALVINI CHIARA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTEI contro
Controparte_1
- ER (C.F.
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dell'avv AVVOCATURA DI STATO P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il IG. con ricorso depositato in data 19.06.2025, ha adito Parte_3 questo Tribunale ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98, art. 20 d.lgs. 150/2011, art. 281 decies c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto all'unità familiare e, conseguentemente, la revoca del provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, datato 20.03.2025, emesso dall a Controparte_2
UN nei confronti della madre, IG.ra Persona_1
. Il Ricorrente chiedeva che venisse ordinato all'Ambasciata il rilascio del visto.
[...]
Il , costituitosi, domandava il rigetto dell'avversa pretesa ribadendo la CP_1 legittimità del proprio operato
IN FATTO
Il IG. nato in [...] il [...], cittadino camerunense e Parte_3 titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE (rilasciato il 25.08.2022, n° 118969123), risiede a Torino, in Corso Vercelli n. 103. Egli svolge attività lavorativa dipendente presso il CENTRO COME NOI SA IN,
1 Torino, con un reddito da lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2024 pari a
€16.897,56.
In data 25.01.2024, il IG. ha ottenuto dallo Sportello Unico per Parte_3
l'Immigrazione di Torino il Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare (Prot. N. P- TO/F/N/2022/112771) in favore di sua madre, la IG.ra Persona_1
nata a [...], Camerun, il 01.01.1943. La IG.ra
[...]
è genitore del richiedente, ed è una persona anziana Per_1
(ultrasessantacinquenne), affetta da patologie ossee degenerative come Uncoartrosi, Discoartrosi lombare, Retrolistesi e Artrosi posteriore bilaterale, che le causano difficoltà di movimento.
L'immobile in cui risiede il ricorrente è ubicato in Torino, Corso Vercelli n. 103, in locazione dalla FONDAZIONE SERMIG ONLUS con contratto stipulato il 01/09/2022, e risulta idoneo a ospitare fino a 3 persone per il ricongiungimento familiare, come attestato dall'Attestazione di Idoneità Alloggiativa n. 57449 del 20/09/2022.
Il Ricorrente ha dimostrato di provvedere al sostentamento della madre, circostanza avvalorata dalla produzione di numerose ricevute di rimesse di denaro inviate in Camerun a favore della IG.ra . Persona_1
Per comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine in grado di provvedere al sostentamento della madre, il Ricorrente ha prodotto gli atti di decesso della sorella, IG.ra (deceduta l'08.03.2016), e del fratello, Persona_2
IG. (deceduto il 30.12.2021). La IG.ra in sede di Persona_3 Per_1 convocazione presso l a UN (per la quale fu delegata l'amica Controparte_2 di famiglia a causa delle difficoltà motorie Persona_4 dell'anziana), ha dichiarato di non avere altri figli viventi in Camerun.
In data 22.10.2024, il IG. si è sottoposto volontariamente al test Parte_3 del DNA presso la sede OIM di Roma, richiesto dall per accertare il CP_2 rapporto parentale.
In data 10.01.2025 (Prot. n. 15), l a UN ha notificato il rigetto Controparte_2 della richiesta di legalizzazione dell'atto di decesso della IG.ra
[...]
motivando che la matrice di tale atto era stata trovata Persona_2 inserita in modo irregolare nel registro del comune di Foumban, in violazione delle disposizioni locali.
Successivamente, in data 20.03.2025 (POS. N. 2024/5105), l a Controparte_2
UN ha notificato il provvedimento di rigetto del visto per ricongiungimento familiare, adducendo che la IG.ra (genitore ultrasessantacinquenne), Per_1 non aveva dimostrato, tramite opportuni documenti, di rientrare tra i familiari stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. 286/1998, in quanto non avrebbe provato di non avere altri figli nel Paese di origine, o che questi, se presenti, non potevano occuparsi del suo sostentamento per documentati e gravi motivi di salute
Pag. 2 di 4 In diritto
l ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto il caso in esame, relativo all'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare per un ascendente di età superiore ai 65 anni, deve essere valutato secondo l'art. 29, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), che consente il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute", e in linea con i principi fondamentali di tutela dell'unità familiare (Art. 8 CEDU e Direttiva 2003/86/CE). Il richiedente, IG.
soddisfa pacificamente i requisiti preliminari previsti dalla legge: Parte_3 detiene un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
l'alloggio, documentato dal contratto di locazione stipulato il 01/09/2022 e dall'Attestazione di Idoneità Alloggiativa n. 57449 del 20/09/2022, è idoneo a ospitare fino a 3 persone;
il reddito da lavoro dipendente (Certificazione Unica 2025) per il 2024 è pari a
€16.897,56, ampiamente sufficiente. Inoltre, la vivenza a carico della madre, requisito essenziale, è pienamente provata dalla documentazione relativa alle numerose rimesse di denaro inviate in Camerun dal ricorrente, come quelle effettuate nel 2022, 2023 e 2024 (ad esempio €393,87 il 27.09.2022 e €318,00 il 20.08.2023), CP_ confermando che il figlio residente in provvede al suo sostentamento esclusivo. Per quanto concerne il rapporto parentale, la IG.ra è genitore del Per_1 ricorrente, fatto confermato anche dal test del DNA volontariamente sostenuto il 22.10.2024, e l'assenza di altri figli in grado di provvedere è stata documentata tramite gli atti di decesso degli unici due fratelli del ricorrente, IG.ra Persona_2
(08.03.2016) e IG. (30.12.2021). La motivazione del
[...] Persona_3 diniego del 20.03.2025, basata sul fatto che la madre ultrasessantacinquenne non avrebbe provato l'assenza di altri figli in grado di sostenerla, si fonda illegittimamente sull'eccezione di una "irregolarità formale" nella registrazione dell'atto di decesso della sorella, comunicata dall in data 10.01.2025. Questo rilievo di natura CP_2 meramente formale, imputabile all'Ufficio di Stato Civile camerunense e non al ricorrente, e che peraltro non contesta il fatto storico della morte, non può essere sufficiente a negare un diritto fondamentale, in particolare considerando che l'ascendente è gravemente malata (Uncoartrosi, Discoartrosi lombare, Retrolistesi, Artrosi posteriore bilaterale). Secondo l'interpretazione adeguatrice della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20127 del 14.07.2021), solo la presenza di figli nel Paese di origine che siano effettivamente in grado di provvedere al sostentamento del genitore può precludere il ricongiungimento, e in questo caso, la dipendenza CP_ economica esclusiva dal figlio in è stata dimostrata, mentre l'Amministrazione non ha offerto prova contraria né della loro esistenza né della loro capacità di sostentamento
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 28639/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto del IG. all'unità familiare con la madre, Parte_3
IG.ra nata in [...] Persona_1
l'01.01.1943
2. Ordina al e Controparte_1 all a UN di rilasciare il visto d'ingresso per Controparte_2 ricongiungimento familiare in favore della IG.ra Persona_1
[...]
3. Condanna il e Controparte_1
l a UN – Camerun, in solido, al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze legali del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore Avv. Chiara Salvini, dichiaratosi antistatario
Roma 15/10/2025
Il Giudice
MO AR
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 28639/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28639/2025 promossa da:
, n. il 01/07/1979 a ER ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. SALVINI CHIARA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTEI contro
Controparte_1
- ER (C.F.
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dell'avv AVVOCATURA DI STATO P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il IG. con ricorso depositato in data 19.06.2025, ha adito Parte_3 questo Tribunale ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98, art. 20 d.lgs. 150/2011, art. 281 decies c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto all'unità familiare e, conseguentemente, la revoca del provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, datato 20.03.2025, emesso dall a Controparte_2
UN nei confronti della madre, IG.ra Persona_1
. Il Ricorrente chiedeva che venisse ordinato all'Ambasciata il rilascio del visto.
[...]
Il , costituitosi, domandava il rigetto dell'avversa pretesa ribadendo la CP_1 legittimità del proprio operato
IN FATTO
Il IG. nato in [...] il [...], cittadino camerunense e Parte_3 titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE (rilasciato il 25.08.2022, n° 118969123), risiede a Torino, in Corso Vercelli n. 103. Egli svolge attività lavorativa dipendente presso il CENTRO COME NOI SA IN,
1 Torino, con un reddito da lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2024 pari a
€16.897,56.
In data 25.01.2024, il IG. ha ottenuto dallo Sportello Unico per Parte_3
l'Immigrazione di Torino il Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare (Prot. N. P- TO/F/N/2022/112771) in favore di sua madre, la IG.ra Persona_1
nata a [...], Camerun, il 01.01.1943. La IG.ra
[...]
è genitore del richiedente, ed è una persona anziana Per_1
(ultrasessantacinquenne), affetta da patologie ossee degenerative come Uncoartrosi, Discoartrosi lombare, Retrolistesi e Artrosi posteriore bilaterale, che le causano difficoltà di movimento.
L'immobile in cui risiede il ricorrente è ubicato in Torino, Corso Vercelli n. 103, in locazione dalla FONDAZIONE SERMIG ONLUS con contratto stipulato il 01/09/2022, e risulta idoneo a ospitare fino a 3 persone per il ricongiungimento familiare, come attestato dall'Attestazione di Idoneità Alloggiativa n. 57449 del 20/09/2022.
Il Ricorrente ha dimostrato di provvedere al sostentamento della madre, circostanza avvalorata dalla produzione di numerose ricevute di rimesse di denaro inviate in Camerun a favore della IG.ra . Persona_1
Per comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine in grado di provvedere al sostentamento della madre, il Ricorrente ha prodotto gli atti di decesso della sorella, IG.ra (deceduta l'08.03.2016), e del fratello, Persona_2
IG. (deceduto il 30.12.2021). La IG.ra in sede di Persona_3 Per_1 convocazione presso l a UN (per la quale fu delegata l'amica Controparte_2 di famiglia a causa delle difficoltà motorie Persona_4 dell'anziana), ha dichiarato di non avere altri figli viventi in Camerun.
In data 22.10.2024, il IG. si è sottoposto volontariamente al test Parte_3 del DNA presso la sede OIM di Roma, richiesto dall per accertare il CP_2 rapporto parentale.
In data 10.01.2025 (Prot. n. 15), l a UN ha notificato il rigetto Controparte_2 della richiesta di legalizzazione dell'atto di decesso della IG.ra
[...]
motivando che la matrice di tale atto era stata trovata Persona_2 inserita in modo irregolare nel registro del comune di Foumban, in violazione delle disposizioni locali.
Successivamente, in data 20.03.2025 (POS. N. 2024/5105), l a Controparte_2
UN ha notificato il provvedimento di rigetto del visto per ricongiungimento familiare, adducendo che la IG.ra (genitore ultrasessantacinquenne), Per_1 non aveva dimostrato, tramite opportuni documenti, di rientrare tra i familiari stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. 286/1998, in quanto non avrebbe provato di non avere altri figli nel Paese di origine, o che questi, se presenti, non potevano occuparsi del suo sostentamento per documentati e gravi motivi di salute
Pag. 2 di 4 In diritto
l ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto il caso in esame, relativo all'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare per un ascendente di età superiore ai 65 anni, deve essere valutato secondo l'art. 29, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), che consente il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute", e in linea con i principi fondamentali di tutela dell'unità familiare (Art. 8 CEDU e Direttiva 2003/86/CE). Il richiedente, IG.
soddisfa pacificamente i requisiti preliminari previsti dalla legge: Parte_3 detiene un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
l'alloggio, documentato dal contratto di locazione stipulato il 01/09/2022 e dall'Attestazione di Idoneità Alloggiativa n. 57449 del 20/09/2022, è idoneo a ospitare fino a 3 persone;
il reddito da lavoro dipendente (Certificazione Unica 2025) per il 2024 è pari a
€16.897,56, ampiamente sufficiente. Inoltre, la vivenza a carico della madre, requisito essenziale, è pienamente provata dalla documentazione relativa alle numerose rimesse di denaro inviate in Camerun dal ricorrente, come quelle effettuate nel 2022, 2023 e 2024 (ad esempio €393,87 il 27.09.2022 e €318,00 il 20.08.2023), CP_ confermando che il figlio residente in provvede al suo sostentamento esclusivo. Per quanto concerne il rapporto parentale, la IG.ra è genitore del Per_1 ricorrente, fatto confermato anche dal test del DNA volontariamente sostenuto il 22.10.2024, e l'assenza di altri figli in grado di provvedere è stata documentata tramite gli atti di decesso degli unici due fratelli del ricorrente, IG.ra Persona_2
(08.03.2016) e IG. (30.12.2021). La motivazione del
[...] Persona_3 diniego del 20.03.2025, basata sul fatto che la madre ultrasessantacinquenne non avrebbe provato l'assenza di altri figli in grado di sostenerla, si fonda illegittimamente sull'eccezione di una "irregolarità formale" nella registrazione dell'atto di decesso della sorella, comunicata dall in data 10.01.2025. Questo rilievo di natura CP_2 meramente formale, imputabile all'Ufficio di Stato Civile camerunense e non al ricorrente, e che peraltro non contesta il fatto storico della morte, non può essere sufficiente a negare un diritto fondamentale, in particolare considerando che l'ascendente è gravemente malata (Uncoartrosi, Discoartrosi lombare, Retrolistesi, Artrosi posteriore bilaterale). Secondo l'interpretazione adeguatrice della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20127 del 14.07.2021), solo la presenza di figli nel Paese di origine che siano effettivamente in grado di provvedere al sostentamento del genitore può precludere il ricongiungimento, e in questo caso, la dipendenza CP_ economica esclusiva dal figlio in è stata dimostrata, mentre l'Amministrazione non ha offerto prova contraria né della loro esistenza né della loro capacità di sostentamento
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 28639/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto del IG. all'unità familiare con la madre, Parte_3
IG.ra nata in [...] Persona_1
l'01.01.1943
2. Ordina al e Controparte_1 all a UN di rilasciare il visto d'ingresso per Controparte_2 ricongiungimento familiare in favore della IG.ra Persona_1
[...]
3. Condanna il e Controparte_1
l a UN – Camerun, in solido, al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze legali del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore Avv. Chiara Salvini, dichiaratosi antistatario
Roma 15/10/2025
Il Giudice
MO AR
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