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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11285/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11285/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. PONTONI ALESSANDRO PIETRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per contumace Controparte_1
La difesa attorea precisa le conclusioni come da foglio già depositato e procede alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 11285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11285/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO PIETRO, elettivamente domiciliato in LARGO FRANCESCO RICHINI, 2/A 20122
MILANO presso il difensore avv. PONTONI ALESSANDRO PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa attorea ha concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il dott. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il rag. Parte_1 Controparte_1 per se e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a titolo professionale
-la difesa attorea ha infatti allegato il colpevole inadempimento del convenuto, rimasto contumace, sulla base delle seguenti circostanze:
“…il Dott. odierno attore, è un odontoiatra, che esercita la propria professione nei Parte_1 propri Studi di Milano, Viale Abruzzi 30 e di Piana di Giussano (MB), Via 4 Novembre 67; il Rag. è un ragioniere commercialista, che esercita la propria professione nel suo Controparte_1
Studio in Milano, Via Francesco Nullo 5;
l'odierno Attore per alcuni anni si è avvalso della consulenza professionale del Rag. in Controparte_1 ambito fiscale, tributario e dichiarativo;
quanto sopra finché, purtroppo, in data 03/12/2019 è stato notificato all'odierno Attore un Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 1), nel quale si eccepiva che nella dichiarazione per l'anno 2014 (doc. 2) fosse stato erroneamente compilato il quadro LM, relativo al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. “Regime dei minimi”); in base alle risultanze a mano dell'Agenzia, infatti, risultavano essere assenti i requisiti di permanenza a tale regime fiscale agevolato a causa di compensi percepiti nel 2013 superiori alla soglia di 30.000,00 euro;
in particolare, benché i compensi percepiti nel 2013 fossero stati pari a 29.873,00 euro, il loro ragguaglio ad anno determinava una soglia massima di 28.849,32 euro, ottenuta dal rapporto tra 30.000,00 euro e 365 giorni, moltiplicato per 351 giorni (numeri di giorni intercorsi dall'apertura della partita iva datata 14 gennaio 2013); quanto sopra ha comportato la conseguente impossibilità per l'odierno Attore di beneficiare di tale regime anche nel 2015 (doc. 3), ulteriore anno contestato da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – con la notifica del relativo Avviso di Accertamento in data 9 ottobre 2020 (doc. 4); alla luce di queste contestazioni, l'Agenzia delle Entrate ha quindi ricondotto i suddetti compensi al regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 del Tuir (“Testo unico delle imposte sui redditi”), determinando: per l'anno 2014, il versamento di un maggiore importo pari a 6.449,22 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 5); per il 2015, il versamento di un maggiore importo pari a 2.706,41 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 6).
Oltre a quanto sopra, le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2016 (doc. 7) e 2017 (doc. 8) sono state oggetto di regolarizzazione a causa dell'errata applicazione dell'aliquota del 5%, in luogo di quella del 15%, da applicare ai compensi percepiti in regime forfetario agevolato ex art. 1, commi 54-89, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Di conseguenza, il Dott. ha dovuto altresì provvedere a rettificare le relative Parte_1 dichiarazioni e a versare ti tramite l'istituto del c.d. “ravvedimento operoso”, determinando:
pagina3 di 7 per l'anno 2016, il versamento di un maggiore importo pari a 2.025,78 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 9); per il 2017, il versamento di un maggiore importo pari a 8.008,98 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 10).
Quanto sopra denunciato, purtroppo, non rappresenta gli unici errori commessi dal suddetto Rag.
infatti, l'odierno Attore lamenta altresì altri gravi inadempimenti commessi Parte convenuta a CP_1 proprio danno;
Orbene, nel corso del 2020 il Dott. ha sostenuto spese di ristrutturazione pari a Parte_1
96.064,00 euro e spese per mobili per € 10.980,00 (doc.ti da 11 a 27), destinati a sistemare ed arredare l'appartamento, a lui in uso in comodato, sito in Milano, Viale Abruzzi 30, piano 4 (ovvero il piano sopra quello dello Studio dentistico, ndr);
Il Dott. infatti, avrebbe avuto pieno diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute fino a Pt_1 un massimale di 96.000,00 euro per le spese di ristrutturazione, e di 10.000,00 euro per le mobilie, con un risparmio fiscale quantificabile in complessivi 53.000 euro;
Tuttavia, la mancata registrazione da parte del Rag. del contratto di comodato presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate entro l'inizio dei lavori ha determinato la decadenza da tali benefici (doc. 28);
Occorre evidenziare come quanto sopra si sia verificato nonostante i ripetuti solleciti inviati dall'Attore al Rag. volti ad ottenere la tempestiva registrazione del contratto in parola (doc. 29); CP_1
Da ultimo, sempre nel corso del 2020 il Dott. su suggerimento del Rag. ha Parte_1 CP_1 richiesto e quindi percepito il contributo a fon alla perdita del fatturato s usa dell'emergenza da Coronavirus;
Tuttavia tale contributo sarebbe spettato al suddetto Dott. Parte_1
Di conseguenza l'odierno Attore ha dovuto provvedere alla restituzione dello stesso, pagando sanzioni per un importo pari a 248,00 euro (doc. 30) …”
-ora, il conferimento al rag. del mandato professionale relativo alla consulenza in Controparte_1 ambito fiscale, tributario e di ni indicati dalla difesa attorea inequivocabilmente dalla documentazione in atti
-dal canto suo, il convenuto, rimanendo contumace, non ha allegato la sopravvenienza di fatti estintivi o modificativi del mandato d'opera intellettuale conferitogli dal dott. Parte_1
-nel merito, la consulenza tecnico-contabile espletata in corso di causa ha consentito di accertare che:
“…relativamente al punto 1 del quesito: ” 1) se ed in quale misura ricorrano gli inadempimenti allegati da con riferimento all'esecuzione del mandato professionale (consulenza in Parte_1 ambito fiscale, tributario e dichiarativo) conferito al rag. con particolare riferimento a: Controparte_1 a) erronea compilazione del quadro LM relativo al regi r l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 D.L. 6 luglio 2011 n.98 (Regime dei minimi) per l'anno 2014 e le dirette conseguenze anche con riferimento alle dichiarazioni degli anni successivi (2015, 2016 e 2017) e alla luce della necessità di ricorrere al regime del cd. ravvedimento operoso”, è stato accertato che l'assenza di controlli da parte del Rag. nel periodo di imposta 2013, abbia di fatto generato gli CP_1 inadempimenti descritti nell'atto di citazione.
In particolare, il superamento del limite di fatturato di euro 30.000,00 nel 2013 previsto nel regime dei Pa minimi e la conseguente errata compilazione del quadro nel modello dichiarativo, hanno causato la perdita dei benefici fiscali previsti dal “regime di vantagg relativi alla possibilità di applicare ai redditi un'imposta sostitutiva del 5% anche nelle annualità comprese tra il 2014 e il 2017, generando maggiori oneri in termini di imposte, interessi e sanzioni.
pagina4 di 7 Come è emerso dalla lettura dei documenti versati in atti, il superamento dei limiti di fatturato prescritti nel regime dei minimi, ha provocato anche la notifica di due avvisi di accertamento con assoggettabilità del reddito del Sig. a tassazione ordinaria. Pt_1
Come è emerso dalla disamina della documentazione prodotta in atti, parte attrice è stata costretta a regolarizzare la propria posizione con l'erario attraverso il versamento di maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale tramite modello F24, per i periodi di imposta 2014 e 2015.
Per quanto riguarda i periodi di imposta 2016 e 2017 il Sig. è stato costretto a versare Pt_1 maggiori imposte, sanzioni e interessi a causa dell'applicazione dell'aliquota fiscale del 15% (prevista nel regime forfettario) in luogo del 5%.
In merito al punto 1b del quesito il Sig. Giudice richiedeva quanto segue: “l'ammontare dei maggiori oneri sostenuti da in diretta conseguenza degli inadempimenti del rag. Parte_1 Controparte_1 con riferimento alle sanzioni irrogategli e ai maggiori interessi versati”.
Alla luce delle verifiche complessivamente eseguite è stato accertato che il Sig. nelle annualità Pt_1 indagate (comprese tra il 2014 e il 2016) ha sostenuto maggiori oneri a titolo di sanzioni per un importo pari a euro 1.965,88, interessi per un importo pari a euro 998,09 e spese di notifica per un importo pari a euro 17,50 per complessivi euro 2.981,47.
Con riferimento al modello F24 relativo alla regolarizzazione 2017, si precisa che non è stata prodotta copia della quietanza nel fascicolo telematico nei termini di deposito ritualmente previsti.
I valori esposti nel predetto modello sono stati pertanto esclusi dai conteggi.
Con riferimento al punto 2 del quesito: “mancata possibilità di usufruire del regime delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, con accertamento Parte_1 dell'ammontare del risparmio fiscale non goduto”, si precisa cha a causa della mancata registrazione del contratto di comodato, il Sig. non ha potuto beneficiare delle detrazioni fiscali collegate agli Pt_1 interventi di recupero del patrimonio edilizio per un importo pari a euro 48.000,00 e “bonus mobili” per un importo pari a euro 5.490,00 per complessivi euro 53.490,00, così ottenuto: euro 48.000,00 + 5.490,00 = euro 53.490,00
Si precisa che il predetto beneficio fiscale doveva essere distribuito su 10 quote annuali di pari importo.
Con riferimento al punto 3 del quesito il Sig. Giudice chiedeva di verificare gli inadempimenti del Rag. nell'ambito del “mancato conseguimento del contributo a fondo perduto legato alla CP_1 perdita del fatturato in relazione all'emergenza Covid, con accertamento del relativo ammontare”.
Nel merito è stato accertato che nel periodo del Covid-19 il Sig. avesse già chiuso la propria Pt_1 partita IVA e che pertanto non avrebbe avuto diritto a percepire ogazione a titolo di “fondo perduto”.
Con riferimento alle somme restituite tramite modello F24 a titolo di contributo a fondo perduto è stato accertato che le suddette somme non erano spettanti in quanto erogate a favore dello “
[...]
. Controparte_2
Sul punto è stato rilevato che la ratio contenuta nella circolare 22/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate stabiliva come le Associazioni professionali non fossero incluse tra i fruitori del contributo in quanto composte da soggetti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Nell'ambito della restituzione degli importi ottenuti a titolo di contributo a fondo perduto si ritiene che l'unico danno subito dal Sig. sia ascrivibile alle sanzioni e interessi versati con il modello Pt_1
F24 per un importo complessivo pari a euro 250,00.
In esito alle indagini complessivamente eseguite si ritiene che i “danni subiti” dal Sig. a causa Pt_1 degli inadempimenti del Rag. siano pari a complessivi euro 56.721,47. CP_1
pagina5 di 7
Si propone dettaglio degli Importo importi oggetto di verifica nel seguente prospetto di sintesi: Tipologia danno
Sanzione dichiarazione dei Euro 1.319,10 redditi 2015 (periodo di imposta 2014)
Interessi dichiarazione dei Euro 667,03 redditi 2015 (periodo di imposta 2014)
Spese di notifica avviso di Euro 8,75 accertamento 2014
Sanzione dichiarazione dei Euro 551,40 redditi 2016 (periodo di imposta 2015)
Interessi dichiarazione dei Euro 308,26 redditi 2016 (periodo di imposta 2015)
Spese di notifica avviso di Euro 8,75 accertamento 2015
Sanzione dichiarazione dei Euro 95,38 redditi 2017 (periodo di imposta 2016) dichiarazione dei redditi 2017 Euro 22,80 (periodo di imposta 2016)
Perdita delle detrazioni fiscali Euro 48.000,00 per ristrutturazione
Perdita delle detrazioni fiscali Euro 5.490,00 per acquisto mobili
Sanzione per restituzione Euro 248,00 contributo a fondo perduto
Interessi per restituzione Euro 2,00 contributo a fondo perduto
Totale Euro 56.721,47 …”
-l'esito degli accertamenti peritali sopra sinteticamente riportati è sostenuto da motivazione puntuale, analitica e priva di vizi logici
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato pagina6 di 7 determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-ora, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, può considerarsi definitivamente raggiunta la prova degli inadempimenti allegati nei limiti accertati dal consulente d'ufficio, il danno subito dall'attore pari a € 56.721,47, e il nesso di causalità diretta tra gli inadempimenti e il pregiudizio patrimoniale
-rimanendo contumace, il rag. non ha invece dimostrato l'esatto adempimento delle Controparte_1 sue prestazioni professionali o, in alternativa, che gli inadempimenti siano stati dovuti a causa al medesimo non imputabili
-il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 56.721,47, quale accertata dal consulente d'ufficio
-quest'ultimo ha correttamente escluso le somme relative al modello F24 relativo alla regolarizzazione 2017 che è stato prodotto il 16 maggio 2024, oltre i termini istruttori di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. e dopo il deposito della relazione peritale
-la somma di € 3.231,00 (€ 56.721,47, al netto delle somme di € 48.000,00 e di € 5.490,00) va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo
-invece, per la perdita delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione e per l'acquisto di mobili, spettano le somme di € 48.000,00 e di € 5.490,00
-su queste somme non sono dovuti interessi e rivalutazione poiché il rimborso delle detrazioni era previsto in un arco di dieci anni
-infine, non si ritiene risarcibile l'importo di cui alla fattura sub doc.31 perché priva di quietanza
-le spese processuali, comprensive di quelle della CTU come liquidate il 9 febbraio 2024, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertata la responsabilità contrattuale del rag. così Controparte_1 dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento della somma di € 56.721,47 (€ 3.231,00 + € 48.000,00 + € 5.490,00)
2) la somma di € 3.231,00 va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso, oltre alle spese della CTU, a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11285/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. PONTONI ALESSANDRO PIETRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per contumace Controparte_1
La difesa attorea precisa le conclusioni come da foglio già depositato e procede alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 11285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11285/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO PIETRO, elettivamente domiciliato in LARGO FRANCESCO RICHINI, 2/A 20122
MILANO presso il difensore avv. PONTONI ALESSANDRO PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa attorea ha concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il dott. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il rag. Parte_1 Controparte_1 per se e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a titolo professionale
-la difesa attorea ha infatti allegato il colpevole inadempimento del convenuto, rimasto contumace, sulla base delle seguenti circostanze:
“…il Dott. odierno attore, è un odontoiatra, che esercita la propria professione nei Parte_1 propri Studi di Milano, Viale Abruzzi 30 e di Piana di Giussano (MB), Via 4 Novembre 67; il Rag. è un ragioniere commercialista, che esercita la propria professione nel suo Controparte_1
Studio in Milano, Via Francesco Nullo 5;
l'odierno Attore per alcuni anni si è avvalso della consulenza professionale del Rag. in Controparte_1 ambito fiscale, tributario e dichiarativo;
quanto sopra finché, purtroppo, in data 03/12/2019 è stato notificato all'odierno Attore un Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 1), nel quale si eccepiva che nella dichiarazione per l'anno 2014 (doc. 2) fosse stato erroneamente compilato il quadro LM, relativo al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. “Regime dei minimi”); in base alle risultanze a mano dell'Agenzia, infatti, risultavano essere assenti i requisiti di permanenza a tale regime fiscale agevolato a causa di compensi percepiti nel 2013 superiori alla soglia di 30.000,00 euro;
in particolare, benché i compensi percepiti nel 2013 fossero stati pari a 29.873,00 euro, il loro ragguaglio ad anno determinava una soglia massima di 28.849,32 euro, ottenuta dal rapporto tra 30.000,00 euro e 365 giorni, moltiplicato per 351 giorni (numeri di giorni intercorsi dall'apertura della partita iva datata 14 gennaio 2013); quanto sopra ha comportato la conseguente impossibilità per l'odierno Attore di beneficiare di tale regime anche nel 2015 (doc. 3), ulteriore anno contestato da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – con la notifica del relativo Avviso di Accertamento in data 9 ottobre 2020 (doc. 4); alla luce di queste contestazioni, l'Agenzia delle Entrate ha quindi ricondotto i suddetti compensi al regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 del Tuir (“Testo unico delle imposte sui redditi”), determinando: per l'anno 2014, il versamento di un maggiore importo pari a 6.449,22 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 5); per il 2015, il versamento di un maggiore importo pari a 2.706,41 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 6).
Oltre a quanto sopra, le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2016 (doc. 7) e 2017 (doc. 8) sono state oggetto di regolarizzazione a causa dell'errata applicazione dell'aliquota del 5%, in luogo di quella del 15%, da applicare ai compensi percepiti in regime forfetario agevolato ex art. 1, commi 54-89, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Di conseguenza, il Dott. ha dovuto altresì provvedere a rettificare le relative Parte_1 dichiarazioni e a versare ti tramite l'istituto del c.d. “ravvedimento operoso”, determinando:
pagina3 di 7 per l'anno 2016, il versamento di un maggiore importo pari a 2.025,78 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 9); per il 2017, il versamento di un maggiore importo pari a 8.008,98 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi (doc 10).
Quanto sopra denunciato, purtroppo, non rappresenta gli unici errori commessi dal suddetto Rag.
infatti, l'odierno Attore lamenta altresì altri gravi inadempimenti commessi Parte convenuta a CP_1 proprio danno;
Orbene, nel corso del 2020 il Dott. ha sostenuto spese di ristrutturazione pari a Parte_1
96.064,00 euro e spese per mobili per € 10.980,00 (doc.ti da 11 a 27), destinati a sistemare ed arredare l'appartamento, a lui in uso in comodato, sito in Milano, Viale Abruzzi 30, piano 4 (ovvero il piano sopra quello dello Studio dentistico, ndr);
Il Dott. infatti, avrebbe avuto pieno diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute fino a Pt_1 un massimale di 96.000,00 euro per le spese di ristrutturazione, e di 10.000,00 euro per le mobilie, con un risparmio fiscale quantificabile in complessivi 53.000 euro;
Tuttavia, la mancata registrazione da parte del Rag. del contratto di comodato presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate entro l'inizio dei lavori ha determinato la decadenza da tali benefici (doc. 28);
Occorre evidenziare come quanto sopra si sia verificato nonostante i ripetuti solleciti inviati dall'Attore al Rag. volti ad ottenere la tempestiva registrazione del contratto in parola (doc. 29); CP_1
Da ultimo, sempre nel corso del 2020 il Dott. su suggerimento del Rag. ha Parte_1 CP_1 richiesto e quindi percepito il contributo a fon alla perdita del fatturato s usa dell'emergenza da Coronavirus;
Tuttavia tale contributo sarebbe spettato al suddetto Dott. Parte_1
Di conseguenza l'odierno Attore ha dovuto provvedere alla restituzione dello stesso, pagando sanzioni per un importo pari a 248,00 euro (doc. 30) …”
-ora, il conferimento al rag. del mandato professionale relativo alla consulenza in Controparte_1 ambito fiscale, tributario e di ni indicati dalla difesa attorea inequivocabilmente dalla documentazione in atti
-dal canto suo, il convenuto, rimanendo contumace, non ha allegato la sopravvenienza di fatti estintivi o modificativi del mandato d'opera intellettuale conferitogli dal dott. Parte_1
-nel merito, la consulenza tecnico-contabile espletata in corso di causa ha consentito di accertare che:
“…relativamente al punto 1 del quesito: ” 1) se ed in quale misura ricorrano gli inadempimenti allegati da con riferimento all'esecuzione del mandato professionale (consulenza in Parte_1 ambito fiscale, tributario e dichiarativo) conferito al rag. con particolare riferimento a: Controparte_1 a) erronea compilazione del quadro LM relativo al regi r l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 D.L. 6 luglio 2011 n.98 (Regime dei minimi) per l'anno 2014 e le dirette conseguenze anche con riferimento alle dichiarazioni degli anni successivi (2015, 2016 e 2017) e alla luce della necessità di ricorrere al regime del cd. ravvedimento operoso”, è stato accertato che l'assenza di controlli da parte del Rag. nel periodo di imposta 2013, abbia di fatto generato gli CP_1 inadempimenti descritti nell'atto di citazione.
In particolare, il superamento del limite di fatturato di euro 30.000,00 nel 2013 previsto nel regime dei Pa minimi e la conseguente errata compilazione del quadro nel modello dichiarativo, hanno causato la perdita dei benefici fiscali previsti dal “regime di vantagg relativi alla possibilità di applicare ai redditi un'imposta sostitutiva del 5% anche nelle annualità comprese tra il 2014 e il 2017, generando maggiori oneri in termini di imposte, interessi e sanzioni.
pagina4 di 7 Come è emerso dalla lettura dei documenti versati in atti, il superamento dei limiti di fatturato prescritti nel regime dei minimi, ha provocato anche la notifica di due avvisi di accertamento con assoggettabilità del reddito del Sig. a tassazione ordinaria. Pt_1
Come è emerso dalla disamina della documentazione prodotta in atti, parte attrice è stata costretta a regolarizzare la propria posizione con l'erario attraverso il versamento di maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale tramite modello F24, per i periodi di imposta 2014 e 2015.
Per quanto riguarda i periodi di imposta 2016 e 2017 il Sig. è stato costretto a versare Pt_1 maggiori imposte, sanzioni e interessi a causa dell'applicazione dell'aliquota fiscale del 15% (prevista nel regime forfettario) in luogo del 5%.
In merito al punto 1b del quesito il Sig. Giudice richiedeva quanto segue: “l'ammontare dei maggiori oneri sostenuti da in diretta conseguenza degli inadempimenti del rag. Parte_1 Controparte_1 con riferimento alle sanzioni irrogategli e ai maggiori interessi versati”.
Alla luce delle verifiche complessivamente eseguite è stato accertato che il Sig. nelle annualità Pt_1 indagate (comprese tra il 2014 e il 2016) ha sostenuto maggiori oneri a titolo di sanzioni per un importo pari a euro 1.965,88, interessi per un importo pari a euro 998,09 e spese di notifica per un importo pari a euro 17,50 per complessivi euro 2.981,47.
Con riferimento al modello F24 relativo alla regolarizzazione 2017, si precisa che non è stata prodotta copia della quietanza nel fascicolo telematico nei termini di deposito ritualmente previsti.
I valori esposti nel predetto modello sono stati pertanto esclusi dai conteggi.
Con riferimento al punto 2 del quesito: “mancata possibilità di usufruire del regime delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, con accertamento Parte_1 dell'ammontare del risparmio fiscale non goduto”, si precisa cha a causa della mancata registrazione del contratto di comodato, il Sig. non ha potuto beneficiare delle detrazioni fiscali collegate agli Pt_1 interventi di recupero del patrimonio edilizio per un importo pari a euro 48.000,00 e “bonus mobili” per un importo pari a euro 5.490,00 per complessivi euro 53.490,00, così ottenuto: euro 48.000,00 + 5.490,00 = euro 53.490,00
Si precisa che il predetto beneficio fiscale doveva essere distribuito su 10 quote annuali di pari importo.
Con riferimento al punto 3 del quesito il Sig. Giudice chiedeva di verificare gli inadempimenti del Rag. nell'ambito del “mancato conseguimento del contributo a fondo perduto legato alla CP_1 perdita del fatturato in relazione all'emergenza Covid, con accertamento del relativo ammontare”.
Nel merito è stato accertato che nel periodo del Covid-19 il Sig. avesse già chiuso la propria Pt_1 partita IVA e che pertanto non avrebbe avuto diritto a percepire ogazione a titolo di “fondo perduto”.
Con riferimento alle somme restituite tramite modello F24 a titolo di contributo a fondo perduto è stato accertato che le suddette somme non erano spettanti in quanto erogate a favore dello “
[...]
. Controparte_2
Sul punto è stato rilevato che la ratio contenuta nella circolare 22/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate stabiliva come le Associazioni professionali non fossero incluse tra i fruitori del contributo in quanto composte da soggetti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Nell'ambito della restituzione degli importi ottenuti a titolo di contributo a fondo perduto si ritiene che l'unico danno subito dal Sig. sia ascrivibile alle sanzioni e interessi versati con il modello Pt_1
F24 per un importo complessivo pari a euro 250,00.
In esito alle indagini complessivamente eseguite si ritiene che i “danni subiti” dal Sig. a causa Pt_1 degli inadempimenti del Rag. siano pari a complessivi euro 56.721,47. CP_1
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Si propone dettaglio degli Importo importi oggetto di verifica nel seguente prospetto di sintesi: Tipologia danno
Sanzione dichiarazione dei Euro 1.319,10 redditi 2015 (periodo di imposta 2014)
Interessi dichiarazione dei Euro 667,03 redditi 2015 (periodo di imposta 2014)
Spese di notifica avviso di Euro 8,75 accertamento 2014
Sanzione dichiarazione dei Euro 551,40 redditi 2016 (periodo di imposta 2015)
Interessi dichiarazione dei Euro 308,26 redditi 2016 (periodo di imposta 2015)
Spese di notifica avviso di Euro 8,75 accertamento 2015
Sanzione dichiarazione dei Euro 95,38 redditi 2017 (periodo di imposta 2016) dichiarazione dei redditi 2017 Euro 22,80 (periodo di imposta 2016)
Perdita delle detrazioni fiscali Euro 48.000,00 per ristrutturazione
Perdita delle detrazioni fiscali Euro 5.490,00 per acquisto mobili
Sanzione per restituzione Euro 248,00 contributo a fondo perduto
Interessi per restituzione Euro 2,00 contributo a fondo perduto
Totale Euro 56.721,47 …”
-l'esito degli accertamenti peritali sopra sinteticamente riportati è sostenuto da motivazione puntuale, analitica e priva di vizi logici
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato pagina6 di 7 determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-ora, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, può considerarsi definitivamente raggiunta la prova degli inadempimenti allegati nei limiti accertati dal consulente d'ufficio, il danno subito dall'attore pari a € 56.721,47, e il nesso di causalità diretta tra gli inadempimenti e il pregiudizio patrimoniale
-rimanendo contumace, il rag. non ha invece dimostrato l'esatto adempimento delle Controparte_1 sue prestazioni professionali o, in alternativa, che gli inadempimenti siano stati dovuti a causa al medesimo non imputabili
-il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 56.721,47, quale accertata dal consulente d'ufficio
-quest'ultimo ha correttamente escluso le somme relative al modello F24 relativo alla regolarizzazione 2017 che è stato prodotto il 16 maggio 2024, oltre i termini istruttori di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. e dopo il deposito della relazione peritale
-la somma di € 3.231,00 (€ 56.721,47, al netto delle somme di € 48.000,00 e di € 5.490,00) va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo
-invece, per la perdita delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione e per l'acquisto di mobili, spettano le somme di € 48.000,00 e di € 5.490,00
-su queste somme non sono dovuti interessi e rivalutazione poiché il rimborso delle detrazioni era previsto in un arco di dieci anni
-infine, non si ritiene risarcibile l'importo di cui alla fattura sub doc.31 perché priva di quietanza
-le spese processuali, comprensive di quelle della CTU come liquidate il 9 febbraio 2024, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertata la responsabilità contrattuale del rag. così Controparte_1 dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento della somma di € 56.721,47 (€ 3.231,00 + € 48.000,00 + € 5.490,00)
2) la somma di € 3.231,00 va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso, oltre alle spese della CTU, a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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