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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2025 alle ore 9,25 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 562/25 promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.tI Sergio Picchi e Giorgio Leoncini) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Demis Bessi in sost. avv. Picchi;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.5.2025 , in servizio presso una Parte_1 scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione della domanda, premesso di aver svolto attività di docente con contratti a tempo determinato negli aa.ss.2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, ha chiesto la carta docente per gli ultimi due aa.ss. e la retribuzione professionale per i primi due.
Il resiste. CP_1
1 2. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
2 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 la ricorrente è stata incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per entrambi gli aa.ss. oggetto di lite. È poi pacifico che la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico.
La domanda relativa alla carta docente, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Sezioni unite.
5. Per quanto riguarda la retribuzione professionale docente, la questione è stata affrontata e risolta in senso favorevole alla tesi della ricorrente dalla Corte di
Cassazione (Cass., 27.7.2018 n. 20015), che ha statuito (si cita dalla motivazione):
3 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...';
“Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio';
“Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
“Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
4 o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive';
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), 'non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione' (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
5 di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
“L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
“Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, 'che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito' ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile Parte con la percezione della;
“Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite
6 dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'...”.
Il principio risulta ribadito dalla Corte di Cassazione in svariate pronunce successive (da ult. Cass., 7.5.2024 n. 12309).
5.1. I giudici di merito si sono orientati prevalentemente nel medesimo senso (si vedano p.e. Trib. Foggia, 25.11.2021 nn. 4230 e 4231, che in modo condivisibile escludono che la sentenza della CGUE induca a rivedere la conclusione, CP_2
e, all'interno del distretto, Trib. Savona, 5.10.2021 n. 143, ivi con ulteriori richiami di giurisprudenza), e anche questo ufficio si è pronunciato nel medesimo senso
(Trib. Spezia, 3.12.2021 n. 301 e altre conformi).
Alle pronunce sopra indicate, che questo giudice condivide, si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5.2. In particolare, va aggiunto, il fatto di inserirsi in una strategia didattica impostata da un altro docente non sembra costituire una sufficiente differenziazione fra il lavoro del supplente breve e quello del sostituito.
Per vero, nulla esclude che anche il supplente breve possa arrecare un contributo personale all'impostazione della strategia didattica;
ma, in ogni caso, questo elemento è riconducibile alla stessa temporaneità dell'incarico, e cioè a un elemento che non può essere utilizzato per differenziare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
D'altra parte, la RPD ha l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, e questi obiettivi sono correlati all'attività di insegnamento in sé considerata, che si deve ritenere identica sia per i supplenti brevi, sia per i docenti di ruolo e i supplenti annuali.
7 5.3. La domanda, quindi, si accoglie, oltre accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
Sulla quantificazione il non ha svolto contestazioni e si recepisce quindi CP_1 il conteggio della parte ricorrente che appare aritmeticamente congruo.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo secondo il DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura, con l'incremento di cui all'art. 4 comma 1 nel testo vigente (“fino al trenta per cento”) che, in relazione alla concreta ridotta utilità dei collegamenti, si stima equo determinare nel 10%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a la Carta elettronica del CP_3 Parte_1 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a a titolo di Retribuzione CP_3 Parte_1
Professionale Docenti, parametrata alle ore di lavoro effettivamente prestate, per i periodi di supplenza prestati negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la somma lorda di
€ 506,23 oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, dalla scadenza, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € 49,00 per Parte_1 esborsi, € 1.133,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini.
Il giudice
Marco Viani
8
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2025 alle ore 9,25 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 562/25 promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.tI Sergio Picchi e Giorgio Leoncini) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Demis Bessi in sost. avv. Picchi;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.5.2025 , in servizio presso una Parte_1 scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione della domanda, premesso di aver svolto attività di docente con contratti a tempo determinato negli aa.ss.2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, ha chiesto la carta docente per gli ultimi due aa.ss. e la retribuzione professionale per i primi due.
Il resiste. CP_1
1 2. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
2 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 la ricorrente è stata incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per entrambi gli aa.ss. oggetto di lite. È poi pacifico che la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico.
La domanda relativa alla carta docente, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Sezioni unite.
5. Per quanto riguarda la retribuzione professionale docente, la questione è stata affrontata e risolta in senso favorevole alla tesi della ricorrente dalla Corte di
Cassazione (Cass., 27.7.2018 n. 20015), che ha statuito (si cita dalla motivazione):
3 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...';
“Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio';
“Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
“Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
4 o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive';
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), 'non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione' (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
5 di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
“L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
“Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, 'che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito' ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile Parte con la percezione della;
“Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite
6 dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'...”.
Il principio risulta ribadito dalla Corte di Cassazione in svariate pronunce successive (da ult. Cass., 7.5.2024 n. 12309).
5.1. I giudici di merito si sono orientati prevalentemente nel medesimo senso (si vedano p.e. Trib. Foggia, 25.11.2021 nn. 4230 e 4231, che in modo condivisibile escludono che la sentenza della CGUE induca a rivedere la conclusione, CP_2
e, all'interno del distretto, Trib. Savona, 5.10.2021 n. 143, ivi con ulteriori richiami di giurisprudenza), e anche questo ufficio si è pronunciato nel medesimo senso
(Trib. Spezia, 3.12.2021 n. 301 e altre conformi).
Alle pronunce sopra indicate, che questo giudice condivide, si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5.2. In particolare, va aggiunto, il fatto di inserirsi in una strategia didattica impostata da un altro docente non sembra costituire una sufficiente differenziazione fra il lavoro del supplente breve e quello del sostituito.
Per vero, nulla esclude che anche il supplente breve possa arrecare un contributo personale all'impostazione della strategia didattica;
ma, in ogni caso, questo elemento è riconducibile alla stessa temporaneità dell'incarico, e cioè a un elemento che non può essere utilizzato per differenziare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
D'altra parte, la RPD ha l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, e questi obiettivi sono correlati all'attività di insegnamento in sé considerata, che si deve ritenere identica sia per i supplenti brevi, sia per i docenti di ruolo e i supplenti annuali.
7 5.3. La domanda, quindi, si accoglie, oltre accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
Sulla quantificazione il non ha svolto contestazioni e si recepisce quindi CP_1 il conteggio della parte ricorrente che appare aritmeticamente congruo.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo secondo il DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura, con l'incremento di cui all'art. 4 comma 1 nel testo vigente (“fino al trenta per cento”) che, in relazione alla concreta ridotta utilità dei collegamenti, si stima equo determinare nel 10%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a la Carta elettronica del CP_3 Parte_1 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a a titolo di Retribuzione CP_3 Parte_1
Professionale Docenti, parametrata alle ore di lavoro effettivamente prestate, per i periodi di supplenza prestati negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la somma lorda di
€ 506,23 oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, dalla scadenza, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € 49,00 per Parte_1 esborsi, € 1.133,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini.
Il giudice
Marco Viani
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