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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AMENDOLA 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI STEFANIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in PRESSO AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-09-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava di svolgere attività di Addetta alle Pulizie, e che in data 07-09-2022, mentre stava pulendo lo spogliatoio di una palestra, era scivolata su una scaglia di sapone,
pagina 1 di 3 riportando la lesioni all'arto superiore sinistro, con frattura del polso e trauma distorsivo alla spalla. Proseguiva affermando che l' aveva riconosciuto l'eziologia professionale del CP_1 sinistro, ma non aveva corrisposto alcun indennizzo per il danno biologico permanente, poiché aveva ritenuto che lo stesso fosse inferiore alla soglia indennizzabile del 6%, come previsto dall'art. 13 comma 2 Lettera a del Dlgs N°38/2000. In particolare precisava che l aveva attestato un danno biologico del 4%. CP_1
Eccepiva l'erroneità del suddetto provvedimento dell , per le ragioni indicate in CP_2 ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse a causa dell'Infortunio sul Lavoro del 07-09-2022, la ricorrente aveva riportato un danno biologico permanente in misura non inferiore al 6% e condannasse l' a corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 13 comma 2 Lettera a CP_1 del Dlgs N°38/2000, in misura parametrata al grado di menomazione accertato. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare affermava che la visita medico legale svolta dai Sanitari dell'Istituto, aveva accertato che dall'infortunio in oggetto, era derivato un danno biologico del 4%, posto che la lesione del tendine del sovraspinato, non era causalmente connessa all'infortunio, ma aveva eziologia degenerativa. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienze del 13-01-2025, 03-02-2025 e 09-06-2025. Veniva espletata CTU medico legale e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalla CTU medico legale svolta nel processo, è emerso che l'infortuni0 sul lavoro occorso alla ricorrente in data 07-09-2022, ha causato lesioni al polso ed alla regione brachiale sinistra della ricorrente, con un danno biologico complessivo del 5%. Ha poi escluso la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio in oggetto e le lesioni alla spalla sinistra ed in particolare al sovraspinato, che hanno avuto eziologia degenerativa. Pertanto viene dichiarato che la signora , a causa dell'infortunio sul Parte_1 lavoro del 07-09-2022, ha residuato un danno biologico del 5%. Viene poi respinta ogni altra domanda tra le parti. Non si fa luogo a condanna alle spese della ricorrente, ex art. 152 disp. att. cpc, stante il reddito della ricorrente medesima. Per le stesse ragioni vengono poste a carico dell' le spese di CTU come liquidate CP_1 con separato decreto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro del 07-09-2022, ha residuato un Parte_1 danno biologico secondo le tabelle pari al 5%. CP_1
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Nulla per le spese. Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto, a carico dell CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 09-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AMENDOLA 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI STEFANIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in PRESSO AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-09-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava di svolgere attività di Addetta alle Pulizie, e che in data 07-09-2022, mentre stava pulendo lo spogliatoio di una palestra, era scivolata su una scaglia di sapone,
pagina 1 di 3 riportando la lesioni all'arto superiore sinistro, con frattura del polso e trauma distorsivo alla spalla. Proseguiva affermando che l' aveva riconosciuto l'eziologia professionale del CP_1 sinistro, ma non aveva corrisposto alcun indennizzo per il danno biologico permanente, poiché aveva ritenuto che lo stesso fosse inferiore alla soglia indennizzabile del 6%, come previsto dall'art. 13 comma 2 Lettera a del Dlgs N°38/2000. In particolare precisava che l aveva attestato un danno biologico del 4%. CP_1
Eccepiva l'erroneità del suddetto provvedimento dell , per le ragioni indicate in CP_2 ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse a causa dell'Infortunio sul Lavoro del 07-09-2022, la ricorrente aveva riportato un danno biologico permanente in misura non inferiore al 6% e condannasse l' a corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 13 comma 2 Lettera a CP_1 del Dlgs N°38/2000, in misura parametrata al grado di menomazione accertato. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare affermava che la visita medico legale svolta dai Sanitari dell'Istituto, aveva accertato che dall'infortunio in oggetto, era derivato un danno biologico del 4%, posto che la lesione del tendine del sovraspinato, non era causalmente connessa all'infortunio, ma aveva eziologia degenerativa. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienze del 13-01-2025, 03-02-2025 e 09-06-2025. Veniva espletata CTU medico legale e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalla CTU medico legale svolta nel processo, è emerso che l'infortuni0 sul lavoro occorso alla ricorrente in data 07-09-2022, ha causato lesioni al polso ed alla regione brachiale sinistra della ricorrente, con un danno biologico complessivo del 5%. Ha poi escluso la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio in oggetto e le lesioni alla spalla sinistra ed in particolare al sovraspinato, che hanno avuto eziologia degenerativa. Pertanto viene dichiarato che la signora , a causa dell'infortunio sul Parte_1 lavoro del 07-09-2022, ha residuato un danno biologico del 5%. Viene poi respinta ogni altra domanda tra le parti. Non si fa luogo a condanna alle spese della ricorrente, ex art. 152 disp. att. cpc, stante il reddito della ricorrente medesima. Per le stesse ragioni vengono poste a carico dell' le spese di CTU come liquidate CP_1 con separato decreto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro del 07-09-2022, ha residuato un Parte_1 danno biologico secondo le tabelle pari al 5%. CP_1
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Nulla per le spese. Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto, a carico dell CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 09-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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