Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10940/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna
Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10940/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Andrea Bianco, in sostituzione dello stesso avv. Parte_1
costituitosi in proprio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del primo sito in Napoli, alla via Chiatamone n°11, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in Napoli, alla via Diaz 11
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A18112098767, Cron. N. 20180854770 del 10/10/2018 con cui le si comminava la sanzione pecuniaria di € 64,50, comprensiva di spese di notifica, per aver violato l'art 7 co 1 lett f) e co 15 Cds in quanto sostava con il proprio veicolo, targato EA319WP, “senza esporre il titolo di pagamento”.
In primo grado la si costituiva, delegando all'uopo il Controparte_1
contestando l'avverso dedotto in giudizio e chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso.
Rigettato il ricorso ed interposto appello, la articolava il seguente Parte_1 motivo di impugnazione: il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado in merito alla domanda proposta in violazione dell'art 112 c.p.c. ed in particolare il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa: 1) alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 6, e 3, comma 1, n.
7 - illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata;
2) alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 8, del codice della strada - assenza di aree di parcheggio libero;
3) al mancato adeguamento del parchimetro;
4) all'accertamento dei poteri dell'ausiliare del traffico che aveva elevato la sanzione.
Anche in tale grado di giudizio, la si costituiva, Controparte_1 contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la discussione del ricorso all'udienza del 27/03/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, per tale ragione, va rigettato.
In premessa, il Tribunale condivide la doglianza della parte appellante nella misura in cui questa lamenta che il Giudice di prime cure non si sia pronunciato su tutti motivi di ricorso sopra elencati, tuttavia, quest'ultimi non paiono, comunque, fondati e meritevoli di accoglimento.
Quanto al primo motivo, l'appellante assume l'illegittimità derivata del verbale di contravvenzione comminatole in ragione del fatto che, avendo il realizzato l'area di parcheggio sulla carreggiata, deputata Controparte_3 alla circolazione dei veicoli, in spregio alle previsioni dettate sul punto dal
- 2 - codice della strada, sarebbe, di conseguenza, illegittima la violazione contestatale.
Il motivo è infondato, poiché l'appellante ha omesso, come era in questa ipotesi sua cura, di allegare una qualsivoglia circostanza di fatto volta a provare che le cc.dd. strisce blu fossero insistenti sulla carreggiata stradale, men che meno sono utili al riguardo le foto allegate in atti, in bianco e nero, le quali non consentono una chiara visione dei luoghi. Giova, ad ogni modo, rammentare che la prova di una situazione di fatto illegittima grava sull'opponente, non avendo onere la P.A. di dimostrare la correttezza del proprio operato in ordine a un profilo – invero di mero fatto – della vicenda in esame;
senza considerare che, in tale senso, depone l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui «Quanto alla presenza di strisce blu, reputa il
Collegio che sia del tutto corretto il richiamo del giudice di merito a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 4172/2007, che nel definire la nozione di "carreggiata", a norma dell'art. 3 C.d.S., ha ritenuto priva di rilevanza l'assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli» (cfr. Cass. civ. sent. in motivazione n.9125/2017)
Quanto al secondo motivo, l'appellante si duole della mancata predisposizione da parte del di aree di parcheggio libero, Controparte_3 con conseguente illegittimità della delibera istitutiva dell'area di parcheggio a pagamento. Ora, si tratta di una doglianza genericamente dedotta;
inoltre, il compendio fotografico depositato ed atto – ad avviso dell'appellante- a dimostrare la fondatezza del suo assunto, appare del tutto deficitario ed inidoneo a tale scopo, senza contare che dallo stesso non è dato desumere nemmeno con certezza che la via ivi ritratta sia proprio quella di cui al verbale di contravvenzione. Va, inoltre, richiamato sul punto un certo orientamento della Corte di Cassazione, che il Tribunale condivide e fa proprio, secondo cui: “In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento, dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità –e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario –e non già onore dell'amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento, che adottato ai sensi dell'art. 7 codice della strada, si presume conforme a legge.( cfr. Cass. civ. sez. VI, sent. 14/06/2013, n.14980).
Ora, l'appellante si è limitata genericamente a dedurre che, nell'area oggetto della violazione di cui al verbale, non vi fossero aree di parcheggio gratuito,
- 3 - senza, però, dedurre alcunché quanto “all'assenza di delibere comunali che qualificassero l'area in questione come quella "rientrante nella zona A del
D.M. 2 aprile 1968, o che si tratti di area urbana di particolare valore storico
o di particolare pregio ambientale": condizioni, queste ultime, alternative per esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di predisporre aree di parcheggio libero”. Di fatti, una volta svolta tale specifica contestazione, allora, si poteva ritenere che, come nella fattispecie affrontata dalla Cassazione, “la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale: l'Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l'istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il in forza delle caratteristiche CP_3 dell'area, dall'obbligo di predisporre libere aree di parcheggio”(cfr. Cass. Ord.20 maggio -3 settembre 2014, n. 18575). Tale specifica contestazione non è stata operata da parte dell'appellante; né la stessa ha formulato istanza di esibizione della delibera istitutiva dell'area di parcheggio ex art 210 c.p.c., in primo grado, o, sollecitato a tanto il Giudice ex art 213 c.p.c; né essa può, infine, giovarsi del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., posto che la memoria di costituzione del in primo grado è puramente formale e CP_3 formulata in “ciclostile” chiaramente non pertinente alla controversia in oggetto.
Quanto al terzo motivo, secondo cui la contravvenzione sarebbe illegittima in quanto – secondo la prospettazione dell'appellante - la Legge di Stabilità 2016
(L. 208/2015) avrebbe imposto, a decorrere dal 1° luglio 2016, ai Comuni di dotare i parchimetri per la sosta sulle aree blu di meccanismo per pagare con bancomat, sicché le contravvenzioni, elevate in quelle zone in cui i parchimetri non sono dotati di tale strumento elettronico di pagamento, dovrebbero considerarsi illegittime.
Il motivo così sintetizzato è infondato. Il comma 901 della Legge di Stabilità del 2016 così recita: “901. Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma
4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”. Ora, non è dato comprendere in quale parte della richiamata norma è previsto che le contravvenzioni elevate per mancata esposizione del titolo di pagamento nei riguardi di auto in sosta in zone delimitate da aree blu connotate dalla presenza di parchimetri sprovvisti di tale nuova modalità di pagamento, debbano ritenersi illegittime. Si tratta, dunque, di una contestazione che non trova minimamente riscontro normativo.
Quanto all'ultimo motivo, esso è parimenti infondato.
- 4 - L'appellante contesta, infatti, la validità della nomina dell'ausiliare del traffico che ha redatto il verbale oggetto di impugnazione chiedendo, altresì, la produzione in giudizio della delibera comunale “che ha/avrebbe assunto
l'ausiliare del traffico onde verificare che detta delibera ne delimiti concretamente e correttamente i poteri.” Si tratta, invero, di una contestazione generica e non specifica, a fronte della quale, peraltro, l'appellante, in primo grado, una volta riscontrata la mancata produzione della delibera richiesta, avrebbe potuto e dovuto formulare istanza ex art 210 c.p.c. o magari, sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c, mentre, a quanto risulta dall'esame degli atti di primo grado, è rimasto processualmente inerte, con la conseguenza che la presunzione di legittimità, che assiste il provvedimento sanzionatorio, non può reputarsi superata.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse si liquidano alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato dal DM
147/22, in ragione della modestissima complessità della questione trattata, oltre che della sua serialità, nonché della limitata attività difensiva svolta dall'appellata, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e di ogni altro vantaggio previsto dal menzionato decreto.
Pertanto, per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, €. 100 per la fase istruttoria ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello; b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 332 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
- 5 - quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli il 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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