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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5769 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 'con l'Avv. TARANTINO UMBERTO ( C.F. 1
VIA NORMANNI 87064 CORIGLIANO-ROSSANO;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. CIMINO GIOVANNI;
Controparte 1
Parte resistente CP 2, con l'Avv. AVENA GILDA e Avv. FERRATO UMBERTO;
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Pt 1 esponeva: di essere stato assunto con contratto del 16.10.2006 e di essere dipendente della tre emme società cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di carrellista di magazzino;
che in data 01.06.2022, il Pt 1 sentendosi male
per problemi alla schiena, chiedeva al suo collega di reparto che viaggiava sempre con lui per raggiungere il posto di lavoro, di riferire Persona 1 ' che avrebbePersona 2 - quale responsabile del personale in azienda ad fatto un pò di ritardo sul lavoro a cagione del suo stato invalidante;
che, poiché la schiena non esitava a guarire, immediatamente il Pt 1 , tramite sms whatsapp (allegato), riferiva al responsabile, che in data Persona 2 '
01.06.2022 non si sarebbe potuto recare a lavoro;
che la sera del giorno
01.06.2022, il Pt 1 costatato ancora che i dolori alla schiena non presentavano dei miglioramenti- alle ore 20.45 avvisava il suo responsabile nella persona del sig. Per_2 che l'indomani non si sarebbe potuto recare a lavoro;
che Co nonostante la comunicazione predetta la emme gli comminava formale richiamo disciplinare del seguente tenore: "lei nella data indicata (ossia
01.06.2022) non si è presentato al lavoro senza avvisare per tempo i responsabili di cantiere per come previsto dal CCNL applicato"; che nella giornata del 02.06.2022 venivano di poi, inviati a tutti i lavoratori il prontuario con i turni di lavoro per il giorno successivo e il Pt 1 accorgendosi che il suo nominativo '
non compariva all'interno della lista, contattava tramite messaggio whatsapp sul gruppo aziendale i responsabili al fine di chiedere spiegazioni;
che non ricevendo alcuna risposta, il Pt 1 chiamava il Pt 2 il quale, gli rispondeva in malo modo e gli chiedeva di restare per altri due giorni a casa “a riposo forzato ", cosa che egli faceva;
che il successivo lunedi, il Pt 1 ritornato a lavorare,
preoccupato per quanto accaduto, immediatamente si rivolgeva al dott. Per 3 rappresentante, al fine di confrontarsi con lui, chiedendogli soprattutto un confronto con Lui ed il Pt 2 al fine di poter spiegare meglio le sue ragioni: in detta occasione, il dr. Per 3 gli riferiva che il Pt 2 era arrabbiato con lui senza il giorno dopo si sarebbero chiariti però indicarne le ragioni, dicendogli altresì che che il successivo martedi anziché tutti e tre ossia Pt 1 Pt 2 e Dr. Per 3 '
chiarirsi, il dr. Per 3 andando incontro al Pt 1 gli riferiva che lo avrebbero cambiato di reparto al fine di evitare qualsivoglia problematica con il Pt 2 nonché qualsivoglia lamentela;
che nell'immediatezza il Pt 1 accettava detto spostamento giacchè anche precedentemente, in altre e diverse occasioni, era stato spostato di reparto, senza mai obiettare alcunchè, accettando quanto indicato dal datore di lavoro;
che tali disposizioni avevano come promotore il
Pt 2 , con il quale vi erano stati in passato degli screzi, per cui seguiva un confronto animato ma composto, con lo stesso Pt 2 ; di seguito gli veniva formalmente intimato il provvedimento di sospensione;
dopo circa una settimana, egli veniva contattato telefonicamente dal sig. che Persona 4
gli diceva per telefono ed oralmente che era stato licenziato;
recatosi immediatamente in azienda al fine di capire meglio cosa stesse succedendo e qui gli veniva consegnato il provvedimento di licenziamento a cui seguiva pure una successiva raccomandata contenente sempre lo stesso provvedimento;
con raccomandata dell'01.08.2022 il Pt 1 impugnava in via stragiudiziale il provvedimento di licenziamento chiedendo altresì formalmente ed espressamente di essere sentito oralmente.
Tanto premesso, eccepiva: la nullità del licenziamento per l'esistenza di vizi procedurali e/o procedimentali, per la mancata audizione orale del dipendente;
la illegittimità dell'impugnato licenziamento per mancato rispetto del periodo di preavviso ex art. 3 della legge n. 604/1966; la nullità dell'impugnato licenziamento per l'esistenza di vizi di forma, stante la mancata indicazione dei motivi posti a base dell'impugnato licenziamento e delle norme di legge e della contrattazione collettiva violate, ex art. 1 comma 37 L. n. 92/2012 c.d. Legge
Fornero, il quale espressamente prevede che "la del comunicazione licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato"; l'assenza di Proporzionalità tra i fatti e la sanzione espulsiva del licenziamento, ex art 2106 c.c.
Concludeva per la illegittimità del provvedimento di licenziamento comminato, con conseguente reintegra con effetto immediato, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre alla corresponsione di quanto ancora dovuto a titolo di retribuzione dal licenziamento sino all'effettiva reintegra come per legge e condanna dell'odierna parte resistente al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda di reintegra per la inapplicabilità al caso di specie della tutela restitutoria prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori art. 2 I. n.
-
142/2001, l'unica richiesta nelle conclusioni del ricorso, in quanto la tutela restitutoria prevista dall'art. 18 dello statuto del lavoratore non sarebbe applicabile ogniqualvolta (come nel caso di specie) venga a cessare contestualmente sia il rapporto di lavoro che quello associativo ex art 2 Legge
03/04/2001, n. 142 secondo cui "[...] 1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. [...]”. Precisava che il socio lavoratore avrebbe dovuto, piuttosto, nei termini di cui all'art. 2533 cod. civ. impugnare - innanzi al giudice ordinario (sul punto precisa che questo giudizio è stato avviato prima della riforma c.d. Cartabia) - la delibera all.6 entro 60 giorni dalla comunicazione.-
Quanto alla mancata audizione del lavoratore posta dal ricorrente come possibile causa di illegittimità del licenziamento, rappresentava che l'unica richiesta di audizione era stata avanzata nella impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo, quando il procedimento disciplinare si era oramai concluso, peraltro oltre i termini di legge. Contestava, altresì nel merito il ricorso e i motivi di doglianza esternati dal socio lavoratore, chiedendo il rigetto di ogni domanda. Si costituiva anche l'CP_2, come contraddittore necessario per la posizione contributiva e previdenziale del lavoratore.
§§§§
Con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che un lavoratore, escluso dal rapporto associativo a seguito di alcuni fatti e licenziato per i medesimi fatti, prima di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, con l'impugnazione del recesso, deve ottenere la ricostituzione del vincolo associativo estinto.
Se la delibera di esclusione non viene impugnata, il lavoratore può, in ogni caso, chiedere una indennità risarcitoria in ordine ad un licenziamento illegittimo, seppur efficace. La stessa cosa può avvenire nel caso in cui ad essere illegittima sia la delibera di esclusione dalla società. L'indennità risarcitoria può essere quantificata seguendo i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 604/1966 (il valore
è compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Secondo le Sezioni Unite sussistono, per il socio lavoratore, due rapporti contemporaneamente, quello associativo e quello di lavoro: il collegamento è necessario ed ha carattere unidirezionale nel momento in cui si risolve il rapporto di lavoro, nel senso che il socio “può non essere lavoratore” e, al contempo
"qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore".
Le Sezioni Unite affermano, infatti, che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, deve ritenersi preclusa la tutela restitutoria: la qualità di lavoratore non può essere restituita al socio che non impugni anche la delibera, dalla quale è derivato, appunto, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro (ex art. 5, comma 2, L. n. 142/2000). Ciò perché il socio- lavoratore può ottenere la reintegrazione del posto di lavoro solo in caso di caducazione della delibera di esclusione dalla cooperativa. Delibera che, una volta espunta per la sua illegittimità, cessa di produrre effetti con la conseguenza che vengono ad essere ripristinati i rapporti mutualistici cessati in ragione di essa, ivi compreso il rapporto di lavoro. La tutela reintegratoria non può essere mai ottenuta, invece, nell'ambito della disciplina lavoristica (e quindi con la mera impugnazione del licenziamento), essendo esclusa per i soci-lavoratori di cooperativa la tutela di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori (art. 2, I. n. 142/2001). La mancata impugnazione della delibera di esclusione, tuttavia, non esclude di per sé l'illegittimità del licenziamento, e nel caso in cui si impugni solo il recesso datoriale non è precluso il risarcimento del danno che si è prodotto.
Sulla scorta di tali argomentazioni le Sezioni Unite affermano, in conclusione, il seguente principio di diritto: "In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria."
Per effetto dell'art. 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore licenziato ed escluso con delibera regolarmente comunicata e non impugnata è precluso «il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore».
Sostanzialmente, le tutele previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1973, n.
300 sono ammissibili solo nei casi in cui venga impugnata la delibera e che questa sia dichiarata illegittima. Una volta decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, se questa non viene impugnata, produce l'effetto estintivo del rapporto sociale. Tuttavia, questa condizione «non esclude l'illegittimità del licenziamento» né tantomeno fa venire meno «l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso» poiché la delibera di esclusione, producendo la caducazione del rapporto di lavoro, anche se non contestata, genera un danno.
Inoltre, l'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 preclude la sola tutela prevista dall'art. 18 ma viene lasciata impregiudicata «l'esperibilità di tutela diversa da questa, ossia quella risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge 16 luglio 1966,
n. 604, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini». Ciò perché
l'accoglimento della domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di esclusione;
e non impedisce neppure che essa continui a produrre i propri effetti». La domanda giudiziale per il riconoscimento della tutela risarcitoria ha ad oggetto «il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto ha cagionato un danno e l'ha provocato illegittimamente».
Le Sezioni Unite chiariscono anche che non è condivisibile ritenere che il lavoratore che voglia chiedere la tutela risarcitoria ex art. 8 della legge 16 luglio
1966, n. 604 debba comunque impugnare la delibera di esclusione poiché
l'impugnazione dell'atto di esclusione è presupposto per il riconoscimento della tutela ex art. 18 ma non per quella risarcitoria. Infatti, osserva la Corte che in virtù dell'art. 24 Cost., spetta al titolare della situazione protetta scegliere a quale tutela far ricorso per poter ottenere ristoro del pregiudizio subito». Quindi, il socio lavoratore escluso avrà certamente la possibilità di tutelare la propria posizione o con l'impugnazione della delibera ex art. 2533 cod. civ. e con l'impugnativa del licenziamento oppure optare per la sola contestazione del licenziamento sapendo che potrà ottenere, in caso di vittoria del giudizio, solo la tutela indennitaria e non quella reale.
Nel caso di specie, non risulta impugnata la delibera di esclusione dalla compagine sociale (circostanza pacifica), né risulta avanzata la richiesta di tutela indennitaria di cui sopra, atteso che il socio lavoratore si è limitato unicamente a chiedere "la reintegra con effetto immediato, oltre al pagamento dell'indennità
risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre alla corresponsione di quanto ancora dovuto a titolo di retribuzione dal licenziamento sino all'effettiva reintegra", per cui non ha presentato una domanda specifica per ottenere il risarcimento in luogo della reintegra, dimostrandone altresì il nesso di causalità con l'atto di esclusione. Non essendo un diritto che può essere riconosciuto automaticamente,
l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla parte resistente deve, dunque, essere accolta, non potendosi emettere una pronuncia ultra petita.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 06/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 'con l'Avv. TARANTINO UMBERTO ( C.F. 1
VIA NORMANNI 87064 CORIGLIANO-ROSSANO;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. CIMINO GIOVANNI;
Controparte 1
Parte resistente CP 2, con l'Avv. AVENA GILDA e Avv. FERRATO UMBERTO;
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Pt 1 esponeva: di essere stato assunto con contratto del 16.10.2006 e di essere dipendente della tre emme società cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di carrellista di magazzino;
che in data 01.06.2022, il Pt 1 sentendosi male
per problemi alla schiena, chiedeva al suo collega di reparto che viaggiava sempre con lui per raggiungere il posto di lavoro, di riferire Persona 1 ' che avrebbePersona 2 - quale responsabile del personale in azienda ad fatto un pò di ritardo sul lavoro a cagione del suo stato invalidante;
che, poiché la schiena non esitava a guarire, immediatamente il Pt 1 , tramite sms whatsapp (allegato), riferiva al responsabile, che in data Persona 2 '
01.06.2022 non si sarebbe potuto recare a lavoro;
che la sera del giorno
01.06.2022, il Pt 1 costatato ancora che i dolori alla schiena non presentavano dei miglioramenti- alle ore 20.45 avvisava il suo responsabile nella persona del sig. Per_2 che l'indomani non si sarebbe potuto recare a lavoro;
che Co nonostante la comunicazione predetta la emme gli comminava formale richiamo disciplinare del seguente tenore: "lei nella data indicata (ossia
01.06.2022) non si è presentato al lavoro senza avvisare per tempo i responsabili di cantiere per come previsto dal CCNL applicato"; che nella giornata del 02.06.2022 venivano di poi, inviati a tutti i lavoratori il prontuario con i turni di lavoro per il giorno successivo e il Pt 1 accorgendosi che il suo nominativo '
non compariva all'interno della lista, contattava tramite messaggio whatsapp sul gruppo aziendale i responsabili al fine di chiedere spiegazioni;
che non ricevendo alcuna risposta, il Pt 1 chiamava il Pt 2 il quale, gli rispondeva in malo modo e gli chiedeva di restare per altri due giorni a casa “a riposo forzato ", cosa che egli faceva;
che il successivo lunedi, il Pt 1 ritornato a lavorare,
preoccupato per quanto accaduto, immediatamente si rivolgeva al dott. Per 3 rappresentante, al fine di confrontarsi con lui, chiedendogli soprattutto un confronto con Lui ed il Pt 2 al fine di poter spiegare meglio le sue ragioni: in detta occasione, il dr. Per 3 gli riferiva che il Pt 2 era arrabbiato con lui senza il giorno dopo si sarebbero chiariti però indicarne le ragioni, dicendogli altresì che che il successivo martedi anziché tutti e tre ossia Pt 1 Pt 2 e Dr. Per 3 '
chiarirsi, il dr. Per 3 andando incontro al Pt 1 gli riferiva che lo avrebbero cambiato di reparto al fine di evitare qualsivoglia problematica con il Pt 2 nonché qualsivoglia lamentela;
che nell'immediatezza il Pt 1 accettava detto spostamento giacchè anche precedentemente, in altre e diverse occasioni, era stato spostato di reparto, senza mai obiettare alcunchè, accettando quanto indicato dal datore di lavoro;
che tali disposizioni avevano come promotore il
Pt 2 , con il quale vi erano stati in passato degli screzi, per cui seguiva un confronto animato ma composto, con lo stesso Pt 2 ; di seguito gli veniva formalmente intimato il provvedimento di sospensione;
dopo circa una settimana, egli veniva contattato telefonicamente dal sig. che Persona 4
gli diceva per telefono ed oralmente che era stato licenziato;
recatosi immediatamente in azienda al fine di capire meglio cosa stesse succedendo e qui gli veniva consegnato il provvedimento di licenziamento a cui seguiva pure una successiva raccomandata contenente sempre lo stesso provvedimento;
con raccomandata dell'01.08.2022 il Pt 1 impugnava in via stragiudiziale il provvedimento di licenziamento chiedendo altresì formalmente ed espressamente di essere sentito oralmente.
Tanto premesso, eccepiva: la nullità del licenziamento per l'esistenza di vizi procedurali e/o procedimentali, per la mancata audizione orale del dipendente;
la illegittimità dell'impugnato licenziamento per mancato rispetto del periodo di preavviso ex art. 3 della legge n. 604/1966; la nullità dell'impugnato licenziamento per l'esistenza di vizi di forma, stante la mancata indicazione dei motivi posti a base dell'impugnato licenziamento e delle norme di legge e della contrattazione collettiva violate, ex art. 1 comma 37 L. n. 92/2012 c.d. Legge
Fornero, il quale espressamente prevede che "la del comunicazione licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato"; l'assenza di Proporzionalità tra i fatti e la sanzione espulsiva del licenziamento, ex art 2106 c.c.
Concludeva per la illegittimità del provvedimento di licenziamento comminato, con conseguente reintegra con effetto immediato, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre alla corresponsione di quanto ancora dovuto a titolo di retribuzione dal licenziamento sino all'effettiva reintegra come per legge e condanna dell'odierna parte resistente al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda di reintegra per la inapplicabilità al caso di specie della tutela restitutoria prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori art. 2 I. n.
-
142/2001, l'unica richiesta nelle conclusioni del ricorso, in quanto la tutela restitutoria prevista dall'art. 18 dello statuto del lavoratore non sarebbe applicabile ogniqualvolta (come nel caso di specie) venga a cessare contestualmente sia il rapporto di lavoro che quello associativo ex art 2 Legge
03/04/2001, n. 142 secondo cui "[...] 1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. [...]”. Precisava che il socio lavoratore avrebbe dovuto, piuttosto, nei termini di cui all'art. 2533 cod. civ. impugnare - innanzi al giudice ordinario (sul punto precisa che questo giudizio è stato avviato prima della riforma c.d. Cartabia) - la delibera all.6 entro 60 giorni dalla comunicazione.-
Quanto alla mancata audizione del lavoratore posta dal ricorrente come possibile causa di illegittimità del licenziamento, rappresentava che l'unica richiesta di audizione era stata avanzata nella impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo, quando il procedimento disciplinare si era oramai concluso, peraltro oltre i termini di legge. Contestava, altresì nel merito il ricorso e i motivi di doglianza esternati dal socio lavoratore, chiedendo il rigetto di ogni domanda. Si costituiva anche l'CP_2, come contraddittore necessario per la posizione contributiva e previdenziale del lavoratore.
§§§§
Con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che un lavoratore, escluso dal rapporto associativo a seguito di alcuni fatti e licenziato per i medesimi fatti, prima di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, con l'impugnazione del recesso, deve ottenere la ricostituzione del vincolo associativo estinto.
Se la delibera di esclusione non viene impugnata, il lavoratore può, in ogni caso, chiedere una indennità risarcitoria in ordine ad un licenziamento illegittimo, seppur efficace. La stessa cosa può avvenire nel caso in cui ad essere illegittima sia la delibera di esclusione dalla società. L'indennità risarcitoria può essere quantificata seguendo i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 604/1966 (il valore
è compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Secondo le Sezioni Unite sussistono, per il socio lavoratore, due rapporti contemporaneamente, quello associativo e quello di lavoro: il collegamento è necessario ed ha carattere unidirezionale nel momento in cui si risolve il rapporto di lavoro, nel senso che il socio “può non essere lavoratore” e, al contempo
"qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore".
Le Sezioni Unite affermano, infatti, che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, deve ritenersi preclusa la tutela restitutoria: la qualità di lavoratore non può essere restituita al socio che non impugni anche la delibera, dalla quale è derivato, appunto, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro (ex art. 5, comma 2, L. n. 142/2000). Ciò perché il socio- lavoratore può ottenere la reintegrazione del posto di lavoro solo in caso di caducazione della delibera di esclusione dalla cooperativa. Delibera che, una volta espunta per la sua illegittimità, cessa di produrre effetti con la conseguenza che vengono ad essere ripristinati i rapporti mutualistici cessati in ragione di essa, ivi compreso il rapporto di lavoro. La tutela reintegratoria non può essere mai ottenuta, invece, nell'ambito della disciplina lavoristica (e quindi con la mera impugnazione del licenziamento), essendo esclusa per i soci-lavoratori di cooperativa la tutela di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori (art. 2, I. n. 142/2001). La mancata impugnazione della delibera di esclusione, tuttavia, non esclude di per sé l'illegittimità del licenziamento, e nel caso in cui si impugni solo il recesso datoriale non è precluso il risarcimento del danno che si è prodotto.
Sulla scorta di tali argomentazioni le Sezioni Unite affermano, in conclusione, il seguente principio di diritto: "In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria."
Per effetto dell'art. 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore licenziato ed escluso con delibera regolarmente comunicata e non impugnata è precluso «il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore».
Sostanzialmente, le tutele previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1973, n.
300 sono ammissibili solo nei casi in cui venga impugnata la delibera e che questa sia dichiarata illegittima. Una volta decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, se questa non viene impugnata, produce l'effetto estintivo del rapporto sociale. Tuttavia, questa condizione «non esclude l'illegittimità del licenziamento» né tantomeno fa venire meno «l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso» poiché la delibera di esclusione, producendo la caducazione del rapporto di lavoro, anche se non contestata, genera un danno.
Inoltre, l'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 preclude la sola tutela prevista dall'art. 18 ma viene lasciata impregiudicata «l'esperibilità di tutela diversa da questa, ossia quella risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge 16 luglio 1966,
n. 604, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini». Ciò perché
l'accoglimento della domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di esclusione;
e non impedisce neppure che essa continui a produrre i propri effetti». La domanda giudiziale per il riconoscimento della tutela risarcitoria ha ad oggetto «il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto ha cagionato un danno e l'ha provocato illegittimamente».
Le Sezioni Unite chiariscono anche che non è condivisibile ritenere che il lavoratore che voglia chiedere la tutela risarcitoria ex art. 8 della legge 16 luglio
1966, n. 604 debba comunque impugnare la delibera di esclusione poiché
l'impugnazione dell'atto di esclusione è presupposto per il riconoscimento della tutela ex art. 18 ma non per quella risarcitoria. Infatti, osserva la Corte che in virtù dell'art. 24 Cost., spetta al titolare della situazione protetta scegliere a quale tutela far ricorso per poter ottenere ristoro del pregiudizio subito». Quindi, il socio lavoratore escluso avrà certamente la possibilità di tutelare la propria posizione o con l'impugnazione della delibera ex art. 2533 cod. civ. e con l'impugnativa del licenziamento oppure optare per la sola contestazione del licenziamento sapendo che potrà ottenere, in caso di vittoria del giudizio, solo la tutela indennitaria e non quella reale.
Nel caso di specie, non risulta impugnata la delibera di esclusione dalla compagine sociale (circostanza pacifica), né risulta avanzata la richiesta di tutela indennitaria di cui sopra, atteso che il socio lavoratore si è limitato unicamente a chiedere "la reintegra con effetto immediato, oltre al pagamento dell'indennità
risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre alla corresponsione di quanto ancora dovuto a titolo di retribuzione dal licenziamento sino all'effettiva reintegra", per cui non ha presentato una domanda specifica per ottenere il risarcimento in luogo della reintegra, dimostrandone altresì il nesso di causalità con l'atto di esclusione. Non essendo un diritto che può essere riconosciuto automaticamente,
l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla parte resistente deve, dunque, essere accolta, non potendosi emettere una pronuncia ultra petita.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 06/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO