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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 676 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Secci, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: confermare i provvedimenti provvisori e, quanto al diritto di visita, lo stesso sarà esercitato liberamente secondo la volontà della minore e la disponibilità del padre e, in mancanza di accordo tra le parti, per weekend alternati durante il periodo scolastico e, in aggiunta ai weekend, per due pomeriggi settimanali durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 338 bis cc e 473 bis n.47 cpc ritualmente notificato depositato in data 6/02/2024,
ha chiesto che il Tribunale provveda a regolamentare le condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore, nata il [...], dalla relazione more Per_1
uxorio con odierno resistente. CP_1
In particolare, ha dedotto:
CP_
- che la relazione con il è terminata nel 2013, un mese dopo la nascita della figlia;
Per_
- che da quel momento vive stabilmente insieme a lei e dal mese di agosto 2023 non vede il padre né la famiglia paterna;
- che il resistente solo raramente contribuisce al mantenimento della minore e sempre più
frequentemente non risponde alle sue telefonate;
CP_
- che il non ha dimostrato alcun interesse rispetto alla vita della figlia.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo della figlia minore;
in via subordinata, l'affidamento condiviso della stessa con collocamento prevalente presso di sé nella
CP_ Per_ casa familiare, oltre alla previsione in capo al dell'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile pari a 400 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
***
Con decreto del 9/02/2024 il Giudice ha incaricato, in via d'urgenza, i servizi sociali del Comune di
Quartu Sant'Elena affinché monitorino le condizioni di vita della minore e i suoi rapporti Per_1
con i genitori, provvedendo a organizzare incontri facilitanti padre-figlia.
*** All'udienza del 16/04/2024, il Giudice ha proceduto alla audizione della ricorrente, che ha dichiarato:
che dal mese di agosto la bambina non vede il padre il quale non risponde alle sue chiamate e l'ha
CP_ bloccata su whatsapp per due mesi;
che, dopo averla sbloccata, il ha chiesto alla figlia di incontrarsi per Natale, ma lei non ha voluto;
che durante l'estate si sono verificati degli episodi che
Per_ hanno creato in uno stato di ansia e timore che hanno reso necessario l'intervento di una psicologa;
che adesso la bambina sta meglio e vorrebbe incontrare il genitore;
di vivere insieme alla bambina e al suo nuovo compagno in una casa di proprietà; di essersi da sempre occupata in via
CP_ esclusiva della minore;
che il sparisce anche per vari mesi, è irreperibile, non risponde al telefono e ai messaggi e quando lei lo chiama, la blocca;
che questa situazione le sta causando grosse difficoltà,
specialmente nei momenti in cui occorre assumere decisioni che richiedono il consenso congiunto di entrambi i genitori;
che in 11 anni il padre ha versato solo due volte un piccolo contributo per il mantenimento della figlia;
di lavorare part-time come cassiera e di percepire 750 euro al mese;
di non
CP_ sapere se il lavori.
***
Con ordinanza ex art 473 bis 22 cpc in data 17/04/2024 il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti. In particolare, ritenuto che la situazione descritta dalla ricorrente giustifica l'affidamento esclusivo della minore alla madre e che, Per_1
allo stato, non è possibile predisporre un calendario di incontri con il padre, in attesa di acquisire la sua disponibilità e gli aggiornamenti dai Servizi Sociali incaricati di organizzare incontri in modalità
protetta, il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di euro 250,00.
***
Con note depositate in data 12/10/2025, la ricorrente ha comunicato il miglioramento dei rapporti tra
Per_ padre e figlia, tanto che nel mese di agosto è rimasta tre giorni a casa del padre, in compagnia
CP_ dei nonni e del genitore, e che il ha iniziato a versare regolarmente l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale, precisando, tuttavia, che il padre ha espresso la volontà di non essere coinvolto nelle decisioni riguardanti la figlia.
***
Con ordinanza del 15/10/2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 25/11/2025 per l'audizione della
Per_ minore, che ha dichiarato: “Mi chiamo e sono nata a [...] il [...]. Vado a scuola in
via Tiziano, faccio la classe seconda. A scuola vado benino, non mi piace molto. Mi trovo bene a
scuola. Non faccio sport perché non saprei cosa fare, nel tempo libero faccio i compiti, esco con le
amiche nel fine settimana e poi trascorro del tempo con mamma quando non è al lavoro. Quando
mamma è al lavoro sto con i nonni e con loro mi trovo bene. Sono tranquilla e sto bene. Sono stata a
casa di papà e dei nonni questo fine settimana, ero molto contenta, non siamo usciti perché c'era
brutto tempo, abbiamo giocato e io sono stata felice di vederlo. Avevo chiamato mio nonno, lui mi
ha chiesto se andavo da lui e io sono andata, e c'era anche lui. Ci sentiamo ogni tanto al telefono,
ultimamente mi sta scrivendo anche lui, e da sempre gli scrivo io. Di me si occupa principalmente
mamma ma io voglio vedere anche mio papà, gli voglio bene e mi accontento di vederlo ogni tanto,
anche se vorrei vederlo sempre. Non riesco sempre perché lui magari non è disponibile. Questo
weekend sono stata anche a dormire, è andata bene.”
Il procuratore di parte ricorrente all'esito dell'udienza ha chiesto che la causa sia tenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e, quanto al diritto di visita, che venga esercitato liberamente secondo la volontà della minore e la disponibilità del padre e, in mancanza di accordo tra le parti, per weekend alternati durante il periodo scolastico e, in aggiunta ai weekend, per due pomeriggi settimanali durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
***
In ordine alle domande formulate nel corso del giudizio si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto che sia disposto l'affido esclusivo della figlia minore, nata il Per_1
14/05/2013.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, deve infatti ritenersi provato il persistente inadempimento del resistente i doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c.
Al riguardo, deve rilevarsi come la ricorrente abbia dedotto la perdurante inaffidabilità del padre, il quale è stato presente nella vita della figlia in maniera discontinua e frammentaria, con lunghi periodi di totale irreperibilità, anche per mesi, durante i quali non ha fornito alcuna risposta a messaggi o
Per_ chiamate. Dalla data di emissione dell'ordinanza del 17/04/2024, il resistente ha incontrato solto otto volte. La minore è sempre stata gestita unicamente dalla madre, con la quale convive stabilmente e che provvede in via esclusiva a tutte le sue necessità materiali, educative e affettive.
La circostanza che il padre abbia recentemente iniziato a contribuire al mantenimento della minore e che si sia reso marginalmente più presente nella sua vita, non può qualificarsi quale fatto sopravvenuto idoneo a modificare il regime di affidamento attualmente previsto, atteso che la sua condotta rimane caratterizzata da una persistente discontinuità e da un atteggiamento complessivamente altalenante.
In tale contesto, assume rilievo anche il comportamento processuale del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio. Tale condotta, secondo l'apprezzamento del Collegio, costituisce indice sintomatico del perdurante disinteresse del padre per le vicende concernenti la vita della figlia e del suo sostanziale rifiuto di adempiere concretamente ai doveri genitoriali.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che debba essere affidata in via esclusiva alla Per_1
madre, , rimettendo solo a quest'ultima l'adozione delle scelte più rilevanti in Parte_1
merito alle condizioni di vita, alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza abituale della stessa.
In relazione al diritto di visita del resistente, il Collegio, aderendo alle richieste formulate dalla ricorrente, dispone che la minore possa vedere il padre liberamente, compatibilmente con la sua volontà e la disponibilità del genitore, fermo restando l'obbligo di garantire il diritto di visita del padre a fine settimana alternati nel corso dell'anno scolastico e, durante la sospensione delle lezioni,
per ulteriori due pomeriggi infrasettimanali.
***
Infine, con riferimento all'assegno di mantenimento da porre a carico del padre quale genitore non collocatario della minore, il Collegio rileva che non è stato possibile ricostruire la situazione reddituale del resistente.
Tenuto conto, tuttavia, che la ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito mensile di 750 euro,
CP_ mentre, secondo le dichiarazioni della , il risulterebbe disoccupato o comunque privo di Pt_1
un'occupazione stabile, il Collegio ritiene equo confermare l'importo dell'assegno già stabilito in sede di provvedimenti provisori e urgenti e per l'effetto pone in capo a l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno pari a 250 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima, come richiesto dalla ricorrente.
***
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) affida in via esclusiva alla madre, , disponendo che la stessa Per_1 Parte_1
assuma le decisioni di maggiore importanza relative alla vita della figlia minore, alle sue condizioni di vita, di salute, alla sua educazione ed istruzione e alla scelta della sua residenza abituale, informando comunque il padre su tutti gli aspetti di maggiore importanza nella vita della figlia;
2) dispone la collocazione della minore presso la madre;
3) dispone che gli incontri padre-figlia siano rimessi alla volontà della stessa minore,
compatibilmente con la disponibilità del genitore;
4) dispone che, in ogni caso e in mancanza di accordo fra le parti, il padre possa incontrare la figlia a fine settimana alternati durante il periodo scolastico e, in aggiunta ai fine settimana,
anche per due pomeriggi durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica;
5) pone in capo a l'obbligo di versare a l'importo mensile di CP_1 Parte_1
euro 250, a titolo di mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate,
salvo le urgenti;
6) nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
Così deciso in Cagliari in data 26/11/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti