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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Colomba Balestrieri
e
AU TI (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._2
Mario Bartoli e Ombretta Bartoli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 la Sig.ra chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio celebrato in Montespertoli (FI) il 6.10.1979 tra e Parte_1
AU ET e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montespertoli nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 50.
Si costituiva il convenuto, il Sig. AU ET il quale è soggetto a procedura di Amministrazione di Sostegno. Davano il proprio nulla osta sia l'Amministratore di Sostegno Avv. Francesca Blunda che il Giudice Tutelare dott.ssa in data 16.02.2025. Per_1
Il ricorso è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montespertoli (FI) il 6.10.1979 tra e AU ET e trascritto nei Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Montespertoli nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 50.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Montespertoli (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Colomba Balestrieri
e
AU TI (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._2
Mario Bartoli e Ombretta Bartoli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 la Sig.ra chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio celebrato in Montespertoli (FI) il 6.10.1979 tra e Parte_1
AU ET e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montespertoli nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 50.
Si costituiva il convenuto, il Sig. AU ET il quale è soggetto a procedura di Amministrazione di Sostegno. Davano il proprio nulla osta sia l'Amministratore di Sostegno Avv. Francesca Blunda che il Giudice Tutelare dott.ssa in data 16.02.2025. Per_1
Il ricorso è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montespertoli (FI) il 6.10.1979 tra e AU ET e trascritto nei Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Montespertoli nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 50.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Montespertoli (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai