Articolo 27 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
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1 marzo 2015
Art. 27.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190

(38) ((39)) --------------- AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all' articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 89) che la presente abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 10, comma 12-undecies) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1 , 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015".
Entrata in vigore il 1 marzo 2015
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