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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00175238 76 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1179/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del ricorrente veniva emessa la cartella di pagamento n.01220240017523876000, in questa sede impugnata, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72, relativo alla dichiarazione
IVA periodica III trimestre 2023, con il quale veniva recuperato un debito iva non versato di € 8.132,19 più relative sanzioni e interessi.
Con il proposto ricorso, il ricorrente afferma che in luogo del versamento previsto, ha erroneamente effettuato il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2022 per € 5.248,26; non essendo stato possibile effettuare la variazione del mod. F24, ha successivamente prodotto dichiarazione integrativa IVA/23 per l'anno 2022 che, per effetto dell'inserimento del predetto versamento in acconto, chiude con credito di € 5.248,00; il riporto di detto credito nelle dichiarazioni periodiche del 2023, determina una riduzione dell'iva da versare ad € 2.884,19.
Si costituisce la D.P. di Avellino che, nelle proprie controdeduzioni, afferma che la parte ha omesso il versamento IVA periodica afferente la LIPE del III trimestre 2023, circostanza dallo stesso confermata e, per effetto della natura automatizzata del controllo ex art. 54 bis del DPR 633/72, a nulla rileva la dichiarazione integrativa presentata dalla parte per l'anno 2022, che cristallizza unicamente una nuova situazione creditoria per l'anno, con credito utilizzabile a seguito di liquidazione della dichiarazione.
Le parti hanno esibito intervenuta conciliazione giudiziale con la sottoscrizione dei relativi accordi conciliativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riscontrata l'intervenuta conciliazione giudiziale della controversia, e della concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le pati le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00175238 76 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1179/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del ricorrente veniva emessa la cartella di pagamento n.01220240017523876000, in questa sede impugnata, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72, relativo alla dichiarazione
IVA periodica III trimestre 2023, con il quale veniva recuperato un debito iva non versato di € 8.132,19 più relative sanzioni e interessi.
Con il proposto ricorso, il ricorrente afferma che in luogo del versamento previsto, ha erroneamente effettuato il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2022 per € 5.248,26; non essendo stato possibile effettuare la variazione del mod. F24, ha successivamente prodotto dichiarazione integrativa IVA/23 per l'anno 2022 che, per effetto dell'inserimento del predetto versamento in acconto, chiude con credito di € 5.248,00; il riporto di detto credito nelle dichiarazioni periodiche del 2023, determina una riduzione dell'iva da versare ad € 2.884,19.
Si costituisce la D.P. di Avellino che, nelle proprie controdeduzioni, afferma che la parte ha omesso il versamento IVA periodica afferente la LIPE del III trimestre 2023, circostanza dallo stesso confermata e, per effetto della natura automatizzata del controllo ex art. 54 bis del DPR 633/72, a nulla rileva la dichiarazione integrativa presentata dalla parte per l'anno 2022, che cristallizza unicamente una nuova situazione creditoria per l'anno, con credito utilizzabile a seguito di liquidazione della dichiarazione.
Le parti hanno esibito intervenuta conciliazione giudiziale con la sottoscrizione dei relativi accordi conciliativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riscontrata l'intervenuta conciliazione giudiziale della controversia, e della concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le pati le spese del giudizio.