Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12904/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/01/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Caivano (NA) alla via Parte_1 C.F._1
Monteverdi N. 26, presso lo studio dell'Avv. FUSCO TERESA (c.f.: C.F._2
dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del Procuratore Dott. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dagli avv.ti Erika Villanova ( ) e avv. Yasmine Laachir C.F._3
(C.F. ), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio dell'Avv. Dario Martorano, in Napoli alla via Monteoliveto n. 5.
- Appellato
NONCHE'
e in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_3 Controparte_4
entrambi dom.ti ex lege presso CP_5
-Appellati contumaci
È presente l'avvocato Dario Martorano che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice, letti gli artt.3 51 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12904/2022
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Caivano (NA) alla via Parte_1 C.F._1
Monteverdi N. 26, presso lo studio dell'Avv. FUSCO TERESA (c.f.: C.F._2
dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del Procuratore Dott. rappresentata e difesa giusta Controparte_2
delega versata in atti dagli avv.ti Erika Villanova ( ) e avv. Yasmine C.F._3
Laachir (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. C.F._4
Dario Martorano, in Napoli alla via Monteoliveto n. 5.
- Appellato
NONCHE'
e in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_3 Controparte_4
entrambi dom.ti ex lege presso CP_5
-Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
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CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor Parte_1
ha inteso impugnare la sentenza 5239-2021, resa dal Giudice di Pace di Barra, nella persona della Dott.ssa Fiorenza, depositata il 29.11.2021 nel procedimento recante R.G.
n. 8984/2018, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni al proprio autoveicolo Fiat Panda tg. DT 069 GV.
I lamentati danni si sarebbero verificati in conseguenza del sinistro avvenuto il
5.09.2016 in via Pigna a Casalnuovo di Napoli alle ore 16,05, allorquando l'appellante, mentre circolava regolarmente nella predetta Via, sarebbe stato tamponato da tergo dal furgone modello Mercedes Spinter tg. AT 7496BT, di proprietà del sig. Parte_2
.
[...]
L'attore ha riferito che, mentre il sig. percorreva Via Pigna e giungeva CP_3
all'intersezione con Via Morvillo, non avrebbe mantenuto la dovuta distanza di sicurezza e con la parte anteriore del proprio veicolo tamponava il veicolo Fiat Panda dell'appellante, ciò nel mentre quest'ultimo era impegnato nella manovra per svoltare verso sinistra in Via Morvillo e, per effetto dell'urto subito, veniva poi sospinto contro un muro posto sulla carreggiata, riportando danni alla parte posteriore ed alla parte anteriore.
In primo grado veniva espletata la prova testimoniale e CTU affidata all'Ing.
[...]
. Persona_1
Con l'appellata sentenza, il giudice di Pace rigettava la domanda attorea, rite- nendo non provato il nesso di causalità tra l'evento ed i lamentati danni, discostandosi, sul punto, dalle risultanze della CTU.
Più precisamente, alle pagine 3-4 dell'impugnata sentenza, il giudice di pace ha affermato quanto segue: “Il CTU, Ing. , pur non avendo visionato i veicoli, Persona_2
ma unicamente i rilievi fotografici di quello attoreo, già riparato dei danni conseguenti al sinistro de quo, dall'esame delle produzioni delle parti, ha sinteticamente dichiarato la coerenza della dinamica narrata nell'atto introduttivo e la compatibilità con riferimento alle quote altimetriche. Ha poi valutato in euro 1.937,03 oltre Iva i danni subiti alla Fiat
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Panda tg. DT 069GV. Non ha dato alcun riscontro alle note controdeduttive formulate dal solo consulente di parte convenuta. Invero, questo giudice, dopo aver letto attenta- mente tali note critiche, concorda su parecchi punti evidenziati dal consulente di parte convenuta. In effetti l'elaborato peritale risulta privo di elementi tecnici a supporto di quanto dichiarato, senza dissolvere i dubbi esistenti circa il mancato riscontro in sede di perizia di danni alla parte posteriore e della mancanza di tracce recenti di evidenti riparazioni; sulla circostanza che lievi abrasioni riscontrate sulla parte posteriore del veicolo attoreo non possono generare urti di natura indiretta di gravissima entità come quelli riportati alla parte anteriore della Fiat Panda per l'urto contro il muro di cemen- to, del quale neppure si rilevano tracce sul veicolo stesso e che il paraurti maggiormente esposto è completamente inabraso”.
Allo stato non risulta provato il nesso di causalità tra evento ed i lamentati dan- ni”.
Con l'atto di appello la parte si duole della genericità della motivazione posta a fondamento del rigetto e del mancato esercizio del potere volto ad ottenere dal ctu chiarimenti in ordine agli accertamenti e valutazioni poste in essere.
A parere dell'appellante, quindi, il Giudice di prime cure, piuttosto che rigettare la domanda, avrebbe dovuto convocare il ctu a rendere chiarimenti sulle questioni e sui dubbi che hanno, poi, condotto al rigetto della domanda risarcitoria.
In diritto, l'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione addotta a so- stegno del rigetto, atteso che il CTU aveva specificato di aver visionato il veicolo attoreo riparato ed, in caso di discrasia in ordine all'elaborato, ben avrebbe ben potuto richia- mare il Ctu a rendere chiarimenti. Ha, inoltre, stigmatizzato la generica e contraddittoria motivazione fondante il rigetto della domanda, ossia la “condivisione della tesi del consulente di controparte”.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le pretese attoree, ritenute infon- CP_1
date.
Preliminarmente, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345
e 348 bis c.p.c. e l'improponibilità della domanda, rilevando la sussistenza di criticità della stessa in vari punti, tra cui l'assenza di un CAI sottoscritto o di un verbale di polizia,
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il mancato intervento del 118 e l'inattendibilità del teste, quale nipote dell'attore, che avrebbe testimoniato in passato già 4 volte.
Inoltre ha rilevato che la CTU, meramente esplorativa, nel caso di specie sarebbe stata effettuata in modo superficiale e pertanto non idonea all'accoglimento.
Ha poi impugnato le ulteriori doglianze evidenziate dall'appellante, ritenendole infondate, ed ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto del 6.12.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.01.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa anticipazione di udienza.
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La gravata sentenza di rigetto si fonda, essenzialmente, sulla valutazione della non compatibilità dei danni di cui si chiede il ristoro con la dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Il Giudice di Pace ha inteso fondare tale statuizione essenzialmente sulla base dei rilievi critici mossi dal ctp di parte convenuta nell'ambito della ctu disposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
In particolare ha preso le mosse dal mancato accertamento di danni alla porzio- ne posteriore dell'autovettura e dall'assenza di elementi attestanti recenti interventi di riparazione, circostanza da cui ha desunto l'implausibilità del riferito tamponamento, di violenza tale, peraltro, da aver determinato l'urto indiretto della parte anteriore dell'autovettura contro un muro;
ha ritenuto, pertanto, implausibile la dinamica alla luce delle risultanze fotografiche, il tutto nei termini sopra ricostruiti.
Nei motivi di appello la parte si limita a genericamente lamentare la carenza di motivazione della impugnata sentenza, il mancato esercizio del potere di convocazione del ctu al fine di ottenere chiarimenti (“Il Giudice di prime cure ha basato la sua decisio- ne sulle note del consulente di controparte. La sentenza, dunque, erra nella valutazione delle note critiche del consulente di controparte, basandole su un proprio convincimento oggettivamente errato e poggia la sua motivazione su principi errati tutt'altro che normativi e di diritto”).
Orbene dalla lettura dell'atto di appello emerge la palese violazione dell'art.342
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c.p.c..
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n.10878 del 27.05.2015, ha evidenziato che l'art. 342 c.p.c. esige che «al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il “quantum appellatum” resti individuato in modo chiaro ed esauriente».
Con ulteriore pronunzia (Cass. 16.11.2017 n. 2719), si è chiarito che «ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge» (principi ribaditi anche da Cass. 30.05.2018, n. 13535 e, da ultimo, da Cass., 19.03.2019, n. 7675).
Alla luce di ciò, gli artt. 342 e ss. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso che ci vede impegnati è evidente come l'appellante prescinda totalmen- te dall'esaminare l'impugnata sentenza e le motivazioni concretamente addotte a sostegno della affermata implausibilità della riconduzione causale dei danni occorsi alla parte anteriore dell'autoveicolo ad un tamponamento intervenuto in corrispondenza della parte posteriore.
In particolare la parte appellante non si misura con l'argomento centrale secon- do cui i danni alla parte anteriore provocati dall'urto indiretto (impatto contro il muro) potevano essere stati determinati solo da un tamponamento di significativa violenza che avrebbe dovuto produrre, nella porzione posteriore dell'auto, ulteriori significativi
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danni (correlati all'impatto tra i veicoli), di cui, tuttavia, non vi era traccia alcuna nel materiale fotografico prodotto dall'attore (venivano rinvenute mere striature).
L'appellante non si misura, inoltre, con l'affermata lacunosità della relazione di ctu che non aveva in alcun modo affrontato le criticità appena evidenziate;
ha, invece, preferito limitarsi a genericamente richiamare il mancato esercizio da parte del Giudice del potere di convocare il ctu al fine di ottenere chiarimenti.
Orbene costituisce circostanza incontroversa (cfr. relazione di ctu) che il perito nominato dal Tribunale non abbia potuto ispezionare il veicolo danneggiato perché, a dire del ctp di parte attrice , già riparato ed alienato alla data dell'ispezione, Pt_3
sicchè ogni accertamento è stato effettuato esclusivamente sulla base del materiale fotografico acquisito e prodotto dal danneggiato.
Ebbene tale materiale, come opportunamente segnalato dal Giudice di prime cu- re, non consente nessun rilievo di danni correlati al presunto tamponamento in corri- spondenza della porzione posteriore, circostanza che rende obiettivamente implausibi- le la ricostruzione della dinamica fornita in citazione, ancor più alla luce di quanto dichiarato dal teste, secondo cui sarebbe intervenuto un forte urto, tale che l'autovettura “sterzava su se stessa e terminava la corsa contro un muro”.
A ciò si aggiungono i plurimi e significativi elementi atti a minare l'attendibilità dell'unico testimone escusso, puntualmente ripercorsi dall'appellata compagnia nella comparsa di costituzione in appello, argomenti a cui è sufficiente fare rinvio (mancata indicazione del testimone nelle lettere di messa in mora;
rapporto di parentela ed elevato numero di deposizioni effettuate dal teste, sempre per incidenti stradali in cui erano coinvolti propri parenti etc).
Conclusivamente l'appello va dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art.342 c.p.c..
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore dell'appellata spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia degli appellati e CP_3 Controparte_6
➢ dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la senten- Parte_1
za la sentenza 5239-2021, resa dal Giudice di Pace di Barra, nella persona della
Dott.ssa Fiorenza, depositata il 29.11.2021 nel procedimento recante R.G. n.
8984/2018;
➢ Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di he si Parte_1
liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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