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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04.03.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Agugliaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Castellammare del Golfo, nella Via Marconi n. 124, giusta procura in atti
E
, (C.F. , nato a [...], il [...], P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Cacciapalle ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Alcamo, nel Piano S. Maria n. 69, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note scritte ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno spiegato ricorso chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale. I ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato: - di aver contratto matrimonio il 18.08.1984, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo al n. 59, parte
I, dell'anno 1984, Serie A;
- che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: Persona_1
il 25.12.1986, , il 10.12.1988, il 15.12.1994 e Persona_2 Persona_3 Per_4
il 18.03.2007; - che è venuta meno l'affectio coniugalis;
- che il sig. è privo
[...] P_
di redditi, mentre la sig.ra a partire dal 2023, svolge un'attività lavorativa stagionale Pt_1
come addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile di € 1.300,00; - che negli anni precedenti, la sig.ra non ha presentato dichiarazioni dei redditi, non avendo svolto Pt_1
alcuna attività lavorativa.
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I ricorrenti coniugi e Parte_1
dal momento della sottoscrizione del presente atto vivranno separati, con P_
l'obbligo del mutuo rispetto, e potranno fissare la residenza rispettiva ovunque credano opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) La figlia minore , che tra cinque mesi compirà 18 anni, sarà affidata Per_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si assumono tale impegno compatibilmente con la propria condizione, con collocamento permanente presso l'abitazione della madre e trascorrerà i week end alternativamente ora con l'uno e ora con l'altro genitore, senza pernottamento a casa del padre, non idonea;
3) Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia per qualche ora tutti i pomeriggi, compatibilmente con gli impegni di studio e di altre attività della stessa;
4) La casa familiare, sita in Castellammare del Golfo nella Via Dante n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie;
5) Il Signor si obbliga a corrispondere, il giorno cinque di ogni mese, alla Signora P_
, un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento dell'unica figlia minore , Pt_1 Per_4
mentre gli altri figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e la moglie rinunzia
a qualsiasi forma di assegno di mantenimento da parte del marito;
6) L'assegno Unico per la figlia sarà interamente trattenuto dalla Signora Pt_1 7) L'assegno di mantenimento sarà adeguato automaticamente ed annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, pubblicati dall'ISTAT;
8) Le spese straordinarie, relative allo studio ad attività ricreative, spese mediche e quant'altro, saranno sostenute, in parti uguali, da entrambi i genitori;
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale per l'estero”.
*****
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
-pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], e (C.F. P_
, nata a [...], il [...], matrimonio C.F._2
celebrato il 18.08.1984, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo al n. 59, parte I, dell'anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369; - Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04.03.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Agugliaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Castellammare del Golfo, nella Via Marconi n. 124, giusta procura in atti
E
, (C.F. , nato a [...], il [...], P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Cacciapalle ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Alcamo, nel Piano S. Maria n. 69, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note scritte ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno spiegato ricorso chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale. I ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato: - di aver contratto matrimonio il 18.08.1984, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo al n. 59, parte
I, dell'anno 1984, Serie A;
- che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: Persona_1
il 25.12.1986, , il 10.12.1988, il 15.12.1994 e Persona_2 Persona_3 Per_4
il 18.03.2007; - che è venuta meno l'affectio coniugalis;
- che il sig. è privo
[...] P_
di redditi, mentre la sig.ra a partire dal 2023, svolge un'attività lavorativa stagionale Pt_1
come addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile di € 1.300,00; - che negli anni precedenti, la sig.ra non ha presentato dichiarazioni dei redditi, non avendo svolto Pt_1
alcuna attività lavorativa.
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I ricorrenti coniugi e Parte_1
dal momento della sottoscrizione del presente atto vivranno separati, con P_
l'obbligo del mutuo rispetto, e potranno fissare la residenza rispettiva ovunque credano opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) La figlia minore , che tra cinque mesi compirà 18 anni, sarà affidata Per_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si assumono tale impegno compatibilmente con la propria condizione, con collocamento permanente presso l'abitazione della madre e trascorrerà i week end alternativamente ora con l'uno e ora con l'altro genitore, senza pernottamento a casa del padre, non idonea;
3) Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia per qualche ora tutti i pomeriggi, compatibilmente con gli impegni di studio e di altre attività della stessa;
4) La casa familiare, sita in Castellammare del Golfo nella Via Dante n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie;
5) Il Signor si obbliga a corrispondere, il giorno cinque di ogni mese, alla Signora P_
, un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento dell'unica figlia minore , Pt_1 Per_4
mentre gli altri figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e la moglie rinunzia
a qualsiasi forma di assegno di mantenimento da parte del marito;
6) L'assegno Unico per la figlia sarà interamente trattenuto dalla Signora Pt_1 7) L'assegno di mantenimento sarà adeguato automaticamente ed annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, pubblicati dall'ISTAT;
8) Le spese straordinarie, relative allo studio ad attività ricreative, spese mediche e quant'altro, saranno sostenute, in parti uguali, da entrambi i genitori;
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale per l'estero”.
*****
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
-pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], e (C.F. P_
, nata a [...], il [...], matrimonio C.F._2
celebrato il 18.08.1984, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo al n. 59, parte I, dell'anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369; - Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo