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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 97/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 97/2021, promossa da:
(C.F. ), (P.IVA ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Massimo Cammarota
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
e adivano con ricorso ex artt. 22, legge n. 689/1981, come Parte_1 Parte_2 modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 298 del 10.12.2020, emessa dall' Controparte_1
Con
(di seguito ), con la quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido
[...] della somma di € 302.430,00 a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni di legge:
1) art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19/12/2002, come sostituito dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n.
133/2008, nell'importo da € 250,00 ad € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato, per non aver consegnato al sottoindicato lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione preventiva di assunzione ovvero copia del contratto individuale di lavoro:
occupato il 5.2.2015; Parte_3
2) art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge n. 183/2010, per aver impiegato il sotto indicato lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che con l'art. 14 del D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2014 – a decorrere dal 24.12.2013 – è stata aumentata del 30% per un importo da € 1.950,00 ad € 15.600,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, l'importo della sanzione è da € 1.000,00 ad € 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare fino al 23.12.2013; per le violazioni consumate dal 24.12.2013 l'importo previsto è da € 1.300,00 ad € 10.400,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare:
occupato il 5.2.2015; Parte_3
3) art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3
D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D.
Lgs. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D.Lgs. n. 8/2016 nell'importo di €
50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma
1, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 per aver utilizzato n. 10 lavoratori – somministrati dalla Medusa Società
Cooperativa di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066 del
15.2.2016, nel periodo da ottobre 2012 a dicembre 2013 per n. 2204 giornate di lavoro;
4) art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3
D.Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal
D.Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3 D.Lgs. n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 per aver utilizzato n. 10 lavoratori – somministrati dalla Job Center Società Cooperativa di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066 del
15/02/2016, nel periodo da gennaio 2014 ad agosto 2015 per n. 3749 giornate di lavoro.
I ricorrenti esponevano che le predette violazioni gli erano state contestate con verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066-01 del 15.2.2016, di cui deducevano l'illegittimità e/o la nullità in quanto redatto sulla base di dichiarazioni rese da non meglio precisati dipendenti e privo di qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per quantificare le
Con presunte irregolarità. Sostenevano, quindi, che l' non avesse assolto l'onere della prova, incombente sull' , dei fatti sanzionati: secondo i ricorrenti gli ispettori si erano CP_1 limitati ad affermare del tutto genericamente l'illiceità dei contratti di appalto e subappalto intercorsi tra la e le Società Cooperative. Assumevano, per contro, la genuinità dei predetti Parte_2
appalti, poiché nel periodo oggetto di accertamento ispettivo (ottobre 2012 – agosto 2015) gli appaltatori e subappaltatori avevano sempre provveduto a gestire ed organizzare direttamente l'attività dei propri dipendenti, senza interferenze della società ricorrente, la quale: non aveva mai selezionato i dipendenti delle Cooperative appaltatrici, né aveva mai fatto sostenere agli stessi alcun colloquio preassuntivo;
non aveva mai indicato alle Cooperative i dipendenti da assumere, né tanto meno selezionato i nuovi candidati;
non aveva utilizzato i dipendenti delle Cooperative per sopperire a carenze di organico;
non aveva mai svolto alcun controllo sugli orari di lavoro;
non aveva mai esercitato potere direttivo e/o disciplinare nei confronti del personale delle Cooperative.
I ricorrenti contestavano anche le violazioni di cui ai punti 1) e 2), osservando che in relazione ad esse aveva già provveduto a corrispondere, con modello F23 del 5.2.2015, l'importo Parte_2 di € 1.950,00 a titolo di sanzione amministrativa per tali illeciti. Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati e venivano assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata si fonda sul presupposto verbale unico di accertamento e Con notificazione n. AQ00000/2016-066-01 del 15.2.2016. In forza di tale atto, l' ha accertato che
[...]
società operante nel settore del commercio mediante la gestione di supermercati, Parte_2 ipermercati e discount, nel periodo da ottobre 2012 ad agosto 2015, aveva occupato, presso l'unità operativa di Carsoli-Via Tiburtina Valeria, ad insegna “Tody's”, esclusivamente personale formalmente assunto da società cooperative terze;
che tale utilizzo della forza lavoro era avvenuto, segnatamente, attraverso contratti di appalto e subappalto con le società cooperative, formali datrici di lavoro dei lavoratori utilizzati;
che tali contratti, tuttavia, traducendosi nella mera fornitura di personale formalmente dipendente dalle cooperative subappaltatrici, dissimulavano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.
In particolare, aveva stipulato il 24.12.2012 un contratto di appalto di servizi con la Parte_2 società in forza del quale la committente aveva inteso “affidare ad impresa terza CP_3 specialista del settore lo svolgimento di attività accessorie e sussidiarie rispetto a quella principale” nel predetto punto vendita.
L'oggetto del predetto incarico era indicato nell'art. 4 del contratto di appalto come segue: “1) servizio di organizzazione attività di lavorazione e confezionamento merci;
2) servizi di attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
3) gestione organizzazione magazzino, movimentazione delle merci all'interno dei locali, servizi di merchandising, logistica e facchinaggio presso i rispettivi punti vendita, gestione e riorganizzazione delle scaffalature interne ai punti vendita;
4) verifica qualitativa e quantitativa delle merci in entrata;
5) ottimizzazione delle scorte di magazzino e loro corretta conservazione come delle attrezzature e dei macchinari utilizzare nel settore oggetto del presente contratto”.
La durata del contratto era prevista dall'1.10.2012 al 30.9.2013, con rinnovo tacito alla scadenza, con possibilità di cessione del contratto e/o subappalto e con corrispettivo mensile pattuito in € 9.150,00
+ IVA, da intendersi “onnicomprensivo e satisfattivo di qualsiasi costo e spesa sostenuta da parte dell'appaltatore ivi comprese le retribuzioni dei propri addetti e gli oneri previdenziali assicurativi connessi e conseguenti”.
Con contratto di locazione del 24.9.2012, la aveva affittato alla un Parte_2 CP_3 transpellet manuale e un transpellet elettrico per un importo mensile di € 150,00.
L'appalto in questione era stato poi subappaltato nella sua interezza, con contratto del 26.9.2012, da alla Cooperativa Medusa a r.l., per un corrispettivo mensile di € 7.500,00 + IVA. CP_3
Per l'esecuzione del predetto appalto, nel periodo dall'1.10.2012 al 31.12.2013, venivano occupati i lavoratori , , Persona_1 Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, e tutti Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
formalmente assunti dalla Cooperativa Medusa.
Dal 2.1.2014, poi, l'attività commerciale veniva condotta con occupazione di personale dipendente della società cooperativa Job Center, inizialmente senza formale stipula di un contratto, dal
18.12.2014 in forza di un nuovo contratto di appalto (analogo a quello precedente) stipulato tra
[...]
e Job S.C.p.A., per un corrispettivo mensile di € 14.800,00 + IVA, e di subappalto tra Job Parte_2
S.C.p.A. all'associata per un corrispettivo mensile di € 11.800,00 + Parte_4
IVA. Nel periodo dal 2.1.2014 al 31.8.2018 venivano impiegati, per l'esecuzione dell'appalto, i lavoratori
, , , Per_2 Persona_3 Persona_6 Persona_7 Controparte_4 Per_11
, , e , tutti formalmente assunti
[...] Persona_8 Persona_12 Persona_13 Persona_10
dalla Parte_5
in generale, osservato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi
[...] un genuino appalto di opere o servizi, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass., Sez. VI-Lav., 25.6.2020, n. 12551).
Si è anche precisato che, secondo la disciplina di cui alla legge n. 1369/1960, l'interposizione fittizia va esclusa quando l'appaltatore utilizza una propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro;
requisiti dell'appalto lecito vengono individuati allora nella organizzazione propria dell'appaltatore e nell'assunzione da parte di questi del rischio di impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo;
mentre ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, l'appalto di opera o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez. Lav., 3.11.2020, n. 24386).
Con Nel caso di specie, l' ha correttamente accertato la carenza dei predetti elementi idonei a configurare genuini contratti di appalto e a distinguere tali rapporti dalla mera interposizione di manodopera, sia sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'attività ispettiva, sia sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Per quanto, in particolare, attiene all'assenza di un'autonoma organizzazione del lavoro da parte delle cooperative formalmente datrici di lavoro dei dipendenti occupati presso l'esercizio commerciale gestito dalla il verbale unico di accertamento e notificazione ha, innanzitutto Parte_2
valorizzato le risultanze documentali dalle quali è emerso che, nel periodo in questione, la società ricorrente ha svolto la propria complessa attività commerciale nel punto vendita di Carsoli esclusivamente avvalendosi di personale dipendente dalle Cooperative (prima Medusa S.c.a.r.l., poi e che, per contro, quest'ultime non hanno approntato alcun impiego di mezzi Controparte_5 propri nell'esecuzione dei presunti contratti d'appalto, avvalendosi piuttosto di tutte le dotazioni nella disponibilità della committente (frigoriferi, affettatrici, macchinari da impacchettatura, registratori di cassa, etc.). Gli ispettori hanno, tra l'altro, accertato l'esistenza di due contratti di locazione relativi a due transpellet, tra la proprietaria ed il locatore prima, e Job S.C.p.A., Parte_2 CP_3 poi, per un valore mensile di € 150,00, comunque assolutamente inidonei, da soli, a consentire l'esecuzione della presunta attività oggetto dell'incarico. Nessun ulteriore costo risulta sostenuto dalle cooperative in questione per le attrezzature o per le utenze del punto vendita.
Va al riguardo osservato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti o alle valutazioni del verbalizzante (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 7.11.2014, n. 23800, che ha ritenuto assistiti da fede privilegiata i dati del verbale tratti dagli ispettori esaminando il libro paga e il libro matricola e gli altri documenti contabili del soggetto ispezionato).
Dirimente è poi l'accertamento sulla consistente ingerenza della nell'esercizio del Parte_2
potere direttivo e gerarchico sui dipendenti formalmente assunti dalle cooperative, accertamento essenzialmente fondato sulle dichiarazioni rese agli ispettori dagli stessi lavoratori, i quali hanno tutti confermato il ruolo preponderante della e del suo legale rappresentante Parte_2 T_
nella selezione del personale poi assunto dalle cooperative.
[...]
Sul punto la lavoratrice , premesso di essere stata assunta da Job Center Soc. Coop. da Persona_12 settembre 2014, così dichiarava agli ispettori: “Ho presentato il mio curriculum ai fini di una possibile assunzione presso questo punto vendita “Todis” alla sig.ra . Successivamente sono stata Per_2
chiamata per un colloquio che ho sostenuto alla presenza della sig.ra e del sig. . Per_2 Parte_1
In quella circostanza sono stata informata dal sig. che sarei stata assunta dalla cooperativa T_
Job Center”.
Il lavoratore , all'epoca dipendente della Cooperativa Medusa, dichiarava agli ispettori: Persona_1
“Quando sono venuto a conoscenza del posto di lavoro ho fatto una domanda tramite sito internet e poi dopo qualche mese mi hanno chiamato per fare il colloquio. Sono andato al punto vendita Carrefour Express di Subiaco e lì ho parlato con e con la cooperativa. Lì mi hanno detto T_ che sarei stato assunto con la cooperativa”.
La lavoratrice , premesso di aver lavorato nel supermercato da ottobre/novembre Persona_11
2013, prima alle dipendenze della società cooperativa Medusa, poi, da gennaio o febbraio 2014, alle dipendenze della società cooperativa Job Center, dichiarava agli ispettori: “Ho trovato questo lavoro poiché sapevo che cercavano personale ed ho sostenuto un colloquio con il sig. ”. Parte_1
AL , formalmente assunta da Job Center, dichiarava: “Per iniziare a Controparte_4
lavorare qui ho presentato un mio curriculum e sono stata convocata da con cui ho Parte_1
sostenuto il colloquio di lavoro. Lui stesso mi ha messo in contatto con la cooperativa con cui sono stata assunta”.
Parimenti la lavoratrice , assunta da Job Center a metà febbraio 2014, riferiva in sede Persona_13 ispettiva: “Ho avuto questo lavoro tramite la sig.ra , che già conoscevo e che mi ha fatto Per_2 avere un colloquio con il sig. che credio sia il suo datore di lavoro”. Parte_1
A sua volta, il lavoratore dichiarava in sede ispettiva: “Sono stato assunto dalla Persona_14
Cooperativa di cui non so il nome, che opera all'interno del punto vendita, dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro alla presenza di , responsabile del punto vendita e del sig. Per_2 T_
, proprietario del supermercato”.
[...]
La lavoratrice premesso di essere stata assunta dalla Cooperativa Medusa alla Persona_3 fine di luglio 2012, aveva del pari riferito in sede ispettiva: “Per iniziare a lavorare con la cooperativa ho preso contatti con il Sig. proprietario del Todi's di Carsoli, amministratore della Parte_1
società , che gestisce questo punto vendita. Ho avuto un colloquio di lavoro con il predetto Pt_2 presso il Carrefour di Subiaco agli inizi del mese di luglio 2012… Il sig. mi disse che la T_
valutazione era positiva, quindi mi riteneva idonea al lavoro e che mi avrebbe fatto sapere. Dopo qualche settimana sono stata contattata telefonicamente dallo stesso che mi ha invitato a T_
presentarmi presso il Carrefour di Subiaco per fornire i documenti personali necessari all'assunzione”.
Escussa come testimone nel corso del presente giudizio, la stessa ha confermato di avere Persona_3
sostenuto colloqui, prima della sua assunzione nella società cooperativa, con i responsabili o referenti di indicando in particolare il nome della “signora Rita” (ossia ). Parte_2 Per_2
Anche la lavoratrice , escussa come testimone, ha rilasciato dichiarazioni coerenti con Persona_10
quanto già riferito in sede ispettiva.
In particolare, la all'epoca dipendente di aveva dichiarato agli ispettori: Per_10 Controparte_5
“Ho avuto un primo contatto di lavoro con , titolare di un Conad e un Todi's a Parte_1
Subiaco… Una mattina ho incontrato presso il Conad il lui mi ha chiesto nome e Parte_6 Per numero di cellulare e mi ha detto che sarei stata contattata da . Preliminarmente il mi T_
ha fatto domande sul mio stato familiare e sulle mie esperienze lavorative ritenendomi idonea. Quindi il giorno stesso sono stata contattata da che mi ha chiesto di andare al Todi's di Carsoli Per_2 per mettermi d'accordo”.
Sentita come testimone nel corso del giudizio, la ha confermato la circostanza, ribadendo: “Per Per_10
entrare in Todis di Carsoli avevo parlato con il sig. , che poi mi fece parlare con la Parte_1 sig.ra ”. Per_2
D'altra parte, dimostrata è l'interferenza del della nell'esercizio di poteri T_ Parte_2
costituenti prerogativa del datore di lavoro anche nel corso dei rapporti lavorativi formalmente instaurati tra le cooperative e i lavoratori impiegati presso il supermercato di Carsoli.
Già dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, in effetti, come , pur formalmente assunta Per_2
dalla società cooperativa Medusa, fosse in realtà longa manus e persona di fiducia della Pt_2
e del suo legale rappresentante
[...] Parte_1
Dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori emerge, poi, che la oltre ad assistere ai colloqui Per_2
preassuntivi insieme al predisponeva i turni di lavoro, impartiva direttive ed istruzioni T_ sull'attività da svolgere, esercitava nell'interesse della il potere gerarchico sui Parte_2
lavoratori stessi, i quali individuavano in lei la figura di riferimento per ogni questione di carattere operativo sull'attività lavorativa da svolgere in concreto presso il punto vendita di Carsoli. In caso di sua assenza, tali poteri direttivi e gerarchici erano esercitati dal dipendente . Persona_6
Più specificamente, la lavoratrice riferiva agli ispettori: “Per quanto riguarda Persona_12
l'organizzazione dei turni ed eventuali permessi ho sempre fatto riferimento alla sig.ra Parte_7
Le direttive di lavoro mi vengono impartite dalla sig.ra e da quando lei si è assentata Per_2 facciamo riferimento al sig. ”. Persona_6
AL riferivano sul punto agli ispettori anche i lavoratori , Persona_11 [...]
, ( : “Il mio referente sul lavoro è la sig.ra CP_4 Persona_13 Persona_14 Persona_11
, che mi dà le direttive e alla quale mi rivolgo in genere se devo assentarmi o per ferie o Per_2 malattia”; : “Le direttive di lavoro mi vengono impartite da ”; Controparte_4 Per_2 [...]
“Le direttive di lavoro mi sono state date dalla sig.ra ino a quando è stata presente Per_13 Per_2
e adesso che è in maternità da . Non mi sono mai assentata ad eccezione di tre Persona_6
giorni di malattia nel mese di agosto dal 26 al 28. In occasione ho avvisato il punto vendita e ho avuto indicazione di chiamare l'ufficio di Subiaco per comunicare la malattia ed il numero di protocollo del certificato medico. L'ufficio di Subiaco nella persona di mi ha detto di Tes_1 comunicare il numero di protocollo anche alla cooperativa”; : “Per le disposizioni di Persona_14 lavoro faccio riferimento a Non ho ancora avuto alcun contatto con i Persona_6 responsabili della Cooperativa”).
Sentita come testimone nel corso del giudizio, ha confermato il capitolo 2) della Persona_10
Con memoria di costituzione dell' (“Lei, nel periodo in cui è stato dipendente della cooperativa
Medusa a r.l. e/o della riceveva le direttive sul lavoro da svolgere dai referenti e/o Parte_4
responsabili della che esercitavano anche il controllo sul lavoro svolto e all'evenienza Parte_8 muovevano rimproveri”), precisando: “Era la sig.ra che ci dava direttive sul lavoro, la Per_2
quale a sua volta faceva capo al o agli uffici di Subiaco. Era la sig.ra ad esercitare il T_ Per_2 controllo sull'attività lavorativa. E' capitato sia a me personalmente sia ad altri dipendenti di essere rimproverati sia dalla sig.ra sia dalla figlia del sig. anche in maniera poco educata Per_2 T_
di fronte ai clienti. Le ferie venivano stabilite insieme alla sig.ra Per la malattia bisognava Per_2 informare la e poi mandare il numero di protocollo medico alle varie cooperative succedutesi”. Per_2
La stessa testimone ha poi riferito che era ancora la predisporre i turni della settimana entrante Per_2
il sabato sera.
La teste ha anche dichiarato di non aver mai conosciuto i responsabili di Medusa o Job Center;
che, inoltre, pur venendo pagata mediante bonifici dalla formale datrice di lavoro, se vi era qualche chiarimento sulla busta paga ci si doveva riferire agli uffici di Subiaco della Parte_2
(aggiungendo anche: “Mi ci sono recata anche personalmente, mi fu detto che di essa non dovevamo tenere conto;
in quella occasione parlai con la sorella di di cui però non ricordo il Parte_1 nome”).
Sull'attendibilità della deposizione della non v'è motivo di dubitare, anche considerata la Per_10 coerenza con quanto in passato dalla stessa dichiarato sul punto agli ispettori (“L'organizzazione degli orari di lavoro è curata da e non ho alcun rapporto di lavoro con le Cooperative se non Per_2
perché mi pagano le buste paga e i contratti rinnovati. La persona con cui abbiamo rapporti per tali adempimenti è tale Per i rinnovi contrattuali mi riferisco a la quale si rapporta a Per_15 Per_2
sua volta credo con anche per problemi di ferie. La preliminarmente interpella Parte_1 Per_2 il Sig. ). T_
Anche la lavoratrice escussa come testimone, ha confermato il capitolo 2) della Persona_3 memoria di costituzione. La stessa teste ha, inoltre, anche riferito che era sempre la a “dare i Per_2 turni ed anche le direttive sul lavoro da fare”, nonché ad occuparsi dell'autorizzazione delle ferie ed in generale delle assenze dal lavoro.
In sede ispettiva, la aveva analogamente riferito: “Il responsabile del negozio è la sig.ra Persona_3
la quale si occupa anche di organizzare i turni di lavoro”. Per_2 Del tutto inattendibili devono, per contro, ritenersi le deposizioni dei testi e Per_2 Per_6
, in quanto non solo contrastanti con le predette dichiarazioni rilasciate dagli altri colleghi,
[...]
ma in palmare divergenza rispetto a quanto dagli stessi in passato riferito agli ispettori.
In particolare, , sentita come testimone, ha premesso di essere attualmente dipendente della Per_2 all'incirca dal 2016 e responsabile del punto vendita di Carsoli, ha poi negato sia la Pt_2
circostanza che la nel periodo da ottobre 2012 ad agosto 2015, avesse mai selezionato Parte_2
i dipendenti delle Cooperative o avesse mai fatto sostenere agli stessi colloquio preassuntivo (capitolo
1) del ricorso), sia la circostanza di aver ella stessa sostenuto colloqui di lavoro con i responsabili o referenti della prima di essere assunta dalla società cooperativa (capitolo 1) della Parte_2
Con memoria di costituzione dell' )
Tali dichiarazioni si pongono però in aperto contrasto con quanto dalla dichiarato durante Per_2
l'accertamento ispettivo, allorquando ella stessa dichiarava di aver avuto colloquio di lavoro con il finalizzato alla propria assunzione (“Sono venuta a conoscenza della possibilità di T_
lavorare presso il Carrefour di Subiaco pertanto mi sono recata presso il supermercato e ho avuto un colloquio di lavoro con il sig. Dopo qualche giorno ho firmato il contratto di Parte_1 lavoro con la cooperativa… Il sig. al momento del colloquio di lavoro, mi aveva Parte_1
anticipato che sarei stata assunta dalla cooperativa).
Parimenti la teste ha negato che i responsabili della avessero mai svolto un Per_2 Parte_2
controllo sugli orari di lavoro svolti dai dipendenti delle cooperative.
Anche tali dichiarazioni si pongono però in palmare contraddizione con quanto dalla stessa Per_2 riferito agli ispettori (“Ogni mese trasmetto agli uffici della le presenze relative al Parte_2 personale di questo negozio. A sua volta questa società le trasmette alle cooperative”; “Ogni settimana registro le presenze su un file formato excell, sul quale sono indicate le ore di ciascun lavoratore. Il file, che si riferisce ad ogni mese, è composto da tanti fogli quante sono le settimane di lavoro. Ogni fine del mese, il sig. oppure la sig.ra mi contattano telefonicamente e T_ Per_16 ricevono da me una password per connettersi al computer di questo negozio con accesso remoto…
In pratica accedono al computer e prelevano direttamente le registrazioni da me effettuate… poi provvedono alla trasmissione alle cooperative”).
Parimenti inattendibili sono le dichiarazioni rese nel corso del giudizio da Persona_6
(anch'egli all'epoca dipendente delle società cooperative e, poi, assunto dalla dall'anno Parte_2
2016), il quale, sentito come teste, ha, in particolare, negato che la avesse fatto Parte_2 sostenere agli aspiranti dipendenti colloqui preassuntivi (aggiungendo: “Quando sono stato assunto sono stato contattato direttamente dalla Cooperativa”), mentre agli ispettori aveva riferito di aver egli stesso sostenuto con il l colloquio iniziale. T_ Orbene, nel valutare le dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione unitamente a quelle testimoniali acquisite nel corso del giudizio, giova osservare che - secondo un indirizzo giurisprudenziale, al quale si ritiene di aderire - “per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terze al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero
e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava” (ex pluribus Cass., Sez. Lav. 18.5.2010, n. 12108; nello stesso senso anche Cass., Sez. Lav.
25.2.2014, n. 4462).
L'esclusione della fede privilegiata con riguardo al contenuto intrinseco (ossia alla verità sostanziale) delle dichiarazioni rese agli ispettori non implica, tuttavia, che le stesse siano prive di qualsivoglia valore probatorio in difetto di una conferma in giudizio.
Le dichiarazioni apprese dai terzi in sede ispettiva, infatti, pur non assumendo – a differenza dei fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale verbalizzante - valore di prova legale, possono tuttavia essere liberamente apprezzate dal giudice, anche tenuto conto degli altri elementi istruttori a disposizione. Il giudice deve cioè prenderle comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass., Sez. Lav., 8.3.2001, n. 3350).
Nell'ambito di tale valutazione complessiva del materiale probatorio a disposizione, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, pur liberamente apprezzabili dal giudice secondo il proprio convincimento, possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa, potendo perfino essere ritenute munite di un grado di attendibilità maggiore rispetto a quelle rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio (Cass., Sez. Lav., 30.10.2018, n. 27662; Cass., Sez. Lav., 6.4.2018, n. 8556).
Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento ispettivo, come del resto le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio dalle lavoratrici e Persona_10
depongono in senso chiaro ed univoco per la sussistenza di un potere direttivo Persona_3
e gerarchico esercitato direttamente dalla committente e dal suo amministratore Parte_2
e non già dai formali datori di lavoro dei dipendenti occupati nel supermercato Parte_1
gestito dagli odierni ricorrenti.
D'altro canto, e , entrambi all'epoca dipendenti delle società Per_2 Persona_6
cooperative ed attualmente assunti dalla società odierna ricorrente, escussi come testimoni nel corso del presente giudizio, hanno reso dichiarazioni palesemente e ingiustificatamente contrastanti con quelle rilasciate agli ispettori, ritrattando i dati esposti nel corso dell'accertamento ispettivo, sulla base anche dei quali si è fondato l'accertamento di cui al verbale unico n. AQ00000/2016-066-01 del
15.2.2016.
Ne discende che le dichiarazioni rese dai testi e devono ritenersi assolutamente Per_2 Per_6
inattendibili, dovendosi piuttosto attribuire maggiore credibilità alle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Sul punto, del resto, va ancora richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, ed i verbali di accertamento forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass., Sez. Lav., 2.11.2020, n. 24208).
Anche per quanto attiene allo specifico requisito dell'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio Con di impresa, l' ha accertato, sulla base delle fatture acquisite, mensilmente emesse da CP_3
e dal Job SCPA, che i corrispettivi contabilizzati sono sempre risultati superiori alle somme
[...]
previste nei contratti di appalto;
che tale maggior importo è stato descritto nelle fatture come
“esecuzione incarico come da Vs. richiesta” o “prestazioni extra contratto come da vostra richiesta”, di tal che, a fronte di corrispettivi prefissati nei contratti d'appalto formalmente stipulati, Pt_2
ha costantemente corrisposto importi aggiuntivi per ulteriori non meglio precisati servizi, con
[...]
aumento medio mensile dei corrispettivi contrattuali attestato su una percentuale del 42%.
Se ne desume che tali maggiorazioni possono trovare giustificazione solo nel maggior costo del
Con lavoro rispetto a quanto preventivato, ciò che, d'altra parte, è stato supportato dall' anche sulla base dell'esame incrociato delle buste paga emesse dalle cooperative nei confronti dei propri dipendenti impiegati presso il punto vendita in questione, dalle quali è stato verificato un costo del lavoro mensilmente sostenuto dalle Cooperative superiore rispetto al corrispettivo pattuito nei contratti di subappalto.
Pertanto, nessun rischio economico è stato sostenuto dalle formali datrici di lavoro, poiché esse hanno sostenuto unicamente il costo del lavoro relativo al personale occupato, costo, tuttavia, interamente scaricato sul presunto committente, attraverso variazioni anche significative in aumento dei corrispettivi prestabiliti dei contratti d'appalto. Ulteriore indice della non genuinità degli appalti in questione è, d'altra parte, desumibile dalla genericità dei servizi oggetto di tali contratti, suscettibili in astratto di ricomprendere la quasi totalità dell'attività commerciale della società odierna ricorrente.
Per quanto attiene alle violazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, poi, i ricorrenti, senza contestarne la legittimità, hanno dedotto di aver già provveduto, con modello F23 del 5.2.2013, a corrispondere integralmente l'importo delle relative sanzioni, pari ad € 1.950,00.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, atteso che non vi è alcun elemento che consenta di riferire tale pagamento alle sanzioni amministrative in questione. Con La circostanza è stata, d'altra parte, contestata dall' , che ha rilevato come il pagamento della somma di € 1.950,00, indicata nel modello F23 prodotto dai ricorrenti era stato in realtà versato per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale come disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, misura cautelare disposta dal personale ispettivo in ipotesi di impiego irregolare di lavoratori in misura superiore al 20% e di ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, liquidate in complessivi € 9.473,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore dell' ; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 97/2021, promossa da:
(C.F. ), (P.IVA ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Massimo Cammarota
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
e adivano con ricorso ex artt. 22, legge n. 689/1981, come Parte_1 Parte_2 modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 298 del 10.12.2020, emessa dall' Controparte_1
Con
(di seguito ), con la quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido
[...] della somma di € 302.430,00 a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni di legge:
1) art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19/12/2002, come sostituito dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n.
133/2008, nell'importo da € 250,00 ad € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato, per non aver consegnato al sottoindicato lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione preventiva di assunzione ovvero copia del contratto individuale di lavoro:
occupato il 5.2.2015; Parte_3
2) art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge n. 183/2010, per aver impiegato il sotto indicato lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che con l'art. 14 del D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2014 – a decorrere dal 24.12.2013 – è stata aumentata del 30% per un importo da € 1.950,00 ad € 15.600,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, l'importo della sanzione è da € 1.000,00 ad € 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare fino al 23.12.2013; per le violazioni consumate dal 24.12.2013 l'importo previsto è da € 1.300,00 ad € 10.400,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare:
occupato il 5.2.2015; Parte_3
3) art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3
D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D.
Lgs. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D.Lgs. n. 8/2016 nell'importo di €
50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma
1, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 per aver utilizzato n. 10 lavoratori – somministrati dalla Medusa Società
Cooperativa di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066 del
15.2.2016, nel periodo da ottobre 2012 a dicembre 2013 per n. 2204 giornate di lavoro;
4) art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3
D.Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal
D.Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma 3 D.Lgs. n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 per aver utilizzato n. 10 lavoratori – somministrati dalla Job Center Società Cooperativa di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066 del
15/02/2016, nel periodo da gennaio 2014 ad agosto 2015 per n. 3749 giornate di lavoro.
I ricorrenti esponevano che le predette violazioni gli erano state contestate con verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00000/2016-066-01 del 15.2.2016, di cui deducevano l'illegittimità e/o la nullità in quanto redatto sulla base di dichiarazioni rese da non meglio precisati dipendenti e privo di qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per quantificare le
Con presunte irregolarità. Sostenevano, quindi, che l' non avesse assolto l'onere della prova, incombente sull' , dei fatti sanzionati: secondo i ricorrenti gli ispettori si erano CP_1 limitati ad affermare del tutto genericamente l'illiceità dei contratti di appalto e subappalto intercorsi tra la e le Società Cooperative. Assumevano, per contro, la genuinità dei predetti Parte_2
appalti, poiché nel periodo oggetto di accertamento ispettivo (ottobre 2012 – agosto 2015) gli appaltatori e subappaltatori avevano sempre provveduto a gestire ed organizzare direttamente l'attività dei propri dipendenti, senza interferenze della società ricorrente, la quale: non aveva mai selezionato i dipendenti delle Cooperative appaltatrici, né aveva mai fatto sostenere agli stessi alcun colloquio preassuntivo;
non aveva mai indicato alle Cooperative i dipendenti da assumere, né tanto meno selezionato i nuovi candidati;
non aveva utilizzato i dipendenti delle Cooperative per sopperire a carenze di organico;
non aveva mai svolto alcun controllo sugli orari di lavoro;
non aveva mai esercitato potere direttivo e/o disciplinare nei confronti del personale delle Cooperative.
I ricorrenti contestavano anche le violazioni di cui ai punti 1) e 2), osservando che in relazione ad esse aveva già provveduto a corrispondere, con modello F23 del 5.2.2015, l'importo Parte_2 di € 1.950,00 a titolo di sanzione amministrativa per tali illeciti. Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati e venivano assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata si fonda sul presupposto verbale unico di accertamento e Con notificazione n. AQ00000/2016-066-01 del 15.2.2016. In forza di tale atto, l' ha accertato che
[...]
società operante nel settore del commercio mediante la gestione di supermercati, Parte_2 ipermercati e discount, nel periodo da ottobre 2012 ad agosto 2015, aveva occupato, presso l'unità operativa di Carsoli-Via Tiburtina Valeria, ad insegna “Tody's”, esclusivamente personale formalmente assunto da società cooperative terze;
che tale utilizzo della forza lavoro era avvenuto, segnatamente, attraverso contratti di appalto e subappalto con le società cooperative, formali datrici di lavoro dei lavoratori utilizzati;
che tali contratti, tuttavia, traducendosi nella mera fornitura di personale formalmente dipendente dalle cooperative subappaltatrici, dissimulavano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.
In particolare, aveva stipulato il 24.12.2012 un contratto di appalto di servizi con la Parte_2 società in forza del quale la committente aveva inteso “affidare ad impresa terza CP_3 specialista del settore lo svolgimento di attività accessorie e sussidiarie rispetto a quella principale” nel predetto punto vendita.
L'oggetto del predetto incarico era indicato nell'art. 4 del contratto di appalto come segue: “1) servizio di organizzazione attività di lavorazione e confezionamento merci;
2) servizi di attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
3) gestione organizzazione magazzino, movimentazione delle merci all'interno dei locali, servizi di merchandising, logistica e facchinaggio presso i rispettivi punti vendita, gestione e riorganizzazione delle scaffalature interne ai punti vendita;
4) verifica qualitativa e quantitativa delle merci in entrata;
5) ottimizzazione delle scorte di magazzino e loro corretta conservazione come delle attrezzature e dei macchinari utilizzare nel settore oggetto del presente contratto”.
La durata del contratto era prevista dall'1.10.2012 al 30.9.2013, con rinnovo tacito alla scadenza, con possibilità di cessione del contratto e/o subappalto e con corrispettivo mensile pattuito in € 9.150,00
+ IVA, da intendersi “onnicomprensivo e satisfattivo di qualsiasi costo e spesa sostenuta da parte dell'appaltatore ivi comprese le retribuzioni dei propri addetti e gli oneri previdenziali assicurativi connessi e conseguenti”.
Con contratto di locazione del 24.9.2012, la aveva affittato alla un Parte_2 CP_3 transpellet manuale e un transpellet elettrico per un importo mensile di € 150,00.
L'appalto in questione era stato poi subappaltato nella sua interezza, con contratto del 26.9.2012, da alla Cooperativa Medusa a r.l., per un corrispettivo mensile di € 7.500,00 + IVA. CP_3
Per l'esecuzione del predetto appalto, nel periodo dall'1.10.2012 al 31.12.2013, venivano occupati i lavoratori , , Persona_1 Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, e tutti Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
formalmente assunti dalla Cooperativa Medusa.
Dal 2.1.2014, poi, l'attività commerciale veniva condotta con occupazione di personale dipendente della società cooperativa Job Center, inizialmente senza formale stipula di un contratto, dal
18.12.2014 in forza di un nuovo contratto di appalto (analogo a quello precedente) stipulato tra
[...]
e Job S.C.p.A., per un corrispettivo mensile di € 14.800,00 + IVA, e di subappalto tra Job Parte_2
S.C.p.A. all'associata per un corrispettivo mensile di € 11.800,00 + Parte_4
IVA. Nel periodo dal 2.1.2014 al 31.8.2018 venivano impiegati, per l'esecuzione dell'appalto, i lavoratori
, , , Per_2 Persona_3 Persona_6 Persona_7 Controparte_4 Per_11
, , e , tutti formalmente assunti
[...] Persona_8 Persona_12 Persona_13 Persona_10
dalla Parte_5
in generale, osservato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi
[...] un genuino appalto di opere o servizi, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass., Sez. VI-Lav., 25.6.2020, n. 12551).
Si è anche precisato che, secondo la disciplina di cui alla legge n. 1369/1960, l'interposizione fittizia va esclusa quando l'appaltatore utilizza una propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro;
requisiti dell'appalto lecito vengono individuati allora nella organizzazione propria dell'appaltatore e nell'assunzione da parte di questi del rischio di impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo;
mentre ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, l'appalto di opera o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez. Lav., 3.11.2020, n. 24386).
Con Nel caso di specie, l' ha correttamente accertato la carenza dei predetti elementi idonei a configurare genuini contratti di appalto e a distinguere tali rapporti dalla mera interposizione di manodopera, sia sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'attività ispettiva, sia sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Per quanto, in particolare, attiene all'assenza di un'autonoma organizzazione del lavoro da parte delle cooperative formalmente datrici di lavoro dei dipendenti occupati presso l'esercizio commerciale gestito dalla il verbale unico di accertamento e notificazione ha, innanzitutto Parte_2
valorizzato le risultanze documentali dalle quali è emerso che, nel periodo in questione, la società ricorrente ha svolto la propria complessa attività commerciale nel punto vendita di Carsoli esclusivamente avvalendosi di personale dipendente dalle Cooperative (prima Medusa S.c.a.r.l., poi e che, per contro, quest'ultime non hanno approntato alcun impiego di mezzi Controparte_5 propri nell'esecuzione dei presunti contratti d'appalto, avvalendosi piuttosto di tutte le dotazioni nella disponibilità della committente (frigoriferi, affettatrici, macchinari da impacchettatura, registratori di cassa, etc.). Gli ispettori hanno, tra l'altro, accertato l'esistenza di due contratti di locazione relativi a due transpellet, tra la proprietaria ed il locatore prima, e Job S.C.p.A., Parte_2 CP_3 poi, per un valore mensile di € 150,00, comunque assolutamente inidonei, da soli, a consentire l'esecuzione della presunta attività oggetto dell'incarico. Nessun ulteriore costo risulta sostenuto dalle cooperative in questione per le attrezzature o per le utenze del punto vendita.
Va al riguardo osservato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti o alle valutazioni del verbalizzante (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 7.11.2014, n. 23800, che ha ritenuto assistiti da fede privilegiata i dati del verbale tratti dagli ispettori esaminando il libro paga e il libro matricola e gli altri documenti contabili del soggetto ispezionato).
Dirimente è poi l'accertamento sulla consistente ingerenza della nell'esercizio del Parte_2
potere direttivo e gerarchico sui dipendenti formalmente assunti dalle cooperative, accertamento essenzialmente fondato sulle dichiarazioni rese agli ispettori dagli stessi lavoratori, i quali hanno tutti confermato il ruolo preponderante della e del suo legale rappresentante Parte_2 T_
nella selezione del personale poi assunto dalle cooperative.
[...]
Sul punto la lavoratrice , premesso di essere stata assunta da Job Center Soc. Coop. da Persona_12 settembre 2014, così dichiarava agli ispettori: “Ho presentato il mio curriculum ai fini di una possibile assunzione presso questo punto vendita “Todis” alla sig.ra . Successivamente sono stata Per_2
chiamata per un colloquio che ho sostenuto alla presenza della sig.ra e del sig. . Per_2 Parte_1
In quella circostanza sono stata informata dal sig. che sarei stata assunta dalla cooperativa T_
Job Center”.
Il lavoratore , all'epoca dipendente della Cooperativa Medusa, dichiarava agli ispettori: Persona_1
“Quando sono venuto a conoscenza del posto di lavoro ho fatto una domanda tramite sito internet e poi dopo qualche mese mi hanno chiamato per fare il colloquio. Sono andato al punto vendita Carrefour Express di Subiaco e lì ho parlato con e con la cooperativa. Lì mi hanno detto T_ che sarei stato assunto con la cooperativa”.
La lavoratrice , premesso di aver lavorato nel supermercato da ottobre/novembre Persona_11
2013, prima alle dipendenze della società cooperativa Medusa, poi, da gennaio o febbraio 2014, alle dipendenze della società cooperativa Job Center, dichiarava agli ispettori: “Ho trovato questo lavoro poiché sapevo che cercavano personale ed ho sostenuto un colloquio con il sig. ”. Parte_1
AL , formalmente assunta da Job Center, dichiarava: “Per iniziare a Controparte_4
lavorare qui ho presentato un mio curriculum e sono stata convocata da con cui ho Parte_1
sostenuto il colloquio di lavoro. Lui stesso mi ha messo in contatto con la cooperativa con cui sono stata assunta”.
Parimenti la lavoratrice , assunta da Job Center a metà febbraio 2014, riferiva in sede Persona_13 ispettiva: “Ho avuto questo lavoro tramite la sig.ra , che già conoscevo e che mi ha fatto Per_2 avere un colloquio con il sig. che credio sia il suo datore di lavoro”. Parte_1
A sua volta, il lavoratore dichiarava in sede ispettiva: “Sono stato assunto dalla Persona_14
Cooperativa di cui non so il nome, che opera all'interno del punto vendita, dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro alla presenza di , responsabile del punto vendita e del sig. Per_2 T_
, proprietario del supermercato”.
[...]
La lavoratrice premesso di essere stata assunta dalla Cooperativa Medusa alla Persona_3 fine di luglio 2012, aveva del pari riferito in sede ispettiva: “Per iniziare a lavorare con la cooperativa ho preso contatti con il Sig. proprietario del Todi's di Carsoli, amministratore della Parte_1
società , che gestisce questo punto vendita. Ho avuto un colloquio di lavoro con il predetto Pt_2 presso il Carrefour di Subiaco agli inizi del mese di luglio 2012… Il sig. mi disse che la T_
valutazione era positiva, quindi mi riteneva idonea al lavoro e che mi avrebbe fatto sapere. Dopo qualche settimana sono stata contattata telefonicamente dallo stesso che mi ha invitato a T_
presentarmi presso il Carrefour di Subiaco per fornire i documenti personali necessari all'assunzione”.
Escussa come testimone nel corso del presente giudizio, la stessa ha confermato di avere Persona_3
sostenuto colloqui, prima della sua assunzione nella società cooperativa, con i responsabili o referenti di indicando in particolare il nome della “signora Rita” (ossia ). Parte_2 Per_2
Anche la lavoratrice , escussa come testimone, ha rilasciato dichiarazioni coerenti con Persona_10
quanto già riferito in sede ispettiva.
In particolare, la all'epoca dipendente di aveva dichiarato agli ispettori: Per_10 Controparte_5
“Ho avuto un primo contatto di lavoro con , titolare di un Conad e un Todi's a Parte_1
Subiaco… Una mattina ho incontrato presso il Conad il lui mi ha chiesto nome e Parte_6 Per numero di cellulare e mi ha detto che sarei stata contattata da . Preliminarmente il mi T_
ha fatto domande sul mio stato familiare e sulle mie esperienze lavorative ritenendomi idonea. Quindi il giorno stesso sono stata contattata da che mi ha chiesto di andare al Todi's di Carsoli Per_2 per mettermi d'accordo”.
Sentita come testimone nel corso del giudizio, la ha confermato la circostanza, ribadendo: “Per Per_10
entrare in Todis di Carsoli avevo parlato con il sig. , che poi mi fece parlare con la Parte_1 sig.ra ”. Per_2
D'altra parte, dimostrata è l'interferenza del della nell'esercizio di poteri T_ Parte_2
costituenti prerogativa del datore di lavoro anche nel corso dei rapporti lavorativi formalmente instaurati tra le cooperative e i lavoratori impiegati presso il supermercato di Carsoli.
Già dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, in effetti, come , pur formalmente assunta Per_2
dalla società cooperativa Medusa, fosse in realtà longa manus e persona di fiducia della Pt_2
e del suo legale rappresentante
[...] Parte_1
Dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori emerge, poi, che la oltre ad assistere ai colloqui Per_2
preassuntivi insieme al predisponeva i turni di lavoro, impartiva direttive ed istruzioni T_ sull'attività da svolgere, esercitava nell'interesse della il potere gerarchico sui Parte_2
lavoratori stessi, i quali individuavano in lei la figura di riferimento per ogni questione di carattere operativo sull'attività lavorativa da svolgere in concreto presso il punto vendita di Carsoli. In caso di sua assenza, tali poteri direttivi e gerarchici erano esercitati dal dipendente . Persona_6
Più specificamente, la lavoratrice riferiva agli ispettori: “Per quanto riguarda Persona_12
l'organizzazione dei turni ed eventuali permessi ho sempre fatto riferimento alla sig.ra Parte_7
Le direttive di lavoro mi vengono impartite dalla sig.ra e da quando lei si è assentata Per_2 facciamo riferimento al sig. ”. Persona_6
AL riferivano sul punto agli ispettori anche i lavoratori , Persona_11 [...]
, ( : “Il mio referente sul lavoro è la sig.ra CP_4 Persona_13 Persona_14 Persona_11
, che mi dà le direttive e alla quale mi rivolgo in genere se devo assentarmi o per ferie o Per_2 malattia”; : “Le direttive di lavoro mi vengono impartite da ”; Controparte_4 Per_2 [...]
“Le direttive di lavoro mi sono state date dalla sig.ra ino a quando è stata presente Per_13 Per_2
e adesso che è in maternità da . Non mi sono mai assentata ad eccezione di tre Persona_6
giorni di malattia nel mese di agosto dal 26 al 28. In occasione ho avvisato il punto vendita e ho avuto indicazione di chiamare l'ufficio di Subiaco per comunicare la malattia ed il numero di protocollo del certificato medico. L'ufficio di Subiaco nella persona di mi ha detto di Tes_1 comunicare il numero di protocollo anche alla cooperativa”; : “Per le disposizioni di Persona_14 lavoro faccio riferimento a Non ho ancora avuto alcun contatto con i Persona_6 responsabili della Cooperativa”).
Sentita come testimone nel corso del giudizio, ha confermato il capitolo 2) della Persona_10
Con memoria di costituzione dell' (“Lei, nel periodo in cui è stato dipendente della cooperativa
Medusa a r.l. e/o della riceveva le direttive sul lavoro da svolgere dai referenti e/o Parte_4
responsabili della che esercitavano anche il controllo sul lavoro svolto e all'evenienza Parte_8 muovevano rimproveri”), precisando: “Era la sig.ra che ci dava direttive sul lavoro, la Per_2
quale a sua volta faceva capo al o agli uffici di Subiaco. Era la sig.ra ad esercitare il T_ Per_2 controllo sull'attività lavorativa. E' capitato sia a me personalmente sia ad altri dipendenti di essere rimproverati sia dalla sig.ra sia dalla figlia del sig. anche in maniera poco educata Per_2 T_
di fronte ai clienti. Le ferie venivano stabilite insieme alla sig.ra Per la malattia bisognava Per_2 informare la e poi mandare il numero di protocollo medico alle varie cooperative succedutesi”. Per_2
La stessa testimone ha poi riferito che era ancora la predisporre i turni della settimana entrante Per_2
il sabato sera.
La teste ha anche dichiarato di non aver mai conosciuto i responsabili di Medusa o Job Center;
che, inoltre, pur venendo pagata mediante bonifici dalla formale datrice di lavoro, se vi era qualche chiarimento sulla busta paga ci si doveva riferire agli uffici di Subiaco della Parte_2
(aggiungendo anche: “Mi ci sono recata anche personalmente, mi fu detto che di essa non dovevamo tenere conto;
in quella occasione parlai con la sorella di di cui però non ricordo il Parte_1 nome”).
Sull'attendibilità della deposizione della non v'è motivo di dubitare, anche considerata la Per_10 coerenza con quanto in passato dalla stessa dichiarato sul punto agli ispettori (“L'organizzazione degli orari di lavoro è curata da e non ho alcun rapporto di lavoro con le Cooperative se non Per_2
perché mi pagano le buste paga e i contratti rinnovati. La persona con cui abbiamo rapporti per tali adempimenti è tale Per i rinnovi contrattuali mi riferisco a la quale si rapporta a Per_15 Per_2
sua volta credo con anche per problemi di ferie. La preliminarmente interpella Parte_1 Per_2 il Sig. ). T_
Anche la lavoratrice escussa come testimone, ha confermato il capitolo 2) della Persona_3 memoria di costituzione. La stessa teste ha, inoltre, anche riferito che era sempre la a “dare i Per_2 turni ed anche le direttive sul lavoro da fare”, nonché ad occuparsi dell'autorizzazione delle ferie ed in generale delle assenze dal lavoro.
In sede ispettiva, la aveva analogamente riferito: “Il responsabile del negozio è la sig.ra Persona_3
la quale si occupa anche di organizzare i turni di lavoro”. Per_2 Del tutto inattendibili devono, per contro, ritenersi le deposizioni dei testi e Per_2 Per_6
, in quanto non solo contrastanti con le predette dichiarazioni rilasciate dagli altri colleghi,
[...]
ma in palmare divergenza rispetto a quanto dagli stessi in passato riferito agli ispettori.
In particolare, , sentita come testimone, ha premesso di essere attualmente dipendente della Per_2 all'incirca dal 2016 e responsabile del punto vendita di Carsoli, ha poi negato sia la Pt_2
circostanza che la nel periodo da ottobre 2012 ad agosto 2015, avesse mai selezionato Parte_2
i dipendenti delle Cooperative o avesse mai fatto sostenere agli stessi colloquio preassuntivo (capitolo
1) del ricorso), sia la circostanza di aver ella stessa sostenuto colloqui di lavoro con i responsabili o referenti della prima di essere assunta dalla società cooperativa (capitolo 1) della Parte_2
Con memoria di costituzione dell' )
Tali dichiarazioni si pongono però in aperto contrasto con quanto dalla dichiarato durante Per_2
l'accertamento ispettivo, allorquando ella stessa dichiarava di aver avuto colloquio di lavoro con il finalizzato alla propria assunzione (“Sono venuta a conoscenza della possibilità di T_
lavorare presso il Carrefour di Subiaco pertanto mi sono recata presso il supermercato e ho avuto un colloquio di lavoro con il sig. Dopo qualche giorno ho firmato il contratto di Parte_1 lavoro con la cooperativa… Il sig. al momento del colloquio di lavoro, mi aveva Parte_1
anticipato che sarei stata assunta dalla cooperativa).
Parimenti la teste ha negato che i responsabili della avessero mai svolto un Per_2 Parte_2
controllo sugli orari di lavoro svolti dai dipendenti delle cooperative.
Anche tali dichiarazioni si pongono però in palmare contraddizione con quanto dalla stessa Per_2 riferito agli ispettori (“Ogni mese trasmetto agli uffici della le presenze relative al Parte_2 personale di questo negozio. A sua volta questa società le trasmette alle cooperative”; “Ogni settimana registro le presenze su un file formato excell, sul quale sono indicate le ore di ciascun lavoratore. Il file, che si riferisce ad ogni mese, è composto da tanti fogli quante sono le settimane di lavoro. Ogni fine del mese, il sig. oppure la sig.ra mi contattano telefonicamente e T_ Per_16 ricevono da me una password per connettersi al computer di questo negozio con accesso remoto…
In pratica accedono al computer e prelevano direttamente le registrazioni da me effettuate… poi provvedono alla trasmissione alle cooperative”).
Parimenti inattendibili sono le dichiarazioni rese nel corso del giudizio da Persona_6
(anch'egli all'epoca dipendente delle società cooperative e, poi, assunto dalla dall'anno Parte_2
2016), il quale, sentito come teste, ha, in particolare, negato che la avesse fatto Parte_2 sostenere agli aspiranti dipendenti colloqui preassuntivi (aggiungendo: “Quando sono stato assunto sono stato contattato direttamente dalla Cooperativa”), mentre agli ispettori aveva riferito di aver egli stesso sostenuto con il l colloquio iniziale. T_ Orbene, nel valutare le dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione unitamente a quelle testimoniali acquisite nel corso del giudizio, giova osservare che - secondo un indirizzo giurisprudenziale, al quale si ritiene di aderire - “per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terze al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero
e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava” (ex pluribus Cass., Sez. Lav. 18.5.2010, n. 12108; nello stesso senso anche Cass., Sez. Lav.
25.2.2014, n. 4462).
L'esclusione della fede privilegiata con riguardo al contenuto intrinseco (ossia alla verità sostanziale) delle dichiarazioni rese agli ispettori non implica, tuttavia, che le stesse siano prive di qualsivoglia valore probatorio in difetto di una conferma in giudizio.
Le dichiarazioni apprese dai terzi in sede ispettiva, infatti, pur non assumendo – a differenza dei fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale verbalizzante - valore di prova legale, possono tuttavia essere liberamente apprezzate dal giudice, anche tenuto conto degli altri elementi istruttori a disposizione. Il giudice deve cioè prenderle comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass., Sez. Lav., 8.3.2001, n. 3350).
Nell'ambito di tale valutazione complessiva del materiale probatorio a disposizione, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, pur liberamente apprezzabili dal giudice secondo il proprio convincimento, possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa, potendo perfino essere ritenute munite di un grado di attendibilità maggiore rispetto a quelle rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio (Cass., Sez. Lav., 30.10.2018, n. 27662; Cass., Sez. Lav., 6.4.2018, n. 8556).
Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento ispettivo, come del resto le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio dalle lavoratrici e Persona_10
depongono in senso chiaro ed univoco per la sussistenza di un potere direttivo Persona_3
e gerarchico esercitato direttamente dalla committente e dal suo amministratore Parte_2
e non già dai formali datori di lavoro dei dipendenti occupati nel supermercato Parte_1
gestito dagli odierni ricorrenti.
D'altro canto, e , entrambi all'epoca dipendenti delle società Per_2 Persona_6
cooperative ed attualmente assunti dalla società odierna ricorrente, escussi come testimoni nel corso del presente giudizio, hanno reso dichiarazioni palesemente e ingiustificatamente contrastanti con quelle rilasciate agli ispettori, ritrattando i dati esposti nel corso dell'accertamento ispettivo, sulla base anche dei quali si è fondato l'accertamento di cui al verbale unico n. AQ00000/2016-066-01 del
15.2.2016.
Ne discende che le dichiarazioni rese dai testi e devono ritenersi assolutamente Per_2 Per_6
inattendibili, dovendosi piuttosto attribuire maggiore credibilità alle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Sul punto, del resto, va ancora richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, ed i verbali di accertamento forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass., Sez. Lav., 2.11.2020, n. 24208).
Anche per quanto attiene allo specifico requisito dell'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio Con di impresa, l' ha accertato, sulla base delle fatture acquisite, mensilmente emesse da CP_3
e dal Job SCPA, che i corrispettivi contabilizzati sono sempre risultati superiori alle somme
[...]
previste nei contratti di appalto;
che tale maggior importo è stato descritto nelle fatture come
“esecuzione incarico come da Vs. richiesta” o “prestazioni extra contratto come da vostra richiesta”, di tal che, a fronte di corrispettivi prefissati nei contratti d'appalto formalmente stipulati, Pt_2
ha costantemente corrisposto importi aggiuntivi per ulteriori non meglio precisati servizi, con
[...]
aumento medio mensile dei corrispettivi contrattuali attestato su una percentuale del 42%.
Se ne desume che tali maggiorazioni possono trovare giustificazione solo nel maggior costo del
Con lavoro rispetto a quanto preventivato, ciò che, d'altra parte, è stato supportato dall' anche sulla base dell'esame incrociato delle buste paga emesse dalle cooperative nei confronti dei propri dipendenti impiegati presso il punto vendita in questione, dalle quali è stato verificato un costo del lavoro mensilmente sostenuto dalle Cooperative superiore rispetto al corrispettivo pattuito nei contratti di subappalto.
Pertanto, nessun rischio economico è stato sostenuto dalle formali datrici di lavoro, poiché esse hanno sostenuto unicamente il costo del lavoro relativo al personale occupato, costo, tuttavia, interamente scaricato sul presunto committente, attraverso variazioni anche significative in aumento dei corrispettivi prestabiliti dei contratti d'appalto. Ulteriore indice della non genuinità degli appalti in questione è, d'altra parte, desumibile dalla genericità dei servizi oggetto di tali contratti, suscettibili in astratto di ricomprendere la quasi totalità dell'attività commerciale della società odierna ricorrente.
Per quanto attiene alle violazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, poi, i ricorrenti, senza contestarne la legittimità, hanno dedotto di aver già provveduto, con modello F23 del 5.2.2013, a corrispondere integralmente l'importo delle relative sanzioni, pari ad € 1.950,00.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, atteso che non vi è alcun elemento che consenta di riferire tale pagamento alle sanzioni amministrative in questione. Con La circostanza è stata, d'altra parte, contestata dall' , che ha rilevato come il pagamento della somma di € 1.950,00, indicata nel modello F23 prodotto dai ricorrenti era stato in realtà versato per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale come disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, misura cautelare disposta dal personale ispettivo in ipotesi di impiego irregolare di lavoratori in misura superiore al 20% e di ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, liquidate in complessivi € 9.473,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore dell' ; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia