Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3924 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 14.4.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv. Giuseppe Caruso (p.e.c.: , Email_1 che lo rappresenta e difende unitamente avv. Nicola Palladino per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del Curatore, dott. , domiciliato presso l'avv. Maurizio Controparte_2
Suarato (p.e.c.: avv.s , che lo rappresenta e Email_2 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello, giusta autorizzazione ex art. 146 l.fall. in data 6.9.2024, in atti;
-appellato-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, con- Parte_1 trariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, così provvedere:
1) Si accolga, per i rassegnati motivi di fatto e di diritto, il presente appello e, per l'effetto, previa sospensiva della sua efficacia, si riformi integralmente
1. Dichiarare inammissibili e/o impossibili le domande attoree per i fatti in narrativa.
2. In subordine, accogliere le conclusioni così come formulate in comparsa di costituzione e risposta depositato nel primo grado di giudizio, ossia
- Accertare e dichiarare la nullità della citazione per assenza, per indetermi- natezza e per indeterminabilità della causa petendi.
- In ogni caso, rigettare le domande proposte dalla UR attrice, siccome inammissibili o, comunque, infondate.
- Condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 comma 3, c.p.c., nella misura che sarà equitativamente determinata dall'On.le Tribunale.
3. Condannare, in ogni caso, la UR attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'adita Corte d'Appello, rigettare Controparte_1
l'appello di controparte con qualsiasi formula, poiché manifestamente infon- dato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per il grado di Giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Il ha evocato in giudizio innanzi al Tribu- Controparte_1 nale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa , Parte_1 nella qualità di ex amministratore della società fallita dal 2012 al 2014, e quale amministratrice della società dal 2013 sino alla Controparte_3 data di dichiarazione di fallimento (con sentenza n. 103/2016 emessa dal
Tribunale di Latina il 16.12.2016). In particolare, la UR attrice ha alle- gato che:
- l'attività prevalente della società fallita era la ristorazione e, in particolare, gestiva un'attività – con il franchising di “Rosso Pomodoro” – in Udine, presso il centro commerciale Terminal Nord, in virtù di contratto di subaffitto
2 di ramo d'azienda stipulato nel 2008 con la Cigierre S.p.A., unità chiusa in data 25.7.2014 a seguito di accesso dell'Ispettorato del Lavoro;
- a causa dell'inadempimento della società fallita nel pagamento dei canoni di locazione del ramo d'azienda, il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 470/2015 del 24.3.2015, ha dichiarato la risoluzione di tale contratto e ha condannato la a pagare la somma di € 369.936,73, oltre Controparte_1 interessi e spese;
- attesa l'entità del debito suddetto e considerato che la mora per il mancato pagamento dei canoni di locazione sussisteva già dal 2013, il dissesto della deve essere datato a un momento in cui a rivestire la carica Controparte_1 di amministratore è stato il convenuto;
Parte_1
- l'ultimo bilancio depositato durante l'attività gestoria espletata da Pt_1
risaliva all'anno 2012;
[...]
- dai bilanci 2011 e 2012 emerge che “alla data del 31.12.2011 la consi- stenza iniziale è di 186.058,00 (01.01.2011) e la consistenza finale 84.639,00, si dichiarano quindi con rimborsi per € 101.419,00 durante l'anno; la stessa voce al bilancio successivo riporta al 01.01.2012 € 84.639,00 e poi rimborsi per € 70.747,00, con una consistenza finale di € 13.892,00, risulta quindi che la rimborsa negli anni 2011, 2012 CP_1 ben 172.166,00 euro ai soci finanziatori”;
- “Confrontando tali dati con quelli dei conti correnti a disposizione risulta che effettivamente nel 2012 vengono rimborsati 70.652,75 (in varie date) a mezzo di 15 bonifici che riportano la dicitura 'rimborso prestito soci' a tale Control Union Srl;
Detti bonifici vengono effettuati dal conto corrent CP_4 dit intestato Altri 3.000,00 euro vengono inviati alla Control CP_1
Union al 20.12.2012 dal cont della cassa di Risparmio del Friuli CP_1
e Venezia Giulia per complessivi € 73.652,75 (non corrisponde questa somma alla voce in bilancio)”;
- “Risulta anche che la Control Union Srl è stata socia nella con CP_1 una serie di atti di compravendita svolti tutti tra il 14.12.2011 e il 21.12.2011 acquisisce, dai vari proprietari, il 100% delle quote dell CP_1
quote che poi cede, integralmente, a il 29.07.2013 il quale le
[...] Pt_1 detiene fino al 17.06.2014 sempre quale socio Unico della della CP_1 quale diventa amministratore il 31.05.2012, cessando il 11.06.2014. Lo 3 stesso è amministratore della Control Union dal 29.11.2011 al Pt_1
02.04.2014”;
- ha inoltre prelevato dalle casse sociali la somma di € Parte_1
14.403,75;
- è stata amministratrice della società fallita dal 2013, Controparte_3 unitamente a , il quale successivamente aveva ceduto alla Parte_1 medesima il 100% del capitale sociale.
Il Fallimento attore ha dedotto, pertanto, che:
- la carenza assoluta di scritture contabili non consente di qualificare che il versamento di € 175.166,00 alla Control Union S.r.l. sia avvenuto a fronte di un finanziamento soci, dovendosi ritenere che questa è divenuta socia della dopo il presunto prestito che la medesima Control Union Controparte_1
S.r.l. avrebbe erogato a favore della società fallita;
- i pagamenti effettuati dai conti bancari della e le relative Controparte_1 poste di bilancio devono ritenersi, dunque, fittizi, avendo quale unica finalità quella di distrarre le predette somme, come sarebbe avvalorato dal fatto che la Control Union S.r.l. non era stata socia della società fallita sino al 2011 (anche tenuto conto della circostanza che era divenuto so- Parte_1 cio al 100% della e, al contempo, anche amministratore unico Controparte_1 della Control Union s.r.l.);
- in considerazione dell'avvenuta chiusura dell'attività commerciale gestita in Udine e del sequestro disposto a favore della Cigierre S.p.A., gli amministra- tori della società fallita avrebbero dovuto chiedere la dichiarazione di falli- mento onde evitare di aggravare il dissesto mediante la illegittima prosecu- zione dell'attività di impresa.
Si è costituito nel giudizio di primo grado , che ha dedotto Parte_1 come il attore non avesse fornito alcuna prova a sostegno delle CP_1 domande svolte e, in ogni caso, l'infondatezza delle stesse, in quanto: (a) nel
2011 il finanziamento è stato concesso e versato nelle casse sociali e, per- tanto, doveva essere rimborsato, non concretando ciò un atto di mala gestio;
(b) il prelievo di € 14.403,75 dalle casse sociali è giustificato dalla tipologia di attività esercitata dalla società fallita, e segnatamente le relative somme sarebbero state utilizzate per pagare le spese giornaliere di provvista per il ristorante. In particolare, il convenuto ha dedotto la carenza di prova del 4 danno e del nesso causale con il danno dedotto in relazione alle condotte rappresentate dal fallimento attore.
pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. Controparte_3
Con sentenza n. 1320/2023 pubblicata il 26.1.2023 il Tribunale di Roma –
Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “1) respinge la domanda proposta nei confronti della Sig.ra dichiarando Controparte_5 non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite;
2) accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti del Sig Pt_1
e, per l'effetto, accerta la responsabilità ex art. 2392, 2393, 2394
[...]
e 146 l.f. del Sig. per l'attività svolta quale amministratore Parte_1 della società per aver distratto a favore della Control Union Controparte_1
s.r.l. la somma di € 175.166,00 nonché in proprio favore la somma di € 14.403,75; conseguentemente condanna il Sig. a risarcire Parte_1
i danni in favore del fallimento attore in misura pari ad € 189.569,75; il tutto oltre rivalutazione monetaria dal dì di commissione dei singoli illeciti sino alla data di ricezione della notificazione di copia dell'atto di citazione ed interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.
3) Condanna il Sig a rifondere in favore dello Stato le spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 13.430,00 oltre rim- borso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Preliminarmente, si deve rilevare come non abbia notifi- Parte_1 cato l'atto di appello anche a convenuta dal Fallimento Controparte_3 attore nel giudizio di primo grado e ritenuta da quest'ultimo obbligata in solido con il primo. Peraltro, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale convenuta non fosse responsabile per le condotte illecite contestate alla
5 stessa, oltre che all'odierno appellante, e ha rigettato le domande nei suoi confronti.
La UR non ha proposto appello avverso tale statuizione.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobligati. Infatti, la decisione sull'impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l'attore e ciascuno dei con- venuti può condurre, in difetto d'impugnazione, alla formazione di cosa giu- dicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d'appello e su- scettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l'attore ed il convenuto cui quel rap- porto si riferisce (Cass. 21 giugno 2011 n. 13607)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.12.2015, n. 2854; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.12.2023, n. 36100).
Si deve ritenere, allora, che non sia litisconsorte necessa- Controparte_3 rio del presente grado di giudizio e non andasse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 331, co. 2, c.p.c.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha statuito che “appare innanzitutto dirimente il rilievo che la
[...] al momento dell'erogazione del presunto prestito all Parte_2 [...]
- ancorché dell'anzidetto prestito non vi sia traccia nella contabilità CP_1 sociale - non risultava essere ancora socia della società fallita e tanto appare confortato dal fatto che la voce 'debito verso soci' figurasse già dall'1.01.2011 per l'ammontare di € 186.058,00, quindi prima che l
[...] facesse ingresso nella compagine sociale e dal fatto che parte Parte_2 di detta somma risultava già rimborsata nel dicembre 2011. Pertanto, le somme versate in favore della Control Union s.r.l. non avrebbero potuto es- sere qualificate come rimborso finanziamenti soci atteso il difetto della im- prescindibile qualifica di socio della predetta società al momento in cui ve- niva effettuato il presunto finanziamento, non essendo, d'altro canto, dato apprezzare se ed a quale titolo la Control Union s.r.l. avesse eventualmente
6 concesso detto prestito, atteso il difetto di giustificazione causale atta a sor- reggere tale movimentazione di denaro”.
In particolare, l'appellante deduce, in primo luogo, come “il rimborso del Finanziamento soci di cui si discute e che il Giudice di prime cure ha qualifi- cato come atto di mala gestio, è avvenuto nel 2011 e nel 2012 (cfr. con il bilancio depositato al Registro delle Imprese e prodotto agli atti da
contro
- parte) quando la società non versava in una situazione di insolvenza e/o di crisi ma di assoluto equilibrio economico/finanziario per un'attività di risto- razione”; e, in secondo luogo, come il giudice di primo grado abbia erronea- mente ritenuto che si sia in presenza di un atto di mala gestio per essere avvenuto il trasferimento in favore del soggetto che, al momento del rim- borso, risultava essere titolare della quota di cui era stato titolare il socio che aveva effettuato il finanziamento.
Il motivo non è fondato.
3.1. Come ha allegato e documentato la UR attrice nell'introdurre il giudizio di primo grado, nella relazione ex art. 33 l.fall. il Curatore del Falli- mento della ha dichiarato che “il libro delle decisioni dell'am- Controparte_1 ministratore risulta in bianco;
il libro inventari risulta in bianco;
il libro gior- nale ed i libri Iva risultano mancanti;
la situazione patrimoniale alla data del fallimento risulta mancante, l'elenco dei creditori, dei clienti e di coloro che vantano la proprietà o altri diritti reali su beni mobili in possesso della So- cietà (completo di indirizzo) risultano mancanti” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Tali circostanze non sono state contestate dall'odierno appellante nel costituirsi nel giudizio di primo grado e, dunque, si devono ritenere accertate.
Dalla documentazione contabile della rivenuta dal Curatore Controparte_1
(libro soci, libro amministratori, libro giornale) non si ricava quale socio abbia effettuato il prestito alla società pure risultante dal bilancio del 2011, quando detto prestito sarebbe stato fatto, nonché l'esatto ammontare dello stesso. Dai bilanci della società fallita risulta soltanto che alla data del 1°.
1.2011 la consistenza iniziale del debito verso soci era pari a €
186.058,00, mentre la consistenza a fine anno, il 31.12.2011, era di € 84.639,00. In particolare, vengono indicati in bilancio rimborsi per € 101.419,00 durante l'anno solare 2011.
7 La stessa voce al bilancio successivo riporta, al 1°.1.2012, un debito € 84.639,00 e poi rimborsi per € 70.747,00, con una consistenza finale di € 13.892,00 (v. doc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In altri termini, nei bilanci viene dichiarato che nel 2011 è stata effettuata la restituzione del prestito sociale per un importo complessivo di € 172.166,00 a uno o più soci finanziatori, che però da tale documento con- tabile non risultano.
3.2. Il soggetto a cui vengono corrisposti i suddetti importi si ricava dall'esame dei conti correnti a disposizione del Curatore e depositati nel giudizio di primo grado, dai quali risulta che nel 2012 sono stati corrisposti
€ 70.652,75 a mezzo quindici, che riportano la causale “rimborso prestito soci”, alla Control Union S.r.l. Nello specifico, detti bonifici vengono effettuati dal conto corrente intrattenuto presso la intestato alla Controparte_6 [...]
e segnatamente i seguenti: il 23.1.2012 per € 6,501,10, il CP_1
9.3.2012 per € 6.006,85, il 20.3.2012 per € 3.253,85, il 30.3.2012 per € 6.506,85, il 31.5.2012 per € 6.501,10, il 2.7.2012 per € 6.001,10, il 31.7.2012 per € 6.001,10, il 9.8.2012 per € 4.801,10, il 16.8.2012 per €
2.001,10, l'8.9.2012 per € 2.421,10, il 1°.10.2012 per € 6.001,10, il 5.11.2012 per € 8.001,10, l'11.12.2012 per € 3.001,10, il 21.1.2013 per
€ 6.001,10, 20.3.2013 per € 2.001,10 (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio)
Altri € 3.000,00 sono stati corrisposti alla Control Union S.r.l. in data 20.12.2012 dal conto corrente intestato alla presso la Cassa Controparte_1 di Risparmio del Friuli e Venezia Giulia. Complessivamente a tale società sono stati corrisposti dalla fallita € 78.000,75, importo peraltro non corri- spondente a quello indicato in bilancio quale restituzione del finanziamento soci.
Non vi è prova dei pagamenti effettuati nel 2011 ed a chi, ma la circostanza per cui anche i pagamenti in questione risultano effettuati in favore della Control Union S.r.l. è stata riconosciuta dal convenuto (odierno appellante), avendo dedotto – come si è detto – la causale dello stesso, e dunque si deve ritenere pacifica.
8 3.3. deduce che “un soggetto che acquista le quote sociali Parte_1 subentra nell'intero rapporto giuridico di cui era titolare la parte cedente, quindi, ciò che rileva - e che, ahimè, appare lapalissiano come non sia stato rilevato dal Giudice di prime cure - è la qualità di socio al momento in cui avviene il rimborso del finanziamento”.
Anche volendo seguire la prospettazione di parte appellante, vale a dire che alla Control Union S.r.l. sarebbero state corrisposte somme a titolo di rim- borso di un finanziamento soci effettuato non dalla stessa, ma dal precedente titolare della quota acquisita da tale società, e quindi da chi era socio al momento in cui è stato effettuato l'asserito finanziamento alla Controparte_1 la censura non può trovare accoglimento.
Stando a quanto dedotto dall'odierno appellante e indicato nei bilanci sociali, come sopra riportato, alla Control Union S.r.l. sono state corrisposti € 101.419,00 nel 2011 ed € 70.747 nel 2012 a titolo di restituzione di un finanziamento soci effettuato alla in data anteriore al Controparte_1
1°.1.2011, e quindi di quanto corrisposto da uno o più soci alla società a titolo di mutuo. Ne consegue che è il socio che ha mutuato tale somma ad avere diritto a vedersi rimborsare quanto versato, e non anche chi risultava essere socio al momento dell'effettuazione dei pagamenti.
A differenza del finanziamento in conto capitale, il finanziamento soci non viene automaticamente trasferito con la partecipazione sociale. Conseguen- temente, permane in capo al mutuante, anche se non più socio, il diritto alla restituzione dei versamenti effettuati a titolo di mutuo alla società, anche se lo stesso non fa più parte della compagine sociale, salva l'applicazione della norma sulla postergazione nell'ambito delle società a responsabilità limitata
(art. art. 2467 c.c.).
Nel caso in esame, la Control Union S.r.l. è divenuta socia della CP_1 soltanto in data 14.11.2011. Ne consegue che non può essere tale
[...] società il socio che, già alla data del 1°.1.2011 (come risulta dal bilancio di esercizio 2011), risultava essere creditore della società fallita per avere cor- risposto la somma complessiva restituita, stando alla deduzione di parte ap- pellata – si ripete, non riscontrata dalla documentazione in atti, se non dai bilanci della società fallita – dell'esistenza di un finanziamento soci.
9 3.4. L'appellante è stato amministratore della dal 31.5.2012 Controparte_1 al 11.6.2014 dapprima con e poi, dal 22.7.2013 al Persona_1
11.6.2014, con rimasta unica socia e unica amministra- Controparte_3 trice alla data del fallimento (come documentato dalle visure dei Registri Im- mobiliari in atti: v. docc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Come si è detto sopra, e come allega e documenta il Fallimento attore, pa- gamenti in favore della Control Union S.r.l. per complessivi € 123.687,65 – e precisamente quelli per complessivi € 101.419,00 effettuati nel corso dell'anno 2011, secondo quanto risulta dal bilancio sociale relativo a quella annualità, nonché quello in data 23.1.2012 per € 6,501,10, quello in data
9.3.2012 per € 6.006,85, quello in data 20.3.2012 per € 3.253,85 e quello in data 30.3.2012 per € 6.506,85, per un totale di € 22.268,65 dei com- plessivi € 70.747,00 effettuati nell'anno 2012 – sono stati disposti quando non era ancora amministratore della società fallita. Parte_1
Ne consegue che all'odierno appellante non può essere imputata, come ha fatto la UR attrice, una condotta illecita che non ha posto in essere e che, invece, è stata posta in essere dal precedente amministratore, non evo- cato in giudizio. Di contro, a può essere imputata, quale Parte_1 condotta di mala gestio per la quale il ha diritto a conseguire il CP_1 risarcimento dei danni, esclusivamente la somma di € 51.478,35
(175.166,00 – 123.687,65), e non la maggiore somma a cui è stato con- dannato con la sentenza appellata.
3.5. Parte appellante non può dedurre che la restituzione di tale somma di danaro al socio (non mutuante) non costituirebbe un atto di mala gestio in quanto, all'epoca in cui sono stati effettuati tali pagamenti, la società risul- tava in bonis e aveva importanti ricavi.
A parte il rilievo – invero assorbente – per cui il pagamento di una somma di danaro a chi non risulti esserne titolare, come è avvenuto nel caso in esame, costituisce di per sé una condotta di mala gestio, in ogni caso questa sussiste in ragione della natura postergata del credito del socio, ai sensi dell'art. 2467 c.c. Ne consegue che la restituzione di quello che parte appel- lante deduce essere un finanziamento sociale, anche qualora fosse stato ef- fettuato all'avente diritto allo stesso (e, come si è detto, così non è),
10 costituisce in ogni caso una condotta di mala gestio una volta che – come nel caso in esame – la società aveva dei creditori già all'epoca in cui sono state effettuati i bonifici sopra indicati.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto “l'ingiustificato prelevamento dalle casse sociali di € 14.403,75” in quanto “spetta agli amministratori convenuti provare che tali somme fossero state utilizzate per scopi sociali. Tuttavia, nel caso scrutinato il convenuto si e limitato ad eccepire che il cennato prelevamento di somme dalle casse fosse in realta giustificato dalla stessa attivita esercitata dalla societa fallita che in qualche modo avrebbe giustificato il pagamento delle spese giornaliere per la provvista del ristorante”. Al riguardo, CP_7
deduce di essere stato l'ex amministratore della società fallita e di non
[...] poter documentare l'utilizzo delle somme prelevate in quanto “la documen- tazione contabile, come previsto dalla Legge, è stata consegnata al nuovo amministratore [ , il quale non si è costituito” nel giudizio Controparte_3 di primo grado.
Il motivo non è fondato.
4.1. In primo luogo, non è sufficiente che la documentazione contabile sia stata consegnata al nuovo amministratore, e quindi che sia nella disponibilità della società (fallita, nel caso in esame), per far venire meno in capo all'odierno appellante l'onere di provare l'utilizzo delle somme dallo stesso prelevate, nell'ammontare contestato dalla UR, nell'esercizio dell'atti- vità sociale. E neanche è sufficiente che abbia dedotto che Parte_1 si sia trattato di “prelievi per le attività correnti del ristorante”.
Tanto meno tale generica allegazione poteva far sorgere l'onere in capo al Fallimento attore di specifica contestazione, peraltro a fronte della dedu- zione da parte della parte attrice in ordine alla mancanza di specifica indica- zione da parte dell'ex amministratore di quali fossero le causali di tali pre- lievi.
Al riguardo, si deve considerare come l'azione di responsabilità sociale pro- mossa contro amministratori e sindaci di società di capitali abbia natura con- trattuale, dovendo di conseguenza l'attore (il ) provare la sussi- CP_1 stenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto (l'ex amministratore) incombe l'onere di
11 dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obbli- ghi imposti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 7.2.2020, n. 2975; Cass. civ., Sez. I, 31.8.2016, n. 17441; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2010, n. 22911; Cass. civ., Sez. I, 29.10.2008, n. 25977).
4.2. Il Fallimento attore ha inoltre dedotto che i prelievi in questione sareb- bero avvenuti in violazione del disposto dell'art. 2478, co. 3, c.c., che pre- vede che le operazioni della società con il socio unico sono opponibili a terzi solo ove registrati nel Libro delle Decisioni degli Amministratori. Come si è detto sopra, questo Libro non è stato rinvenuto dal Curatore e, quindi, si deve ritenere non sia stato tenuto dagli amministratori della società fallita, e quindi – per il periodo in cui è stato amministratore, seppure unitamente ad altri – da . Parte_1
Ne consegue che, se è vero che, in via generale, compete alla UR dare la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità, vi è un'inversione dell'onere della prova “quando la mancanza o l'irregolare tenuta delle scrit- ture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimo- nio della società” (così Cass. civ., Sez. I, 4.7.2012, n. 11155; e, quindi, nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2022, n. 15245; Cass. civ., Sez. I, ord. 17.5.2021, n. 13220; Cass. civ., Sez. I, 3.1.2017, n. 38; Cass. civ., SS.UU., 6.5.2015, n. 9100; Cass. civ., Sez. I, 11.7.2013, n. 17198).
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere condannato l'odierno appellante a rimborsare al attore le CP_1 spese di lite, anziché disporre la compensazione, anche parziale, delle stesse. In particolare, parte appellante rileva come “l'esito del giudizio è stato di parziale accoglimento delle domande formulate dal , circostanza CP_1 che avrebbe dovuto indirizzare la decisione del giudice di prime cure in una direzione del tutto diversa”. Inoltre, l'appellante lamenta anche la mancanza
“di proporzionalità nella loro determinazione rispetto al valore della do- manda accolta”.
Il motivo suddetto sarebbe invero assorbito dalla riforma della decisione di primo grado in ordine all'ammontare della condanna disposta nei confronti
12 di . Infatti, in base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, Parte_1
c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti di- pendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la ri- forma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caduca- zione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giu- dice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ.,
Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Come si dirà di seguito, la riforma nel quantum della condanna disposta con la sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese effet- tuata dal giudice di primo grado, non mutando lo scaglione della Tariffa ap- plicabile della Tabella 2. del d.m. 13.8.2023, n. 147, vale a dire quella com- presa tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (avuto riguardo che CP_7
è stato condannato a corrispondere la somma di € 51.478,35, ma
[...] anche rivalutazione e interessi, quindi). Questo determina che si rende ne- cessario l'esame anche del terzo motivo di appello, e questo non merita ac- coglimento.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensi- bile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presup- posti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U.,
31.10.2022, n. 32061).
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1320/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 26.1.2023 deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, e, in parziale riforma di tale decisione, l'odierno appellante deve essere con- dannato a pagare al la somma complessiva Controparte_1 di € 65.882,10 (51.478,35 + 14.403,75), anziché quella di € 189.569,75,
13 avendo egli distratto in favore della Control Union S.r.l. la somma di € 51.478,35, non quella di € 175.166,00, oltre ad avere prelevato dalle casse sociali la somma di € 14.403,75.
Non vi è stata impugnazione in ordine alla statuizione da parte del giudice di prime cure che ha riconosciuto al “rivalutazione monetaria dal CP_1 dì di commissione dei singoli illeciti sino alla data di ricezione della notifica- zione di copia dell'atto di citazione ed interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”.
Come si è detto sopra, la modifica del quantum della condanna disposta con la sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese effet- tuata dal giudice di primo grado. Le spese di lite del presente grado di giu- dizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispo- sitivo, parametrate alla somma al cui pagamento l'odierno appellante viene condannato, e la condanna deve essere disposta in favore dell'Erario, risul- tando dalla sentenza di primo grado e dagli atti del giudizio di primo grado che il Fallimento appellato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115/2002 con decreto del g.d. del Tribunale di Latina in data 19.12.2018, con cui ha attestato che non sussistono fondi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1320/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Specializzata in Materia di Im- presa il 26.1.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
o condanna a pagare al Parte_1 Controparte_1 la somma di € 65.882,10, “il tutto oltre rivalutazione monetaria dal dì di commissione dei singoli illeciti sino alla data di ricezione della notificazione di copia dell'atto di citazione ed interessi legali sulla somma rivalutata a de- correre dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
14 condanna a rimborsare all'Erario le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di modificare il codice oggetto del presente giudizio con il seguente: 181003.
Roma, 14.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
15