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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1205/2023 R.G.A.C, promossa da
3. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Umberto ONi;
APPELLANTE
ONro
in ONroparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO - CONTUMACE
per la riforma della sentenza n. 624/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 12 ottobre 2023.
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano come in atti.
All'udienza sostituita da note scritte fino al giorno 28 gennaio 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento della Corte, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 28 gennaio 2025 ha riservato in causa la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1)Con la sentenza n. 624/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 il Tribunale di decideva su domanda proposta da 3 proposta nei confronti della CP_1 Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della somma alla stessa CP_2 dovuta di € 50.791,97 per corresponsione di merce.
Nel corso del giudizio la pretesa creditoria veniva ridotta dall'attrice per avvenuti pagamenti parziali per euro 17.416,27, chiedendo la condanna al pagamento del credito residuo oltre interessi.
ON La non contestava la pretesa avversa e chiedeva unicamente rinvio per poter verificare le somme dovute, anche a causa di un asserito attacco hacker subito.
Il primo giudice riteneva insussistente la ragione del richiesto rinvio e, fatte precisare le conclusioni, decideva la causa.
2)La sentenza impugnata. Il primo giudice, richiamando i principi sull'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale e in merito al principio di non contestazione, riteneva provato il credito dell'attore avendo dimostrato il titolo da cui originava il diritto di credito, nonché la corretta esecuzione della prestazione, cioè di
ON aver alienato alla i beni elencati nelle fatture in atti.
ON Rilevava la mancanza di contestazione della in ordine all'adempimento opposto, mentre alcuna prova veniva data in ordine ad eventuali propri adempimenti o ad impossibilità di adempiere, ritenendosi quindi provato l'inadempimento della convenuta.
L'importo dimostrato veniva indicato dal primo giudice nella somma iniziale di €
50.791,97, ridotto in corso di causa ad € 17.416,27, somma alla quale veniva ON condannata la l pagamento, oltre interessi di mora dal giorno dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo calcolati ai sensi del D. Lvo 231/02.
Le spese di lite venivano poste a carico del soccombente.
pag. 2/5 3)Appello.
3.1)Avverso la predetta sentenza proponeva appello la 3 per avere il primo Parte_1
giudice travisato i fatti di causa e ritenuto che la riduzione del credito ammontasse ad euro 17.416,27, mentre dagli atti e dall'atto di riduzione della domanda emergeva chiaramente come parte attrice, appellante odierna, aveva dichiarato di aver verificato pagamenti per la somma di euro 17.416,27, quindi che la domanda andava ridotta di tale ON somma, residuando il credito di € 33.375,71 del quale chiedeva la condanna della oltre interessi di mora.
Il Tribunale erroneamente interpretava la riduzione nel senso che la richiesta veniva ridotta ad euro 17.416,27 e non di euro 17.416,27, come chiaramente emergente anche dalla documentazione depositata che dava atto degli intervenuti pagamenti parziali e del credito ancora esistente in capo all'appellante.
ON Pertanto si chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con condanna della appellata al pagamento della complessiva somma di euro 33.375,71 oltre interessi.
3.2)L'appellante rilevava inoltre come la condanna alla somma minore di quella dovuta aveva comportato la liquidazione delle spese secondo uno scaglione inferiore rispetto a quello corretto, del quale si chiedeva quindi l'applicazione.
ON Si faceva presente di aver chiesto alla di poter attivare congiuntamente il procedimento di correzione di errore materiale, ma che tale istanza era rimasta priva di riscontro.
Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna della appellata al pagamento della somma di € 33.375,71 oltre interessi di mora e condanna al pagamento delle spese di primo grado secondo il corretto conseguente scaglione di valore, oltre alla vittoria di spese di secondo grado.
4) Motivi della decisione.
Preliminarmente, stante la regolarità della notifica dell'appello e la mancata costituzione della , se ne deve dichiarare la contumacia. CP_2
Nel merito l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
4.1) Dagli atti di causa di primo grado emerge chiaramente come parte attrice, attuale appellante, in corso di causa aveva depositato atto di riduzione della domanda, notificato alla controparte, che nulla opponeva, rilevando di aver verificato avvenuti pag. 3/5 ON pagamenti per € 17.416,27, chiedendo quindi la condanna della convenuta al pagamento del residuo credito pari ad € 33.375,71, oltre interessi di mora. I pagamenti parziali erano supportati da riscontri probatori documentali.
Pertanto fondato appare l'appello, avendo il primo giudice erroneamente interpretato la richiesta di riduzione ed avendo ritenuto che il credito residuo ammontasse ad €
17.416,27, in luogo di quello corretto di € 33.375,71. ONr Pertanto in riforma della sentenza impugnata la condanna della va corretta al pagamento della somma di euro 33.375,71 oltre interessi di mora come meglio specificati dal primo giudice.
4.) Conseguentemente all'accoglimento del primo motivo di appello, deve riformarsi anche la condanna di primo grado alle spese di lite, da liquidarsi secondo il corretto scaglione, in considerazione della somma oggetto di decisione, da € 26.001 ad € 52.000, applicando i valori minimi stante la agevole risoluzione delle questioni sottoposte ed esclusa la fase istruttoria non svolta, così condannando la convenuta al CP_2 rimborso delle spese liquidate in € 2.906,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con valori minimi stante la agevole definizione della controversia ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 3. in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di
L'Aquila pubblicata in data 12 ottobre 2023, nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3
tempore, così provvede:
• Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la CP_2 appellata al pagamento in favore della 3. della somma di € 33.375,71 Parte_1
oltre interessi di mora come determinati nella sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 2.906,00 oltre Iva, cap e spese generali come pag. 4/5 per legge, per il secondo grado in € 3.473,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 febbraio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott. Barbara Del Bono
pag. 5/5