Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ANZANI
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANZANI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
23.01.2000 come da atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vimercate
(MB) al n. 3, Parte II, Serie A, Volume R01, Anno 2018;
• ordinare al Comune di Vimercate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• ordinare al competente Ufficio della Conservatoria di Milano la trascrizione dell'emananda sentenza relativamente al trasferimento del 50% del diritto di proprietà del sig. Parte_2 sull'immobile sito in Cologno Monzese, (MI), Via Palermo 27 così classificato al
[...]
N.C.E.U. foglio 33, mappale 212, cat. A/7, cl. 1, vani 6,5 a favore dei figli e CP_1 CP_2
mandi alla competente Conservatoria perché si
[...] proceda alla trascrizione del provvedimento di trasferimento immobiliare
A tale ultimo fine le Parti interessate dal trasferimento immobiliare de quo dichiarano quanto di seguito ato a Milano (MI) in data 28.08.1966 (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 residente in [...] cede rispettivamente ai sigg.ri Controparte_3 nato a [...] in data [...] (c.f.: ) e C.F._3 CP_2 nato a [...] in data [...] (c.f.: )
[...] C.F._4 entrambi residenti in [...] che accettano ed acquisiscono nella quota del 25% ciascuno quanto di seguito indicato
50%, nella misura del 25% ciascuno i cessionari, del diritto di proprietà sul seguente bene immobile: in Cologno Monzese (MB) in Via Palermo 27. Trattasi di abitazione in villino di 6,5 vani oltre i servizi con annessa piccola corte, censita in Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 33, numero 212, sub 1, Via Palermo n. 27, p. T – 1, cat. A/7, cl. 1, cons. 6,5, sup. cat. 129 mq, totale escluse aree esterne mq 128, R.C. € 671,39. Coerenze: mappali 191,
217, 214, 210.
CONFORMITA' CATASTALE: a migliore descrizione, identificazione ed esatti confini di quanto in contratto le parti fanno espresso riferimento alla relativa scheda catastale che allegano al presente atto sotto "A". La parte cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati e la planimetria depositata in catasto ad essi corrispondente sono conformi allo stato di fatto di quanto in contratto.
DICHIARAZIONI AI SENSI DELLE LEGGI URBANISTICHE: ai sensi e per gli effetti della
Legge 28.2.1985 n. 47, del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 e delle altre norme vigenti in materia di edilizia e di urbanistica, la parte cedente dichiara che la costruzione degli immobili in contratto
è stata iniziata successivamente all'1 settembre 1967 (Licenza Edilizia 3269 del 7.02.1969) per opere di ristrutturazione sopralzo e recupero sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 15/99
e L.R. 22/99 eseguite negli anni 2000. Il Comune di Cologno Monzese ha rilasciato nuova concessione edilizia in data 3.05.2001 numero 8986 e Denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 2. 60 della legge 662/99 e della L.R. 22/1999 variante a CE 8986 del 03/05/2001 presentata in data 17/07/2001 protocollo 3916 e denuncia di inizio attività del 21/12/2001 protocollo 4102 in variante la denuncia di inizio attività numero 39 16 e concessione edilizia numero 8986 . La parte cedente garantisce la regolarità urbanistica ed edilizia di quanto in contratto, anche in ordine alla agibilità e all'assenza di abusi. Allega a tal fine in allegato denominato “B” attestato di conformità rilasciato da tecnico abilitato.
CERTIFICATO DI ABITABILITA': la parte cedente dichiara che la casa era stata dichiarata abitabile con certificato di abitabilità numero 2208 in data 28.03.2002. Successivamente a seguito della realizzazione di un ampliamento attuato alla casa in assenza di prescritti titoli autorizzativi è stata presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria in data 19.01.2022 prot. 2022/0003792. A seguito della richiesta presentata il Comune di Cologno Monzese ha rilasciato il permesso di costruire numero in data 11.12.202 . NumeroDiCartaI_1
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: in relazione alla vigente normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia (art. 6 D.Lgs 19.8.2005 n. 192) si allega al presente atto sotto la lettera "C" l'attestato di prestazione energetica dell'immobile con codice identificativo 1508100001424 valido fino al 10.01.2034. La parte cedente attesta espressamente l'insussistenza di cause determinative della decadenza dello stesso;
le parti cessionarie danno atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, circa la prestazione energetica degli edifici.
CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE: nulla.
PREZZO: le parti danno atto che il predetto trasferimento avverrà senza corresponsione di denaro in quanto effettuato a titolo di contributo per il mantenimento dei sigg,ri e CP_1 così come disposto in decreto di omologa dal Tribunale di Monza, Sezione Controparte_2
Famiglia, in data 24.04.2019 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi RG 1591/2019 ivi allegato alla lettera “D”. Le parti danno atto che il valore dell'immobile è pari ad € 224.000,00.= e pari ad € 122.00,00.= la quota oggetto di contratto.
La parte cedente rinuncia a qualsiasi diritto all'ipoteca legale potesse nascere dal presente atto.
Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel DRP 445/2000 di non essersi avvalse dell'attività di alcun mediatore immobiliare.
PROVENIENZA: quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice per atto di compravendita in data 12.04.2000, n. 92094/4977 di Repertorio, a rogito dott. Notaio in Persona_1
Milano, registrato a Milano il 21.04.2000 al nr. 11831 serie 1V e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 27.04.2000 ai nrr. 39945/2725 titolo al quale le parti fanno ogni più ampio ed espresso riferimento per tutti i patti in esso contenuti o richiamati e qui da aversi per integralmente riportati e noti alla parte cessionaria.
GARANZIE: la parte cedente presta alle parti cessionarie tutte le garanzie dovute per legge circa l'evizione, vizi e mancanza di qualità ai sensi degli articoli 1476 e seguenti del Codice
Civile, dichiarando a tale proposito che quanto in contratto è di sua titolarità e disponibilità, libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali, liti in corso o minacciate, affitti, locazioni, prelazioni o diritti di terzi in genere, spese e tributi arretrati di qualsiasi natura, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione delle seguenti formalità eseguite presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 e precisamente: - Trascrizione del
27.04.2000 - Registro Particolare 27251 Registro Generale 39945; - Iscrizione del 27.04.2000
- Registro Particolare
11223 Registro Generale 39946 ipoteca volontaria derivante da concessone di mutuo;
-
Iscrizione del 17.11.2004 - Registro Particolare 38969 Registro Generale 165784 derivante da norma art. 77 DPR 602/73, formalità cancellata in data 2005 con annotazione nr. 42315 del
19.12.2005. Le parti devono dichiarano di essere consapevoli che la visura non può essere aggiornata alla data della sentenza in quanto il Giudice, a differenza del Notaio, non è in grado di aggiornare la visura.
DICHIARAZIONI IN MATERIA FISCALE: le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti cessionarie chiedono le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, Nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.
131, trattandosi di cessione di fabbricato destinato ad uso abitazione non di lusso secondo la categoria catastale. All'uopo dichiarano:
- di risiedere nel Comune in cui è situata l'abitazione di cui al presente atto;
- di non essere titolare esclusivi, o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel Comune in cui si trova quanto acquistato con il presente atto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, di altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al predetto articolo ovvero di cui alle norme dallo stesso richiamate.
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ: “Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il presidente e il cancelliere non si assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere, di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il giudice non effettuerà sul punto alcuna verifica.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio”.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 24 aprile 2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 24 aprile 2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
E in data 23 gennaio 2000 (Trascritto all'Atto n. 3,
[...] Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Dispone che la presente sentenza costituisca titolo per la trascrizione del trasferimento immobiliare nei registri immobiliari a cura delle parti stesse.
4. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti