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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 05 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Cavuoto come da mandato in Parte_1
atti contro
, quale mandataria di , Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. C.
Faggella Pellegrino come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma c.p.c. avverso atto di precetto notificato in data 07/02/2024, con cui la , quale Controparte_1
mandataria di , ha intimato il pagamento della somma di € Controparte_2
11.732,26 in forza del decreto ingiuntivo n. 122/2023 (R.G. 100029/2022) pubblicato in data 16 gennaio 2023.
Con comparsa di risposta del 29.07.2024 si costituiva in giudizio
[...] , quale mandataria di , per contestare CP_1 Controparte_2
l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Con l'unico motivo di opposizione la sig.ra contesta la carenza di Pt_1
legittimazione attiva del creditore intimante.
In particolare, assume che la società opposta sarebbe priva di legittimazione attiva non avendo dato prova della corretta notificazione al debitore della cessione del credito da DI SPA a . CP_3
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt. 184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante,
a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere
2 ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ. 06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n.
16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema
Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
In ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie in esame, ove alla base dell'esecuzione vi è un decreto ingiuntivo, afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa ( in tal senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).
L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando
3 notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Ne consegue che in sede di opposizione a precetto non è possibile contestare nel merito fatti anteriori alla costituzione del titolo azionato che avrebbero dovuto essere dedotti e valutati in seno al procedimento in cui sì è formato il predetto titolo ( nella specie decreto ingiuntivo n. 122/2023 (R.G. 100029/2022) pubblicato in data
16 gennaio 2023.), che, peraltro, risulta regolarmente notificato in data 25.01.2023 – vedi relata in atti – e non opposto nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 07.02.2024;
2) Condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessive € 1.700,00, di cui € 1.700,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
. Lecce, 05 marzo 2025
Il Giudice Onorario
4 (dott.ssa Giorgia Imperiale)
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