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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3299 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 29/05/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. URSO VITO FABIO
ATTORE
E
, , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, , , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
, , , CP_20 Controparte_21 Controparte_22
, E Controparte_23 CP_24 CP_3 CP_25
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il Parte_1 possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul terreno ubicato in
Marina di Andrano, identificato in citazione, senza che altri possano accedervi stante l'intervenuta recinzione a mezzo rete metallica, e ha chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni testimoni ed è stata trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere
2 che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
3 Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito il terreno oggetto di causa, in quanto tutti i testimoni escussi hanno confermato che solo il ha coltivato il terreno, dopo averlo recintato, unendo il proprio CP_3 possesso esclusivo a quello del padre e prima ancora del nonno. In tal senso si sono espressi sentito il 06.03. 2025, e la teste , Persona_1 Testimone_1 sentita il 29.05.2025, che hanno confermato che l'attore ha recintato il fondo e lo ha coltivato in modo esclusivo per oltre un ventennio, senza ricevere contestazioni da alcuno e comportandosi quale proprietario.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 3299/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario in via esclusiva, Parte_1 per intervenuta usucapione, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 20 anni, del bene immobile sito in Marina di Andrano, censito in Catasto Terreni del Comune di Andrano al foglio 18, particella 261, uliveto di classe 4, superficie di mq 280 e reddito dominicale agrario di € 0,36;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4 3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 29/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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