Sentenza 25 settembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22685 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 14958-2013 proposto da: OS AN C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B.
VICO
1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMBERTO giusta delega in atti GIUSTI;
2018
- ricorrente -
1978
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
VIMINALE
43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIVIANA BIASETTI, NICOLO' PEDRAZZOLI, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. 80224030587;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/03/2013 R.G.N. 60/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LAMBERTO GIUSTI. rg1495812013 TA NA ci Provincia autonoma di Trenta ed altro udiena del 15 maggio 2018
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza in data 12 marzo 2013, dichiarava inammissibile il gravame svolto da TA NA avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata ad istanza del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento.
2. Osservava la Corte territoriale che, ratione temporis, non trovava applicazione l'art.6 del decreto legislativo n.150 del 2011 (entrato in vigore il 6 ottobre 2011), trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione (ricorso in opposizione depositato in data 10 marzo 2011); che, nella specie, avendo previsto l'art. 26 del decreto legislativo n. 40 del 2006 la generale appellabilità delle sentenze, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, senza alcuna previsione in ordine al rito, il giudizio di gravame doveva svolgersi secondo le regole ordinarie del processo ordinario e, dunque, con atto di citazione, sicché dovendo aversi riguardo, per la tempestività del gravame, alla data della notificazione dell'impugnazione alla controparte, nella specie l'impugnazione doveva ritenersi tardiva (per essere stata gravata, la sentenza di prime cure notificata il 20 giugno 2012, con ricorso in appello notificato il 17 settembre 2012).
3. Avverso tale sentenza ricorre TA NA, con ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale resiste, con controricorso, la Provincia autonoma di Trento.
4. Il Ministero del lavoro è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con un articolato motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., la parte ricorrente, deducendo violazione degli artt. 329,409,429 e ss., 184-bis, 153 cod.proc.civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rg 14958/2013 OS NC estensore assume che le evidenze processuali, quali l'iscrizione del ricorso al ruolo lavoro, l'indicazione del giudice del lavoro nell'intestazione della sentenza, la trattazione da parte del giudice del lavoro, la pronuncia della sentenza con espresso richiamo all'art. 429 cod.proc.civ., evocavano l'apparenza che ha legittimamente indotto a radicare il giudizio di appello presso la sezione lavoro della Corte di merito, con il connesso rito, dovendosi ravvisare un errore scusabile idoneo ad autorizzare la remissione in termini.
6. Il ricorso va rigettato.
7. Va premessa l'inammissibilità dei profili di censura attinenti ad un vizio motivazionale per il decisivo rilievo che il fatto processuale, censurato con il ricorso, costituisce error in procedendo e non in iudicando.
8. Quanto al rito alla stregua del quale è stato celebrato il giudizio di grado, diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente nel tentativo di dimostrare la celebrazione secondo il rito del lavoro ed incrinare la sentenza gravata, correttamente la Corte di merito ha ritenuto il giudizio di opposizione incardinato secondo il rito civile.
9. Invero, come si evince dagli atti, la decisione di primo grado è stata espressamente pronunciata ai sensi dell'art. 23, comma 8, della legge n.689 del 1981 (come da premessa enunciata nell'iter argomentativo); la preliminare eccezione di tardività dell'opposizione è stata esaminata alla stregua dell'art. 22 della legge n.689 cit., contestualmente delimitando il thema decidendum (come si legge nella motivazione); infine, il dispositivo risulta pronunciato, e non letto in udienza, dal Tribunale ordinario, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico (così il dispositivo della sentenza gravata). 10. Risultano, pertanto, smentite le evidenze processuali invocate dalla parte ricorrente a suffragio dell'impugnazione e conseguentemente inapplicabili i principi invocati, fondati sull'erronea premessa dell'asserita celebrazione del primo grado secondo il rito del lavoro. 11. Peraltro, costituisce consolidato principio di legittimità che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non possa ritenersi incolpevole e giustificare la rimessione rg 14958/2013 OS NC estensore in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (cfr., fra le tante, Cass.8 marzo 2017, n.5946). 12. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 14. Non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata. 15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2018 sigliere Il Presidente ossana NC Antonio Manna ú,í/1,»K il Funziouario Giudiziario